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Lunedì 20 Luglio 2009 16:36 Ultimo aggiornamento Lunedì 15 Marzo 2010 16:52
Con l'approvazione del D.M. 30 giugno 2009, con effetti dal 19 luglio 2009, viene data attuazione alle disposizioni contenute nel comma 3 dell'art. 7-bis del D.Lgs. 286/2005 che stabiliscono l'obbligatorierà per gli autotrasportatori di merci per contro terzi di tenere e conservare una SCHEDA DI TRASPORTO (<-- clicca per scaricare il documento) che consente la tracciabilità della merce.
Con il dichiarato intento di conseguire maggiori livelli di sicurezza stradale e favorire le verifiche sul corretto esercizio dei questa particolare attività, questo documento dovrebbe consentire di identificare tutti i soggetti coinvolti nella filiera del trasporto, costituendo quindi la documentazione idonea ai fini della procedura di accertamento delle responsabilità nei confronti soggetti interessati (vettore, committente, caricatore e proprietario delle merci) in caso di rilevate violazioni. E' importate osservare come il nuovo obbligo documentale incide fortemente su tutta al filiera produttiva e ciò nella considerazione che nel caso in cui l'autotrasportatore non avesse con se la scheda di trasporto, è sanzionabile per mancata emissione anche il committente che ha richiesto il servizio di trasporto.
Il contenuto obbligatorio della scheda di trasporto
Il contenuto della scheda è tassativo tuttavia il modello allegato al Decreto che lo ha introdotto non ha carattere vincolante quanto ad aspetto, forma e caratteristiche dello stampato che deve contenerlo. In questo senso, la Circolare n. 300/2009 chiarisce che "il documeno può essere oggetto di elaborazione grafica, che ne modifichi l'aspetto esteriore o le dimensioni".
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Contenuto obbligatorio |
Informazioni richieste |
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Dati dell'impresa che rappresenta il vettore Vettore = l'impresa di autotrasporto iscritta all'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, ovvero l'impresa non stabilita in Italia, abilitata ad eseguire attività di autotrasporto internazionale o di cabotaggio stradale in territorio italiano che è parte di un contratto di trasporto di merci su strada |
Denominazione dell'impresa, Indirizzo e sede dell'azienda, Partita IVA, Numero iscrizione all'Albo |
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Dati del committente Committente = l'impresa o la persona giuridica pubblica che stipula o nel nome della quale è stipulato il contratto di trasporto con il vettore |
Denominazione dell'impresa, Indirizzo e sede dell'azienda, Partita IVA |
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Dati del caricatore Caricatore = l'impresa o la persona giuridica pubblica che consegna la merce al vettore, curando la sistemazione delle merci sul veicolo adibito all'esecuzione del trasporto |
Denominazione dell'impresa, Indirizzo e sede dell'azienda, Partita IVA |
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Dati del proprietario della merce Proprietario della merce = l'impresa o la persona giuridica pubblica che ha la proprietà delle cose oggetto dell'attività di autotrasporto al momento della consegna al vettore. Si prescinde sia dal contratto di vendita sottostante, sia dagli “incoterms” che trasferiscono i rischi del trasporto, che dalla nozione di trasferimento della proprietà secondo il codice civile
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Denominazione dell'impresa, Indirizzo e sede dell'azienda, Partita IVA Le generalità di questo soggetto, nonché gli altri dati che lo riguardano, indicati nel modello allegato al Decreto, devono essere riportati sulla scheda di trasporto quando, in relazione alla tipologia ed alle modalità di trasporto, il committente sia in grado individuare questo soggetto prima dell'inizio del viaggio. In caso contrario, il committente è tenuto ad annotare, nello spazio destinato ad «eventuali dichiarazioni», le ragioni che hanno reso impossibile l'indicazione del proprietario della merce al momento dell'inizio del trasporto. Tale indicazizone è puntuale e momentanea e rilevante ai fini dell'accertamento dell'eventuale responsabilità del proprietario. Resta infatti ferma la possibilità, come da DM 554/09, di non indicare il proprietario, fornendone idonea motivazione, qualora il committente o chi è delegato alla compilazione della scheda non sia in grado di individuarlo |
| Dati della merce acquistata |
Tipologia, ossia tipo di merce si tratta avendo cura di specificare, le sue caratteristiche merceologiche (es. sabbia, mattoni, legname, ecc.) e, se confezionata, le caratteristiche degli imballaggi ed il loro contenuto (es. fusti di acido, bottiglie di acqua minerale, ecc). Quantità, se trattasi di merce confezionata o in colli o altri imballaggi aventi un'indicazione standardizzata del peso di ciascun pezzo ovvero, in alternativa, il peso complessivo della merce trasportata espresso in kg. Luogo di carico e di scarico della merce trasportata. La circolare Prot. 104497/2009 ha precisato che l’indicazione della quantità/peso della merce nella scheda di trasporto – fermi restando i limiti di carico del veicolo – può essere espressa secondo le modalità previste dalla circolare del 17 luglio 2009 (peso standardizzato di ciascun pezzo, se trattasi di merce confezionata o in colli o in altri imballaggi, ovvero, in alternativa, peso complessivo della merce trasportata espresso in kg) ovvero con altre unità di misura come, per esempio, litri, metrocubi, ecc. Inoltre, per l’espressione della quantità/peso può essere fatto riferimento a quanto annotato sui documenti commerciali che accompagnano la merce, ove presenti. Il Ministero aggiunge quindi che tenuto conto che la quantificazione del peso non è sempre agevole per alcune tipologie di merci (tra le quali si enunciano a titolo esemplificativo, i beni alla rinfusa provenienti dal luogo di produzione agricola, ovvero da cave e miniere nonché i materiali inerti o i materiali sfusi destinati ad essere utilizzati nell’attività imprenditoriale), il peso della merce, al verificarsi di tali circostanze che non ne consentono l’esatta quantificazione, può essere indicato sulla scheda di trasporto in via approssimativa. La possibilità di definire la quantità in via approssimativa è estesa anche a quelle attività che per motivi igienici – per esempio ritiro di materiale sporco nelle attività di lavaggio industriale e noleggio di dispositivi tessili per conto di committenti pubblici (strutture sanitarie, parasanitarie) e privati (hotel, ristoranti, case di cura e di riposo, etc.) – non consentono di effettuare una pesatura esatta della merce. |
| Luogo di compilazione |
La circolare Prot. 104497/2009 ha chiarito che il luogo di redazione della scheda medesima può essere "qualunque" luogo in cui il committente si trovi. L’individuazione del luogo di compilazione prescinde, pertanto, sia dal sito in cui ha sede legale l’impresa committente, sia da quello ove la stessa ha la sede operativa, sia infine dal luogo di carico della merce, non sempre coincidente con i precedenti. |
Quando lo impongono esigenze dì tutela della riservatezza commerciale dei soggetti coinvolti nella filiera di trasporto, diversi dal committente, la scheda di trasporto o altro documento sostitutivo o equipollente, può essere compilata indicando le generalità di questi soggetti e le altre informazioni che li riguardano (quali ad esempio, luoghi di carico o scarico della merce) in modo codificato. Tuttavia, allo scopo di consentire un immediato controllo da parte delle Forze di Polizia dell'effettiva identità di tali soggetti, nonché delle informazioni che li riguardano, a bordo del veicolo utilizzato per il trasporto deve essere sempre presente un documento integrativo, sottoscritto da chi è tenuto alla compilazione della scheda, contenente l'immediata decodifica dei predetti codici convenzionali.
La circolare Prot. 104497/2009 chiarisce peraltro che al fine di osservare il dettato normativo sulla “privacy” e di agevolare le procedure di predisposizione della scheda e tenuto conto che il soggetto che la compila materialmente è dipendente, o ha un rapporto di collaborazione con l’impresa-committente, si specifica che può essere apposto un timbro dell’azienda nello spazio riservato all’indicazione delle generalità del compilatore e nel riquadro dedicato alla firma dello stesso soggetto.
Inoltre, la scheda può essere compilata dagli altri soggetti della filiera (caricatore, proprietario della merce), naturalmente diversi dal vettore, che il committente ha incaricato alla predisposizione e ferma restando la libera forma nella delega alla compilazione
Contenuto facoltativo della scheda
La sceda di trasporto può avere come contenuto facoltativo le istruzioni fornite al vettore dai soggetti facenti parte della filiera (committente, proprietario delle merci o dal caricatore).
Quando tali indicazioni sono presenti, ed il loro contenuto sia riconducibile ad istruzioni riguardanti le modalità di esecuzione della specifica prestazione di trasporto, la scheda di trasporto costituisce, a tutti gli effetti, documento idoneo a valutare il rispetto delle norme in materia di sicurezza stradale, con la conseguenza che, in presenza di un siffatto contenuto, ed in occasione dell'accertamento di una violazione (eccesso di velocità, mancata osservanza dei tempi di guida e di riposo, ecc....), l'Ufficio o Comando da cui dipende l'organo accertatore non dovrà richiedere al committente o, in mancanza, al vettore, di produrre un'idonea documentazione, dalla quale risulti la compatibilità delle istruzioni trasmesse al vettore medesimo in merito alla esecuzione della specifica prestazione di trasporto, con il rispetto della disposizione di cui è stata accertata la violazione. Si ricorda in questo senso che , qualora, a richiesta dell'organo verificatore, non venga fornita tale documentazione, il vettore ed il committente sono sempre obbligati in concorso con l'autore della violazione.
Nel caso di contratto scritto, in carenza di istruzioni sulla scheda di trasporto, occorre ovviamente fare riferimento a quanto riportato nel contratto medesimo.
Contenuto della scheda nelle operazioni di trasporto complesse.
Nelle operazioni di trasporto più complesse sulla scheda di trasporto relativa al trasporto di cose:
- a carico completo,
- caricate in un unico luogo sullo stesso veicolo
- e spedite da un unico mittente,
- e dirette a diversi destinatari o che devono essere scaricate in luoghi diversi,
- l'indicazione delle cose trasportate e dei relativi luoghi di carico o scarico, può essere effettuata anche attraverso un generico riferimento, per relationem, ai documenti che, nell'ambito della prassi commerciale, accompagnano le merci dal luogo di raccolta a quello di destinazione (ad esempio: bolle di consegna, ecc.).
In tali casi, perciò, fermo restando il restante contenuto della scheda di trasporto o degli eventuali documenti equipollenti o sostitutivi, la verifica delle cose trasportate e del rispetto delle disposizioni dei luoghi di carico e scarico è compiuta dagli organi di controllo attraverso i predetti documenti commerciali che, a tutti gli effetti, accompagnano ed integrano il contenuto dei documenti di trasporto.
Modalità di compilazione
Per ciascun veicolo, deve essere compilata una scheda di trasporto da portare a bordo in originale oppure in copia, non autenticata, realizzata sia direttamente dal documento cartaceo originale che della stampa di un documento trasmesso al vettore per via fax o per via telematica (rif. Circ. 300/2009). Viene peraltro precisato che quando il documento originale viene redatto e spedito al vettore interamente con modalità elettroniche, devono essere rispettate le disposizioni relative ai documenti digitali di cui al D.Lgs. 82/2005 (cd. "Codice dell'Amministrazione Digitale") e del DPR 445/2000 (cd "Disposizioni legislativa in materia di documentazione amministrativa").
In occazione del controllo stradale, per certificare l'avvenuta esibizione della copia del documento ed impedire la successiva manipolazione del contenuto, gli organi di controllo apporranno sulla Scheda di Trasporto le seguenti annotazioni: data e l'ora del controllo e le generalità di chi lo ha effettuato, sottoscrivendo tale annotazione a conferma dell'esibizione del documento.
Quando trattasi di veicoli complessi composti da più unità atte al carico, può essere compilata, alternativamente, una sola scheda di trasporto per tutta la merce presente a bordo del complesso, ovvero, se il committente lo richiede o lo impongono le modalità di trasporto, una scheda per ogni unità del complesso.
La scheda di trasporto, ovvero ogni altro documento considerato ad essa equipollente, deve essere compilata e sottoscritta a cura del committente o di un suo delegato, ad eccezione del vettore, prima dell'inizio del trasporto. Tuttavia, qualora dopo l'inizio del trasporto si verifichino variazioni della merce trasportata, del luogo di scarico ovvero qualsiasi altra variazione relativa ai dati contenuti nel documento, il vettore o il conducente possono intervenire sul documento di trasporto stesso, avendo cura di annotare tali variazioni nell'apposito spazio riservato a «osservazioni varie». In nessun caso, invece, potranno essere cancellate o manomesse le indicazioni originariamente apposte sul documento da parte del committente o di un suo delegato.
Il documento deve essere conservato in originale, a cura del vettore e del conducente, a bordo del veicolo adibito al trasporto di cose in conto terzi per tutta la durata del trasporto.
Nei casi in cui siano previsti più luoghi di scarico, potrà essere compilata, a cura del committente, un'unica scheda di trasporto recante l'indicazione dei diversi luoghi oggetto di scarico, ovvero più schede di trasporto per quanti sono i luoghi di scarico.
La scheda di trasporto esaurisce la sua funzione con il completamento del trasporto a cui si riferisce. La vigente normativa, infatti, non prevede che essa sia conservata dopo il trasporto. Quando vengono utilizzati documenti sostitutivi od equivalenti, restano salvi gli obblighi di conservazione previsti dalle disposizioni che ne disciplinano la compilazione e la tenuta.
Casi particolari di compilazione
| Impiego di sub-vettori | Quando, per l'esecuzione del trasporto, un vettore a cui è stato affidato dal committente l'incarico si avvale di altri vettori, con cui ha stipulato altri contratti di trasporto (sub-vettori), il vettore stesso assume, rispetto alla porzione di trasporto affidata al sub-vettore, la veste di committente. Quest'ultimo deve, perciò, redigere una nuova scheda di trasporto, essendo impossibile la modifica o l'integrazione di quella redatta dall'originario committente per la prima operazione di trasporto. La circolare Protocollo n. 104497/2009 ha precisato che il vettore a cui è affidato l'incarico del committente, se si avvale di altri soggetti (sub-vettori) per l'esecuzione del trasporto, è tenuto a riportare le generalità (denominazione sociale, ragione sociale, ditta, sede dell'azienda, iscrizione all'Albo degli autotrasportatori) sulla scheda medesima tra le "eventuali dichirazioni"; in questo caso resta comunque ferma la responsabilità del vettore per l'operato del sub-vettore. |
| Consorzi di imprese di trasporto | Quando incaricato del trasporto sia un consorzio di imprese di autotrasporto, iscritto nell'apposita sezione speciale dell'Albo degli autotrasportatori, che, per effettuare le relative operazioni, si avvale di un'impresa consorziata, il consorzio medesimo è tenuto ad indicare sulla scheda di trasporto, nel campo "Osservazioni varie", il nominativo dell'impresa consorziata che materialmente effettua il trasporto ed il relativo numero di iscrizione all'Albo degli autotrasportatori. Analoghe considerazioni valgono per le società cooperative di autotrasportatori. |
| Trasporti internazionali | Le disposizioni che prevedono la necessità della scheda di trasporto valgono anche anche nel caso di trasporti internazionali. Considerato tuttavia che tale obbligo vale solo per chi effettua il trasporto in ambito nazionale, lin questi casi la scheda non dovrà essere compilata e tenuta a bordo, ma devono essere presenti sul veicolo i documenti equipollenti di trasporto, cioè la lettera di vettura internazionale CMR, i documenti doganali, il documento di cabotaggio, nonché ogni altro documento che deve obbligatoriamente accompagnare il trasporto internazionale delle merci, ai sensi della normativa comunitaria, degli accordi o delle convenzioni internazionali. |
Documenti alternativi od equipollenti alla scheda di trasporto.
La scheda di trasporto può essere sostituita dal contratto di trasporto o dai seguenti documenti considerati equipollenti:
| Contratto di trasporto |
Il contratto di trasporto redatto in forma scritta portata a bordo del veicolo costituisce documento a tutti gli effetti alternativo alla scheda di trasporto. E' peraltro necessario considerare che tale contratto non viene considerato in forma scritta laddove non sono presenti le seguenti informazioni:
Per i trasporti eseguiti in regime di cabotaggio stradale, il contratto di autotrasporto deve contenere oltre gli elementi di cui sopra anche i termini temporali per la riconsegna della merce, nonché gli estremi della licenza comunitaria e di ogni altra eventuale documentazione prevista dalle vigenti disposizioni.
Affinche possa qualificarsi nella forma scritta il contratto deve avere data certa, ottenibile seguendo le seguenti modalità:
In tema di "data certa" la Circolare n. 300/2009 chiarisce tuttavia che nel caso in cui la copia del contratto esibita all'atto del controllo contenga tutti gli elementi essenziali di cui alle vigenti disposizioni e rechi comunque la data di sottoscrizione, ancorché non qualificabile come "data certa" l'agente accertatore provvedere alla certificazione della stessa mediante apposita annotazione della data e dell'ora del controllo e le generalità di chi lo ha effettuato, sottoscrivendo tale annotazione a conferma dell'esibizione del documento. Elementi eventuali dei contratti stipulati in forma scritta possono essere:
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| Altri documenti equipollenti |
Costituiscono documenti equipollenti, peraltro previsti obbligatoriamente in virtù di norme nazionali ed internazionali:
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| Documenti equipollenti che richiedono intergrazione |
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Trasporti esenti dall'obbligo della scheda di trasporto
Sono esenti dall'obbligo di compilazione e conservazione della scheda di trasporto:
- i veicoli che effettuano trasporti in conto proprio,
- nonché quelli che sono espressamente esclusi dal campo di applicazione dell'art. 30 della Legge n. 298/1974;
- i trasporti di collettame effettuati per conto di terzi.
Per quanto riguarda in particolaere il "collattame", si intende l'operazione effettuata mediante uno stesso veicolo, sul quale sono caricate partite di merci, ciascuna di peso inferiore alle 5 tonnellate, individuabili da idonea documentazione presente sul veicolo medesimo. Le ipotesi di trasporto di collettame sono, quindi, caratterizzate dalla presenza di più partite di piccola entità, anche della stessa tipologia merceologica, che sono commissionate da più mittenti e trasportate da un unico vettore. Si rammenta che l'esenzione opera esclusivamente a condizione che sul veicolo sia presente idonea documentazione, anche commerciale, dalla quale possa desumersi la tipologia di ciascuna partita di merce caricata.
Sanzioni
Sono previste particolari sanzioni amministrative in caso di violazione degli obblighi relativi alla compilazione ed alla conservazione della scheda di trasporto, le quali vengono comminate attraverso la procedura della L. n. 689/1981 (competente all'emissione dell'ordinanza-ingiunzione di pagamento è il Prefetto del luogo in cui la violazione è commessa, ovvero è stata accertata):
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Sanzioni per mancata od incompleta compilazione della scheda da 600 a 1.800 Euro |
Tale sanzione punisce il committente, ovvero chiunque non compila la scheda di trasporto o la altera, o la compila in modo incompleto o non veritiero. E' importante sottolineare che la sanzione amministrativa deve essere applicata in ogni caso al committente, anche quando la scheda di trasporto è compilata da un suo delegato. Alla stessa sanzione sono soggetti anche il vettore o il conducente, qualora, durante l'effettuazione del trasporto, al verificarsi di situazioni che impongano variazione del contenuto dei dati riportati nella scheda, non annotino, ovvero annotino in maniera incompleta o non veritiera, la variazione stessa. Tali sanzioni, si applicano, altresì, al vettore o agli altri soggetti della filiera che alterino il contenuto della scheda di trasporto originariamente definita dal committente. Le stesse sanzioni si applicano anche ai trasporti internazionali compiuti da vettori stranieri che non compilano, o non compilano correttamente, i documenti equipollenti di trasporto, cioè la lettera di vettura internazionale CMR, i documenti doganali, il documento di cabotaggio, nonché ogni altro documento che deve obbligatoriamente accompagnare il trasporto stradale delle merci, ai sensi della normativa comunitaria o degli accordi o delle convenzioni internazionali. |
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Sanzioni per mancanza del documento a bordo del veicolo da 40 a 120 Euro + fermo amministrativo |
Viene punito chiunque, durante l'effettuazione di un trasporto, non porta a bordo del veicolo la scheda di trasporto ovvero, in alternativa, la copia del contratto in forma scritta od altra documentazione considerata equipollente. La sanzione è applicata a carico del conducente del veicolo tenuto alla conservazione del documento, mentre il proprietario del veicolo o il vettore rispondono in solido con questi. Al momento dell'accertamento della violazione, l'organo di polizia stradale procede all'applicazione del fermo amministrativo del veicolo, secondo le disposizioni dell'art. 214 C.d.S., in quanto compatibili. Il veicolo sottoposto a fermo amministrativo potrà essere riconsegnato al conducente, al proprietario o al legittimo detentore, ovvero a persona delegata dal proprietario, solo dopo che sia stata esibita la scheda di trasporto, ovvero altra documentazione alternativa o equipollente. L'esibizione del documento deve avvenire entro 15 giorni successivi all'accertamento della violazione e può essere realizzata, secondo le regole dell'art. 376 Reg. Es. C.d.S., presso qualsiasi Ufficio di Polizia, anche diverso da quello da cui dipende l'accertatore. Qualora l'esibizione non sia avvenuta entro il termine predetto, l'Ufficio da cui dipende l'organo accertatore della violazione soprarichiamata procede all'applicazione di un'ulteriore sanzione a carico del committente, notificando il relativo verbale entro i 90 giorni successivi alla scadenza del predetto termine. Per l'omessa esibizione, inoltre, lo stesso Ufficio applica al conducente o al vettore a cui era stato intimato di esibire il documento le sanzioni previste dall'art. 180, comma 8, C.d.S., seguendo le procedure di cui al titolo VI dello stesso Codice. Qualora l'esibizione di un documento di trasporto non sia avvenuta entro i termini sopraindicati, dopo l'applicazione delle ulteriori sanzioni sopraindicate, il veicolo deve essere comunque restituito all'avente diritto. Queste sanzioni si applicano anche ai trasporti internazionali compiuti da vettori stranieri che non portano a bordo del veicolo i documenti equipollenti di trasporto. Queste sanzioni, tuttavia, si applicano solo quando non siano già previste, da altre norme, specifiche sanzioni per chi non ha i documenti soprarichiamati. Si fa in questo caso riferimento ad esempio al fatto che a titolo esemplificativo - al caso del vettore comunitario che esegue in territorio italiano attività di cabotaggio stradale di merci per conto di terzi in mancanza del prescritto documento di cabotaggio che deve essere conservato a bordo del veicolo, unitamente alla copia conforme della licenza comunitaria (ed all'attestato di conducente quando l'autista risulti cittadino extracomunitario) ed alla documentazione che provi chiaramente il trasporto internazionale nel corso del quale si è raggiunto a carico il territorio italiano (ad es. la lettera di vettura internazionale CMR). Per le violazioni si applicano le vigenti disposizioni, comunitarie e nazionali, in materia di trasporto stradale, queste ultime riconducibili alla L. n. 298/1974 (artt. 26 e 46), recante la disciplina nazionale di base in materia di trasporto di cose. |
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Fonti: - Circolare n. 300/A/15634/09/108/44 del 4.12.2009 (Prot. 104497 del 3.12.2009) - Circolare n. 300/A/10029/09/108/44 del 6.08.2009 (Prot. 78384 del 6.8.2009) - Circolare n. 300/A/8980/09/108/44 del 17.07.2009 (Prot. 71914 del 17.7.2009) - D.Lgs. 214 del 22 dicembre 2008 - art. 7-bis del D.Lgs. 286/2005 |



