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Martedì 02 Marzo 2010 13:28 Ultimo aggiornamento Lunedì 09 Agosto 2010 12:03
Il nuovo regime fiscale IVA sulle prestazioni di servizi così come introdotto a seguito del recepimento della Direttiva 2008/8/CE agisce direttamente sulle modalità di contabilizzazione delle operazioni e sulle modalità operative di gestione dei nuovi flussi informativi.
Si richiama quindi la "regola generale" disciplinata dal nuovo art. 7-ter in base al quale si considerano territorialmente italiane e quindi ivi tassabili le seguenti operazioni:
- quando sono rese a soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato italiano;
- quando sono rese a committenti non soggetti passivi da soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato.
- In primo luogo occorre domandarsi se l'operazioni è territorialmente rilevante ai fini IVA o meno. Nel caso non lo sia l'operazione è fuori campo IVA (.....generalmente ai sensi dell'art. 7-ter del DPR 633/1972);
- Se l'operazione è quindi territorialmente rilevante ai fini IVA occorre poi domandarsi se si tratta di operazioni imponibili o non imponibili o escluse.
- Occorre infine considerare se occorre emettere fattura fuori campo IVA per le prestazioni rese oppure se occorre emettere autofattura (o integrare) se si tratta di prestazioni ricevute
Fatture attive
Per quanto riguarda le operazioni attive occorre generalmente emettere fattura senza applicazione dell'imposta per le prestazioni realizzate all'estero da un soggetto passivo IVA. Infatti si tratterà "generalmente" di prestazioni di servizi rese da un soggetto passivo IVA stabilito in Italia a un committtente soggetto passivo non residente, e come tali non risulteranno rilevanti nel territorio italiano (rif. all'art. 7-ter del DPR 633/1972, salvo le eventuali regole previste dalla nuova normativa).
FATTURAZIONE Viene quindi previsto che il soggetto prestatore di servizi a committenti soggetti passivi stabiliti nel territorio di un altro Stato membro della Comunità è tenuto ad emettere una fattura con l'indicazione che trattasi di operazione non soggetta e della relativa norma (rif. al nuovo comma 6 dell'art. 21 del DPR 633/1972).
E' interessante notare che le modifiche introdotte agiscono anche sugli aspetti formali della fattura che deve ora contenere anche "il numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro di stabilimento del cessionario o committente, per le operazioni effettuate nei confronti dei soggetti stabiliti nel territorio di un altro Stato membro della Comunità" (rif. all'art. 21, c.2, lett. f-bis del DPR 622/1972). L'effettiva esistenza del numero identificativo IVA comunicato dal cliente comittente potrà essere controllata attraverso le specifiche applicazioni presenti suil sito dell'Agenzia delle Entrate "Controllo OnLine Partite IVA Comunitarie" (si rinvia alla Circolare n. 39/E del 5.8.2004 dell'Agenzia delle Entrate per l'elenco dei codici identificati IVA).
Rilevante ai fini della fattura risulta anche la modifica relativa al momento dell'effettuazione delle operazioni, le quali si considerano effettuate al momento del pagamento del corrispettivo, o se anteriore, il momento di emissione della fattura. (rif. al nuovo art. 6 del DPR 633/1972). Da ciò consegue che le nuove disposizioni si applicano per le fatture emesse a partire dal 1 gennaio 2010, a prescindere dal fatto che il servizio sia stato eseguito nel 2009, o che sia in tutto o in parte da realizzare (rif. al nuovo comma 3 dell'art. 6 del DPR 633/1972); è chiaro quindi che ciò vale anche per i servizi pagati in tutto o in parte dal 1 gennaio 2010 per i quali non fosse stata emessa la fattura la momento del pagamento del corrispettivo.
Per quanto riguarda le operazioni attive, la Circ. n. 43/2010 ha precisato che non sussiste l’obbligo di documentare a mezzo fattura le prestazioni di servizi rese nei confronti di committenti comunitari, non territorialmente rilevanti ai sensi dell’art. 7-ter del D.P.R n. 633, se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
- l’operazione non deve essere inclusa negli elenchi riepilogativi, in quanto non è dovuta l’imposta nel Paese di destinazione (ved. Parte II dell'approfondimento);
- l’operazione, ove fosse territorialmente rilevante in Italia, beneficerebbe di un regime di esonero dall’obbligo di fatturazione (ad esempio, ai sensi dei citati articoli 22, primo comma, n. 6 e 36-bis del D.P.R. n. 633/1972)
REGISTRAZIONE L'operazione realizzata dovrà quindi essere opportunamente annotata sul registro "IVA Vendite". Tale annotazione dovrà avvenire anche se si tratta di un operazione "fuori campo IVA" in quanto l'art. 23 del DPR 633/1972 sancisce che "il contribuente deve annotare entro quindici giorni le fatture emesse nell'ordine di numerazione e con riferimento alla data della loro emissione, in apposito registro".
VOLUME D'AFFARI Significative dovranno essere anche le modifiche al proprio sistema informativo aziendale. In primo luogo occorre osservare che non si potrà più fare riferimento all'art. 7 del DPR 633/1972 per le fatture emesse non soggette ad IVA, essendo modificato il relativo contenuto: sarà dunque opportuno creare una nuova causale IVA per la fatturazione e la registrazione nel libro IVA vendite per i servizi resi a committenti soggetti passivi comunitari o extracomunitari. In secondo luogo non si potrà più fare riferimento all'art. 40 del D.L. 331/1993 (in particolare al comma 4-bis per le lavorazioni intracomuntarie e ai commi 5 e 6 per i trasporti intracomunitari e per le prestazioni di accessorie) in quanto tale prestazioni rientrano dal 2010 nella disposizione generale sulle prestazioni di servizi di cui al nuovo art. 7-ter del DPR 633/1972.
Questa seconda questione è di notevole rilevanza in quanto il passaggio da operazioni "non imponibili art. 40 del DPR 633/1972" a operazioni "non soggette art. 7-ter del DPR 633/1972" comporta che le stesse non rientrino più tra le operazioni che generano "plafond IVA" per gli esportatori abituali che intendono effettuare acquisti senza applicazione dell'IVA mediante dichiarazione d'intento. In particolare sono venuti a mancare ai fini del plafond le operazioni di cui all'art. 40, commi 4-bis, 5, 6 e 7 riguardanti "le lavorazioni intracomunitarie" ed "i trasporti intracomunitari di beni". In tal senso è stato osservato che "sebbene tale qualificazione non comporti alcuna modifica sotto il profilo della detraibilità dell'IVA a monte, afferente a dette operazioni, che risulta comunque garantita (rif. all'art. 19, lett a, a-bis e b del DPR633/1972) la medesima non riconosce in favore del prestatore la facoltà di effettuare acquisti in sospensione d'imposta nei limiti del plafond (art. 8, c. 2 del DPR 633/1972) e quindi costringe il prestatore a subire l'anticipazione finanziaria dell'imposta".
| Servizi prestati |
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Per quanto riguarda i servizi prestati, dal 1 gennaio 2010 a prescindere dal luogo in cui viene fruito il servizio (criterio abbandonato salvo alcune specifiche fattispecie) un soggetto passivo italiano che presta un servizio di qualsiasi natura a favore di un soggetto IVA di un altro Stato UE (o di un soggetto passivo extra-UE) non applica l’IVA italiana nella fattura da lui emessa. Sarà poi il committente ad applicare l’Iva del proprio Paese di residenza, mediante il meccanismo del “reverse charge” (c.d. “autofatturazione”) |
| Committente (cliente) | Territorialità |
IVA italiana esposta in fattura |
| Soggetto passivo IVA italiano | Italia |
SI (salvo le regole particolari di non impnibilità o esenzione per specifiche tipologie di prestazioni) |
| Soggetto passivo IVA comunitario | Stato UE del committente |
NO Fattura fuori campo IVA ai sensi dell'art. 7-ter del DPR 633/1972 |
| Soggetto passivo extra-UE | Stato extra-UE del committente |
NO Fattura fuori campo IVA ai sensi dell'art. 7-ter del DPR 633/1972 |
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Soggetto privato (italiano, comunitario o extra-UE) |
Italia |
SI (salvo le regole particolari di non imponibilità o esenzione per specifiche tipologie di prestazioni) |
Fatture passive
Per quanto riguarda le operazioni passive rilevanti in Italia, il committente residente deve assolvere l'imposta attraverso il meccanismo dell'inversione contabile (cd. reverse charge) : trattasi generalmente delle prestazioni rese da un soggetto passivo Iva (comunitrario o extracomunitario) a un committente soggetto passivo italiano.
FATTURAZIONE In particolare, il committente residente deve autofatturare il servizio ricevuto emettendo "la fattura in unico esemplare, ovvero, ferma restando la sua responsabilità, assicurarsi che la stessa sia emessa, per suo conto, da un terzo" (rif. art. 21, comma 5 del DPR 633/1972).
L'autofattura deve peraltro essere emessa al momento di effettuazione dell'operazione ossia al momento del pagamento del corrispettivo da parte del prestatore comunitario. Da ciò deriva anche che in caso di acconti, il momento di effettuazione dell'operazione deve ritenersi realizzato nel momento del pagamento del corrispettivo frazionato: da tale instante quindi scatta l'obbligo di fatturazione dell'acconto e quello di rilevazione negli elenchi riepilogativi Intrastat.
La Circolare n. 36/E del 21 giugno 2010 ricorda quindi che "se nel corso del 2009 è stata emessa fattura con applicazione dell'IVA (ad esempio poiché in tale anno la suddetta prestazione soggaceva al principio del Paese del prestatore), mentre nel 2010 la mesedima prestazione risponde alla nuova regola generale del Paese del committente, l'operazione non sarà da considerarsi rilevante nel 2010 anche se in tale anno è stato pagato il corrispettivo. Tale soluzione si presenta idonea ad evitare fenomeni di doppia imposizione".
La Circolare n. 12/E del 12 marzo 2010 ha peraltro chiarito che nell’ipotesi di operazioni non imponibili o esenti, effettuate in Italia da soggetti non residenti nei confronti di cessionari o committenti nazionali, questi ultimi provvedono all’autofatturazione indicando in fattura, anziché l’IVA dovuta, gli estremi normativi in base ai quali l’operazione risulta non imponibile o esente. Il suddetto documento deve essere inoltre annotato nel registro delle fatture emesse e in quello delle fatture di acquisto (articoli 23 e 25 del DPR n. 633 del 1972), ma non deve essere riportato nel quadro VJ della dichiarazione annuale, trattandosi di fattura senza esposizione di IVA.
Il medesimo documento di prassi ha inoltre aggiunto che in ambito comunitario la prestazione di servizi continua ad essere documentata dal prestatore con l'emissione di un'apposita autofattura, ancorché trattasi di operazioni “fuori campo” IVA. A tale riguardo viene precisato che il numero e la fattura da indicare nel modello INTRASTAT sono quelli attribuiti dal committente nazionale secondo la progressione dallo stesso seguita nella propria contabilità ed indicati nel registro "fatture vendite". Ciò stante il committente conserva la facoltà di integrare il documento ricevuto dal prestatore con l’IVA relativa, fermo restando l’obbligo di rispettare le regole generali sul momento di effettuazione dell’operazione. Qualora invece il contribuente annoti esclusivamente le fatture degli acquisti intracomunitari in un apposito unico registro sezionale che assolve il doppio obbligo della registrazione nel registro delle fatture emesse ed in quello degli acquisti, il documento avrà una numerazione unica.
REGISTRAZIONE L'autofattura così emessa (o l'integrazione del documento contabile ricevuto) va poi registrata sia fra le fatture emesse che fra quelle ricevute (rif. agli artt. 23, 24 e 25 del DPR 633/1972. In particolare il contribuente dovrà provvedere entro 15 giorni ad annotare l'autofattura nel registro delle "fatture emesse" (art. 23 del DPR 633/1972) con riferimento alla data di emissione (....ossia di pagamento); per la registrazione nel registro delle "fatture ricevute" (art. 25 del DPR 633/1972), il contribuente dispone invece di un più ampio termine ossia entro il temrine di presentazione della dichirazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui è sorto il diritto a detrazione (art. 19 del DPR 633/1972).
Dato peraltro che per le fatture di servizi provenienti da fornitori UE sarà quindi necessario presentare l'elenco Instrastat acquisti, potrà essere consigliabile distinguere la causale IVA delle c.d. "autofatture art. 17 del DPR 633/1972" tra fornitori UE e fornitori extra-UE al fine di evidenziare più facilmente le fatture da indicare negli elenchi Intrastat.INTRASTAT Si ricorda che negli elenchi INTRASTAT sono riepilogati i dati delle operazioni registrate o soggette a registrazione, pertanto "un'autofattura emessa il 31 gennaio, data di effettuazione del pagamento, e registrata il 10 febbraio, va inclusa negli elenchi relativi al mese di gennaio. In caso di emissione anticipata dell'autofattura rispetto al momento di effettuazione dell'operazione, il contribuente è tenuto ad inserire la stessa negli elenchi riepilogativi, secondo quanto disposto dall'art. 5 del Decreto citato. Ciò vale anche nell'ipotesi in cui il contribuente medesimo, anziché emettere autofattura, abbia provveduto all'integrazione della fattura emessa dal fornitore comunitario" (rif. alla Circolare n. 36/E del 21 giugno 2010).
ESCLUSIONI Sono tuttavia richiamate alcune fattispecie in cui non si applica il meccanismo dell'inversione contabile:
| Elemento discriminante | Descrizione |
| Stabili organizzazioni | Si osserva che le regole che pongono obblighi in capo al soggetto passivo residente, non si applicano per le operazioni effettuate da o nei confronti di soggetti non residenti, qualora le stesse siano rese o ricevute per il tramite di stabili organizzazioni nel territorio dello Stato. In pratica, se il soggetto non residente possiede in Italia una stabile organizzazione per il cui tramite effettua o riceve operazioni in Italia, gli obblighi ed i diritti sono esercitati da tale stabile. A tale riguardo, si rammenta che, a seguito delle modifiche apportate al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 dall’articolo 11 del D.L. n. 135/2009, il soggetto non residente che possiede una stabile in Italia non può più procedere alla identificazione diretta e non può più nominare un rappresentante fiscale. |
| Committente non soggetto passivo | Il meccanismo dell’inversione contabile, attraverso il quale il committente residente adempie agli obblighi d’imposta, non può trovare applicazione quando il committente del servizio territorialmente rilevante non è soggetto passivo ai fini dell’IVA. In tale eventualità, pertanto, il soggetto non residente - che rende la prestazione di servizi territorialmente rilevante nei confronti di un privato - deve adempiere agli obblighi d’imposta procedendo ad identificarsi direttamente ovvero nominando un rappresentante fiscale. |
| Soggetti non residenti | Nei rapporti, aventi ad oggetto operazioni territorialmente rilevanti in Italia, tra soggetti non residenti che non dispongano di una stabile organizzazione in Italia, il prestatore non residente dovrà provvedere all’identificazione diretta (rti. art. 35-ter del DPR 633/1972) o alla nomina del rappresentante fiscale nel territorio dello Stato (rif. art. 1, c. 4 del DPR 441/1997) per adempiere, attraverso le modalità ordinarie, agli obblighi d’imposta. |
Si ricorda quanto già segnalato che le nuove disposizioni sulla territorialità delle prestazioni di servizi non riguardano soltanto i soggetti che abitualmente operano con l'estero e ricevono servizi da fornitori di altri Stati UE (es. trasporti internazionali o lavorazioni all'estero di cuin all'art. 40 del D.L. 31/1993) ma riguardano qualsiasi fattura per prestazioni di servizi provenienti da fornitori UE. Per l'acquisto di servizi intracomunitari, l'assoggettamento ad IVA con il meccanismo del reverse charge dovrà avvenire al momento di effettuazione dell'operazione (ricevimento della fattura) e non al momento del pagamento.
| Servizi ricevuti |
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Per i servizi ricevuti dal 1 gennaio 2010, il soggetto passivo IVA italiano riceverà di norma dal fornitore comunitario o extra-UE una fattura senza l’applicazione dell’Iva dello Stato estero. Il soggetto passivo IVA italiano (committente) applicherà l’IVA italiana mediante il meccanismo del “reverse charge”, ossia della cosiddetta “autofatturazione” da parte del committente. In pratica l’acquirente, che deve essere necessariamente una società o altro contribuente titolare di partita IVA, all’atto della ricezione della fattura deve provvedere ad integrarla con l’aliquota e l’importo dell’IVA e a registrarla sia nel registro IVA vendite che in quello degli acquisti (salvo specifici casi di autofatture non imponibili o esenti IVA per particolari settori o tipologie di prestazioni). |
| Prestatore (fornitore) | Territorialità |
IVA italiana esposta in fattura dal fornitore |
| Prestatore soggetto passivo IVA italiano | Italia | SI
(salvo regole particolari di non impnibilità o esenzione per specifiche tipologi di prestazioni) |
| Prestatore soggetto passivo IVA comunitario | Italia |
NO (reverse charge in Italia a cura del committente) |
| Prestatore soggetto passivo IVA extra-comunitario | Italia |
NO (reverse charge in Italia a cura del committente) |
Esemplificazioni: il criterio generale
E’ possibile quindi produrre un’adeguata semplificazione delle prestazioni di servizi che essendo rese a soggetti passivi stabili in Italia e come tali rientranti nell’ambito applicativo dell’IVA risultano territorialmente rilevanti. Si sottolinea infatti che le medesime prestazioni qualora siano rese a soggetti passivi stabiliti in altri Stati comunitari o in Stati extracomunitari, sono da considerare fuori del campo di applicazione dell’IVA, per carenza del requisito territoriale. Si riporta l'elenco indicato nella Circolare n. 58/E del 31.12.2009.
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Particolare attenzione deve tuttavia essere posta al caso descritto nella Risoluzione n. 37/E del 17.05.2010 nella quale l'Agenzia delle Entrate fornisce il primo quadro completo di riferimento estrapolando da un caso specifico di prestazioni "generiche" realizzate da una società che svolge attività di manutezione (c.d. refitting) di navi da crociera. Le argomentazioni prodotte hanno quindi valore limitatamente all'interpretazione del "criterio generico" di cui all'art. 7-ter tuttavia offrono concrete soluzioni anche ai casi derogatori
Come in tutti i casi occorrerà seguire un criterio indagatore che tenga conto delle seguenti fasi:
- Occorre in primo luogo determinare il presupposto territoriale.
- Solo qualora le prestazioni di servizi risultino territorialmente rilevanti ai fini IVA potrà valutarsi il relativo regime impositivo con l'eventuale riconducibilità a fattispecie non imponibili
- Occorrerà inoltre valutare la necessità di emissione dell'autofattura per le prestazioni ricevute.
| Prestazioni realizzate | Tipologia di operazione | Criterio d'indagine e soluzione |
| Manutenzioni realizzate dall'interpellante all'armatore od al cotruttore (soggetti esteri) sulla base di contratti di appalto |
Operazione attiva |
Se il committente è stabilito all'estero (soggetto Comunitario od extra-comunitario) allora l'operazione è "fuori campo IVA ai sensi dell'art. 7-ter del DPR 633/1972" mancando il requisito della territorialità in quanto ciò che interessa nei rapporti B2B è la nazionalità del committente. In questo caso, se il committente è un soggetto passivo stabilito in altro Stato Comunitario, il prestatore deve anche emettere fattura ai sensi dell'art. 21, comma 6 ddel DPR 633/1972 non soggetta ad IVA ai sensi dell'art. 7-ter, nonché a presentare in via telematica gli elenchi INTRASTAT. |
| Manutenzioni realizzate dall'interpellante all'armatore od al cotruttore nazionali sulla base di contratti di appalto |
Operazione attiva | Se il committente è un soggetto passivo italiano l'operazione risulta territorialmente rilevante in Italia e viene peraltro previsto un regime di non imponibilità ai sensi dell'art. 8-bis del DPR 633/1972. |
| Prestazioni di posa in opera e manodopera in genere svolte da soggetti passivi nazionali sulla base di contratti di subappalto | Operazione passiva | Operazione territorialmente rilevante in Italia in quanto svolta da committente italiano. L'operazione è quindi inquadrata nell'ambito delle operazioni non imponibili ai sensi dell'art. 8-bis del DPR 633/1972 |
| Prestazioni di posa in opera e manodopera in genere svolte dalla stabile organizzazione di soggetti passivi non residenti in forza di contratti di subappalto | Operazione passiva |
Operazione territorialmente rilevante in Italia in quanto svolta da committente italiano. L'operazione è quindi inquadrata nell'ambito delle operazioni non imponibili ai sensi dell'art. 8-bis del DPR 633/1972. Sarà in questo caso la stabile organizzazione ad emettere fattura per le prestazioni realizzate in quanto trattasi di un soggetto passivo (art. 7 del DPR 633/1972) nei cui ambito, con riferimento ai soggetti non residenti, è inclusa la stabile organizzazione nel territorio dello Stato "limitatamente alle operazioni da essa rese o ricevute". |
| Prestazioni di posa in opera e manodopera in genere svolte da soggetti esteri (senza stabile organizzazione in Italia) in forza di contratti di subappalto | Operazione passiva |
Operazione territorialmente rilevante in Italia in quanto svolta da committente italiano. L'operazione è quindi inquadrata nell'ambito delle operazioni non imponibili ai sensi dell'art. 8-bis del DPR 633/1972. Trattandosi di prestazioni di servizi rese da parte di operatori non residenti, sarà il committente a dover fatturare l'operazione con il meccanismo del reverse-charge (autofattura). |
Anche la Circolare n. 12/E del 12.03.2010 riporta un interessante esempio. Nel caso di specie, l'istante italiano chiede di sapere il trattamento delle prestazioni di trasporto tra Stati comunitari tra (Svizzera e Turchia). Seguendo la metodologia d'indagine sopra evidenziata l'Amministrazione Finanziaria chiarisce che:
- trattandosi di prestazioni di servizi tra due soggetti passivi, dei quali il committente è residente nel territorio dello Stato, la stessa prestazione si considera territorialmente rilevante in Italia;
- non ricorrono le condizioni previste dall'art. 9, comma 1, n. 2) del DPR 633/1972 disciplinante le operazioni di trasporto non imponibili in quanto i beni trasportati non formano oggetto di esportazione, transito, importazione temporanea o definitiva.
- alle prestazioni di trasporto in argomento si applica quindi il regime di imponibilità.
Anche la Risoluzione n. 48/E del 1.06.2010 richiama un'ulteriore esempio di prestazioni di servizi "generiche". In tal caso una impresa italiana svolge delle ricerche di mercato ad una impresa spagnola che si occuopa di affittare appartementi nel settore turistico. In particolare si trattava di studi di mercato, valutazione dello standard di qualità della clientela, analisi degli standard dei prodotti della concorrenza, assistenza prestata ai clienti della società spagnola, assistenza ai clienti della stessa in caso di contestazioni generate da disservizi riscontrati negli appartamenti e riceche di marketing. Nel caso di specie è stato precisato che l'operazione rientra nel novero della prestazioni generiche di cui all'art. 7-ter non trattandosi di prestazioni derogatorie (art. 7-quater e 7-quinquies) pertanto la territorialità rimane quella del committente ossia dell'impresa spagnola. Nel caso di specie l'Agenzia delle Entrate specifica che tali prestazioni di servizi " ancorché legate all'utilizzo degli appartamenti siti in Roma non sono caratterizzate dalla presenza di una relazione concreta ed effettiva con il bene immobile. Tale assenza di relazione non fa rientrare le prestazioni di servizi in questione tra quelle indicate alla lettera a), comma 1, dell'articolo 7-quater del DPR 633/1972". L'Amministrazione Finanziaria precisa quindi che l'operazione è fuori campo IVA e che deve essere emessa regolare fattura ai sensi del novellato comma 6 dell'art. 21 del DPR 633/972. Trattandosi di prestazioni rese devono essere compilati anche i modelli INTRASTAT. Infine l'operazione non rientra nel volume di affari.
Casi residuali
La Circolare n. 36/E del 21 giugno 2010 richiama casi particolari:
| SERVIZI TURISTICI |
Il regime speciale IVA riservato alla agenzie di viaggio non ha subito variazioni per cui la vendita di un pacchetto turistico composto da singoli servizi acquistati da soggetti di altri Stati membri (hotel, guide, ecc...) essendo un servizio che segue il principio del Paese del prestatore, non deve essere inserita negli elenchi INTRASTAT. Il singolo servizio reso dall'operatore turistico in nome e per conto del cliente, stabilito in un altro Stato comunitario, costituisce attività di intermediazione nei confronti dei soggetti passivi d'imposta, per cui segue la regola generale di territorialità di cui all'art. 7-ter con la conseguenza che tale prestazione va inserita negli elenchi riepilogativi dei servizi. Sono da considerare tali anche le provvigioni richieste ad una società che gestisce alberghi da parte di agenti comunitari che curano l'intermediazione nelle prenotazioni alberghiere: in tal caso non si tratta di prestazioni relative ad immobili di cui all'art. 7-quater. Sono inoltre da considerare intermediazioni le prenotazioni effettuate on-line in quanto il mezzo elettronico costituisce uno strumento di raccolta delle prenotazioni e viene utilizzato come mezzo di comunicazione, equiparabile as un telefono o ad un fax: in tal caso quindi il servizio non può essere qualificato come commecio elettronico. Si precisa quindi che l'acquisto del singolo servizio (hotel, volo, guida turistica) da parte del tour operator non va incluso negli elenchi INTRASTAT, in quanto le prestazioni acquistate rientrano tra quelle oggetto di deroga ai fini della territorialià e d'altra parte, i servizi singolarmente considerati non rientrano nel regime speciale delle agenzie di viaggio (art. 74-ter del DPR 633/1972). Le operazioni che intervengono con i privati consumatori non vanno incluse negli elenchi INTRASTAT. L'attività di guida turistica svolta nei confronti di agenzie di viaggio comunitarie rientrano tra le prestazioni di servizi rientranti tra le attività culturali di cui all'art. 7-quinquies del DPR 633/1972 per cui il contribuente è esoneraro dalla presentazione degli elenchi Intrastat in considerazione che l'attività culturale è preminente |
| TRASFERTE | Le spese di trasporto e ristorazione sostenute per fare un viaggio di lavoro in Francia sono considerate entrambe rientranti nell'articolo 7-quater e come tali esclusi dall'obbligo di rilevazione negli elenchi riepilogativi. |
| TRASPORTO |
In un trasporto con partenza dall'Italia alla Francia, l'operazione risulta territorialmente rilevante nel Paese del committente per cui:
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vai alla PRIMA PARTE dell'APPROFONDIMENTO riguardante l'ESAME NORMATIVO |
vai alla SECONDA PARTE dell'APPROFONDIMENTO riguardante gli ELENCHI INTRASTAT |




Commenti
Il committente estero per sua natura giuridica e normativa fiscale locale NON è tenuto ad avere partita iva e non l'ha.
L'IVA sui servizi prestati va applicata o no?
Grazie per il chiarimento
Grazie