Il Centro Studi Vallese vi annuncia che entro Settembre aprirà il portale ai contributi dei lettori e ad una maggiore condivisione delle informazioni. A tal fine sarà aperta agli utenti la possibilità di inserimento di articoli e sarà introdotto un forum di discussione

 

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Il Centro Studi Vallese informa che continua a ricevere giornalmente numerose richieste di supporto per la risoluzione di problematiche specifiche collegate agli argomenti trattati. Nel corso del tempo, è stata prassi del medesimo Centro Studi di tentare comunque di fornire il proprio contributo offrendo delle soluzioni a quanti erano in difficoltà. Prendiamo tuttavia atto che allo stato attuale la numorosità e l'articolazione delle richieste è tale da averci fatto concludere nell'impossibilità a fornire la nostra disponibilità. Di conseguenza verranno analizzati soltanto quei casi che ci consentono poi di accrescere, integrare e se necessario modificare il contenuto dei nostri articoli. Si ricorda quindi che il Centro Studi Vallese non nasce con l'obiettivo di fornire consulenza on-line ma di consentire ai consulenti, di qualsiasi grado e specie, di avere un punto di riferimento dove ricercare informazioni quanto più possibili complete ed aggiornate sui temi più "caldi" dell'attività consulenziale. In questo senso è importate in contributo che potranno fornire altri consuleti nel momento in cui il portale sarà aperto anche alle loro argomentazioni.

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Il rapporto tra le spese di rappresentanza e le spese per l'albergo e la ristorazione

La definizione di un criterio di deducibilità delle spese di rappresentanza pone una evidente questione di compatibilità della norma in argomento con la normativa riguardante la deducibilità delle spese di albergo e ristorazione genericamente sostenute la quale invece risulta consentita limitatamente al 75% delle medesime (innovazione in vigore dall'annualità d'imposta 2009).
Poniamo infatti a confronto le due norme:
art. 108, comma 2 del TUIR art. 109, comma 5 del TUIR
".......Le spese di rappresentanza sono deducibili nel periodo d'imposta di sostenimento se rispondenti ai requisiti di inerenza e congruità stabiliti con Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, anche in funzione della natura e della destinazione delle stesse, del volume dei ricavi dell'attività caratteristica dell'impresa e dell'attività internazionale dell'impresa. Sono comunque deducibili le spese relative ai beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a euro 50" "......Fermo restando quanto previsto dai periodi precedenti, le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande, diverse da quelle di cui al comma 3 dell'articolo 95, sono deducibili nella misura del 75 per cento"

 

I documenti di prassi Circ. 53/2008 e 34/2009 chiariscono che la disposizione limitativa (.....del 75%.....) costituisce un criterio generale e trova applicazione anche quando tali costi ricadono nell'alveo delle spese di rappresentanza, pertanto il sostenimento di tali spese, se effettuato per scopi di rappresentanza saranno deducibili dal reddito d'impresa nella misura del 75%, nei limiti di congruità sopra esposti. Ancora che tali spese (diverse da quelle di cui al comma 3 dell'articolo 95, ossia quelle che costituiscono spese per prestazioni di lavoro) deducibili entro il limite teorico del 75%, nel caso in cui si configurino come spese di rappresentanza devono rispettare anche l'ulteriore parametro fissato dal comma 2 del medesimo decreto. In altri termini, le spese per vitto e alloggio qualificabili come "spese di rappresentanza" dovranno essere assoggettate:
  1. in via preliminare, alla specifica disciplina prevista dall'articolo 109, comma 5, del TUIR per le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande (deducibilità nei limiti del 75 per cento);
  2. successivamente a quella dell'articolo 108, comma 2, ai sensi del quale l'importo delle predette spese, ridotto al 75 per cento per effetto dell'applicazione dell'articolo 109, dovrà essere sommato all'importo delle "altre" spese di rappresentanza. L'ammontare così ottenuto è deducibile entro il limite di congruità previsto dal comma 2 del decreto.
ESEMPIO n. 1 -- Si consideri l'ipotesi di un'impresa che nell'anno d'imposta 2009 abbia conseguito ricavi ed altri proventi della gestione caratteristica per euro 20 70.000.000 ed abbia sostenuto spese di rappresentanza per euro 400.000, così suddivise:
a) spese per prestazioni alberghiere e per somministrazioni di alimenti e bevande - qualificabili come spese di rappresentanza - pari ad euro 100.000;
b) spese di rappresentanza - diverse dalle precedenti - pari ad euro 300.000.
Preliminarmente, le spese di cui al punto a) dovranno essere assoggettate al limite di deducibilità del 75 per cento previsto dall'articolo 109, comma 5, per cui l'importo teoricamente deducibile sarà pari ad euro 75.000 (100.000 x 75%).
Tale importo (75.000) dovrà essere sommato all'importo delle altre spese di rappresentanza (300.000); l'importo complessivo di tali spese, pari a 375.000, dovrà essere confrontato con il plafond di deducibilità previsto dal comma 2 del decreto, pari a euro 350.000.
Ne consegue che l'impresa, nell'anno d'imposta 2009, potrà dedurre spese di rappresentanza per un importo pari al suddetto plafond, mentre l'eccedenza rispetto al totale delle spese sostenute, pari ad euro 50.000 (400.000 - 350.000), dovrà essere ripresa a tassazione mediante una variazione in aumento in dichiarazione dei redditi.
ESEMPIO n. 2 --- Si consideri una situazione analoga alla precedente nella quale le spese di rappresentanza sostenute nel 2009 siano così suddivise:
a) spese per prestazioni alberghiere e per somministrazioni di alimenti e bevande - qualificabili come spese di rappresentanza - pari ad euro 300.000;
b) spese di rappresentanza - diverse dalle precedenti - pari ad euro 100.000.
Anche in tale fattispecie, le spese di cui al punto a) dovranno essere assoggettate al limite di deducibilità previsto dal citato articolo 109, comma 5, per cui l'importo teoricamente deducibile sarà pari ad euro 225.000 (300.000 x 75%).
Tale importo (225.000) dovrà essere sommato all'importo delle altre spese di rappresentanza (100.000). l'importo complessivo di tali spese, pari a 325.000, dovrà essere confrontato con il plafond di deducibilità delle spese di rappresentanza, pari sempre a euro 350.000.
Ne consegue che l'impresa, nell'anno d'imposta 2009, potrà dedurre spese di rappresentanza per un importo pari ed euro 325.000, mentre l'eccedenza rispetto al totale delle spese sostenute, pari ad euro 75.000 (400.000 - 325.000), dovrà essere ripresa a tassazione mediante una variazione in aumento.
ESEMPIO n. 3 --- Si consideri la situazione in cui rispetto all'esempio precedente l'impresa sostiene nel periodo di imposta 2009, in aggiunta alle medesime spese di rappresentanza, anche spese per l'ospitalità dei clienti - non qualificabili come spese di rappresentanza - per l'importo di euro 20.000 per viaggi e per l'importo di euro 70.000 per prestazioni alberghiere e per somministrazioni di alimenti e bevande.
Fermo restando che - analogamente all'esempio 3 - l'impresa potrà dedurre per il 2009 spese di rappresentanza per un importo di 325.000 euro, le spese di ospitalità dei clienti, non qualificabili come spese di rappresentanza, non saranno, invece, soggette al relativo plafond di deducibilità. In particolare, le spese relative alle prestazioni alberghiere ed alle somministrazioni di alimenti e bevande sostenute a favore dei clienti saranno comunque deducibili nel limite del 75 per cento del loro ammontare, ossia per euro 37.500 (50.000 x 75%), con conseguente ripresa a tassazione in dichiarazione dei redditi per euro 12.500, mentre le spese di viaggio dei clienti, pari a euro 20.000, saranno integralmente deducibili.
DOTTRINA ----- Tale rigida intepretazione risulta fortemente criticata da parte della dottrina, principalmente in quanto non trova fondamento nella sistematicità delle norme. Su tutti si riporta la posizione del CNDCEC il quale sostiene nella Circolare n. 9/IR del 27.04.2009 come "si ritiene di non poter condividere siffatta impostazione, per la ragione che la deduzione di qualsivoglia onere o spesa presuppone sempre una sua preventiva qualificazione agli effetti delle imposte sul reddito. Qualora le spese di vitto e alloggio siano qualificabili fiscalmente come spese di rappresentanza, esse dovranno essere dunque dedotte facendo applicazione del regime giuridico applicabile per quest’ultima tipologia di spese. Tali spese, in altri termini, una volta qualificate come spese di rappresentanza perdono, quanto meno sotto il profilo fiscale, la loro natura di spese di vitto e alloggio. Orbene, nell’ambito tanto dei redditi di impresa quanto dei redditi di lavoro autonomo, le norme in tema di spese di rappresentanza non prevedono affatto una particolare limitazione della deducibilità delle spese che, tra di esse, siano di vitto e alloggio. Ed infatti, quanto al reddito di impresa, il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 19 novembre 2008 di attuazione dell’art. 108, comma 2, del Tuir, pur prevedendo ipotesi in cui alle spese di vitto e alloggio è attribuita la qualifica di spese di rappresentanza, disciplina in modo unitario i limiti di deducibilità di queste ultime attraverso la previsione di predeterminate soglie di congruità delle stesse, entro cui non è dato distinguere l’ammontare specifico delle spese di vitto e alloggio sostenuto".
Per espressa previsione legislativa le spese relative alle prestazioni alberghiere ed alla somministrazione di alimenti e bevande non scontano invece la limitata deducibilità al 75% nel caso in cui:
  • sono sostenute a causa delle trasferte effettuate fuori dal territorio comunale;
  • sono sostenute dai lavoratori dipendenti o dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
  • nel limite di € 180,76 ovvero di € 258,23 se le trasferte sono effettuate all'estero.

 

Esemplificazioni

La Circ. n. 6/E del 3 marzo 2009 ha avuto modo di approfondire alcune specificità relative alle spese in argomento individuando la seguente casistica:

Chi ha usufruito? Deduzione Note

Amministratori di società

ovvero

Dipendenti

( fuori dal territorio comunale )

100% Trattasi di soggetti rientranti nel novero dei titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 95, comma 3.

Amministratori di società

ovvero

Dipendenti

( nel territorio comunale )

75% Non rientra tra le ipotesi di cui all'art. 95, comma 3 del TUIR.

Soci

di società di persone

ovvero

imprenditore individuale

75% Non rientra tra le ipotesi di cui all'art. 95, comma 3 del TUIR.

Gestione diretta o indiretta

di mensa aziendale

100%

Le spese sostenute dal datore di lavoro per la gestione diretta di un servizio di mensa riguardano l’acquisto di beni e servizi ed eventualmente quelle per la manodopera da utilizzare per la preparazione di pasti da somministrare e non l’acquisto di una somministrazione di alimenti e bevande.

Parimenti, nell’ipotesi in cui la mensa sia gestita da terzi, il costo relativo non subisce limitazioni alla deducibilità tenuto conto che lo stesso è sostenuto per l’acquisizione di un servizio complesso non riducibile alla semplice somministrazione di alimenti e bevande.

Convensione con

mensa esterna

100%

La convenzione stipulata con un ristorante costituisce una delle modalità a disposizione del datore di lavoro per garantire alla generalità dei dipendenti il servizio di mensa pertanto, l’importo che, in base alla convenzione stipulata, il datore di lavoro paga all’esercente un pubblico esercizio, quale corrispettivo per i pasti consumati dai dipendenti, costituisce un costo che non subisce limitazioni alla deducibilità in quanto lo stesso è sostenuto per l’acquisizione di un servizio di mensa (esterna), cioè di un servizio complesso, non riducibile alla semplice somministrazione di alimenti e bevande.

Si rammenta, al riguardo, che secondo i chiarimenti resi nella Circolare n. 326/1997 (par. 2.2.3), tra le somministrazioni in mense aziendali, anche gestite da terzi, sono comprese, tra l’altro, le convezioni con i ristoranti.

Ciò vale anche nel caso delle spese sostenute per l'acquisto dei ticket restaurant.

Impresa distributrice

di ticket restaurant

o

tour operator

100%

L'importo che la società emittente dei buoni pasto corrisponde ai pubblici esercizi convenzionati, costituisce un costo per l’acquisizione di servizi (somministrazione di alimenti e bevande) che concorrono direttamente alla produzione dei ricavi della stessa società emittente.

Anche le spese sostenute dai tour operator o dalle agenzie di viaggjo costituiscono uno dei componenti essenziali dei servizi turistici forniti ai consumatori finali.

In casi come questi l’inerenza delle spese alberghiere e di somministrazioni di alimenti e bevande è indubbia, in quanto le stesse costituiscono l’oggetto dell’attività d’impresa.

 

Il regime IVA sulle spese di vitto e alloggio .....e di rappresentanza

Il regime dell'Iva delle spese in argomento è stato fortemente innovato con la statuizione delle detraibilità delle medesime a far data dalle operazioni compiute dal 1 settembre 2008 tranne per quelle qualificate come "spese di rappresentanza di fini delle imposte dirette" e di valore superiore agli € 25,82 che continuano invece ad essere considerate oggettivamente indetraibili. Si precisa, inoltre, che la detraibilità dell'IVA è preclusa quando una determinata spesa è qualificata come “di rappresentanza” ai sensi della disciplina in esame, indipendentemente dal fatto che, ai fini della determinazione del reddito, la deducibilità della medesima sia in tutto o in parte consentita in funzione del plafond di deducibilità di cui al comma 2 del decreto.

La Circ. 34/2009 chiarisce tuttavia che "i criteri di qualificazione delle spese di rappresentanza ai fini delle imposte sui redditi, previsti dall’art. 108, comma 2, e dal decreto di attuazione, rilevano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. Ne deriva che i predetti criteri di qualificazione hanno avuto riflesso immediato sull’applicazione dell’Iva già a decorrere dal 1 gennaio 2008"


Inferiore ad € 25,82 Superiore ad € 25,82
Vitto e alloggio "di rappresentanza" Detraibile Non detraibile
Vitto e alloggio "non di rappresentanza" Detraibile Detraibile
Altre spese considerate "di rappresentanza" Detraibili Non detraibili
E' interessante osservare che nelle more di approvazione del Decreto, può essersi verificato che la liquidazione dell'IVA relativa alle spese in questione sia stata effettuata, per i periodi anteriori all'entrata in vigore del decreto, sulla base delle pregresse disposizioni e, in particolare, che sia stato esercitato il diritto alla detrazione in relazione a spese per le quali, alla luce delle sopravvenute disposizioni del decreto, lo stesso sia venuto meno. Atteso che al momento in cui è stata operata la detrazione la nuova disciplina non era nota al contribuente, si ritiene che lo stesso potrà effettuare il conguaglio della detrazione in sede di dichiarazione annuale IVA senza applicazione di sanzioni o interessi moratori, sulla base del principio di tutela dell'affidamento ai sensi dell'articolo 10, comma 2, dello Statuto del Contribuente. Il conguaglio della detrazione può essere operato anche in diminuzione, nell'ipotesi in cui il contribuente non abbia, invece, detratto l'imposta ritenendola erroneamente afferente ad una spesa qualificabile come spesa di rappresentanza.

ITER LESIGLATIVO --- L’ intervento normativo è stato realizzato al fine di eliminare il contrasto tra la normativa nazionale e l’articolo 168 della direttiva 2006/112/CE del 28 novembre 2006 che aveva indotto la commissione UE ad attivare la procedura di infrazione n. 2006/5040. Si rammenta, peraltro, che la norma italiana che limitava il diritto alla detrazione era stata già oggetto di modifiche che ne avevano ridotto l’ambito di applicazione. L’articolo 19-bis1, comma 1, lett. e), del D.P.R. n. 633 del 1972, vigente fino al 31 dicembre 2006, prevedeva, in linea generale, l’indetraibilità dell’Iva per le prestazioni alberghiere e le somministrazioni di alimenti e bevande – nonché per le prestazioni di trasporto di persone – con un ristretto numero di eccezioni, limitate alle ipotesi in cui le prestazioni alberghiere e di somministrazione formassero oggetto dell’attività propria dell’impresa, o fossero effettuate nei confronti dei datori di lavoro nei locali dell’impresa o in locali adibiti a mensa scolastica, aziendale o interaziendale e per le somministrazioni commesse da imprese che forniscono servizi sostitutivi di mensa aziendali. Il comma 304 dell’articolo unico della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007), modificando l’articolo 19-bis1, lett. e) aveva escluso dalla previsione di indetraibilità oggettiva (nella misura del 50 per cento per il 2007 ed in misura piena per il 2008) le prestazioni alberghiere e le somministrazioni di alimenti e bevande inerenti alla partecipazione a convegni, congressi e simili, erogate nei giorni di svolgimento degli stessi. L’articolo 83, comma 28-bis, del decreto-legge ha ora soppresso del tutto, per le prestazioni in esame, la previsione di indetraibilità oggettiva che, pertanto, opera esclusivamente per le prestazioni di trasporto di persone, “salvo che formino oggetto dell’attività propria dell’impresa”. Venuta meno la limitazione oggettiva, l’imposta relativa alle prestazioni alberghiere e di ristorazione è detraibile, sulla base dei principi generali dettati dell’articolo 19 del D.P.R. n. 633 del 1972, nella misura in cui i servizi risultino inerenti ad operazioni che consentono l’esercizio del diritto.

 

La documentazione ai fini IVA delle spese di vitto e alloggio

La detrazione dell’imposta pagata sulle prestazioni in esame presuppone il possesso della fattura la quale, pertanto, deve essere espressamente richiesta, non oltre il momento di effettuazione delle stesse, atteso che le prestazioni alberghiere e le somministrazione di alimenti e bevande sono menzionate tra le operazioni per le quali l’emissione del documento è obbligatoria solo se richiesta dal cliente (articolo 22, primo comma, n. 2). La annotazione di tali fatture nel registro degli acquisti può essere operata con modalità semplificate, se l’importo delle stesse non è superiore a 154,94 euro. L’articolo 6 del D.P.R. n. 695 del 1996 consente, infatti, in tale ipotesi, di registrare in luogo delle singole fatture un documento riepilogativo nel quale sono indicati i numeri attribuiti alle singole fatture dal destinatario, l’ammontare complessivo delle operazioni e l’ammontare dell’imposta.

E' stato inoltre precisato nella Circolare n. 6/E del 3 marzo 2009 che nel caso in cui non vi sia coincidenza tra il soggetto che acquista il servizio nell’esercizio della propria attività d’impresa, arte o professione (ad esempio il datore di lavoro) e colui che materialmente ne usufruisce (ad esempio il dipendente), la fattura deve essere intestata al soggetto beneficiario della detrazione al fine di consentirgli l’esercizio del relativo diritto. I dati dei dipendenti fruitori della prestazione dovranno essere indicati nella fattura ovvero in una apposita nota ad essa allegata.

 

(.....torna alla Prima Parte.....)

 

Fonti:
- Ris. n. 137/E del 8.9.2000.
- Legge Finanziaria 2008 (Legge 24 dicembre 2007 n. 244);
- Art. 95, 108 e 109 del TUIR;
- Ris. 143/E del 14.04.2008;
- Comunicato Stampa del 6 agosto 2008;
- Circ. ASSONIME n. 50 del 7.8.2008;
- Circ. 53/E del 5.9.2008;
- D.M. 19 novembre 2008;
- Circ. 6/E del 3.03.2009;
- Circ. CNDCEC n. 9/IR del 27.04.2009;
- Circ. n. 34/E del 13.07.2009;
- Circ. n. 36/E del 16.07.2009;
- Circ. n. 39/E del 22.07.2009;
- Ris. n. 225/E del 18.08.2009;

 

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