Il Centro Studi Vallese vi annuncia che entro Settembre aprirà il portale ai contributi dei lettori e ad una maggiore condivisione delle informazioni. A tal fine sarà aperta agli utenti la possibilità di inserimento di articoli e sarà introdotto un forum di discussione

 

ATTENZIONE!!!

Il Centro Studi Vallese informa che continua a ricevere giornalmente numerose richieste di supporto per la risoluzione di problematiche specifiche collegate agli argomenti trattati. Nel corso del tempo, è stata prassi del medesimo Centro Studi di tentare comunque di fornire il proprio contributo offrendo delle soluzioni a quanti erano in difficoltà. Prendiamo tuttavia atto che allo stato attuale la numorosità e l'articolazione delle richieste è tale da averci fatto concludere nell'impossibilità a fornire la nostra disponibilità. Di conseguenza verranno analizzati soltanto quei casi che ci consentono poi di accrescere, integrare e se necessario modificare il contenuto dei nostri articoli. Si ricorda quindi che il Centro Studi Vallese non nasce con l'obiettivo di fornire consulenza on-line ma di consentire ai consulenti, di qualsiasi grado e specie, di avere un punto di riferimento dove ricercare informazioni quanto più possibili complete ed aggiornate sui temi più "caldi" dell'attività consulenziale. In questo senso è importate in contributo che potranno fornire altri consuleti nel momento in cui il portale sarà aperto anche alle loro argomentazioni.

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La Finanziaria 2008 (Legge n. 244 del 24 dicembre 207) ha introdotto rilevanti novità in tema di trattamento delle c.d "spese di rappresentanza" ai fini della disciplina del reddito d'impresa e con effetti che si producono a far data dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007 (ossia per l'anno 2008).

Ad integrazione di tale innovazione è stato poi pubblicato il D.M. 19 novembre 2008 (che d'ora in avanti definiremo semplicemente "Decreto").

La Circ. 34/2009 chiarisce tuttavia che "i criteri di qualificazione delle spese di rappresentanza ai fini delle imposte sui redditi, previsti dall’art. 108, comma 2, e dal decreto di attuazione, rilevano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. Ne deriva che i predetti criteri di qualificazione hanno avuto riflesso immediato sull’applicazione dell’Iva già a decorrere dal 1 gennaio 2008"

Le novità introdotte non interessano tuttavia le precedenti modalità di deduzione di tali spese (precedentemente deducibili per un ammontare pari ad 1/3 in cinque anni) che rimangono deducibili per le annualità dal 2008 relativamente alle quote di competenza.

Secondo quanto dichiarato nella Relazione di accompagnamento al Decreto, tale intervento persegue obiettivi di semplificazione e razionalizzazione della materia e trovano ragione anche nell’avvenuta soppressione del Comitato consultivo per l’applicazione delle norme antielusive (rif. all’art. 21 della Legge n. 413/1991), che nel previgente contesto normativo era l’organo cui il contribuente poteva rivolgersi per ottenere pareri in merito alla distinzione, in determinate fattispecie, tra spese di rappresentanza (deducibili solo parzialmente) e spese di pubblicità e propaganda (deducibili integralmente). Le novità riguardano sia l’introduzione di specifici criteri di definizione delle spese di rappresentanza, ai fini della verifica della loro inerenza, sia la fissazione di un nuovo limite di deducibilità di tali spese, non più fissato in via forfetaria in funzione dello stesso ammontare di spese sostenute, ma in percentuale dei ricavi dell’impresa. Va inoltre considerato che la stessa legge finanziaria ha direttamente elevato, portandolo da 25,82 a 50 euro, il limite del valore unitario dei beni la cui distribuzione gratuita si considera interamente deducibile.


Il criterio generale

Il comma 2 dell'art. 108 del TUIR, al secondo periodo, stabilisce che "le spese di rappresentanza sono deducibili nel periodo d’imposta di sostenimento se rispondenti ai requisiti di inerenza e congruità stabiliti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, anche in funzione della natura e della destinazione delle stesse, del volume dei ricavi dell’attività caratteristica dell’impresa e dell’attività internazionale dell’impresa. Sono comunque deducibili le spese relative a beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a euro 50".

Ad integrazione di tale norma è stato pubblicato, peraltro tardivamente, il D.M. 19 novembre 2008 (G.U. n. 11 del 15 gennaio 2009) con il quale è stata introdotta una definzione di "spese di rappresentanza" e sono stati meglio chiariti i criteri di inerenza e congruità richiesti dalla norma.

Per quanto riguarda la definizione di spese di rappresentanza, queste vengono definite tali quando rispettino congiuntamente i seguenti presupposti:

  • siano inerenti;
  • siano effettivamente sostenute e documentate;
  • siano effettuate a titolo gratuito;
  • siano effettuate con finalità promozionali o di pubbliche relazioni (questa finalità distingue le spese di rappresentanza dalle altre tipologie di erogazioni a titolo gratuito, rispondenti a finalità differenti e sottoposte ad altre specifiche regole di deducibilità (cfr. articolo 100 del Tuir, rubricato "Oneri di utilità sociale")
  • rispondano a criteri si ragionevolezza in funzione dell'obiettivo di generare, anche potenzialmente, benefici economici per l'impresa ovvero sia coerente con pratiche commerciali di settore (in questo senso, una spesa di rappresentanza deve, quindi, risultare ragionevole, in quanto idonea a generare ricavi ed adeguata rispetto all'obiettivo atteso in termini di ritorno economico, oppure, in alternativa, deve essere coerente con le pratiche commerciali di settore. In caso di assenza di pratiche commerciali di settore ovvero di incoerenza della spesa con le stesse, ai fini della deducibilità della
    spesa di rappresentanza è necessario dimostrarne la ragionevolezza, valutando l'idoneità della stessa a generare ricavi
Come ribadito anche dalla relazione illustrativa al decreto, le spese di rappresentanza "assolvono a una funzione di promozione e consolidamento degli affari dell'impresa analoga a quella riconducibile per definizione alle tradizionali forme di pubblicità e di propaganda in senso stretto", differenziandosi da queste ultime per l'assenza di un corrispettivo e di una generica controprestazione. Si può, in generale, sostenere che le "finalità promozionali" richieste dalla norma consistono nella divulgazione sul mercato dell'attività svolta, dei beni e servizi prodotti, a beneficio sia degli attuali clienti, che di quelli potenziali. Nel concetto di finalità di "pubbliche relazioni" devono essere ricomprese tutte le iniziative volte a diffondere e/o consolidare l'immagine dell'impresa, ad accrescerne l'apprezzamento presso il pubblico, senza una diretta correlazione con i ricavi.
La relazione di accompagnamento al Decreto charisce a tali fine che "la disposizione attuativa declina il requisito dell’inerenza richiedendo che le spese in questione siano sostenute con finalità promozionali o di pubbliche relazioni e che il loro sostenimento risponda comunque a criteri di ragionevolezza in funzione dell’obiettivo di generare, anche potenzialmente, benefici economici per l’impresa ovvero comunque coerente con gli usi e le pratiche commerciali del settore in cui l’impresa si trova ad operare e competere. Com’è evidente, proprio il riscontro di tali elementi funzionali garantisce il collegamento delle spese in questione con l’attività d’impresa e la loro distinguibilità rispetto ad altre fattispecie in cui l’erogazione gratuita di reddito, soprattutto in funzione del beneficiario, risponde evidentemente ad altre finalità (erogazioni ai soci o a loro familiari, autoconsumo, liberalità a dipendenti o collaboratori…) e alle quali la disciplina fiscale del reddito d’impresa riserva opportunamente altri trattamenti".

Il nucleo essenziale di tale qualificazione è "la gratuità" di tali spese pertanto non possono risultare "di rappresentanza" (rif. R.M. 137/2000):

  • quelle sostenute dietro corrispettivo da parte dei destinatari della prestazione;
  • quelle che rispondono ad un obbligo di dare o fare a carico degli stessi.

"Al contrario, le spese di pubblicità e propaganda sono caratterizzate dalla circostanza che il loro sostenimento è frutto di un contratto a prestazioni corrispettive, la cui causa va ricercata nell'obbligo della controparte di pubblicizzare/propagandare - a fronte della percezione di un corrispettivo - il marchio e/o il prodotto dell'impresa al fine di stimolarne la domanda"

 

Esemplificazioni sul "criterio di inerenza"

Sulla base del contenuto del Decreto in argomento si rinviene alla seguente esemplificazione non tassativa:

"Spese di
rappresentanza"
Viaggi turistici

Le spese per viaggi turistici in occasione dei quali siano programmate e in concreto svolte significative attività promozionali dei beni e servizi la cui produzione o il cui scambio costituisce oggetto dell'attività caratteristica dell'impresa (Rif. art. 1, comma 1, lett. a) del Decreto)

Trattasi delle spese sostenute per l'organizzazione, diretta o indiretta, di viaggi di tipo turistico in occasione dei quali è svolta attività a carattere promozionale di beni e servizi che costituiscono oggetto dell'attività d'impresa

In questi casi occorre documentare la tipologia dei destinatari delle spese (rif. Circ. 34/2009). La medesima Circolare aggiunge inoltre che "si ritiene, in particolare, che non siano qualificabili come spese di rappresentanza quelle sostenute per eventi aziendali in cui sono presenti esclusivamente dipendenti dell'impresa, in quanto le spese non possono considerarsi sostenute nell'ambito di "significative attività promozionali" dei prodotti dell'impresa e per carenza, in definitiva, del requisito della ragionevolezza come prima individuato (collegamento con i ricavi dell'impresa). Se un'impresa organizza, ad esempio, viaggi turistici nell'ambito dei quali siano programmate attività promozionali dei propri beni e servizi, l'inerenza della relativa spesa deve essere valutata anche in relazione al concetto di "significatività" dell'attività promozionale e all'effettivo svolgimento della stessa. L'impresa dovrà pertanto predisporre idonea documentazione che attesti l'effettivo svolgimento e la rilevanza di attività qualificabili come promozionali"

"Spese di
rappresentanza"
Spese di intrattenimento

Le spese per feste, ricevimenti ed altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione di (Rif. art. 1, comma 1, lett. b), c) e d) del Decreto):

  • ricorrenze aziendali, come ad esempio anniversari o centenari;
  • festività nazionali o religiose;
  • inagurazione di nuove sedi, uffici o stabilimenti dell'impresa;
  • in cui sono esposti i beni ed i serivi prodotti dall'impresa

Trattasi di ulteriori ipotesi di "spese di intrattenimento" (......che tuttavia se svolte per la clientela assumono la veste di spese commerciali).

In questo caso la Circ. 34/2009 precisa che "si ritiene che l'impresa debba dimostrare, tenendo opportune evidenze documentali, che ha effettivamente esposto i propri beni nell'ambito dell'evento"

"Spese di
rappresentanza"
Categoria residuale

Ogni altra spesa per i beni e servizi distribuiti o erogati gratuitamente, ivi inclusi i contributi erogati gratuitamente per convegni, seminari e manifestazioni simili il cui sostenimento risponda ai criteri di inerenza precedentemente indicati (Rif. art. 1, comma 1, lett. e)).

Trattasi in questo caso di una categoria residuale nella quale trova collocazione ogni altra erogazione gratuita di beni e servizi effettuata in occasioni diverse da quelle espressamente contemplate nei punti precedenti, ma che comunque, si qualifichi funzionalmente per essere idonea, anche potenzialmente, ad assicurare all'impresa benefici in termini promozionali o relazionali: possono essere considerati tali anche quelli fondati sulla necessitò di instaurare o mantenere rapporti cion i rappresentanti delle amministrazioni statali, deli enti locali, ecc.., o con organizzazioni private quali le associazioni di categoria, sindacali, ecc...(Rif. Relazione di accompagnamento al Decreto).

La Risoluzione n. 225/E del 18 agosto 2009 precisa che le spese di ospitalità alberghiera e per la somministrazione di alimenti e bevande sostenute da una società che opera nel campo dei giochi d'azzardo per agevolare la permanenza dei propri clienti e accompagnatori presso le strutture che operano in tale ambito costituiscono "spese di rappresentanza" in quanto:

  • trattasi di costi che non rappresentano una componente imprescindibile rispetto al tipo di attività svolta (...diversamente da ciò che accade nel caso delle società che distribuiscono i buoni pasto...)
  • e, nello stesso tempo, tali spese concorrono indirettamente, così come altri costi, alla produzione dei ricavi, essendo solo un elemento aggiuntivo rispetto al servizio offerto (...diversamente da ciò che accade per i tour operator...)
  •  

    Nel merito di tali esemplificazioni, la Circ. n. 34/E del 13 luglio 2009 specifica che "poiché la citata esemplificazione rappresenta una specificazione del più ampio genus delle spese di rappresentanza, si ritiene che le spese in questione siano di regola inerenti all'attività dìimpresa, salvo il potere degli uffici, di verificare, in sede di controllo, che nel caso specifico siano rispettati i criteri generali di inerenza di cui alla prima parte del comma 1 e quelli specifici in relazione alle singole ipotesi di cui alle lettere a), b), c) e d)".

     

    Spese considerate oggettivamente "non di rappresentanza"

    Il Decreto, specifica che alcune spese sostenute per ospitare i clienti dell'impresa "non costituiscono spese di rappresentanza e non sono, pertanto, soggette ai limiti previsti dal presente decreto".

    In particolare, si tratta delle "spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per ospitare clienti, anche potenziali,....

    • in occasioni di mostre, fiere, esposizioni ed eventi simili in cui sono esposti i beni e i servizi prodotti dall'impresa,
    • o in occasione di visite a sedi, stabilimenti o unità produttive dell'impresa".

     

    Vediamone una classificazione:

    "le spese di ospitalità per clienti attuali o potenziali"
    NON SONO CONSIDERATE"spese di
    rappresentanza"

    Le spese in questione sono connotate dai seguenti elementi:

    • la gratuità al pari delle altre spese di rappresentanza,
    • sono rivolte verso una particolare categoria di soggetti, i clienti attuali e potenziali dell'impresa,
    • e sostenute in occasioni specifiche.

    Il legislatore, ritenendo che tali spese siano altresì connotate da una forte caratterizzazione commerciale, ne ha disposto l'assimilazione, quanto al regime di deducibilità fiscale dal reddito d'impresa, agli ordinari costi di produzione. In altri termini, le spese sostenute per l'ospitalità dei clienti assumono un "peso" diverso rispetto alle normali spese di rappresentanza, in quanto si tratta di spese strettamente correlate alla produzione dei ricavi tipici dell'impresa. Si tratta, a ben vedere, di spese sostenute all'interno di un contesto commerciale ben definito (fiere, mostre, esposizioni, eventi similari e visite all'azienda) e dirette a beneficio di quei soggetti attraverso i quali l'impresa consegue effettivamente i propri ricavi.

    In particolare, sono da considerare "clienti", quei soggetti attraverso i quali l'impresa consegue attualmente i propri ricavi; sono da considerare "clienti potenziali", invece, quei soggetti che abbiano, in qualche modo, già manifestato o possano manifestare un interesse di natura commerciale (acquisto) verso i beni ed i servizi dall'impresa (cfr. pareri del Comitato n. 18 del 2000, n. 1 del 2001 e n. 19 del 2004), ovvero siano i destinatari dell'attività caratteristica esercitata dalla stessa (cfr. parere n. 16 del 2006).

    Nell'ambito dei rapporti tra imprese, la potenzialità può essere dedotta in relazione alla attività esercitata dal soggetto che partecipa agli eventi: l'esercizio di un'attività affine ovvero collegata nell'ambito della filiera produttiva - adeguatamente documentata - può far, infatti, presumere un interesse all'acquisto dei beni e servizi prodotti dall'impresa.

    Va evidenziato che le spese in parola, per poter essere considerate deducibili senza le limitazioni, devono, inoltre, essere sostenute all'interno di particolari "contenitori commerciali" e, cioè, secondo un'elencazione da ritenersi tassativa, nell'ambito di mostre, fiere, esposizioni ed eventi simili in cui devono essere esposti i beni e servizi prodotti dall'impresa, ovvero in occasione di visite a sedi, stabilimenti o unità produttive dell'impresa. Per mostre, fiere ed eventi simili si devono intendere quelle particolari manifestazioni in cui l'impresa partecipa attraverso l'esposizione dei propri beni e servizi ed in cui si incontrano tutta una serie di attori connotati da un forte interesse e propensione commerciale (compratori, espositori, fornitori, ecc.).

    Le spese in questione vengono considerate interamente deducibili (fatta salva l'applicabilità dell'articolo 109, comma 5, ultimo periodo, del TUIR) in ragione del diretto rapporto che lega il sostenimento di queste spese all'ottenimento di ricavi. Pertanto è esclusa la piena deducibilità nei seguenti casi:

    • quando le spese sono sostenute per l'ospitalità di soggetti diversi dai clienti, ad esempio fornitori o giornalisti, che partecipano agli eventi;
    • quandole spese sono sostenute a beneficio degli agenti dell'impresa in occasione degli eventi richiamati dalla norma (fiere, esposizioi, mostre, ecc...). In tal caso, quindi, l'inerenza deve essere valutata alla stregua dei principi generali dell'articolo 109 del TUIR, prescindendo dall'applicazione della disposizione in esame.
    "le spese per eventi"
    NON SONO CONSIDERATE"spese di
    rappresentanza"

    La Circ. 34/2009 precisa che "le spese di viaggio, vitto e alloggio nei confronti dei clienti, purché analiticamente documentate, rientrano comunque nel disposto del citato comma 5, anche se sostenute nell'ambito di eventi di cui alla lettera d) del comma 1: la disposizione del comma 5, infatti, è di tipo speciale rispetto a quella del comma 1"

    Nel caso in cui le spese per viaggio, vitto o alloggio siano sostenute in maniera indistinta sia per i clienti che per altri destinatari (si pensi alle spese per un buffet offerto in occasione di una fiera o di una mostra, al quale partecipano sia i clienti, attuali o potenziali, sia dipendenti, giornalisti o autorità invitate all'evento) tali spese vengono attratte dal regime delle spese di rappresentanza per cui possono essere dedotte nei limiti delle percentuali di ricavi e proventi stabiliti dal comma 2.

    Diversa dalle due disposizioni richiamate è quella recata dal comma 1, lettera a), secondo cui rientrano tra le spese di rappresentanza a deducibilità condizionata "Le spese per viaggi turistici in occasione dei quali siano programmate ed in concreto svolte significative attività promozionali dei beni o dei servizi la cui produzione o il cui scambio costituisce oggetto dell'attività caratteristica dell'impresa". La fattispecie enucleata dalla norma, infatti, non è sovrapponibile alle precedenti (comma 5 e comma 1, lettera d)), in quanto prevede come evento principale non le mostre, fiere ed eventi simili (tra i quali si potrebbe far rientrare anche l'esposizione di prodotti), ma i viaggi turistici. L'esposizione dei prodotti, in tal caso, rileva come iniziativa collaterale all'evento principale, costituito dall'organizzazione del viaggio turistico.

    L'esposizione di beni o servizi prodotti dall'impresa nell'ambito di viaggi turistici non può rientrare in uno degli eventi di cui al comma 5 del decreto. Ne consegue che l'impresa che organizza viaggi turistici riconducibili alla lettera a) del comma 1 non può estrapolare dall'insieme dei costi sostenuti quelli che si riferiscono a viaggio, vitto e alloggio dei clienti, attuali e potenziali. Tutti i costi afferenti il viaggio turistico sono pertanto deducibili nei limiti di congruità di cui al comma 2.

    NON SONO CONSIDERATE "spese di
    rappresentanza"
    ma
    "Spese di ospitalità"

    IMPRESE CHE ORGANIZZANO EVENTI

    In questo caso, le spese di ospitalità (viaggio, vitto e alloggio) sostenute per ospitare clienti anche potenziali, nell'ambito di iniziative finalizzate alla promozione dell'attività imprenditoriale consiste proprio nella organizzazione di mostre e fiere.

    Tale disposizione afferma la deducibilità integrale delle spese per ospitalità clienti sostenute dalle imprese che organizzano manifestazioni fieristiche non durante le fiere (che in prosieguo andranno ad organizzare e nelle quali le imprese-clienti andranno ad esporre i propri prodotti), ma in eventi propedeutici nei quali venga svolta attività di promozione di fiere o di altri eventi simili già programmati.

    Il dato letterale, infatti, della norma richiede, infatti, che l’iniziativa sia finalizzata a promuovere “specifiche” manifestazioni espositive o eventi similari. Ciò significa che le manifestazioni oggetto di promozione devono essere già “calendarizzate”, cioè già programmate o in fase di realizzazione. Uno specifico approfondimento merita il trattamento fiscale delle spese sostenute dalle imprese organizzatrici per l’ospitalità di personalità del settore che possono costituire un richiamo per la manifestazione. Ci si riferisce, in particolare, alle spese sostenute per ospitare personalità del mondo scientifico invitate a tenere conferenze nel settore oggetto di una determinata manifestazione. Diversamente da quelle sostenute per organizzare generici eventi di intrattenimento (un buffet o una festa), dette spese possono essere trattate alla stregua dei costi pertinenti all’organizzazione. Limitatamente a tale fattispecie, pertanto, si ritiene possibile la deducibilità integrale delle relative spese ai sensi dell’articolo 109 del TUIR, in quanto spese correlate ai ricavi della manifestazione, sempre che si tratti delle spese sostenute in via definitiva dalle società organizzatrici. Diverso è il caso in cui le spese siano invece sostenute dalle società espositrici, in quanto ad esse “ribaltate” dalle società organizzatrici dell’evento; in tal caso, infatti, in capo alla società espositrice la stretta correlazione tra costo sostenuto e ricavi conseguiti verrebbe sicuramente meno

    NON SONO CONSIDERATE "spese di
    rappresentanza"

    TRASFERTE per l'IMPRENDITORE INDIVIDUALE

    Sono prive di limitazione le spese di ospitalità (viaggio, vitto e alloggio) sostenute direttamente dall'imprenditore individuale in occasione di trasferte effettuate per la partecipazione a mostre, fiere ed eventi simili in cui sono esposti beni e servizi prodotti dall'impresa o attinenti all'attività caratteristica.

    La relazione di accompagnamento precisa che:

    • può trattarsi anche di eventi in cui sono anche solo promossi i beni e servizi
    • le spese per l'affitto e l'allestimento degli stand o il trasporto dei prodotti da esporre, restano deducibili come normali spese di gestione in base alle regole generali.

    La Circ. 34/3009 precisa che "La norma, che fa riferimento ai beni e servizi “attinenti all’attività caratteristica” dell’impresa consente quindi di estendere la deducibilità integrale alle spese sostenute direttamente dall’imprenditore individuale per partecipare a quelle manifestazioni fieristiche ed eventi similari in cui sono esposti i prodotti o servizi di altre aziende (fornitori, concorrenti, ecc.) che comunque possano rappresentare, in un’ottica di “filiera”, eventi di interesse",

    E' indubbio tuttavia che le spese - non solo quelle sostenute dall’imprenditore individuale – relative alla organizzazione ed all’allestimento di mostre, fiere, ed eventi simili in cui sono esposti i beni e i servizi prodotti dall’impresa (fra le quali, ad esempio, spese di trasporto, di affitto e di allestimento degli stand) conservano la natura di spese commerciali, deducibili ai sensi dell’articolo 109 del Tuir.

    NON SONO CONSIDERATE "spese di
    rappresentanza"

    OMAGGI di VALORE INFERIORE a Euro 50 (...circa Ammiccamento)

    Sono sempre considerati deducibili le spese sostenute per i beni distribuiti gratuitamente di valore unitario inferiore a Euro 50. Si osserva come deve trattarsi di beni e non di servizi.

    Nelle ipotesi di un omaggio composto da più beni (ad esempio: un cesto natalizio), il valore di Euro 50 deve essere calcolato rispetto all'omaggio nel suo complesso e non rispetto ai singoli beni che lo compongono.

    Considerato tuttavia che ai fini IVA le spese per beni gratuiti di valore superiore ai € 25,82 risultano indetrabili se coonsiderate come "spese di rappresentanza" (ai sensi dell'art. 19-bis1, comma 1, lettera h) del DPR 633/1972), ne deriva che il valore imponibile di ogni bene non può superare i seguenti ammontari:

    • € 48,08 nel caso di IVA al 4%
    • € 45,45 nel caso di IVA al 10%
    • € 41,47 nel caso di IVA al 20%

     

    Il "criterio della congruità"

    Il secondo criterio di definizione delle spese di rappresentanza viene collegato ad un paramentro meramente quantitativo che individua un limite massimo di deducibilità proporzionale all'ammontare dei ricavi e proventi della gestione caratteristica e sulla base dei seguenti scaglioni:
    • 1,5% sull'ammontare dei ricavi e proventi fino a € 10 MIL;
    • 0,5% sull'ammontare dei ricavi e proventi per la parte eccedente € 10 MIL e fino a € 50 MIL;
    • 0,1% sull'ammontare dei ricavi e proventi per la parte eccedente € 50 MIL.
    Gli ammontari da considerare ai fini dei ricavi e proventi della gestione caratteristica sono quelle seguenti voci del Conto Economico (rif. Risoluzione n. 143/E del 10 aprile 2008):

    Imprese industriali

    e commerciali

    Holding di partecipazione

    Voci A1 e A5

    del Conto Economico

    A1 e A5 + C15 e C16

    (proventi e oneri finanziari)

    Il decreto precisa peraltro che nell'ammontare delle spese di rappresentanza da considerare ai fini del calcolo del limite deducibile, "non si tiene conto delle spese relative a beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a 50 euro" i quali infatti sono già deducibili per il loro intero ammontare ai sensi del terzo periodo del comma 2 del citato art. 108 del Tuir.
    Le spese eventualmente eccedenti il predetto limite, al contrario, sono indeducibili e saranno oggetto di apposita variazione in aumento in dichiarazione dei redditi. Si precisa che, qualora l'importo delle spese di rappresentanza sostenute nell'esercizio sia inferiore a quello del limite di congruità, la differenza, ossia l'importo del plafond che non trova riscontro in spese sostenute nel periodo diimposta, non potrà essere portata ad incremento del plafond di deducibilità delperiodo d'imposta successivo e, pertanto, non potrà essere utilizzata per la "copertura" di spese sostenute negli anni successivi.

     

    La portabilità delle spese per le attività in start-up

    Per le imprese di nuova costituzione, le spese sostenute nei periodi d'imposta anteriori a quello in cui sono conseguiti i primi ricavi, possono essere portate in deduzione dal reddito dello stesso periodo e di quello successivo se e nella misura in cui le spese sostenute in tali periodi siano inferiori all'importo deducibile. A tal fine quindi la deducibilità delle spese di rappresentanza sostenute nel periodo di start-up potrà essere differita sulla base del rispetto di due limiti:
    1. limite temporale: le spese potranno essere dedotte nell'esercizio di conseguimento dei primi "ricavi e proventi della gestione caratteristica dell'impresa" e, al massimo, in quello successivo;
    2. limite quantitativo: le spese di rappresentanza sostenute nella fase di start up saranno deducibili nella misura in cui le medesime spese sostenute nel periodo di conseguimento dei primi ricavi e del successivo siano inferiori al relativo plafond di deducibilità.
    La Circ. 34/2009 precisa che "per ragioni di coerenza del sistema, si ritiene che la nozione di "imprese di nuova costituzione", anche ai fini della specifica disposizione in esame, coincide con quella contenuta nell'articolo 84, comma 2, del TUIR ai fini del riporto delle perdite. Ne deriva che per "imprese di nuova costituzione" s'intendono le imprese che presentino entrambi i requisiti di novità previsti dalla citata norma ai fini del riporto illimitato nel tempo delle perdite di start up, ossia quello soggettivo e quello oggettivo riferito all'attività esercitata".
    Si consideri una società, costituita nel corso del 2008, che presenti la seguente situazione:
    Annualità considerate --- 2008 2009 2010 2011; Ricavi e proventi della gestione caratteristica --- 0 0 1.000.000 1.500.000; Spese di rappresentanza sostenute nell'esercizio --- 10.000 9.000 8.000 7.000; Limite quantitativo di deducibilità --- 0 0 13.000 19.500
    Le spese di rappresentanza sostenute nel 2008 e 2009 (in totale euro 19.000) potranno essere dedotte nel 2010 e - al massimo - nel 2011, fermo restando, per ciascuno di questi ultimi due periodi, il rispetto del parametro di congruità derivante dall'applicazione del comma 2.
    Nel 2010, la società potrà dedurre spese di rappresentanza per un importo massimo di euro 13.000 (1.000.000 x 1,3%), di cui euro 8.000 sostenute nell'esercizio e euro 5.000 sostenute nei precedenti periodi d'imposta 2008 e 2009; le spese di rappresentanza sostenute nel 2008 e 2009, ancora deducibili nel 2011, saranno pari ad euro 14.000 (19.000 - 5.000). Nel 2011, la stessa società potrà dedurre spese di rappresentanza per un importo massimo di euro 19.500 (1.500.000 x 1,3%), di cui euro 7.000 sostenute nel medesimo periodo di imposta ed euro 12.500 sostenute nei periodi d'imposta 2008 e 2009; le residue spese di rappresentanza relative al 2008 e 2009 non ancora dedotte, pari ad euro 1.500 (14.000 - 12.500), non saranno ulteriormente riportabili al 2012 e risulteranno, quindi, definitivamente indeducibili.
    Si fa presente, inoltre, che la relazione illustrativa al decreto precisa che le spese riportabili disciplinate dal comma 3 sono quelle "di rappresentanza". Conseguentemente, la "riportabilità" all'esercizio in cui sono conseguiti i primi ricavi è da escludere per le spese di cui al comma 5, che per espressa previsione normativa "non costituiscono spese di rappresentanza" e che comunque, non essendo soggette ai limiti quantitativi previsti dal comma 2 del decreto, sono deducibili per il loro intero ammontare nell'esercizio di sostenimento.

    La specifica disciplina delle spese di rappresentanza sostenute dalle imprese di nuova costituzione non riguarda, infine, le spese di cui al comma 4 (relative a "beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a 50 euro"), in quanto anche tali spese non sono soggette ai predetti limiti quantitativi e sono deducibili per il loro intero ammontare nell'esercizio di sostenimento.

    L'obbligo documentale

    Per quanto riguarda le "spese di rappresentanza" (...a parziale deduciblità...) il Decreto consente all'Amministrazione Finanziaria di richiedere al contribuente:

    • l'ammontare complessivo delle erogazioni effettuate nel periodo d'imposta, distinto per natura;
    • l'ammontare dei ricavi e proventi derivanti dalla gestione caratteristica dell'impresa assunti come base di calcolo della percentuale di dedubicilità;
    ......ma può riguardare anche
    • l'ammontare complessivo delle spese relative ai beni gratuitamente di valore unitario non superiore a Euro 50;
    • l'ammontare complessivo delle spese non costituenti spese di rappesentanza:

    Occorre peraltro notare che per le "spese di ospitalità" e per le altre "spese commerciali" (...tutte ad integrale deducibilità...), la deducilità è consentita soltanto nel caso in cui il sostenimento delle medesime è giustificata da apposita documentazione contenente:

    • la generalità dei soggetti ospitati;
    • la durata ed il luogo di svolgimento della manifestazione;
    • la natura dei costi sostenuti;
    • il nesso esistente tra le spesa sostenuta a favore dei clienti, anche potenziali e la loro partecipazione all'evento promozionale.

    Tale documentazione va semplicemente tenuta a disposizione in caso di richiesta da parte degli Uffici dell'Amministrazione finanziaria, senza che essa debba essere allegata alla dichiarazione dei redditi e senza alcuna particolare indicazione del medesimo modello.

    Considerato tuttavia che si è venuti a conoscenza di tali vincoli documentali per l'indeducibilità soltanto tardivamente il 31.01.2009 (ossia 15 gg. dopo la G.U. n. 11/2009) è chiaro che sussiste un rischio del contribuente in quanto il presupposto della generalità dei beneficiari potrebbe risultare di difficile reperibilità se non si sia tempestivamente provveduto.

     

     

    (.....vai alla Seconda Parte.....)

     

    Fonti:
    - Ris. n. 137/E del 8.9.2000.
    - Legge Finanziaria 2008 (Legge 24 dicembre 2007 n. 244);
    - Art. 95, 108 e 109 del TUIR;
    - Ris. 143/E del 14.04.2008;
    - Comunicato Stampa del 6 agosto 2008;
    - Circ. ASSONIME n. 50 del 7.8.2008;
    - Circ. 53/E del 5.9.2008;
    - D.M. 19 novembre 2008;
    - Circ. 6/E del 3.03.2009;
    - Circ. CNDCEC n. 9/IR del 27.04.2009;
    - Circ. n. 34/E del 13.07.2009;
    - Circ. n. 36/E del 16.07.2009;
    - Circ. n. 39/E del 22.07.2009;
    - Ris. n. 225/E del 18.08.2009;

     

    Commenti 

     
    # 2010-06-25 17:06
    Il limite di deducibilità fino a € 10.000.000 di ricavi è dell'1,3% e non dell'1,5% come erroneamente indicato.
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