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Venerdì 30 Gennaio 2009 17:06 Ultimo aggiornamento Domenica 04 Ottobre 2009 10:09
Il rapporto tra le spese di rappresentanza e le spese per l'albergo e la ristorazione
| art. 108, comma 2 del TUIR | art. 109, comma 5 del TUIR | |
| ".......Le spese di rappresentanza sono deducibili nel periodo d'imposta di sostenimento se rispondenti ai requisiti di inerenza e congruità stabiliti con Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, anche in funzione della natura e della destinazione delle stesse, del volume dei ricavi dell'attività caratteristica dell'impresa e dell'attività internazionale dell'impresa. Sono comunque deducibili le spese relative ai beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a euro 50" | "......Fermo restando quanto previsto dai periodi precedenti, le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande, diverse da quelle di cui al comma 3 dell'articolo 95, sono deducibili nella misura del 75 per cento" |
- in via preliminare, alla specifica disciplina prevista dall'articolo 109, comma 5, del TUIR per le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande (deducibilità nei limiti del 75 per cento);
- successivamente a quella dell'articolo 108, comma 2, ai sensi del quale l'importo delle predette spese, ridotto al 75 per cento per effetto dell'applicazione dell'articolo 109, dovrà essere sommato all'importo delle "altre" spese di rappresentanza. L'ammontare così ottenuto è deducibile entro il limite di congruità previsto dal comma 2 del decreto.
a) spese per prestazioni alberghiere e per somministrazioni di alimenti e bevande - qualificabili come spese di rappresentanza - pari ad euro 100.000;
b) spese di rappresentanza - diverse dalle precedenti - pari ad euro 300.000.
Preliminarmente, le spese di cui al punto a) dovranno essere assoggettate al limite di deducibilità del 75 per cento previsto dall'articolo 109, comma 5, per cui l'importo teoricamente deducibile sarà pari ad euro 75.000 (100.000 x 75%).
Tale importo (75.000) dovrà essere sommato all'importo delle altre spese di rappresentanza (300.000); l'importo complessivo di tali spese, pari a 375.000, dovrà essere confrontato con il plafond di deducibilità previsto dal comma 2 del decreto, pari a euro 350.000.
Ne consegue che l'impresa, nell'anno d'imposta 2009, potrà dedurre spese di rappresentanza per un importo pari al suddetto plafond, mentre l'eccedenza rispetto al totale delle spese sostenute, pari ad euro 50.000 (400.000 - 350.000), dovrà essere ripresa a tassazione mediante una variazione in aumento in dichiarazione dei redditi.
a) spese per prestazioni alberghiere e per somministrazioni di alimenti e bevande - qualificabili come spese di rappresentanza - pari ad euro 300.000;
b) spese di rappresentanza - diverse dalle precedenti - pari ad euro 100.000.
Anche in tale fattispecie, le spese di cui al punto a) dovranno essere assoggettate al limite di deducibilità previsto dal citato articolo 109, comma 5, per cui l'importo teoricamente deducibile sarà pari ad euro 225.000 (300.000 x 75%).
Tale importo (225.000) dovrà essere sommato all'importo delle altre spese di rappresentanza (100.000). l'importo complessivo di tali spese, pari a 325.000, dovrà essere confrontato con il plafond di deducibilità delle spese di rappresentanza, pari sempre a euro 350.000.
Ne consegue che l'impresa, nell'anno d'imposta 2009, potrà dedurre spese di rappresentanza per un importo pari ed euro 325.000, mentre l'eccedenza rispetto al totale delle spese sostenute, pari ad euro 75.000 (400.000 - 325.000), dovrà essere ripresa a tassazione mediante una variazione in aumento.
Fermo restando che - analogamente all'esempio 3 - l'impresa potrà dedurre per il 2009 spese di rappresentanza per un importo di 325.000 euro, le spese di ospitalità dei clienti, non qualificabili come spese di rappresentanza, non saranno, invece, soggette al relativo plafond di deducibilità. In particolare, le spese relative alle prestazioni alberghiere ed alle somministrazioni di alimenti e bevande sostenute a favore dei clienti saranno comunque deducibili nel limite del 75 per cento del loro ammontare, ossia per euro 37.500 (50.000 x 75%), con conseguente ripresa a tassazione in dichiarazione dei redditi per euro 12.500, mentre le spese di viaggio dei clienti, pari a euro 20.000, saranno integralmente deducibili.
- sono sostenute a causa delle trasferte effettuate fuori dal territorio comunale;
- sono sostenute dai lavoratori dipendenti o dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
- nel limite di € 180,76 ovvero di € 258,23 se le trasferte sono effettuate all'estero.
Esemplificazioni
La Circ. n. 6/E del 3 marzo 2009 ha avuto modo di approfondire alcune specificità relative alle spese in argomento individuando la seguente casistica:
| Chi ha usufruito? | Deduzione | Note |
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Amministratori di società ovvero Dipendenti ( fuori dal territorio comunale ) |
100% | Trattasi di soggetti rientranti nel novero dei titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 95, comma 3. |
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Amministratori di società ovvero Dipendenti ( nel territorio comunale ) |
75% | Non rientra tra le ipotesi di cui all'art. 95, comma 3 del TUIR. |
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Soci di società di persone ovvero imprenditore individuale |
75% | Non rientra tra le ipotesi di cui all'art. 95, comma 3 del TUIR. |
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Gestione diretta o indiretta di mensa aziendale |
100% |
Le spese sostenute dal datore di lavoro per la gestione diretta di un servizio di mensa riguardano l’acquisto di beni e servizi ed eventualmente quelle per la manodopera da utilizzare per la preparazione di pasti da somministrare e non l’acquisto di una somministrazione di alimenti e bevande. Parimenti, nell’ipotesi in cui la mensa sia gestita da terzi, il costo relativo non subisce limitazioni alla deducibilità tenuto conto che lo stesso è sostenuto per l’acquisizione di un servizio complesso non riducibile alla semplice somministrazione di alimenti e bevande. |
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Convensione con mensa esterna |
100% |
La convenzione stipulata con un ristorante costituisce una delle modalità a disposizione del datore di lavoro per garantire alla generalità dei dipendenti il servizio di mensa pertanto, l’importo che, in base alla convenzione stipulata, il datore di lavoro paga all’esercente un pubblico esercizio, quale corrispettivo per i pasti consumati dai dipendenti, costituisce un costo che non subisce limitazioni alla deducibilità in quanto lo stesso è sostenuto per l’acquisizione di un servizio di mensa (esterna), cioè di un servizio complesso, non riducibile alla semplice somministrazione di alimenti e bevande. Si rammenta, al riguardo, che secondo i chiarimenti resi nella Circolare n. 326/1997 (par. 2.2.3), tra le somministrazioni in mense aziendali, anche gestite da terzi, sono comprese, tra l’altro, le convezioni con i ristoranti. Ciò vale anche nel caso delle spese sostenute per l'acquisto dei ticket restaurant. |
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Impresa distributrice di ticket restaurant o tour operator |
100% |
L'importo che la società emittente dei buoni pasto corrisponde ai pubblici esercizi convenzionati, costituisce un costo per l’acquisizione di servizi (somministrazione di alimenti e bevande) che concorrono direttamente alla produzione dei ricavi della stessa società emittente. Anche le spese sostenute dai tour operator o dalle agenzie di viaggjo costituiscono uno dei componenti essenziali dei servizi turistici forniti ai consumatori finali. In casi come questi l’inerenza delle spese alberghiere e di somministrazioni di alimenti e bevande è indubbia, in quanto le stesse costituiscono l’oggetto dell’attività d’impresa. |
Il regime IVA sulle spese di vitto e alloggio .....e di rappresentanza
Il regime dell'Iva delle spese in argomento è stato fortemente innovato con la statuizione delle detraibilità delle medesime a far data dalle operazioni compiute dal 1 settembre 2008 tranne per quelle qualificate come "spese di rappresentanza di fini delle imposte dirette" e di valore superiore agli € 25,82 che continuano invece ad essere considerate oggettivamente indetraibili. Si precisa, inoltre, che la detraibilità dell'IVA è preclusa quando una determinata spesa è qualificata come “di rappresentanza” ai sensi della disciplina in esame, indipendentemente dal fatto che, ai fini della determinazione del reddito, la deducibilità della medesima sia in tutto o in parte consentita in funzione del plafond di deducibilità di cui al comma 2 del decreto.
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Inferiore ad € 25,82 | Superiore ad € 25,82 |
| Vitto e alloggio "di rappresentanza" | Detraibile | Non detraibile |
| Vitto e alloggio "non di rappresentanza" | Detraibile | Detraibile |
| Altre spese considerate "di rappresentanza" | Detraibili | Non detraibili |
La documentazione ai fini IVA delle spese di vitto e alloggio
La detrazione dell’imposta pagata sulle prestazioni in esame presuppone il possesso della fattura la quale, pertanto, deve essere espressamente richiesta, non oltre il momento di effettuazione delle stesse, atteso che le prestazioni alberghiere e le somministrazione di alimenti e bevande sono menzionate tra le operazioni per le quali l’emissione del documento è obbligatoria solo se richiesta dal cliente (articolo 22, primo comma, n. 2). La annotazione di tali fatture nel registro degli acquisti può essere operata con modalità semplificate, se l’importo delle stesse non è superiore a 154,94 euro. L’articolo 6 del D.P.R. n. 695 del 1996 consente, infatti, in tale ipotesi, di registrare in luogo delle singole fatture un documento riepilogativo nel quale sono indicati i numeri attribuiti alle singole fatture dal destinatario, l’ammontare complessivo delle operazioni e l’ammontare dell’imposta.
E' stato inoltre precisato nella Circolare n. 6/E del 3 marzo 2009 che nel caso in cui non vi sia coincidenza tra il soggetto che acquista il servizio nell’esercizio della propria attività d’impresa, arte o professione (ad esempio il datore di lavoro) e colui che materialmente ne usufruisce (ad esempio il dipendente), la fattura deve essere intestata al soggetto beneficiario della detrazione al fine di consentirgli l’esercizio del relativo diritto. I dati dei dipendenti fruitori della prestazione dovranno essere indicati nella fattura ovvero in una apposita nota ad essa allegata.
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