Il Centro Studi Vallese vi annuncia che entro Settembre aprirà il portale ai contributi dei lettori e ad una maggiore condivisione delle informazioni. A tal fine sarà aperta agli utenti la possibilità di inserimento di articoli e sarà introdotto un forum di discussione

 

ATTENZIONE!!!

Il Centro Studi Vallese informa che continua a ricevere giornalmente numerose richieste di supporto per la risoluzione di problematiche specifiche collegate agli argomenti trattati. Nel corso del tempo, è stata prassi del medesimo Centro Studi di tentare comunque di fornire il proprio contributo offrendo delle soluzioni a quanti erano in difficoltà. Prendiamo tuttavia atto che allo stato attuale la numorosità e l'articolazione delle richieste è tale da averci fatto concludere nell'impossibilità a fornire la nostra disponibilità. Di conseguenza verranno analizzati soltanto quei casi che ci consentono poi di accrescere, integrare e se necessario modificare il contenuto dei nostri articoli. Si ricorda quindi che il Centro Studi Vallese non nasce con l'obiettivo di fornire consulenza on-line ma di consentire ai consulenti, di qualsiasi grado e specie, di avere un punto di riferimento dove ricercare informazioni quanto più possibili complete ed aggiornate sui temi più "caldi" dell'attività consulenziale. In questo senso è importate in contributo che potranno fornire altri consuleti nel momento in cui il portale sarà aperto anche alle loro argomentazioni.

Articoli correlati

Ulti Clocks content
(1 voto)

Il nuovo regime fiscale IVA sulle prestazioni di servizi così come introdotto a seguito del recepimento della Direttiva 2008/8/CE agisce direttamente sulle modalità di contabilizzazione delle operazioni e sulle modalità operative di gestione dei nuovi flussi informativi.

(1 voto)

L'obbligo di presentazione degli elenchi riepilogativi periodici INTRASTAT viene significativamente innovato ad opera del nuovo principio di terriorialità IVA delle prestazioni di servizi. Il nuovo testo normativo dell'art. 50 del D.L. 331/1993 prevede infatti un obbligo generalizzato di presentazione degli elenchi INTRASTAT anche per i servizi resi nei confronti di soggetti passivi di altri Stati Comunitari e per i servizi ricevuti da soggetti passivi di altri Stati Comuntari, per le operazioni effettuare dal 1 gennaio 2010 per le quali l'IVA sia dovuta nello Stato membro in cui è stabilito il committente del servizio.

(1 voto)

Prestazioni di servizi tassate nel Paese di stabilimento del cliente anziché del prestatore. E’ questa la principale novità introdotta a valere dal 1 gennaio 2010 per effetto del recepimento della direttiva comunitaria 2008/8/CE e che trova ora recepimento attraverso il D.Lgs. n. 18 del 11.02.2010 in G.U. n. 41 del 19 febbraio 2010.

(1 voto)

Con l'approvazione del D.M. 30 giugno 2009, con effetti dal 19 luglio 2009, viene data attuazione alle disposizioni contenute nel comma 3 dell'art. 7-bis del D.Lgs. 286/2005 che stabiliscono l'obbligatorierà per gli autotrasportatori di merci per contro terzi di tenere e conservare una SCHEDA DI TRASPORTO (<-- clicca per scaricare il documento) che consente la tracciabilità della merce.

Con il dichiarato intento di conseguire maggiori livelli di sicurezza stradale e favorire le verifiche sul corretto esercizio dei questa particolare attività, questo documento dovrebbe consentire di identificare tutti i soggetti coinvolti nella filiera del trasporto, costituendo quindi la documentazione idonea ai fini della procedura di accertamento delle responsabilità nei confronti soggetti interessati (vettore, committente, caricatore e proprietario delle merci) in caso di rilevate violazioni. E' importate osservare come il nuovo obbligo documentale incide fortemente su tutta al filiera produttiva e ciò nella considerazione che nel caso in cui l'autotrasportatore non avesse con se la scheda di trasporto, è sanzionabile per mancata emissione anche il committente che ha richiesto il servizio di trasporto.

(4 voti)

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 27 aprile il provvedimento attuativo (Decreto 26/03/2009) dell’art. 7 del "Decreto Anticrisi" (D.L. n. 185/2008 convertito con L. n. 2/2009) riguardante l’estensione del meccanismo dell’IVA per cassa ad un’ampia platea di imprese.

Vediamone quindi gli aspetti legislativi e gli effetti sull’ambito applicativo.

Ambito di applicazione

Tale meccanismo prevede il differimento dell’esigibilità dell’IVA con la conseguenza che il debito d’imposta verso l’erario a carico del cedente o prestatore (e, correlativamente, il diritto alla detrazione spettante al relativo cessionario o committente) sorge, in ogni caso, al momento del pagamento dei corrispettivi.

In tal modo, si intende ovviare agli effetti particolarmente gravosi che comportano l’anticipazione del versamento dell’IVA da parte del cedente o prestatore nell’ipotesi in cui il pagamento dei corrispettivi avvenga in un momento successivo a quello dell’effettuazione delle operazioni.

(1 voto)

Il rapporto tra le spese di rappresentanza e le spese per l'albergo e la ristorazione

La definizione di un criterio di deducibilità delle spese di rappresentanza pone una evidente questione di compatibilità della norma in argomento con la normativa riguardante la deducibilità delle spese di albergo e ristorazione genericamente sostenute la quale invece risulta consentita limitatamente al 75% delle medesime (innovazione in vigore dall'annualità d'imposta 2009).
(2 voti)

La Finanziaria 2008 (Legge n. 244 del 24 dicembre 207) ha introdotto rilevanti novità in tema di trattamento delle c.d "spese di rappresentanza" ai fini della disciplina del reddito d'impresa e con effetti che si producono a far data dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007 (ossia per l'anno 2008).

Ad integrazione di tale innovazione è stato poi pubblicato il D.M. 19 novembre 2008 (che d'ora in avanti definiremo semplicemente "Decreto").

La Circ. 34/2009 chiarisce tuttavia che "i criteri di qualificazione delle spese di rappresentanza ai fini delle imposte sui redditi, previsti dall’art. 108, comma 2, e dal decreto di attuazione, rilevano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. Ne deriva che i predetti criteri di qualificazione hanno avuto riflesso immediato sull’applicazione dell’Iva già a decorrere dal 1 gennaio 2008"

Le novità introdotte non interessano tuttavia le precedenti modalità di deduzione di tali spese (precedentemente deducibili per un ammontare pari ad 1/3 in cinque anni) che rimangono deducibili per le annualità dal 2008 relativamente alle quote di competenza.

 

Creative Commons License
Gli articoli sono pubblicati sotto