L'art. 25 del D.L. 78/2010 introduce l'obbligo a carico delle banche e delle Poste di trattenere il 10% a titolo d'acconto sulle somme versate dai clienti per le opere di ristrutturazione e di riqualificazione energetica realizzate.
La correttezza dei dati catastali costituisce dal 1 luglio 2010 un requisito essenziale la cui carenza può portare anche alla nullità degli atti di trasferimento immobiliare. Attraverso il commi 14 e 15 dell''art. 19 del D.L. 78/2010 riguardante "l'aggiornamento del catasto" si introduce un sistema di adempimenti volti al controllo preventivo dei dati catastali indicati negli atti di traferimento immobiliare. In particolare, il comma 14 impone, a pena di nullità, per taluni atti pubblici e scritture private riguardanti fabbricati l’identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in Catasto e la dichiarazione degli intestatari sulla conformità di dati catastali e planimetrie allo stato di fatto, mentre il comma 15 prevede che la richiesta di registrazione dei contratti verbali o scritti di locazione o affitto di immobili deve contenere l'indicazione dei dati catastali.
Il Ministero dello Sviluppo Economico chiarisce che l'invio della Comunicazione Unica al Registro Imprese può essere effettuata oltre che dai professionisti iscritti nei ordini professionali anche da altri intermediari muniti di apposita procura speciale adeguatamente sottoscritta con firma digitale.
Il compimento di operazioni commerciali in ambito comunitario è soggetto al rilascio di opportuna autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate. Con questo intento l'art. 27 del D.L. 78 del 31 maggio 2010 introduce un nuovo sistema autorizzatorio al fine di adeguare il nostro ordinamento alla normativa europea in materia di operazioni intracomunitarie ai fini del contratto alle frodi.
Il nuovo adempimento entrato in vigore il 31 maggio 2010 attende i provvedimenti attuativi e la conversione il legge.
Il Decreto Legge 78 del 31 maggio 2010 interviene in materia di riciclaggio riducendo da 12.500 a 5.000 euro la soglia massima per l’utilizzo del contante e dei titoli al portatore. Accanto al ripristino delle condizioni vigenti prima dell'entrata in vigore della Manovra d'Estate 2008 (rif. art. 32 del D.L. 112/2008) vengono inoltre introdotte significative novità in tema di inasprimento delle sanzioni.
Il provvedimento che è entrato in vigore il 31 maggio 2010 è tuttavia in corso di conversione presso in Parlamento. In realtà si fa notare che l'approvazione il 15 luglio 2010 del Maxiemendamento del Governo su cui è stata chiesta la fiducia comporta che le violazioni collegate ai nuovi limiti non sono sanzionabili per le operazioni compiute tra il 31 maggio 2010 ed il 15 giugno 2010, cosicché la data in vigore dei nuovi limiti è il 15 giugno 2010.
Le operazioni con i paesi a fiscalità privilegiata (c.d. "black list") registrate o soggette a registrazione dal 1 luglio 2010 devono essere monitorate dall'Agenzia delle Entrate. E' questo il risultato della pubblicazione del Provvedimento con il quale sono state approvate le specifiche tecniche di comunicazione per la trasmissione telematica della comunicazione dei dati relativi alle operazioni compiute dai soggetti passivi IVA nei confronti degli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei "paesi a a fiscalità privilegiata".
E' stato pubblicato sulla G.U. odierna il Decreto Incentivi (D.L. n. 40 del 25.03.2010) con cui il Governo ha stanziato 300 Mil di euro per sostenere la domanda di consumi di particolari settori produttivi che si ritengono in forte crisi.
Il nuovo regime fiscale IVA sulle prestazioni di servizi così come introdotto a seguito del recepimento della Direttiva 2008/8/CE agisce direttamente sulle modalità di contabilizzazione delle operazioni e sulle modalità operative di gestione dei nuovi flussi informativi.
L'obbligo di presentazione degli elenchi riepilogativi periodici INTRASTAT viene significativamente innovato ad opera del nuovo principio di terriorialità IVA delle prestazioni di servizi. Il nuovo testo normativo dell'art. 50 del D.L. 331/1993 prevede infatti un obbligo generalizzato di presentazione degli elenchi INTRASTAT anche per i servizi resi nei confronti di soggetti passivi di altri Stati Comunitari e per i servizi ricevuti da soggetti passivi di altri Stati Comuntari, per le operazioni effettuare dal 1 gennaio 2010 per le quali l'IVA sia dovuta nello Stato membro in cui è stabilito il committente del servizio.
Prestazioni di servizi tassate nel Paese di stabilimento del cliente anziché del prestatore. E’ questa la principale novità introdotta a valere dal 1 gennaio 2010 per effetto del recepimento della direttiva comunitaria 2008/8/CE e che trova ora recepimento attraverso il D.Lgs. n. 18 del 11.02.2010 in G.U. n. 41 del 19 febbraio 2010.
Le prestazioni di lavoro occasionale accessorio riguardano le attività lavorative di natura meramente occasionale e accessoria, non riconducibili a tipologie contrattuali tipiche di lavoro subordinato o di lavoro autonomo. Queste tipologie di rapporti di lavoro sono state regolamentate dal legislatore nell'art. 70 del D.Lgs. 276/2003 per contrastare le forme di lavoro nero o irregolare predisponendo un insieme di tutele minime previdenziali ed assicurative per queste tipologie particolari di prestazioni di lavoro.
L'attività di "buttafuori" può essere svolta esclusivamente da personale iscritto in appositi elenchi tenuti dai Prefetti. E' questa una novità importante introdotta dal Legge Sicurezza (L. 94 del 15.07.2009) che trova oggi attuazione attraverso la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento del Ministero dell'Interno (D.M. 6 ottobre 2009 - G.U. 235 del 9. ottobre 2009) riguardante i requisiti per l'iscrizione nell'apposito elenco nonché, le modalità per la selezione e la formazione, gli ambiti applicativi e l’impiego del personale. Le nuove disposizioni hanno tuttavia un'efficacia temporanea fino al 9 aprile 2010, momento questo in cui non sarà più possibile utlizzare dei "buttafuori" non iscritti nell'apposito elenco.
ComUnica di nuovo al via!
Riparte da oggi la presentazione della Comunicazione Unica per la nascita dell'impresa rinviata dal Decreto Anticrisi (D.L. 78/2009). Tale procedura risulta sperimentale per altri sei mesi (fino al 31.03.2010) e consente di effettuare i seguenti adempimenti:
Il Decreto "Salva-Infrazioni" (D.L. 135/2009) interviene repentinamente e con forza sul tema del "Made in Italy" dopo che le innovazioni legislative introdotte dalla recente Legge Sviluppo (L. 99/2009) hanno comportato il sorgere di non poche e accese discussioni tra gli operatori commerciali. Il nuovo testo ridisegna nuovamente il quadro normativo di riferimento della stampigliatura "Made in Italy" sui prodotti, con il dichiarato intento di evitare una possibile azione di infrazione presso la U.E. Il Ministro Ronchi chiarisce quindi che "il principio di fondo è che il made in ltaly per poter essere definito tale deve avere tutta la produzione da noi, e dove invece questo non avviene deve esserci una certificazione diversa. L'apposizione del marchio è facoltativa. Ma quando si decide di metterlo lo si può fare soltanto a determinate condizioni". Subito in evidenza le prime conseguenze delle nuove norme come si evince dal Comunicato dell'Ufficio delle Dogane di Ancona.
Le Legge Comunitaria 2008 interviene in maniera significativa nel comparto IVA producendo rilevanti cambiamenti nella contabilizzazione di alcune operazioni con effetti dal 27 settembre 2009. In primo luogo viene recepita la definzione di "valore normale" prevista nella normativa comunitaria. In secondo luogo, le nuove disposizioni limitano l'utilizzo del criterio del "valore normale" nella determinazione della base imponibile IVA nelle ipotesi di cessioni gratuite e assegnazione di beni d'impresa, al fine di evitare la tassazione di un valore aggiunto inesistente.
La disciplina fiscale fortemente agevolata per le associazioni richiede il rispetto non sono dei requisiti legislativi previsti dal nostro ordinamento per qualificarsi come enti associativi privati (associazioni, consorzi, enti non commerciali di tipo associativo), ma anche l'avvenuta comunicazione di dati ed informazioni all'Agenzia delle Entrate per ciò che attiene la struttura organizzativa e l'attività svolta dell'ente medesimo. Questo principio introdotto dal Decreto Anticrisi del 2008 (ed in particolare dall'art. 30 del D.L. 185/2008 convertito con modificazioni dalla L. 2/2009) viene attuato attraverso la pubblicazione nella G.U. del 3 settembre del Provvedimento che introduce il modello e le relative istruzioni per la comunicazione dei dati fiscali rilevanti da parte degli enti associativi.
Domani 15 agosto 2009 entrerà in vigore la nuova normativa posta a tutela del Made in Italy e che comporta l’estensione dell’ipotesi del reato di contraffazione per le aziende italiane che, senza dichiararne la provenienza, applicano il proprio marchio sui prodotti non fabbricati in Italia. L'effetto dirompente di tale innovazione viene tuttavia mitigato dall'internvento del Ministero dello Sviluppo Economico e dall'Agenzia delle Dogane.
Il provvedimento anticrisi apporta significative modifiche al trattamento fiscale delle operazioni compiute con i paesi a fiscalità privilegiata (cd. black list) stabilendo un inasprimento delle condizioni di sfavore già in vigore ed offrendo tuttavia le condizioni per il rimpatrio dei capitali illegamente detenuti sia in questi paesi che in altri non appartenenti all'Unione Europea (cd. scudo fiscale).
E' stata stipulato 3 agosto 2009 con la presenza del Ministro dell'Economia l'Accordo Comune tra l'Associazione Bancaria Italiana (ABI) e l'Osservatorio banca-impresa che dovrebbe portare fino al 30 giugno 2010 alla condivisione di alcuni impegni a favore delle Pmi che registrano difficoltà finanziarie temporanee.
In particolare l'accordo intende facilitare una sospensione del pagamento della quota capitale delle rate di mutuo vantate dalle banche nei confronti delle Pmi e misure volte al miglioramento della patrimonializzazione delle imprese. L’accordo non comporta l’applicazione di ulteriori costi per le imprese, fatti salvi gli interessi calcolati sulla base del contratto originario, né la richiesta di garanzie aggiuntive.
Sono stati pubblicati il 9 dicembre 2009 i primi risultati del monitoraggio effettuato dal Ministero delle Finanze secondo cui "Le domande di sospensione pervenute al 31 ottobre 2009 e relative dunque alle prime settimane di piena applicazione della moratoria sono state circa 46 mila. Tenendo conto dei tempi di istruttoria (circa 30 giorni), sono già state accolte nello stesso mese di ottobre 27 mila domande per 2 miliardi di euro di mutui sospesi. Le restanti domande sono state analizzate nel corso del mese di novembre, i cui dati saranno disponibili all'inizio di gennaio".
La pubblicazione della Legge di Conversione del D.L. n. 78/2009 sancisce dal 5 agosto 2009 che l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche (svolta su posteggi dati in concessione decennale oppure su qualsiasi area purché in forma itinerante) potrà essere rilasciata solo previa presentazione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).
A seguito della pronta segnalazione dell'associazione ANACAP2008, si intende richiamare l'attenzione al fatto che la Legge Finanziaria 2010 nel testo attualmente in discussione al senato (A.S. 1790 integrato dell'emendamento 2.220) rimette in discussione quanto stabilito dal D.L. 78/2009 in tema di obbligatorietà del DURC per gli ambulanti. In particolare all'art. 2, comma 8-bis del testo approvato dalla Commissione Bilancio cancella ogni obbligo di rilascio del DURC per questa categoria di operatori economici e nel contempo, per i medesimi soggetti stralcia dal nostro ordinamento giuridico ogni vincolo collegato al DURC per l'accesso ad agevolazioni contributive o a finanziamenti pubblici, nazionali o comunitari. Trattandosi di una norma non definitiva, si attende che l'iter legislativo concluda il suo corso. Allo stato attuale (discussione nell' Assemblea della Camera del testo A.C. 2926-A della V Commissione Permanente) si evidenzia l'esistenza di un nuovo intervento che provvede esclusivamente a legittimare le disposizioni legislative regionali riguardanti l'applicabilità del DURC agli ambulanti. Si rinvia al contenuto dell'ultimo paragrafo di questo articolo per un'analisi più approfondita sulla situazione in corso di svolgiemento.
L'Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 36/E del 16 luglio 2009 interviene in materia di deducibilità IRAP di alcuni componenti negativi che incidono sul valore della produzione, distorcendo il principio di derivazione dal Conto Economico che era stato sancito dal legislatore nella Finanziaria 2008, sulla base di un'interpretazione che non trova alcun fondamento giuridico, ed anche solo fondato sul principio di ragionevolezza.
Le modifiche al regime IRAP
La Finanziaria 2008 (Legge n. 244/2007) ha introdotto sostanziali modifiche alle regole di determinazione della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, nell’ottica della semplificazione e della separazione della relativa disciplina applicativa e dichiarativa da quella concernente le imposte sul reddito. Per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, le nuove disposizioni si applicano a decorrere dal periodo d’imposta 2008.
Con l'approvazione del D.M. 30 giugno 2009, con effetti dal 19 luglio 2009, viene data attuazione alle disposizioni contenute nel comma 3 dell'art. 7-bis del D.Lgs. 286/2005 che stabiliscono l'obbligatorierà per gli autotrasportatori di merci per contro terzi di tenere e conservare una SCHEDA DI TRASPORTO (<-- clicca per scaricare il documento) che consente la tracciabilità della merce.
Con il dichiarato intento di conseguire maggiori livelli di sicurezza stradale e favorire le verifiche sul corretto esercizio dei questa particolare attività, questo documento dovrebbe consentire di identificare tutti i soggetti coinvolti nella filiera del trasporto, costituendo quindi la documentazione idonea ai fini della procedura di accertamento delle responsabilità nei confronti soggetti interessati (vettore, committente, caricatore e proprietario delle merci) in caso di rilevate violazioni. E' importate osservare come il nuovo obbligo documentale incide fortemente su tutta al filiera produttiva e ciò nella considerazione che nel caso in cui l'autotrasportatore non avesse con se la scheda di trasporto, è sanzionabile per mancata emissione anche il committente che ha richiesto il servizio di trasporto.
Compensazione dell'IVA per importi superiori ad € 10.000
Il Decreto Anticrisi (D.L. 78/2009) introduce una nuova modalità per la compensazione di importi superiori ad Euro 10.000 del credito IVA accumulato, per il pagamento mediante F24 di imposte, tributi e contributi.
In particolare, l'utilizzo in compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto, per importi superiori a 10.000 euro annui, potrà avvenire solo successivamente alla presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui lo stesso risulta, rendendo possibili incisivi controlli preventivi di carattere automatico sull’esistenza dei crediti IVA ed un incremento di efficacia dei controlli successivi . Il predetto utilizzo potrà quindi essere effettuato a decorrere dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione.
E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 31.07.2009 la Legge 23 luglio 2009, n.99 rubricata "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione, nonché in materia di energia" con cui il Ministero dello Sviluppo Economico intende promuove in una visione strategica le seguenti quattro aree d'intervento: Energia, Imprese, Consorzi agrari e CCIAA, Consumatori.
Maggiori infomazioni vengono fornite dalla seguente pubblicazione del Ministero dello Sviluppo Economico "Legge Sviluppo". Il Ministero dello Sviluppo Economico ha inoltre commentato l'intervento normativo con un Comunicato Stampa. Vediamo quindi alcune delle questioni trattate con tale provvedimento che produrrano effetti immediati a seguito della pubblicazione del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale.
Il Ministero dello Sviluppo economico e l'ISVAP (l'Istituto Vigilanza sulle Assicurazioni Private e d'interesse collettivo) hanno avviato il progetto "Preventivatore Unico RC-auto", un servizio informatico on-line finalizzato a favorire una maggiore trasparenza e concorrenza nel settore dell'assicurazione della responsabilità civile auto e che si realizza permettendo il confronto dei preventivi delle polizze di tutte le compagnie operanti sul mercato.
Come procedere?
Il servizio richiede una registrazione gratuita ed anonima sul portale http://www.tuopreventivatore.it/ e si avvia fornendo un nome utente e un indirizzo mail valido, presso il quale riceverà una risposta dell'avvenuta registrazione, completa del link di attivazione del servizio.
Tale provvedimento intende raggiungere due scopi:
- Consentire a tutti i cittadini di usufruire di una casella PEC gratutita attraverso cui interagire in forma telematica con le Amministrazioni Pubbliche e con i medesimi effetti che si producono nelle notificazioni a mezzo posta;
- Vincolare la Pubbliche Amministrazioni ad effettuare le comunicazioni e le notificazioni ai dipendenti della stesse o di altre amministrazioni pubbliche unicamente attraverso la PEC.
Per adeguare periodicamente i valori monetari degli affitti (ma ciò vale anche per gli assegni dovuti al coniuge separato), si utilizza l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) al netto dei tabacchi (c.d. "FOI senza tabacchi"). Il FOI si riferisce ai consumi dell'insieme delle famiglie che fanno capo a un lavoratore dipendente operaio o impiegato.
Occorre peraltro ricordare che l'Istat produce tre diversi indici dei prezzi al consumo: per l'intera collettività nazionale (NIC), per le famiglie di operai e impiegati (FOI) e l'indice armonizzato europeo (IPCA).
Tale indice viene aggiornato periodicamente a seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale siccome prevista ai sensi dell'art. 81 della Legge n. 392/1978 (c.d. "Disciplina delle locazioni di immobili urbani") in base al quale "le variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'ISTAT sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana".
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 27 aprile il provvedimento attuativo (Decreto 26/03/2009) dell’art. 7 del "Decreto Anticrisi" (D.L. n. 185/2008 convertito con L. n. 2/2009) riguardante l’estensione del meccanismo dell’IVA per cassa ad un’ampia platea di imprese.
Vediamone quindi gli aspetti legislativi e gli effetti sull’ambito applicativo.
Ambito di applicazione
Tale meccanismo prevede il differimento dell’esigibilità dell’IVA con la conseguenza che il debito d’imposta verso l’erario a carico del cedente o prestatore (e, correlativamente, il diritto alla detrazione spettante al relativo cessionario o committente) sorge, in ogni caso, al momento del pagamento dei corrispettivi.
In tal modo, si intende ovviare agli effetti particolarmente gravosi che comportano l’anticipazione del versamento dell’IVA da parte del cedente o prestatore nell’ipotesi in cui il pagamento dei corrispettivi avvenga in un momento successivo a quello dell’effettuazione delle operazioni.
Il rapporto tra le spese di rappresentanza e le spese per l'albergo e la ristorazione
Ad integrazione di tale innovazione è stato poi pubblicato il D.M. 19 novembre 2008 (che d'ora in avanti definiremo semplicemente "Decreto").
La Circ. 34/2009 chiarisce tuttavia che "i criteri di qualificazione delle spese di rappresentanza ai fini delle imposte sui redditi, previsti dall’art. 108, comma 2, e dal decreto di attuazione, rilevano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. Ne deriva che i predetti criteri di qualificazione hanno avuto riflesso immediato sull’applicazione dell’Iva già a decorrere dal 1 gennaio 2008"
Le novità introdotte non interessano tuttavia le precedenti modalità di deduzione di tali spese (precedentemente deducibili per un ammontare pari ad 1/3 in cinque anni) che rimangono deducibili per le annualità dal 2008 relativamente alle quote di competenza.



