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Sabato 27 Febbraio 2010 11:12 Ultimo aggiornamento Lunedì 09 Agosto 2010 11:54
Prestazioni di servizi tassate nel Paese di stabilimento del cliente anziché del prestatore. E’ questa la principale novità introdotta a valere dal 1 gennaio 2010 per effetto del recepimento della direttiva comunitaria 2008/8/CE e che trova ora recepimento attraverso il D.Lgs. n. 18 del 11.02.2010 in G.U. n. 41 del 19 febbraio 2010.
In realtà, è l’effetto congiunto delle seguenti Direttive che introducono significative modifiche alla Direttiva IVA del 2006 le quali complessivamente individuano il cosidetto “Vat package 2010”:
- Direttiva 2008/8/CE che modifica la direttiva IVA 2006/112/CE (cd. “Direttiva IVA”) per quanto riguarda il luogo delle prestazioni di servizi;
- Direttiva 2008/9/CE che stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto, previsto dalla direttiva 2006/112/CE, ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso, ma in un altro Stato membro
- Direttiva 2008/117/CE recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per combattere la frode fiscale connessa alle operazioni intracomunitarie
Complessivamente il D.lgs. 18/2010 riscrive integralmente l’art. 7 del DPR 633/1972 relativo alla territorialità delle operazioni e inserisce nuove previsioni normative seguendo la seguente struttura:
| Articolo | Descrizione |
| Art 7 | Definizioni relative al criterio della territorialità ed in particolare al territorio dello Stato e della Comunità |
| Art. 7-bis | Si ripropone con lieve riformulazione quanto era già previsto dal previgente art. |
| Art 7-ter | Vengono introdotti i nuovi criteri di territorialità delle prestazioni di servizi e nel contempo si ampliano i soggetti passivi |
| Art. 7-quater | Deroghe al criterio generale per alcune tipologie si prestazioni di servizi |
| Art. 7-quinquies | Ulteriori deroghe al criterio generale per alcune prestazioni di servizi (culturali, artistici, sportivi, scientifici, educativi, ricreativi e simili) |
| Art. 7-sexies | Deroghe al criterio generale relative ai servizi resi a committenti non soggetti passivi |
| Art. 7-septies | Deroghe al criterio generale relative ai servizi resi a enti non soggetti passivi stabiliti fuori della Comunità |
Risulta peraltro rilevante sottolineare che il nuovo quadro normativo ora delineato si completa con l'abrogazione dei "servizi intracomunitari" di cui all'art. 40, commi 4-bis, 5, 6 e 7 del D.L. 331/1993 per cui il luogo di rilevanza territoriale di tali servizi non è più disciplinato dal D.L. 331/1993 bensì torna nell'ambito del DPR 633/1972. Si ricorda a tal fine che il D.L. 331/1993 disciplinava le "lavorazioni intracomunitarie", i trasporti intracomunitari e le relative intermediazioni, nonché sei serzivi accessori ai trasporti intracomunitari e alle relative intermediazioni.
Regola generale
La disciplina introdotta con la direttiva 2008/8/CE e dal relativo D.LGS n. 18/2010 è volta ad introdurre un principio generale in base al quale il luogo di imposizione per tutte le prestazioni di servizi dovrebbe essere considerato il luogo in cui avviene il consumo effettivo del servizio.
Fino al 2009, le prestazioni di servizi erano infatti generalmente considerate territoriali e quindi soggette ad applicazione dell’IVA nello Stato del prestatore del servizio, ossia di chi emette la fattura, con conseguenti problematiche di richiesta di rimborso dell’IVA per il cliente committente residente in un altro Stato UE o fuori dalla Comunità. Erano inoltre previste delle deroghe particolari che permettevano in alcuni casi di evitare l’applicazione dell’IVA in fattura ma che determinavano però frequenti problemi interpretativi e contestazioni tra le parti.
Al fine di rendere operativo il nuovo principio dell’imposizione nel luogo in cui avviene il consumo, sono stabiliti due criteri di ordine generale che trovano applicazione laddove non sono disposte specifiche deroghe. In particolare:
| Servizi B2B - Business to Business | Servizi B2C - Business to Consumer |
| Per i servizi resi nei confronti di soggetti passivi IVA, la prestazione si intende effettuata nel luogo in cui è stabilito il soggetto committente; di conseguenza la tassazione seguirà la territorialità del soggetto committente. (c.d. criterio del luogo del committente previsto dall’art. 44 della Direttiva IVA) | Per i servizi resi nei confronti di persone diverse dai soggetti passivi (privati) o prestati a soggetti passivi per il proprio uso personale o per quello dei propri dipendenti, le prestazioni sono tassate nel luogo di stabilimento del prestatore del servizio stesso. (c.d. criterio del luogo del prestatore previsto dall’art. 45 della Direttiva IVA) |
Si osserva tuttavia che
Ampliamento dei soggetti passivi
Ai fini della valutazione del nuovo criterio di territorialità assumono rilevanza:
- l’identificazione di quali sono i “soggetti passivi”
- e di cosa s’intenda per “stabilimento nel territorio dello Stato”
e ciò in quanto per il nuovo art.7-ter “Le prestazioni di servizi si considerano effettuate nel territoriodello Statoquando sono rese a soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato ovvero quando sono rese a committenti non soggetti passivi da soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato.
| Soggettività passiva |
Circa la prima questione si osserva un ampliamento della definizione di soggetto passivo che comporta che sono ora considerati tali anche (nuovo art. 7-quinques):
Si osserva infatti che ai fini degli art. 43 e 44 della Direttiva IVA e del nuovo art. 7-ter, ai fini della tassazione delle prestazioni di servizi, si considerano sempre soggetti passivi:
Con riferimento agli enti non commerciali, rientrano in questo ambito gli enti che, avendo realizzato nel corso dell’anno solare precedente, ovvero nel corso dell’anno, acquisti di beni provenienti da un altro Stato membro per un ammontare superiore a 10.000 euro, sono stati obbligati a chiedere l’attribuzione di un numero di partita IVA, allo scopo di assoggettare ad IVA in Italia tali acquisti intracomunitari (come previsto dall’articolo 38 del D.L. n. 331 del 1993 convertito dalla legge n. 427 del 1993). Sono, altresì, considerati soggetti passivi gli stessi enti che anche al di sotto di tale soglia hanno optato per l’applicazione dell’imposta in Italia sugli acquisti intracomunitari e che a tale motivo dispongono di un numero di partita IVA (articolo 38, comma 6, del D.L. citato). Il fatto stesso di possedere tale numero identificativo, anche se non attribuisce la qualifica di soggetto passivo in senso proprio, fa sì che non debba più distinguersi se il committente ha ricevuto una determinata prestazione nell’ambito della propria attività istituzionale o economica in quanto la tassazione avviene comunque in Italia. È bene precisare che nei casi predetti tali soggetti, benché assimilati agli operatori economici ai fini della territorialità del tributo, non potranno esercitare il diritto a detrazione in quanto trattasi comunque di acquisti effettuati al di fuori dell’esercizio di attività commerciale.In altri termini, relativamente agli enti non commerciali, sono quindi considerati soggetti passivi, in relazione alla totalità delle prestazioni di servizi acquistati, sia gli enti che svolgono attività commerciali e attività istituzionali, sia gli enti che svolgono unicamente attività istituzionali, ma si sono identificati ai fini IVA, avendo effettuato acquisti intracomunitari di beni al di sopra della soglia di Euro 10.000. Viceversa, gli enti che svolgono unicamente attività istituzionale e non si sono dovuti indentificare ai fini IVA, sono considerati "consumatori finali" (B2C). |
| Territorialità |
Per quanto invece riguarda la seconda questione oggetto di approfondimento occorre rilevare che il criterio della territorialità dei soggetti passivi stabiliti in Italia si fonda sui seguenti criteri (art. 44 della Direttiva):
Circa la territorialità dello Stato il nuovo art. 7 ne delinea i confini per cui per "Stato" o "territorio dello Stato" si intende il territorio della Repubblica Italiana, con esclusione dei comuni di Livigno (SO) e Campione d'Italia (CO) e delle acque italiane del Lago di Lugano |
Ai fini dell'esame di questa tipologia di prestazioni è importante richiamare l'art. 7 in base al quale per "Comunità" o "Territorio della Comunità" si ricomprende (rif. Circ. 39/E del 5 agosto 2004 dell'Agenzia delle Entrate):
| Territori inclusi |
Territorio corrispondente al campo di applicazione del Trattato Istitutivo della Comunità Europea (rif. all'art. 229 ed all'Allegato II del Trattato istitutivo della Comunità Europea, ratificato con L. 1203/1957), ossia:
(Paesi candidati ----- Croazia, Ex Repubblica Jugoslavia della Macedonia, Turchia) |
| Territori inclusi |
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| Territori esclusi |
|
| Territori Speciali |
Molti Stati membri hanno particolari territori che per motivi storici, geografici o politici hanno diverse relazioni con i rispettivi governi nazionali, e di conseguenza anche con l'Unione europea, rispetto al resto del territorio dello Stato membro. L'elenco dei territori speciali e del relativo trattamento ai fini dell'IVA è presente sulla Wikipedia. |
Si fa notare che la nozione di "soggetti passivi" prevista nell'art. 7 risulta utile ai soli fini della valutazione della territorialità delle operazioni compiute e ciò in quanto le figure dei soggetti passivi agli effetti dell'IVA sono identificate nell'art. 4 e 5 del Decreto IVA.
Il momento di effettuazione delle operazioni
Per le prestazioni si servizi vige il criterio unitario di cui all'art. 6 del DPR 633/1972, qualunque sia il servizio prestato: l'operazione imponibile si considera infatti effettuata all'atto del pagamento del relativo corrispettivo, rimanendo quindi giuridicamente irrilevante sia la data di conclusione del relativo contratto sia la data di presentazione o di ultimazione del servizio.
L'art. 6 aggunge quindi che:
- Le operazioni indicate nell'articolo 3, terzo comma, primo periodo ossia "l'autocosumo di servizi" si considerano effettuate al momento in cui sono rese, ovvero, se di carattere periodico o continuativo, nel mese successivo a quello in cui sono rese.
- Se anteriormente al verificarsi degli eventi indicati nei precedenti commi o indipendentemente da essi sia emessa fattura, o sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l'operazione si considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento.
Il recepimento della Direttiva IVA servizi porta con se la modifica dell'art. 6 del DPR 633/1972 per ciò che attiene l'individuazione del momento in cui un'operazione riguardante i "servizi generici" di cui all'art. 7-ter devono considerarsi effettuate.
Al fine di contrastare le frodi attribuite in parte alle carenze nello scambio di informazioni, viene così introdotto al terzo comma dell'art. 6 del DPR 633/1972 che stabilisce che.....
- .....le prestazioni di "servizi generici" effettuate nel territorio dello Stato in modo continuativo nell'arco di un periodo superiore ad un anno....
- .....e che comportino versamenti di acconti o pagamenti anche parziali nel medesimo periodo....
......si considerano effettuare al termine di ciascun anno solare, fino alla conclusione delle medesime.
Connessa a tale modifica è l'aggiunta che viene effettuata all'art. 13, comma 2 del DPR 633/1972 al fine di determinare le modalità di individuazione della base imponibile delle prestazioni a carattere periodico, relativamente alla loro rilevanza annuale. Viene quindi sancito che in tali ipotesi l'applicazione dell'IVA avviene su una base imponibile costituita dall'ammontare delle spese sostenute dal soggetto passivo nella realizzazione dei "servizi generici" suddetti a carattere periodico.
Deroghe previste sia per i rapporti B2B che per i rapporti B2C
In deroga ai principi generali enunciati nel precedente paragrafo,
Se ne riporta un elenco (nuovi artt. 7-quater e 7-quinquies):
| Tipologia di prestazione | Territorialità in Italia |
Articolo | Decorrenza |
|
Prestazioni di servizi relativi a beni immobili, comprese le perizie, le prestazioni di agenzia, la fornitura di alloggio nel settore alberghiero o in settori con funzioni analoghe, ivi inclusa quella di alloggi in campi di vacanza o in terreni attrezzati per il campeggio, la concessione di diritti di utilizzazione di beni immobili e le prestazioni inerenti alla preparazione e al coordinamento dell'esecuzione dei lavori immobiliari (esempio le prestazioni fornite dagli architetti e dagli uffici di sorveglianza) La Ris. n. 48/E del 1 giugno 2010 ha chiarito che in tali casi occorre che le prestazioni siano "caratterizzate dalla presenza di una relazione concreta ed effettiva con il bene immobile". |
Quando l’immobile è situato nel territorio dello Stato | 7-quater, c.1, lett. a) |
2010 |
|
Prestazioni di trasporto passeggeri N.B. In questo caso si prescindere dalla natura intracomunitaria del medesimo trasporto. Il successivo art. 7-sexies relativo al trasporto di beni distingue infatti tra natura comunitaria o meno nelle lettere b) e c), quando il committente non è un soggetto passivo |
in proporzione alla distanza percorsa nel territorio dello Stato | 7-quater, c.1, lett. b) | 2010 |
|
Prestazioni di ristorazione e di catering materialmente rese a bordo di una nave, di un aereo o di un treno nel corso della parte di un trasporto di passeggeri effettuata all’interno della Comunità.
NOTA ----- Occorrono richiamare al tal fine alcune definizioni introdotte nell'art. 7:
Si ritiene opportuno sottolineare che, qualora la prestazione di ristorazione e catering sia resa nel corso di un trasporto non intracomunitario, l’operazione si considererà territorialmente rilevante secondo la prossima regola enunciata, per cui sarà rilevante in Italia se materialmente eseguita nel territorio (acque nazionali o spazio aereo nazionale) dello Stato |
se il luogo di partenza del trasporto è situato nel territorio dello Stato | 7-quater, c.1, lett. d) | 2010 |
| Altre prestazioni di servizi di ristorazione e di catering diverse da quelle precedenti | quando sono materialmente eseguite nel territorio dello Stato |
7-quater, c.1, lett. c) | 2010 |
|
Prestazioni di servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, a breve termine, di mezzi di trasporto
NOTA ----- Secondo la definzione fornita dal nuovo art. 7 si considera "noleggio a breve termine" il possesso o l’uso ininterrotto del mezzo di trasporto durante un periodo non superiore a trenta giorni e, per quanto riguarda i natanti, non superiore a novanta giorni |
Sono tassati alternativamente in Italia:
|
7-quater, c.1, lett. e) | 2010 |
|
Le prestazioni di servizi relativi ad attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, ivi comprese fiere ed esposizioni, le prestazioni di servizi degli organizzatori di dette attività, nonché le prestazioni di servizi accessorie alle precedenti. Le prestazioni di servizi per l'accesso alle manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, nonché alle relative prestazioni accessorie |
quando le medesime attività sono materialmente svolte nel territorio dello Stato |
7-quinquies | 2010 |
|
Le prestazioni di servizi relativi ad attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, ivi comprese fiere ed esposizioni, le prestazioni di servizi degli organizzatori di dette attività, nonché le prestazioni di servizi accessorie alle precedenti rese a committenti non soggetti passivi (N.B. Per i committenti soggetti passivi si applicherà il criterio generali di cui all'art. 7-ter) |
quando le medesime attività sono materialmente svolte nel territorio dello Stato |
7-quinquies | 2011 |
|
Le prestazioni di servizi per l'accesso alle manifestazioni culturali,artistiche , sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, nonché alle relative prestazioni accessorie rese a committenti non soggetti passivi |
quando le manifestazioni sono materialmente svolte nel territorio dello Stato |
7-quinquies | 2011 |
|
Le prestazioni di servizi per l'accesso alle manifestazioni culturali,artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, nonché alle relative prestazioni accessorie rese a committenti soggetti passivi |
quando le manifestazioni stesse si svolgono nel territorio dello Stato | 7-quinquies | 2011 |
Deroghe previste esclusivamente per i rapporti B2C
Per quanto riguarda le prestazioni rese a persone diverse dai soggetti passivi si è detto nella parte introduttiva che in questo caso esse sono tassate nel Paese di stabilimento del prestatore (art. 45 Direttiva). Anche in questo caso vengono previste specifiche deroghe (nuovi artt. 7-sexies e 7-septies).
Committente comunitario non soggetto passivo
| Tipologia di prestazione | Territorialità in Italia | Articolo | Decorrenza |
| Le prestazioni di intermediazione in nome e per conto del cliente rese a committenti non soggetti passivi |
quando le operazioni oggetto dell’intermediazione principale si considerano effettuate nel territorio dello Stato | 7-sexies, c.1, lett. a) | 2010 |
|
Le prestazioni di trasporto di beni diverse dal trasporto intracomunitario rese a committenti non soggetti passivi NOTA ----- Occorrono richiamare al tal fine alcune definizioni introdotte nell'art. 7:
N.B. Queste operazioni se compiute nei confronti di un soggetto passivo IVA seguono la regola generale di cui all'art. 7-ter |
in proporzione alla distanza percorsa nel territorio dello Stato | 7-sexies, c.1, lett. b) | 2010 |
|
Le prestazioni di trasporto di beni intracomunitario rese a committenti non soggetti passivi NOTA ----- Occorrono richiamare al tal fine alcune definizioni introdotte nell'art. 7:
|
quando la relativa esecuzione ha inizio nel territorio dello Stato |
7-sexies, c.1, lett. c) | 2010 |
| Le prestazioni di lavorazione, nonché le perizie, relative a beni mobili materiali e le operazioni rese in attività accessorie ai trasporti, quali quelle di carico, scarico, movimentazione e simili, rese a committenti non soggetti passivi |
quando sono materialmente eseguite nel territorio dello Stato | 7-sexies, c.1, lett. d) | 2010 |
|
Le prestazioni di servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, non a breve termine, di mezzi di trasporto rese a committenti non soggetti passivi N.B: La locazione non a breve termine nei confronti di operatori che non sono soggetti IVA segue invece la regola generale dell'art. 7-ter anche se tale regola nel caso di specue subisce delle modifiche con effetto dal 2013. |
Sono tassate alternativamente in Italia:
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7-sexies, c.1, lett. e) | 2010 |
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Le prestazioni di servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, non a breve termine, di mezzi di trasporto diversi dalle imbarcazioni da diporto rese a committenti non soggetti passivi |
Sono tassate alternativamente in Italia se:
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7-sexies, c.1., lett. e) | 2013 |
| Le prestazioni di servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, non a breve termine, di mezzi di trasporto relativi alle imbarcazioni da diporto rese a committenti non soggetti passivi |
Sono tassate alternativamente in Italia:
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7-sexies, c.1., lett. e-bis) | 2013 |
| Le prestazioni di servizi rese tramite mezzi elettronici da soggetti stabiliti al di fuori del territorio della Comunità (c.d. e-commerce diretto) rese a committenti non soggetti passivi |
quando il committente è domiciliato nel territorio italiano o ivi residente senza domicilio all'estero | 7-sexies, c.1., lett. f) | 2010 |
| Le prestazioni di telecomunicazione e di teleradiodiffusione, rese a committenti non soggetti passivi |
Sono tassate alternativamente in Italia:
|
7-sexies, c.1., lett. g) | 2010 |
Committente extra-comunitario non soggetto passivo
Per converso, sempre in deroga al principio generale di cui all’articolo 45 della Direttiva IVA e dell'art. 7, c.1, lettera b) del DPR 633/1972 (tassazione nel luogo del prestatore), non si considerano effettuate nel territorio dello Stato le seguenti prestazioni di servizi rese da soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato a committenti non soggetti passivi (articolo 59 della Direttiva IVA):
| Tipologia di prestazione | Territorialità in Italia | Articolo | Decorrenza |
|
Non si tratta di prestazioni territorialmente italiane quando sono rese a committenti non soggetti passivi extra-comunitari (es. privati) |
7-septies | 2010 |
Principio dell'inversione contabile (cd. reverse charge) e principio di buona fede
Accanto alla riformulazione della nuove disposizioni sulla territorialità delle prestazioni di servizi, la nuova direttiva introduce in maniera generalizzata il principio di inversione contabile "c.d. reverse charge" (rif. art.96 della Direttiva Servizi IA ora trasfuso nel novellato art . 17, comma 2 del DPR 633/1972).
Il nuovo art. 17, comma 2 stabilisce infatti che "gli obblighi relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non residenti nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, compresi i soggetti indicati all'articolo 7-ter, comma 2, lettere b) e c), sono adempiuti dai cessionari o committenti".
Tale radicale cambiamento comporta – per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da un soggetto non residente nei confronti di un soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato – che quest’ultimo assuma sempre la qualifica di debitore dell’imposta, da assolvere mediante applicazione del meccanismo del reverse charge. Il committente dovrà quindi provvedere a tutti gli adempimenti relaitivi all'applicazione dell'imposta (fatturazione e registrazione). Ciò anche nell’eventualità in cui il soggetto non residente sia identificato nel territorio dello Stato o ivi disponga di un rappresentante fiscale.
Essendosi ampliato l'ambito soggettivo dell'imposta, quanto ora asserito vale anche per:- le gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni di cui all'art. 4, quarto comma, anche quando agiscono al di fuori delle attività commerciali o agricole (art. 7-ter, c.2, lett. b);
- gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni, non soggetti passivi, identificati ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (art. 7-ter, c.2, lett. c).
Si aggiunge quindi che tal tenore letterale dell'art. 17, comma 2 del DPR 633/1972 si evince che l'obbligo del "reverse charge" si rende applicabile anche laddove il cendente od il prestatore non residente si sia identificato nel territorio dello Stato, tramite la nomina di un rappresentante fiscale, ai sensi dell'art. 17, comma 3 del DPR 633/1972 ovvero mediante identificazione diretta, ai sensi dell'art. 35-ter del DPR 633/1972.
L'Agenzia delle Entrate con la Circ. n. 14/E del 18.03.2010 si è peraltro occupata di chiarire il comportamento da tenere con riferimento alle operazioni di cessione di beni e alle prestazioni di servizi compiute nel periodo tra il 1.01.2010 ed il 19.02.2010. Ciò in quanto sussiste una evidente sovrapposizione tra la vecchia normativa e l'art. 5 del DLgs. 18/2010 che attribuisce valenza retroattiva alle nuove regole determinando così una situazione di rilevante incertezza in merito all'individuazione dei comportamenti da ritenere corretti. Sul punto l'Agenzia precisa che "si ritiene che abbiano agito correttamente i cessionari o i committenti che, nelle more della emanazione del D.Lgs. n. 18, abbiano assunto il ruolo di debitore d’imposta, anticipando le modifiche apportate dal medesimo decreto legislativo all’articolo 17 del d.P.R. n. 633" tuttavia nel caso in cui "l’imposta sia stata assolta dal cedente o dal prestatore non residente, ottemperando a quanto stabilito dalla previgente disciplina, si è del parere che i soggetti interessati non debbano comunque operare variazioni ai sensi dell’articolo 26 del dPR n. 633 del 1972." L'Agenzia conclude quindi che "considerata la situazione di incertezza sopra evidenziata, l’Amministrazione finanziaria, in applicazione dell’articolo 10, comma 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, non irrogherà la sanzione prevista dal richiamato articolo 6, comma 9-bis, del D.Lgs. n. 471 del 1997 qualora l'imposta sia stata assolta, con le modalità previste dalla previgente disciplina, dal cedente non residente, fermo restando il diritto alla detrazione ai sensi dell'articolo 19 del dPR n. 633 del 1972 in capo al cessionario".
| vai alla SECONDA PARTE dell'APPROFONDIMENTO riguardante gli ELENCHI INTRASTAT | vai alla TERZA PARTE dell'APPROFONDIMENTO riguardante le QUESTIONI OPERATIVE |




Commenti
grazie
RICEVO UNA FATTURA DAU UN PRIVATO CROATO DA NOI COMMISSIONATO PER SVOLGERE INDAGINI DI MERCATO IN MONTENEGRO.
POTREI SAPERE CON QUALE CODICE IVA REGISTRARLO
PER FAVORE MI POTETE AIUTARE RISPONDENDOMI
GRAZIE