Il Centro Studi Vallese vi annuncia che entro Settembre aprirà il portale ai contributi dei lettori e ad una maggiore condivisione delle informazioni. A tal fine sarà aperta agli utenti la possibilità di inserimento di articoli e sarà introdotto un forum di discussione

 

ATTENZIONE!!!

Il Centro Studi Vallese informa che continua a ricevere giornalmente numerose richieste di supporto per la risoluzione di problematiche specifiche collegate agli argomenti trattati. Nel corso del tempo, è stata prassi del medesimo Centro Studi di tentare comunque di fornire il proprio contributo offrendo delle soluzioni a quanti erano in difficoltà. Prendiamo tuttavia atto che allo stato attuale la numorosità e l'articolazione delle richieste è tale da averci fatto concludere nell'impossibilità a fornire la nostra disponibilità. Di conseguenza verranno analizzati soltanto quei casi che ci consentono poi di accrescere, integrare e se necessario modificare il contenuto dei nostri articoli. Si ricorda quindi che il Centro Studi Vallese non nasce con l'obiettivo di fornire consulenza on-line ma di consentire ai consulenti, di qualsiasi grado e specie, di avere un punto di riferimento dove ricercare informazioni quanto più possibili complete ed aggiornate sui temi più "caldi" dell'attività consulenziale. In questo senso è importate in contributo che potranno fornire altri consuleti nel momento in cui il portale sarà aperto anche alle loro argomentazioni.

Ulti Clocks content
(2 voti)

Prestazioni di servizi tassate nel Paese di stabilimento del cliente anziché del prestatore. E’ questa la principale novità introdotta a valere dal 1 gennaio 2010 per effetto del recepimento della direttiva comunitaria 2008/8/CE e che trova ora recepimento attraverso il D.Lgs. n. 18 del 11.02.2010 in G.U. n. 41 del 19 febbraio 2010.

In realtà, è l’effetto congiunto delle seguenti Direttive che introducono significative modifiche alla Direttiva IVA del 2006 le quali complessivamente individuano il cosidetto “Vat package 2010”:

  1. Direttiva 2008/8/CE che modifica la direttiva IVA 2006/112/CE (cd. “Direttiva IVA”) per quanto riguarda il luogo delle prestazioni di servizi;
  2. Direttiva 2008/9/CE che stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto, previsto dalla direttiva 2006/112/CE, ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso, ma in un altro Stato membro
  3. Direttiva 2008/117/CE recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per combattere la frode fiscale connessa alle operazioni intracomunitarie

Complessivamente il D.lgs. 18/2010 riscrive integralmente l’art. 7 del DPR 633/1972 relativo alla territorialità delle operazioni e inserisce nuove previsioni normative seguendo la seguente struttura:

Articolo Descrizione
Art 7 Definizioni relative al criterio della territorialità ed in particolare al territorio dello Stato e della Comunità
Art. 7-bis Si ripropone con lieve riformulazione quanto era già previsto dal previgente art. 7 in tema di territorialità delle Cessioni di beni
Art 7-ter Vengono introdotti i nuovi criteri di territorialità delle prestazioni di servizi e nel contempo si ampliano i soggetti passivi
Art. 7-quater Deroghe al criterio generale per alcune tipologie si prestazioni di servizi
Art. 7-quinquies Ulteriori deroghe al criterio generale per alcune prestazioni di servizi (culturali, artistici, sportivi, scientifici, educativi, ricreativi e simili)
Art. 7-sexies Deroghe al criterio generale relative ai servizi resi a committenti non soggetti passivi
Art. 7-septies Deroghe al criterio generale relative ai servizi resi a enti non soggetti passivi stabiliti fuori della Comunità

Risulta peraltro rilevante sottolineare che il nuovo quadro normativo ora delineato si completa con l'abrogazione dei "servizi intracomunitari" di cui all'art. 40, commi 4-bis, 5, 6 e 7 del D.L. 331/1993 per cui il luogo di rilevanza territoriale di tali servizi non è più disciplinato dal D.L. 331/1993 bensì torna nell'ambito del DPR 633/1972. Si ricorda a tal fine che il D.L. 331/1993 disciplinava le "lavorazioni intracomunitarie", i trasporti intracomunitari e le relative intermediazioni, nonché sei serzivi accessori ai trasporti intracomunitari e alle relative intermediazioni.

 

Regola generale

La disciplina introdotta con la direttiva 2008/8/CE e dal relativo D.LGS n. 18/2010 è volta ad introdurre un principio generale in base al quale il luogo di imposizione per tutte le prestazioni di servizi dovrebbe essere considerato il luogo in cui avviene il consumo effettivo del servizio.

Fino al 2009, le prestazioni di servizi erano infatti generalmente considerate territoriali e quindi soggette ad applicazione dell’IVA nello Stato del prestatore del servizio, ossia di chi emette la fattura, con conseguenti problematiche di richiesta di rimborso dell’IVA per il cliente committente residente in un altro Stato UE o fuori dalla Comunità. Erano inoltre previste delle deroghe particolari che permettevano in alcuni casi di evitare l’applicazione dell’IVA in fattura ma che determinavano però frequenti problemi interpretativi e contestazioni tra le parti.

Al fine di rendere operativo il nuovo principio dell’imposizione nel luogo in cui avviene il consumo, sono stabiliti due criteri di ordine generale che trovano applicazione laddove non sono disposte specifiche deroghe. In particolare:

Servizi B2B - Business to Business Servizi B2C - Business to Consumer
Per i servizi resi nei confronti di soggetti passivi IVA, la prestazione si intende effettuata nel luogo in cui è stabilito il soggetto committente; di conseguenza la tassazione seguirà la territorialità del soggetto committente. (c.d. criterio del luogo del committente previsto dall’art. 44 della Direttiva IVA) Per i servizi resi nei confronti di persone diverse dai soggetti passivi (privati) o prestati a soggetti passivi per il proprio uso personale o per quello dei propri dipendenti, le prestazioni sono tassate nel luogo di stabilimento del prestatore del servizio stesso. (c.d. criterio del luogo del prestatore previsto dall’art. 45 della Direttiva IVA)

Si osserva tuttavia che la Direttiva apporta innovazioni parziali, in quanto viene solo modificata la regola generale del luogo di tassazione dei servizi resi a soggetti passivi, per i quali si passa dal criterio della tassazione nel Paese di stabilimento del prestatore al criterio di tassazione nel Paese di stabilimento del cliente. Al contrario, per le prestazioni rese a privati consumatori si conferma, come regola generale, quella della tassazione nel Paese del prestatore.


Ampliamento dei soggetti passivi

Ai fini della valutazione del nuovo criterio di territorialità assumono rilevanza:

  1. l’identificazione di quali sono i “soggetti passivi”
  2. e di cosa s’intenda per “stabilimento nel territorio dello Stato”

e ciò in quanto per il nuovo art.7-ter “Le prestazioni di servizi si considerano effettuate nel territoriodello Statoquando sono rese a soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato ovvero quando sono rese a committenti non soggetti passivi da soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato.

Soggettività passiva

Circa la prima questione si osserva un ampliamento della definizione di soggetto passivo che comporta che sono ora considerati tali anche (nuovo art. 7-quinques):

  1. gli enti non commerciali (rif. Art. 4, comma 4 del DPR 633/1972) anche quando agiscono nell’ambito dell’attività istituzionale (ossia non nell'ambito delle attività commerciali o agricole)
  2. gli enti che non svolgono alcuna attività commerciale, ma che risultano identificati ai fini IVA;

Si osserva infatti che ai fini degli art. 43 e 44 della Direttiva IVA e del nuovo art. 7-ter, ai fini della tassazione delle prestazioni di servizi, si considerano sempre soggetti passivi:

  • i soggetti (individuali e collettivi) che esercitano attività di impresa, arte o professione, fermo restando che le persone fisiche si considerano soggetti passivi per le prestazioni ricevute quando agiscono in relazione a tali attività (lettera a);
  • i soggetti passivi che effettuano, accanto ad operazioni soggette all’imposta, anche operazioni non rientranti nell’ambito del campo applicativo del tributo ai sensi dell’articolo 2 della Direttiva 2006/112/CE. In relazione alla disciplina nazionale, rientrano in tale categoria gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni di cui all’articolo 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, anche quando agiscono al di fuori della sfera delle attività commerciali o agricole (lettera b);
  • gli enti non soggetti passivi che sono già identificati ai fini del tributo ed è quindi titolare di P.IVA pur non essendo un soggetto passivo (lettera c).

Con riferimento agli enti non commerciali, rientrano in questo ambito gli enti che, avendo realizzato nel corso dell’anno solare precedente, ovvero nel corso dell’anno, acquisti di beni provenienti da un altro Stato membro per un ammontare superiore a 10.000 euro, sono stati obbligati a chiedere l’attribuzione di un numero di partita IVA, allo scopo di assoggettare ad IVA in Italia tali acquisti intracomunitari (come previsto dall’articolo 38 del D.L. n. 331 del 1993 convertito dalla legge n. 427 del 1993). Sono, altresì, considerati soggetti passivi gli stessi enti che anche al di sotto di tale soglia hanno optato per l’applicazione dell’imposta in Italia sugli acquisti intracomunitari e che a tale motivo dispongono di un numero di partita IVA (articolo 38, comma 6, del D.L. citato). Il fatto stesso di possedere tale numero identificativo, anche se non attribuisce la qualifica di soggetto passivo in senso proprio, fa sì che non debba più distinguersi se il committente ha ricevuto una determinata prestazione nell’ambito della propria attività istituzionale o economica in quanto la tassazione avviene comunque in Italia. È bene precisare che nei casi predetti tali soggetti, benché assimilati agli operatori economici ai fini della territorialità del tributo, non potranno esercitare il diritto a detrazione in quanto trattasi comunque di acquisti effettuati al di fuori dell’esercizio di attività commerciale.In altri termini, relativamente agli enti non commerciali, sono quindi considerati soggetti passivi, in relazione alla totalità delle prestazioni di servizi acquistati, sia gli enti che svolgono attività commerciali e attività istituzionali, sia gli enti che svolgono unicamente attività istituzionali, ma si sono identificati ai fini IVA, avendo effettuato acquisti intracomunitari di beni al di sopra della soglia di Euro 10.000. Viceversa, gli enti che svolgono unicamente attività istituzionale e non si sono dovuti indentificare ai fini IVA, sono considerati "consumatori finali" (B2C).

Territorialità

Per quanto invece riguarda la seconda questione oggetto di approfondimento occorre rilevare che il criterio della territorialità dei soggetti passivi stabiliti in Italia si fonda sui seguenti criteri (art. 44 della Direttiva):

  1. il soggetto passivo deve essere domiciliato in Italia, o se residente in Italia non deve aver stabilito il domicilio all’estero;
  2. la stabile organizzazione in Italia di un soggetto domiciliato e residente all’estero, limitatamente alle operazioni da essa rese o ricevute;
  3. per i soggetti diversi dalla persone fisiche, il domicilio coincide con il luogo in cui si trova la sede legale, mentre la residenza è il luogo in cui si trova la sede effettiva.

Circa la territorialità dello Stato il nuovo art. 7 ne delinea i confini per cui per "Stato" o "territorio dello Stato" si intende il territorio della Repubblica Italiana, con esclusione dei comuni di Livigno (SO) e Campione d'Italia (CO) e delle acque italiane del Lago di Lugano


Ai fini dell'esame di questa tipologia di prestazioni è importante richiamare l'art. 7 in base al quale per "Comunità" o "Territorio della Comunità" si ricomprende (rif. Circ. 39/E del 5 agosto 2004 dell'Agenzia delle Entrate):

Territori inclusi

Territorio corrispondente al campo di applicazione del Trattato Istitutivo della Comunità Europea (rif. all'art. 229 ed all'Allegato II del Trattato istitutivo della Comunità Europea, ratificato con L. 1203/1957), ossia:

  • 25 marzo 1957 ----- Francia, Germania, Italia, Belgio, Olanda, Lussemburgo (CEE)
  • 1971 ----- Danimarca, Regno Unito, Irlanda
  • 1981 ----- Grecia
  • 1986 ----- Portogallo, Spagna
  • 1995 ----- Austria, Finlandia, Svezia
  • 2004 ----- Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Rep.Ceca, Rep.Slovacca, Slovenia, Ungheria
  • 2007 ----- Bulgaria, Romania

(Paesi candidati ----- Croazia, Ex Repubblica Jugoslavia della Macedonia, Turchia)

Territori inclusi
  1. il Principato di Monaco, si intende compreso nella Repubblica Francese;
  2. l'isola di Man si intende compresa nel territorio del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord
  3. le zone di sovranità del Regno Unito di Akrotiri e Dhekelia si intendono comprese nella Repubblica di Cipro
Territori esclusi
  1. per l’Italia --- i comuni di Livigno (SO) e Campione d'Italia (CO) e delle acque italiane del Lago di Lugano
  2. per la Repubblica ellenica --- il Monte Athos;
  3. per la Repubblica federale di Germania --- l'isola di Helgoland ed il territorio di Büsingen;
  4. per la Repubblica francese --- i Dipartimenti d'oltremare (Guadalupa, Guiana, Martinica, e Riunione)
  5. per il Regno di Spagna --- Ceuta, Melilla e le isole Canarie;
  6. per la Repubblica di Finlandia --- le isole Åland;
  7. le isole Anglo-Normanne (anche dette Isole del Canale): Jersey, Guersney e le sue dipendenze, Brechou, Great Sark, Hern, Jethou e Lihou;
Territori Speciali

Molti Stati membri hanno particolari territori che per motivi storici, geografici o politici hanno diverse relazioni con i rispettivi governi nazionali, e di conseguenza anche con l'Unione europea, rispetto al resto del territorio dello Stato membro. L'elenco dei territori speciali e del relativo trattamento ai fini dell'IVA è presente sulla Wikipedia.

Si fa notare che la nozione di "soggetti passivi" prevista nell'art. 7 risulta utile ai soli fini della valutazione della territorialità delle operazioni compiute e ciò in quanto le figure dei soggetti passivi agli effetti dell'IVA sono identificate nell'art. 4 e 5 del Decreto IVA.

 

Il momento di effettuazione delle operazioni

Per le prestazioni si servizi vige il criterio unitario di cui all'art. 6 del DPR 633/1972, qualunque sia il servizio prestato: l'operazione imponibile si considera infatti effettuata all'atto del pagamento del relativo corrispettivo, rimanendo quindi giuridicamente irrilevante sia la data di conclusione del relativo contratto sia la data di presentazione o di ultimazione del servizio.

L'art. 6 aggunge quindi che:

  • Le operazioni indicate nell'articolo 3, terzo comma, primo periodo ossia "l'autocosumo di servizi" si considerano effettuate al momento in cui sono rese, ovvero, se di carattere periodico o continuativo, nel mese successivo a quello in cui sono rese.
  • Se anteriormente al verificarsi degli eventi indicati nei precedenti commi o indipendentemente da essi sia emessa fattura, o sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l'operazione si considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento.

Il recepimento della Direttiva IVA servizi porta con se la modifica dell'art. 6 del DPR 633/1972 per ciò che attiene l'individuazione del momento in cui un'operazione riguardante i "servizi generici" di cui all'art. 7-ter devono considerarsi effettuate.

Al fine di contrastare le frodi attribuite in parte alle carenze nello scambio di informazioni, viene così introdotto al terzo comma dell'art. 6 del DPR 633/1972 che stabilisce che.....

  • .....le prestazioni di "servizi generici" effettuate nel territorio dello Stato in modo continuativo nell'arco di un periodo superiore ad un anno....
  • .....e che comportino versamenti di acconti o pagamenti anche parziali nel medesimo periodo....

......si considerano effettuare al termine di ciascun anno solare, fino alla conclusione delle medesime.

Connessa a tale modifica è l'aggiunta che viene effettuata all'art. 13, comma 2 del DPR 633/1972 al fine di determinare le modalità di individuazione della base imponibile delle prestazioni a carattere periodico, relativamente alla loro rilevanza annuale. Viene quindi sancito che in tali ipotesi l'applicazione dell'IVA avviene su una base imponibile costituita dall'ammontare delle spese sostenute dal soggetto passivo nella realizzazione dei "servizi generici" suddetti a carattere periodico.

 

Deroghe previste sia per i rapporti B2B che per i rapporti B2C

In deroga ai principi generali enunciati nel precedente paragrafo, la Direttiva IVA Servizi ha introdotto particolari criteri derogatori per alcune categorie di prestazioni. Per alcune di esse infatti, il criterio generale viene derogato nel senso che alcune di esse si considerano effettuate nel territorio dello Stato, indipendentemente dalla qualifica soggettiva del committente.

Se ne riporta un elenco (nuovi artt. 7-quater e 7-quinquies):

Tipologia di prestazione Territorialità in Italia
Articolo Decorrenza

Prestazioni di servizi relativi a beni immobili, comprese le perizie, le prestazioni di agenzia, la fornitura di alloggio nel settore alberghiero o in settori con funzioni analoghe, ivi inclusa quella di alloggi in campi di vacanza o in terreni attrezzati per il campeggio, la concessione di diritti di utilizzazione di beni immobili e le prestazioni inerenti alla preparazione e al coordinamento dell'esecuzione dei lavori immobiliari (esempio le prestazioni fornite dagli architetti e dagli uffici di sorveglianza)

La Ris. n. 48/E del 1 giugno 2010 ha chiarito che in tali casi occorre che le prestazioni siano "caratterizzate dalla presenza di una relazione concreta ed effettiva con il bene immobile".

Quando l’immobile è situato nel territorio dello Stato 7-quater, c.1, lett. a)
2010

Prestazioni di trasporto passeggeri

N.B. In questo caso si prescindere dalla natura intracomunitaria del medesimo trasporto. Il successivo art. 7-sexies relativo al trasporto di beni distingue infatti tra natura comunitaria o meno nelle lettere b) e c), quando il committente non è un soggetto passivo

in proporzione alla distanza percorsa nel territorio dello Stato 7-quater, c.1, lett. b) 2010

Prestazioni di ristorazione e di catering materialmente rese a bordo di una nave, di un aereo o di un treno nel corso della parte di un trasporto di passeggeri effettuata all’interno della Comunità.

 

NOTA ----- Occorrono richiamare al tal fine alcune definizioni introdotte nell'art. 7:

  • si considera "parte di un trasporto di passeggeri effettuata all’interno della Comunità" la parte di trasporto effettuata senza scalo fuori della Comunità tra il luogo di partenza e il luogo di arrivo del trasporto di passeggeri (ossia entrambi situati all'interno della Comunità).
  • si considera "Luogo di partenza di un trasporto di passeggeri": il primo punto di imbarco di passeggeri previsto nella Comunità, eventualmente anche dopo uno scalo fuori della Comunità.
  • si considera "Luogo di arrivo di un trasporto di passeggeri": è l’ultimo punto di sbarco previsto nella Comunità, per passeggeri imbarcati nella Comunità, eventualmente anche prima di uno scalo fuori della Comunità.
  • nel caso di "trasporto andata e ritorno" il percorso di ritorno è considerato come un trasporto distinto.

Si ritiene opportuno sottolineare che, qualora la prestazione di ristorazione e catering sia resa nel corso di un trasporto non intracomunitario, l’operazione si considererà territorialmente rilevante secondo la prossima regola enunciata, per cui sarà rilevante in Italia se materialmente eseguita nel territorio (acque nazionali o spazio aereo nazionale) dello Stato

se il luogo di partenza del trasporto è situato nel territorio dello Stato 7-quater, c.1, lett. d) 2010
Altre prestazioni di servizi di ristorazione e di catering diverse da quelle precedenti quando sono materialmente eseguite nel territorio dello Stato
7-quater, c.1, lett. c) 2010

Prestazioni di servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, a breve termine, di mezzi di trasporto

 

NOTA ----- Secondo la definzione fornita dal nuovo art. 7 si considera "noleggio a breve termine" il possesso o l’uso ininterrotto del mezzo di trasporto durante un periodo non superiore a trenta giorni e, per quanto riguarda i natanti, non superiore a novanta giorni

Sono tassati alternativamente in Italia:

  • quando i mezzi di trasporto sono messi a disposizione del destinatario nel territorio dello Stato e sempre che siano utilizzati all'interno del territorio della Comunità;
  • quando i mezzi di trasporto sono messi a disposizione del destinatario al di fuori del territorio della Comunità e sono utilizzati nel territorio dello Stato.
7-quater, c.1, lett. e) 2010

Le prestazioni di servizi relativi ad attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, ivi comprese fiere ed esposizioni, le prestazioni di servizi degli organizzatori di dette attività, nonché le prestazioni di servizi accessorie alle precedenti.

Le prestazioni di servizi per l'accesso alle manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, nonché alle relative prestazioni accessorie

quando le medesime attività sono materialmente svolte nel territorio dello Stato

7-quinquies 2010

Le prestazioni di servizi relativi ad attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, ivi comprese fiere ed esposizioni, le prestazioni di servizi degli organizzatori di dette attività, nonché le prestazioni di servizi accessorie alle precedenti rese a committenti non soggetti passivi

(N.B. Per i committenti soggetti passivi si applicherà il criterio generali di cui all'art. 7-ter)

quando le medesime attività sono materialmente svolte nel territorio dello Stato

7-quinquies 2011

Le prestazioni di servizi per l'accesso alle manifestazioni culturali,artistiche , sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, nonché alle relative prestazioni accessorie rese a committenti non soggetti passivi

quando le manifestazioni sono materialmente svolte nel territorio dello Stato
7-quinquies 2011

Le prestazioni di servizi per l'accesso alle manifestazioni culturali,artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, nonché alle relative prestazioni accessorie rese a committenti soggetti passivi

quando le manifestazioni stesse si svolgono nel territorio dello Stato 7-quinquies 2011

 


Deroghe previste esclusivamente per i rapporti B2C

Per quanto riguarda le prestazioni rese a persone diverse dai soggetti passivi si è detto nella parte introduttiva che in questo caso esse sono tassate nel Paese di stabilimento del prestatore (art. 45 Direttiva). Anche in questo caso vengono previste specifiche deroghe (nuovi artt. 7-sexies e 7-septies).

 

Committente comunitario non soggetto passivo
Tipologia di prestazione Territorialità in Italia Articolo Decorrenza
Le prestazioni di intermediazione in nome e per conto del cliente rese a committenti non soggetti passivi
quando le operazioni oggetto dell’intermediazione principale si considerano effettuate nel territorio dello Stato 7-sexies, c.1, lett. a) 2010

Le prestazioni di trasporto di beni diverse dal trasporto intracomunitario rese a committenti non soggetti passivi

NOTA ----- Occorrono richiamare al tal fine alcune definizioni introdotte nell'art. 7:

  • per "trasporto intracomunitario di beni" si intende il trasporto di beni il cui luogo di partenza e il cui luogo di arrivo sono situati nel territorio di due Stati membri diversi.
  • per "Luogo di partenza" è il luogo in cui inizia effettivamente il trasporto dei beni, senza tener conto dei tragitti compiuti per recarsi nel luogo in cui si trovano i beni;
  • per "luogo di arrivo" è il luogo in cui il trasporto dei beni si conclude effettivamente

 

N.B. Queste operazioni se compiute nei confronti di un soggetto passivo IVA seguono la regola generale di cui all'art. 7-ter

in proporzione alla distanza percorsa nel territorio dello Stato 7-sexies, c.1, lett. b) 2010

Le prestazioni di trasporto di beni intracomunitario rese a committenti non soggetti passivi

NOTA ----- Occorrono richiamare al tal fine alcune definizioni introdotte nell'art. 7:

  • per "trasporto intracomunitario di beni" si intende il trasporto di beni il cui luogo di partenza e il cui luogo di arrivo sono situati nel territorio di due Stati membri diversi.
  • per "Luogo di partenza" è il luogo in cui inizia effettivamente il trasporto dei beni, senza tener conto dei tragitti compiuti per recarsi nel luogo in cui si trovano i beni;
  • per "luogo di arrivo" è il luogo in cui il trasporto dei beni si conclude effettivamente
quando la relativa esecuzione ha inizio nel territorio dello Stato
7-sexies, c.1, lett. c) 2010
Le prestazioni di lavorazione, nonché le perizie, relative a beni mobili materiali e le operazioni rese in attività accessorie ai trasporti, quali quelle di carico, scarico, movimentazione e simili, rese a committenti non soggetti passivi
quando sono materialmente eseguite nel territorio dello Stato 7-sexies, c.1, lett. d) 2010

Le prestazioni di servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, non a breve termine, di mezzi di trasporto rese a committenti non soggetti passivi

N.B: La locazione non a breve termine nei confronti di operatori che non sono soggetti IVA segue invece la regola generale dell'art. 7-ter anche se tale regola nel caso di specue subisce delle modifiche con effetto dal 2013.

Sono tassate alternativamente in Italia:

  • se la prestazione è resa da soggetti stabiliti in Italia e sempre che siano utilizzate nel terrritorio della Comunità.
  • se la prestazione è resa da un soggetto passivo extracomunitario, quando sono utilizzate nel territorio nazionale
7-sexies, c.1, lett. e) 2010

Le prestazioni di servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, non a breve termine, di mezzi di trasporto diversi dalle imbarcazioni da diporto rese a committenti non soggetti passivi

Sono tassate alternativamente in Italia se:

  • se sono rese a un committente non soggetto passivo domiciliato nel territorio italiano od ivi residente senza domicilio all'estero e sempre che siano utilizzate nel territorio della Comunità;
  • se rese ad un soggetto domiciliato e residente al di fuori del territorio della Comunità, quando utilizzate nel territorio italiano.
7-sexies, c.1., lett. e) 2013
Le prestazioni di servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, non a breve termine, di mezzi di trasporto relativi alle imbarcazioni da diporto rese a committenti non soggetti passivi

Sono tassate alternativamente in Italia:

  • è necessario che l'imbarcazione sia effettivamente messa a disposizione nel territorio italiano; che la prestazione sia resa da soggetti passivi ivi stabiliti; che sia utilizzata nel territorio della Comunità.
  • se l'imbarcazione da diporto è messa a disposizione in uno stato extracomunitatio ed il prestatore è stabilito in quello stesso Stato, quando sono ivi utilizzate.
  • quando l'imbarcazione da diporto è messa a disposizione in uno Stato diverso da quello di stabilimento del prestatore, si applica la lettera e) dell'art. 7-sexies (in versione 2013).
7-sexies, c.1., lett. e-bis) 2013
Le prestazioni di servizi rese tramite mezzi elettronici da soggetti stabiliti al di fuori del territorio della Comunità (c.d. e-commerce diretto) rese a committenti non soggetti passivi
quando il committente è domiciliato nel territorio italiano o ivi residente senza domicilio all'estero 7-sexies, c.1., lett. f) 2010
Le prestazioni di telecomunicazione e di teleradiodiffusione, rese a committenti non soggetti passivi

Sono tassate alternativamente in Italia:

  • quando la prestazione è resa da soggetti stabiliti in Italia a committenti residenti o domiciliati nel territorio della Comunità, sempre che siano utilizzati nel territorio dellla Comunità;
  • quando la presazione è resa da soggetti extracomunitari ed è utilizzata nel territorio italiano
7-sexies, c.1., lett. g) 2010

 

Committente extra-comunitario non soggetto passivo

Per converso, sempre in deroga al principio generale di cui all’articolo 45 della Direttiva IVA e dell'art. 7, c.1, lettera b) del DPR 633/1972 (tassazione nel luogo del prestatore), non si considerano effettuate nel territorio dello Stato le seguenti prestazioni di servizi rese da soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato a committenti non soggetti passivi (articolo 59 della Direttiva IVA):

Tipologia di prestazione Territorialità in Italia Articolo Decorrenza
  • le prestazioni di servizi con oggetto le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti d'autore, quelle relative ad invenzioni industriali, modelli, disegni, processi, formule e simili e quelle relative a marchi e insegne, nonché le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti o beni similari ai precedenti
  • le prestazioni pubblicitarie
  • le prestazioni di consulenza e assistenza tecnica o legale, nonché quelle di elaborazione e fornitura di informazioni (es consulenti, ingegneri, uffici studi, avvocati, periti contabili e altre prestazioni analoghe)
  • le operazioni bancarie, finanziarie ed assicurative, comprese le operazioni di riassicurazione ed escluse le locazioni di casseforti
  • la messa a disposizione del personale
  • le prestazioni derivanti da contratti di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili di beni mobili materiali diversi dai mezzi di trasporto
  • la concessione dell’accesso ai sistemi di gas naturale o di energia elettrica, il servizio di trasporto o di trasmissione mediante gli stessi e la fornitura di altri servizi direttamente collegati
  • i servizi di telecomunicazione e di teleradiodiffusione (ovviamente esclusi quelli utilizzati nel territorio dello Stato ancorché resi da soggetti che non siano ivi stabiliti)
  • i servizi prestati per via elettronica
  • le prestazioni di servizi inerenti all’obbligo di non esercitare interamente o parzialmente un’attività o un diritto di cui ai casi appena ora elencati

Non si tratta di prestazioni territorialmente italiane quando sono rese a committenti non soggetti passivi extra-comunitari (es. privati)

7-septies 2010

 

Principio dell'inversione contabile (cd. reverse charge) e principio di buona fede

Accanto alla riformulazione della nuove disposizioni sulla territorialità delle prestazioni di servizi, la nuova direttiva introduce in maniera generalizzata il principio di inversione contabile "c.d. reverse charge" (rif. art.96 della Direttiva Servizi IA ora trasfuso nel novellato art . 17, comma 2 del DPR 633/1972).

Il nuovo art. 17, comma 2 stabilisce infatti che "gli obblighi relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non residenti nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, compresi i soggetti indicati all'articolo 7-ter, comma 2, lettere b) e c), sono adempiuti dai cessionari o committenti".

Tale radicale cambiamento comporta – per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da un soggetto non residente nei confronti di un soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato – che quest’ultimo assuma sempre la qualifica di debitore dell’imposta, da assolvere mediante applicazione del meccanismo del reverse charge. Il committente dovrà quindi provvedere a tutti gli adempimenti relaitivi all'applicazione dell'imposta (fatturazione e registrazione). Ciò anche nell’eventualità in cui il soggetto non residente sia identificato nel territorio dello Stato o ivi disponga di un rappresentante fiscale.

Essendosi ampliato l'ambito soggettivo dell'imposta, quanto ora asserito vale anche per:
  • le gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni di cui all'art. 4, quarto comma, anche quando agiscono al di fuori delle attività commerciali o agricole (art. 7-ter, c.2, lett. b);
  • gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni, non soggetti passivi, identificati ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (art. 7-ter, c.2, lett. c).

Si aggiunge quindi che tal tenore letterale dell'art. 17, comma 2 del DPR 633/1972 si evince che l'obbligo del "reverse charge" si rende applicabile anche laddove il cendente od il prestatore non residente si sia identificato nel territorio dello Stato, tramite la nomina di un rappresentante fiscale, ai sensi dell'art. 17, comma 3 del DPR 633/1972 ovvero mediante identificazione diretta, ai sensi dell'art. 35-ter del DPR 633/1972.

L'Agenzia delle Entrate con la Circ. n. 14/E del 18.03.2010 si è peraltro occupata di chiarire il comportamento da tenere con riferimento alle operazioni di cessione di beni e alle prestazioni di servizi compiute nel periodo tra il 1.01.2010 ed il 19.02.2010. Ciò in quanto sussiste una evidente sovrapposizione tra la vecchia normativa e l'art. 5 del DLgs. 18/2010 che attribuisce valenza retroattiva alle nuove regole determinando così una situazione di rilevante incertezza in merito all'individuazione dei comportamenti da ritenere corretti. Sul punto l'Agenzia precisa che "si ritiene che abbiano agito correttamente i cessionari o i committenti che, nelle more della emanazione del D.Lgs. n. 18, abbiano assunto il ruolo di debitore d’imposta, anticipando le modifiche apportate dal medesimo decreto legislativo all’articolo 17 del d.P.R. n. 633" tuttavia nel caso in cui "l’imposta sia stata assolta dal cedente o dal prestatore non residente, ottemperando a quanto stabilito dalla previgente disciplina, si è del parere che i soggetti interessati non debbano comunque operare variazioni ai sensi dell’articolo 26 del dPR n. 633 del 1972." L'Agenzia conclude quindi che "considerata la situazione di incertezza sopra evidenziata, l’Amministrazione finanziaria, in applicazione dell’articolo 10, comma 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, non irrogherà la sanzione prevista dal richiamato articolo 6, comma 9-bis, del D.Lgs. n. 471 del 1997 qualora l'imposta sia stata assolta, con le modalità previste dalla previgente disciplina, dal cedente non residente, fermo restando il diritto alla detrazione ai sensi dell'articolo 19 del dPR n. 633 del 1972 in capo al cessionario".

 


vai alla SECONDA PARTE dell'APPROFONDIMENTO riguardante gli ELENCHI INTRASTAT vai alla TERZA PARTE dell'APPROFONDIMENTO riguardante le QUESTIONI OPERATIVE


 

 

Fonti:

- Circolare n. 43/E del 6 agosto 2010 - Precisazioni sull'INTRASTAT

- Circolare n. 36/E del 21 giugno 2010 - Chiarimenti sulla compilazione dei modelli INTRASTAT

- Risoluzione n. 48/E del 1.06.2010 - Esemplificazioni sul criterio generale

- Risoluzione n. 37/E del 17.05.2010 - Esemplificazioni sul criterio generale

- Determinazione 63336 del 7.05.2010 dell'Agenzia delle Dogane - Elenchi Intrastat con Entratel

- Comunicato Stampa del 18.03.2010 dell'Agenzia delle Entrate

- Circolare n. 14/E del 18.03.2010 dell'Agenzia delle Entrate (Questioni transitorie)

- Circolare n. 12/E del 12.03.2010 dell'Agenzia delle Entrate (Precisazioni)

- D.M. 22 febbraio 2010 del MEF (fonte giuridica modelli INTRASTAT)

 

- Determinazione n. 22778 del 22 febbraio 2010 (approvazione modelli INTRASTAT)

- Nota n. 24265 del 19 febbraio 201 dell'Agenzia delle Dogane

- D.Lgs. n. 18 del 11.02.2010 in G.U. n. 41 del 19 febbraio 2010

- Comunicato Stampa del 17.02.2010 dell'Agenzia delle Entrate (aspetti sanzionatori)

- Circolare n. 5/E del 17.02.2010 dell'Agenzia delle Entrate (aspetti sanzionatori)

- Circolare n. 58/E del 31.12.2009 dell'Agenzia delle Entrate (primi chiarimenti)

- Comunicato Stampa del 31.12.2009 dell'Agenzia delle Entrate

- Circolare n. 39/E del 5.8.2004 dell'Agenzia delle Entrate (territorio comununitario)

- Direttiva 2008/08/CE

 

Commenti 

 
# 2010-05-05 16:19
commento decisamente positivo sui Vostri articoli inerenti Dlgs 18/2010, vorrei chiederVi come deve regolarsi un professionista che lavora in Algeria per conto di società italiana, fino al 2009 ha emesso fatture alla società italiana escluse da IVA IN BASE ALL'ART. 7 DPR 633/73, nel 2010 chiedono invece l'applicazione dell'IVA AL 20%. E' corretto applicare l'IVA ?
Rispondi | Rispondi con citazione | Citazione
 
 
# 2010-12-20 09:22
Ottime spiegazioni. Non mi è chiaro tuttavia quale sia il regime iva applicabile per servizi di traduzione ed interpretariato . Vale la regola generale del B2C e del B2B o si deve guardare anche dove viene utilizzata la prestazione?Non si applica più la suddivisione del committente sogg. italiano/cee/extracee? Potete chiarire? Inoltre per soggetto stabilito nella comunità si fa riferimento al criterio di residenza fiscale per soggetti ire ires ex tuir?
grazie
Rispondi | Rispondi con citazione | Citazione
 
 
# Vincenzo 2011-12-13 18:22
SALVE;
RICEVO UNA FATTURA DAU UN PRIVATO CROATO DA NOI COMMISSIONATO PER SVOLGERE INDAGINI DI MERCATO IN MONTENEGRO.
POTREI SAPERE CON QUALE CODICE IVA REGISTRARLO
PER FAVORE MI POTETE AIUTARE RISPONDENDOMI
GRAZIE
Rispondi | Rispondi con citazione | Citazione
 

Aggiungi commento

--------------->>-------------->>--------------- POLITICA DEI COMMENTI --------------<<---------------<<--------------
E' possibile rilasciare commenti sugli articoli pubblicati purchè siano rispettosi dell'idea di fondo ispiratrice di questo sito, ossia quella di informare tempestivamente ed in modo completo senza creare polemiche ed inserendo valutazioni soggettive solo laddove consentono di integrare quanto comunicato.
Possibilmente, scrivere i commenti con CARATTERI MINUSCOLI ed evitare di inserire più commenti per esprimere un unico pensiero.
Per rilasciare un commento occorre inserire obbligatoriamente un "nome" e una "e-mail". Per quanto riguarda il "nome" si consiglia di non inserire il proprio nome e cognome. Si comunica peraltro che l'E-MAIL NON VERRA' PUBBLICATA, PER TUTELARE LA PRIVACY DEGLI UTENTI.


Codice di sicurezza
Aggiorna

 

Creative Commons License
Gli articoli sono pubblicati sotto