Il Centro Studi Vallese vi annuncia che entro Settembre aprirà il portale ai contributi dei lettori e ad una maggiore condivisione delle informazioni. A tal fine sarà aperta agli utenti la possibilità di inserimento di articoli e sarà introdotto un forum di discussione

 

ATTENZIONE!!!

Il Centro Studi Vallese informa che continua a ricevere giornalmente numerose richieste di supporto per la risoluzione di problematiche specifiche collegate agli argomenti trattati. Nel corso del tempo, è stata prassi del medesimo Centro Studi di tentare comunque di fornire il proprio contributo offrendo delle soluzioni a quanti erano in difficoltà. Prendiamo tuttavia atto che allo stato attuale la numorosità e l'articolazione delle richieste è tale da averci fatto concludere nell'impossibilità a fornire la nostra disponibilità. Di conseguenza verranno analizzati soltanto quei casi che ci consentono poi di accrescere, integrare e se necessario modificare il contenuto dei nostri articoli. Si ricorda quindi che il Centro Studi Vallese non nasce con l'obiettivo di fornire consulenza on-line ma di consentire ai consulenti, di qualsiasi grado e specie, di avere un punto di riferimento dove ricercare informazioni quanto più possibili complete ed aggiornate sui temi più "caldi" dell'attività consulenziale. In questo senso è importate in contributo che potranno fornire altri consuleti nel momento in cui il portale sarà aperto anche alle loro argomentazioni.

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L'obbligo di presentazione degli elenchi riepilogativi periodici INTRASTAT viene significativamente innovato ad opera del nuovo principio di terriorialità IVA delle prestazioni di servizi. Il nuovo testo normativo dell'art. 50 del D.L. 331/1993 prevede infatti un obbligo generalizzato di presentazione degli elenchi INTRASTAT anche per i servizi resi nei confronti di soggetti passivi di altri Stati Comunitari e per i servizi ricevuti da soggetti passivi di altri Stati Comuntari, per le operazioni effettuare dal 1 gennaio 2010 per le quali l'IVA sia dovuta nello Stato membro in cui è stabilito il committente del servizio.

 

Le operazioni rilevanti ai fini INTRASTAT

In tema di Intrastat, l'art. 50, comma 6 del D.L.331/1993 come modificato dalla Direttiva IVA Servizi prevede, tra l'altro l'obbligo di dichiarare:

  • le prestazioni di servizi generiche rese da parte dei soggetti passivi stabiliti in Italia a soggetti passivi stabiliti in altri Stati UE,
  • nonché le prestazioni di servizi generiche ricevute da soggetti passivi stabiliti in Italia da parte di soggetti stabiliti in altri Stati UE.

Dal principio giuridico dello stabilimento ora menzionato consegue che non sussiste l'obbligo di includere negli elenchi le prestazioni di servizio rese o ricevute da soggetti passivi italiani qualora la controparte contrattuale sia un soggetto stabilito in un Paese extracomunitario il quale, benché identificato ai fini IVA nella Comunità, non possieda nel territorio comunitario né la sede principale dell'attività, né una stabile organizzazione. Nel merito la Circ. 36/E del 21 giugno 2010 ricorda che "che alla predetta conclusione si giunge non solo alla luce della formulazione letterale del citato art. 50, comma , ma anche in considerazione del presupposto impositivo relativo alle prestazioni di servizi che fa riferimento ai soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato (ved. art. 7-ter del DPR 633/1972 e art. 44 della Direttiva 2006/112/CE).

Al contrario, per quanto riguarda l'obbligo di compilazione degli elenchi riepilogativi relativi alle cessioni e agli acquisti intracomunitari di beni, ciò che rileva è l'aspetto oggettivo dell'operazione posta in essere. Pertanto, saranno da includere nella dichiarazione Intrastat tutte le operazioni che presentano gli elementi costitutivi delle cessioni o acquisti intracomunitari (acquisizione della proprieà del bene, effettiva movimentazione dello stesso tra due Stati membri, status di operatore economico economico dei contraenti), a prescindere dalla circostanza che una delle parti del contratto sia un soggetto stabilito in un Paese terzo, sempre che ovviamente, il medesimo sia identificato ai fini IVA nella Comunità. Infatti l'art. 50, comma 6 del D.L. 331/1993 stabilisce l'obbligo di dichiarare gli acquisti e le cessioni intracomunitarie di beni senza fare alcun riferimento al luogo di stabilimento del soggetto venditore o acquirente. Ciò risulta coerente con il presupposto impostitivo di tali operazioni, che è individuato nello Stato di destinazione del bene stesso (art. 38, commi 1 e 2 del D.L. 331/1993 e art. 2, lett. b della Direttiva 2006/112/CE).

Chiarisce quindi la Circolare n. 36/E del 21 giugno 2010 che "a tali conclusioni si ritiene di dover pervenire sulla base dell'interpretazione della normativa primaria di riferimento, nonostante l'apparente contrasto con il tenore letterale dell'art. 1 del D.M. 22 febbraio 2010" relativo alla fonte istitutiva dei modelli Intrastat.
Presupposto Descrizione delle "Operazioni Intracomunitarie"
Soggettivo Ciascun soggetto deve essere titolare di un Codice IVA comunitario attivo all'atto dell'operazione
Oggettivo La transazione è a titolo oneroso
Territoriale
  • i beni vengono trasportati o spediti da un Paese all'atrlo della Comunità (requisto territoriale beni)
  • i servizi si considearno effettuati nello Stato quando sono resi a soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato (requisito territoriale servizi)

 

I nuovi elenchi INTRASTAT

I nuovi modelli INTRASTAT si compongono di:

  • un frontespizio contenente i dati relativi al periodo di riferimento e alla periodicità di presentazione dell'elenco Intrastat; i dati relativi al soggetto obbligato alla presentazione dell'elenco Intra; i dati relativi all'evenutale soggetto delegato alla presentazione ddell'elenco Intra.
  • quattro sezioni (da bis a quinquies): la sezione bis riepiloga le cessioni registrate (Mod. INTRA1bis) ovvero gli acquisti registrati (Mod.INTRA2bis) nel periodo di riferimento e la sezione ter riporta le rettifiche relative a periodi precedenti. Ai nuovi Modelli INTRA sono state aggiunte due sezioni per riepilogare i servizi resi/ricevuti nel periodo di riferimento (sez. quater) o per comunicare eventuali rettifiche (sez. quinquies).

I nuovi modelli INTRASTAT si distinguono ora in:

Modello

INTRA 1

Comprende l’elenco riepilogativo delle cessioni intracomunitarie di beni e dei servizi resi nei confronti di soggetti passivi stabiliti in un altro Stato comunitario:

  • cessioni intracomunitarie di beni comunitari;
  • prestazioni di servizi resi diverse da quelle di cui all'art. 7-quater e 7-quinques del DPR 633/1972 (trattasi delle deroghe che riguardano alcune tipologie di servizio)
Formano pertanto oggetto del nuovo obbligo dichiarativo tutte le prestazioni di servizi rese da operatori italiani ad operatori economici comunitari che, in virtù del nuovo principio generale di territorialità, risultano tassabili nel luogo del committente. Restano quindi escluse dal predetto obbligho dichiarativo le prestazioni di servizi oggetto di specifiche deroghe in tema di territorialità disciplinate separatamente negli artt. 7-quater e 7-quinquies (ad esempio: prestazioni di servizio relativa ad un bene immobile sito in un altro Paese comunitario).

Modello

INTRA 2

Comprende l'elenco riepilogativo delle seguenti operazioni acquisite presso soggetti passivi stabiliti in un altro Stato comunitario:

  • acquisti intracomunitari di beni comunitari;
  • prestazioni di servizi ricevuti di cui all'art. 7-ter del DPR 633/1972 (l'espressa identificazione dell'art. 7-ter esclude le altre fattispecie derogatorie 7-quater, 7-quinquies, 7-sexies)

Per quanto riguarda gli elenchi riepilogativi delle prestazioni ricevute da soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, andranno quindi incluse tutte le operazioni tassabili in Italia, ai sensi del principio generale di cui all'art. 7-ter. La Circ.36/2010 ricorda che "non è obbligo del contribuente dichirarare le prestazioni di servizi rese per le quali non è dovuta l'imposta nello Stato membro in cui è stabilito il committente, né quelle ricevute da un operatore residente da parte di un prestatore comunitario per le quali non è dovuta l'imposta in Italia"

Non sono quindi da inserire negli elenchi Intrastat:

  1. Le operazioni contemplate negli artt. 7-quater e 7-quinques anche nel caso che la controparte sia rappresentata da un soggetto passivo residente in un altro stato membro UE;
  2. Le operazioni di cui agli artt. 7-sexies e 7-septies in quanto riguardano prestazioni rese a committenti non soggetti passivi.
  3. Le operazioni in cui il committente sia un'impresa residente in un paese fuori dalla UE, non trattandosi di operazione intracomunitaria.
  4. Le operazioni esenti o non imponibili nello Stato del committente, in quanto ai sensi dell'art. 5 del D.M. 22.02.2010 non devono essere inserite nei modelli le prestazioni di serivizi per le quali non è dovuta l'imposta nello stato membro in cui è stabilito il committente.

Si fa notare che:

  1. gli enti assocativi (in particolare gli enti di cui all'art. 7-ter, c. 2, lett. b e c del DPR 633/1972) che effettuano operazioni nello svolgimento di attività non commerciali presentano soltanto il modello "INTRA 2";
  2. In ogni caso gli elenchi riepilogativi sono presentati dai soggetti passivi indicati che effettuano scambi intracomunitari di navi ed aeromobili, di energia elettrica, di gas, di merci acquisite o cedute come soccorsi d'urgenza in regioni sinistrate, per i quali sussiste l'obbligo di dichiarazione delle informazioni statistiche ai sensi del regolamento (CE) n. 638/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, e dei relativi regolamenti di applicazione, ancorché i medesimi non costituiscano cessioni intracomunitarie, acquisti intracomunitari, ovvero prestazioni di servizi imponibili nello Stato membro in cui è stabilito il committente
  3. nel caso di fatture da un paese non aderente alla moneta unica (Gran Bretagna, Danimarca, Svezia, Rep.Ceca, Ungheria, Bulgaria, Romania, Polonia, Estonia, Lituania, Lettonia), per determinare il controvalore in valuta deve essere considerato il cambio delle valute estere pubblicato dalla Banca d'Italia (ex Ufficio Italiano Cambi) alla data in cui l'operazione si ritiene effettuata. In caso di rettifica deve essere utilizzato il cambio del giorno di effettuazione dell'operazione originaria.
  4. la presentazione degli elenchi resi o ricevuti vale a condizione che si tratti di una prestazione autonoma e non accessoria alla cessione di un acquisto di un bene. In caso di accessorietà il valore della servizio (es. lavorazione) sarà incluso in quello del bene ai sensi dell'art. 12 del DPR 633/1972 ,cosicché l'operazione complessiva dovrà essere evidenziata solo negli elenchi Intrastat relativi ai beni (Così precisano la Circ. n. 36/2010 e la Circ. n. 43/2010). Pertanto nei casi in cui nello stesso giorno si effettuano nei confronti del medesimo soggetto cessioni di beni e prestazioni di servizio di diversa natura, è possibile emettere un’unica fattura (per le operazioni attive) ovvero un’unica autofattura (per le operazioni passive), ai sensi dell’art. 21 del DPR 633/1972, per cui le operazioni in questione saranno distintamente indicate nel predetto documento contabile e saranno riportate, secondo la loro natura, distintamente negli elenchi riepilogativi delle cessioni/acquisti di beni o servizi.

 

L'esclusione delle operazioni esenti o non imponibili per il committente

Per quel che riguarda l'esclusione delle operazioni esenti o non imponibil nello Stato del committente si osserva che la Circolare Assonime n. 14/2010 ha precisato come "non è chiaro, peraltro, se e come il soggetto obbligato alla presentazione degli elenchi debba accertarsi del trattamento di esenzione o non imponibilità di un determinato servizio a lui reso nello Stato del committente". E' stato quindi osservato che il problema "si verifica soprattutto per quei servizi, molto frequenti (ad esempio il trasporto di beni per l'esportazione o in importazione), per i quali si prevede un trattamento di non imponibilità nello Stato membro del committente, il quale se soggetto passivo d'imposta in Italia, nell'applicare il principio della tassazione a destino, emette autofattura non imponibile ai sensi dell'art. 9, n. 2) del DPR 633/1972. In tali ipotesi, sarebbe opportuno che tale servizio non è incluso negli elenchi INTRA acquisti, con conseguente esclusione anche per gli elenchi presentato dal prestatore comunitario. La stessa temativa si pone, specularmente e ancon più impegnativa, nel caso di prestatore italiano del servizio di trasporto di beni (in import/export) a favore di operatore comunitario, con emissione di fattura fuori campo IVA ecx art. 7-ter el DPR 633/1972. In tale ipotesi, infatti, il prestatore italiano dovrebbe informarsi sulla sorte del servizio, ai fini IVA, nel paese del Committente al fine di valutare l'obbligo o meno di inserimento negli elenchi relativi alle cessioni (Intra 1). Le medesime considerazioni si rendono applicabili per i servizi esenti ai sensi dell'art. 10 del DPR 633/1972, per i quali si potrebbero verificare diversi trattamenti IVA nei singoli Stati membri, viste le differenti finalità che l'esenzione può perseguire".

Successivamente l'Agenzia delle Entrate ha intervenuta precisando nella Circolare n. 43/E del 6 agosto 2010 che "per accertare se una determinata prestazione di servizio non deve essere inclusa negli elenchi riepilogativi è, dunque, necessario appurare se per essa è dovuta l’IVA nel Paese di stabilimento del committente". Il documento di prassi distingue quindi due situazioni:

  • Committente italiano: "il committente stabilito in Italia deve fare riferimento alla normativa domestica che contempla il regime di non imponibilità o il regime di esenzione: se la prestazione di servizio acquistata è assoggettata ad uno di tali regimi, il committente italiano non include la stessa nell’elenco riepilogativo dei servizi ricevuti".
  • Committente estero: "Nell’ipotesi in cui, invece, il committente della prestazione sia stabilito in altro Stato membro, il prestatore italiano ha l’onere di accertare che la prestazione resa sia esente o non imponibile nel Paese del committente. Si considera che il prestatore italiano abbia agito in buona fede nell’accertare che per la prestazione resa non sia dovuta l’imposta nello Stato membro del committente quando ha richiesto ed ottenuto una dichiarazione redatta dal medesimo committente in cui questi afferma che la prestazione è esente o non imponibile nel suo Paese di stabilimento. Tale dichiarazione può essere rilasciata una sola volta dal committente comunitario con riguardo a tutte le prestazioni della stessa specie da lui ricevute e rimane valida finché non mutano le caratteristiche del servizio reso o il trattamento fiscale previsto nello Stato del committente. Il prestatore stabilito in Italia, in possesso della predetta dichiarazione, è legittimato a non includere la prestazione nell’elenco riepilogativo delle prestazioni rese ed, eventualmente, a non presentare tale elenco se presta esclusivamente servizi per i quali ha ottenuto la dichiarazione in commento. Inoltre, in mancanza di tale dichiarazione, il contribuente è legittimato a non includere la prestazione nell’elenco riepilogativo solo se ha certezza, in base ad elementi di fatto obiettivi, che per la predetta prestazione non è dovuta l’imposta nello Stato membro del committente"

 

Tempistica

Obbligo di presentazione degli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie avviene ora con le seguenti tempistiche

  • la periodicità mensile diventa il criterio generale;
  • periodicità trimestrale (per i soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni, un ammontare totale trimestrale non superiore a 50.000 euro); questi devono far riferimento ai quattro trimestri che compongono l'anno solare;
  • La periodiicità mensile diviene l'unica modalità per gli scambi intracomunitari di navi ed aeromobili, di energia elettrica, di gas, di merci acquisite o cedute come soccorsi d'urgenza in regioni sinistrate
  • la periodicità annuale non è più prevista;
  • se in un mese o un trimestre non è stata compiuta nessuna operazione non esiste alcun obbligo dichiarativo (rif. Circ. 36/E del 21 giugno 2010)
  • la scadenza in un giorno festivo nazionale slitta al primo giorno lavorativo successivo; il Sabato per gli Uffici doganali è considerato giorno feriale.

La soglia dei 50.000 euro

Per quanto riguarda la soglia di 50.000 Euro la Circolare n. 14/2010 chiarisce che:

  • il superamento della soglia di 50.000,00 euro deve essere accertato, distintamente, per l’elenco delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi rese (modello INTRA-1) e per quello degli acquisti di beni e delle prestazioni di servizi ricevute (modello INTRA-2). È, quindi, possibile che la periodicità sia trimestrale per un elenco e mensile per l’altro;
  • all’interno di ciascuna tipologia di elenco, l’ammontare delle singole categorie di operazioni (cioè solo per le cessioni intracomunitarie di beni ovvero solo per i servizi resi a soggetti passivi comunitari, ovvero solo per gli acquisti intracomunitari di beni o solo per i servizi ricevuti da soggetti passivi intracomunitari) resta distinto ai fini della verifica del superamento della soglia. La periodicità resta, pertanto, trimestrale se, per esempio, le cessioni di beni sono pari a 30.000,00 euro, mentre le prestazioni di servizi rese sono pari a 40.000,00 euro;
  • gli elenchi devono essere presentati mensilmente se, per una singola categoria di operazioni, è stata superata la soglia di 50.000,00 euro. Se, per esempio, nel trimestre gennaio-marzo 2010 è stata superata la soglia di 50.000,00 euro solo rispetto alle cessioni di beni, i modelli INTRA-1 devono essere presentati con periodicità mensile, mentre i modelli INTRA-2 mantengono la periodicità trimestrale.

La Circolare n. 36/2010 ha quindi aggiunto che:

  • in base all’art. 2 co. 1 lett. a) del DM 22.2.2010, se la soglia di 50.000,00 euro è stata superata anche in uno solo dei quattro trimestri dell’anno precedente, la periodicità mensile deve essere osservata per almeno quattro trimestri consecutivi. Di conseguenza, per ritornare a presentare trimestralmente gli elenchi, è necessario che la soglia di 50.000,00 euro non sia stata superata per almeno quattro trimestri consecutivi;

In sintesi "le singole categorie di operazioni relative ai beni ed ai servizi non si sommano, ma sono considerate singolarmente: tuttavia il superamento della soglia per una singola categoria comporta l'applicazione della periodicità mensile anche per l'altra categoria".

 

Opzione per il mensile

Per quanto riguarda invece i soggetti che sono tenuti alla presentazione di un elenco riepilogativo con periodicità trimestrale possono presentarlo con periodicità mensile per l'intero anno solare. In argomento l'Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 36/E del 21 giugno 2010 ha a tal fine precisato che nel caso in cui abbia presentato gli elenchi con periodicità mensile nei mesi di Gennaio, Febbraio e Marzo 2010 non essendovi obbligati, "il contribuente dovrà rispettare la periodicità mensile per tutto il 2010" e non potrà presentare gli elenchi trimestrali a partire dal secondo trimestre 2010 pur rimanendo al di sotto della soglia dei 50.000 euro.

 

Cambio di periodicità

Si precisa inoltre che i soggetti che presentano un elenco riepilogativo con periodicità trimestrale e che, nel corso di un trimestre, superano la soglia dei € 50.000 per ogni categoria di operazioni, devono presentare l'elenco riepilogativo con periodicità mensile a partire dal mese successivo in cui tale soglia è superata. ln tutti questi casi sono presentati gli elenchi riepilogativi, appositamente contrassegnati, per i periodi mensili già trascorsi. Sulla questione la Circ. 14/E del 18 marzo 2010 riporta un interessante esempio:

  • Il contribuente inizia l'attività il 1.1.2011 ------ il 02.02.2011 supera la soglia di 50.000 euro ------ il 25.03.2011 presenta l'elenco mensile relativo a gennaio e febbraio;
  • il contribuente inizia l'attività il 1.1.2011 ------ il 02.03.2011 supera la soglia di 50.000 euro ------ il 25.04.2011 presenta l'elenco relativo a gennaio, febbario e marzo.

In argomento aggiunge quindi la Circolare n. 35/E del 21 giugno 2010 che:

  • In caso di superamento della soglia a Gennaio, l'operatore presenterà un elenco trimentrale il 25 febbraio, contrassegnando nel frontespizio la caselle "primo mese del trimestre",
  • Nel caso di superamento della soglia a Febbraio, sarà presentato entro il 25 marzo un elenco trimestrale contenentei dati relativi a Gennaio e Febbraio, contrassegnando nel frontespizio la casella "primo e secondo mese del trimestre";
  • In caso di superamento a Marzom sarà presentato un elenco trimestrale contenente i dati di Gennaio, Febbraio e Marzo entro il 26 aprile, contrassegnando la casella "trimestre completo".
Chi inizia l'attività

I soggetti che hanno iniziato l'attività da meno di quattro trimestri presentano gli elenchi riepilogativi trimestralmente, sempre se hanno superato la soglia dei € 50.000 per ciascuna categoria di operazioni nei trimestri già trascorsi.

 

Periodicità per le prime operazioni dell'anno 2010

Si osserva peraltro che i contribuenti tenuti esclusivamente alla presentazione degli intrastat relativi ai servizi (resi e ricevuti) partono come "trimestrali" e per loro, quindi, la prima scadenza per la presentazione degli elenchi cade in Aprile precisando tuttavia se essi superarno il limite di 50.000 euro nei mesi di Gennaio, Febbraio o Marzo 2010,devono presentare l'elenco mensile. La Circolare n. 14/E del 18 marzo 2010 stabilisce infatti che "relativamente agli adempimenti da porre in essere per il 2010, ai contribuenti tenuti esclusivamente alla presentazione degli elenchi relativi ai servizi (resi o ricevuti), si applica il principio desumibile dall'art. 2, comma 2 del Decreto che stabilisce la presentazione degli elenchi stessi con periodicità trimestrale per i contribuenti che iniziano l'attività da meno di quattro trimestri". Per questi soggetti, in sostanza, non si tiene conto delle operazioni, attive e passive, effettuate nel corso del 2009. Un trattamento figlio, soprattutto, della considerazione che la nuova territorialità dei servizi ha effetto dal 1° Gennaio di quest'anno; circostanza che potrebbe creare seri problemi ai contribuenti, tenuti, altrimenti, a individuare con esattezza l'ammontare dei servizi resi e ricevuti in ambito intracomunitario nel corso del 2009. Aggiunge quindi l'Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 36/E del 21 giugno 2010 che una volta "a regime, se il limite di 50.000 euro è stato superato anche in uno solo dei quattro trimestri dell'anno precedente, il contribuente sarà tenuto ad una periodicità mensile per almeno quattro trimestri consecutivi (art. 2, comma 1, lett. a del Decreto). In tale caso protrà ritornare a presentare trimestralmente gli elenchi, se non supererà la soglia di euro 50.000 per almeno quattro trimestri consecutivi".

 


Modalità telematiche

Obbligo di presentazione degli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie agli uffici doganali esclusivamente per via telematica entro il giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento.

Tuttavia, fino al 30 aprile 2010, essi possono essere presentati anche in formato elettronico agli uffici doganali territorialmente competenti ma entro il giorno 20 del mese successivo al periodo di riferimento. In tal caso è altresì necessario presentare gli stampati INTRA-1 e/o INTRA-2 (frontespizi) debitamente compilati e sottoscritti dal soggetto obbligato o dal soggetto delegato. I frontespizi possono essere redatti anche su carta bianca non specificamente predisposta, purché il contenuto degli elenchi sia sostanzialmente identico a quello dei Modelli INTRA da utilizzare per la trasmissione telematica. In ogni caso, dunque, non sarà più possibile la presentazione cartacea dei Modelli INTRA;

La Determinazione n. 63336 dell'Agenzia delle Dogane ha chiarito che a partire dal 10 maggio 2010 gli elenchi riepilogativi predisposti in formato elettronico possono essere presentati, direttamente dai soggetti obbligati o per il tramite degli intermediari di cui all’art. 3, commi 2-bis e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, anche attraverso i Servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.

 

Parte fiscale e parte statistica

Si ricorda infine che gli elenchi riepilogativi INTRASTAT si compongono di una parte contenente dati di natura fiscale e di una parte contenente dati di natura statistica:

Parti Descrizione Violazioni e Sanzioni

Parte fiscale

Sono riepilogati i dati delle operazioni registrate o soggette a registrazione, ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, nel periodo di riferimento. In particolare sono riepilogate le cessioni intracomunitarie e gli acquisti intracomunitari aventi ad oggetto beni comunitari, intendendosi per tali quelli originari degli Stati membri della Comunità europea e quelli provenienti dai Paesi terzi che si trovano in libera pratica nella Comunità. Si osserva quindi che gli acquisti intracomunitari di beni (effettuati ai sensi dell'art. 40, comma 2, secondo periodo, del D.L. 331/1993) e le successive cessioni intracomunitarie (di cui alla medesima disposizione), sono riepilogati negli elenchi in modo distinto dagli altri acquisti e dalle altre cessioni. Gli elenchi riepilogativi delle prestazioni di servizi rese o ricevute da soggetti passivi, non comprendono le operazioni per le quali non è dovuta l'imposta nello Stato membro in cui è stabilito il committente. In caso di variazioni intervenute successivamente alla presentazione degli elenchi, le conseguenti rettifiche sono indicate negli elenchi relativi al periodo nel corso del quale dette rettifiche sono state registrate.

La Circ. n. 36/E del 21 giugno 2010 ricorda quindi che "la compilazione della parte fiscale degli elenchi riepilogativi Intrastat non riguarda i casi in cui il bene venga spedito in altro Stato membro senza che ciò dia luogo ad una cessione intracomunitaria di beni ovvero ad una cessione intracomunitaria assimilata. Pertanto, va dichiarato ai fini predetti l’invio dei beni in altro Stato membro effettuato per esigenze della impresa che spedisce gli stessi, ivi compresi i casi di beni destinati ad altra impresa comunitaria appartenente allo stesso soggetto nazionale (art. 41, comma 2, lett. c, del D.L. n. 331 del 1993). Nel caso di cessione intracomunitaria o cessione intracomunitaria assimilata l’obbligo di emissione della fattura scatta al momento della spedizione (art. 6 del D.P.R. n. 633 del 1972); tale operazione sarà inclusa negli elenchi Intrastat relativi al periodo in cui la stessa è registrata o soggetta a registrazione(art. 5, comma 1, del Decreto)". Da ciò consegue quindi che i movimenti che interessanon il fisco ai fini Intrastat sono solo le effettive cessioni e le merci acquistate in ambito comunitario, non le spedizioni che non abbiano tali requisiti. Quindi l'obbligo scatta soltanto insieme alla fattura relativa alla spedizione e vendita del prodotto e non se viene inviato in conto deposito, prova o visione.

Omessa presentazione dell'elenco = da € 516 a € 1032 per ciascun elenco

Presentazione tardiva, ma entro 30 giorni dalla richiesta dell'Ufficio = da € 258 a € 516

Presentazione tardiva spontanea con ravvedimento operoso = € 51

Presentazione di elenco incompleto, inesatto o irregolare = da € 516 a €1032 (la sanzione non si applica se i dati mancanti o inesatti vengono integrati o corretti anche a seguito di richiesta degli uffici preposti al controllo

Parte statistica

I soggetti che presentano gli elenchi con periodicità mensile, esclusi quelli trimestrali che si sono avvalsi della facoltà di presentazione mensile (cui all'articolo 2, comma 3) indicano i dati di natura statistica nella parte statistica degli elenchi stessi. Costoro se effettuano servizi di lavorazione riepilogano anche i dati statistici relativi alle spedizioni ed agli arrivi dei relativi beni: nel caso delle lavorazioni pertanto i soggetti mensili dovranno registrare l'operazione ai fini statistici nelle sezioni beni e ai fini fiscali nelle sezioni servizi. Nella parte statistica degli elenchi sono riepilogati anche i dati statistici relativi agli scambi intracomunitari di navi ed aeromobili, di energia elettrica, di gas, di merci acquisite o cedute come soccorsi d'urgenza in regioni sinistrate (di cui all'art. 1, c. 3). I soggetti che hanno realizzato nell'anno precedente o, in caso d'inizio dell'attività di scambi intracomunitari, presumono di realizzare nell'anno in corso, un valore delle spedizioni o degli arrivi superiore ad euro 20.000.000 indicano i dati relativi al valore statistico, alle condizioni di consegna ed al modo di trasporto nella parte statistica degli elenchi relativi alle cessioni intracomunitarie (di cui all'art. 1, comma 1, lettera a, n. 1) e rispettivamente agli acquisti intracomunitari (di cui all'art. 1, comma 1, lettera b, n. 1). In applicazione dell'articolo 13, paragrafo 4, e dell'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1982/2004 della Commissione, e previa autorizzazione da richiedere all'Istituto nazionale di statistica, gli operatori possono fruire delle semplificazioni ivi previste per le transazioni di valore inferiore ad euro 200 e per gli impianti industriali di valore superiore ad euro 3.000.000.

N.B. Ai sensi dell'art. 6 del D.M. 22.02.2010 i soggetti ammessi alla periodicità trimestrale, quand'anche abbiano optato per l'invio mensile, non sono obbligati a compilare la parte statistica degli elenchi, ma unicamente la parte fiscale

Omissione o inesattezze dei dati = da € 516 a € 5164

Omissione o inesattezze dei dati, purché integrati nel termine fissato dall'Ufficio = da € 516 a € 2582

Integrazione o correzione spontanea di dati mancanti o inesatti = nessuna sanzione


 

Efficacia retroattiva dei nuovi elenchi INTRASTAT ma con sanzioni inapplicabili

Considerato tuttavia che le nuove disposizioni sono state pubblicate in G.U. successivamente alla reale data di efficacia (1 gennaio 2010), l'Agenzia delle Entrate e quella delle Dogane sono prontamente intervenute per evitare che le difficoltà applicative derivanti da tale scostamento temporale non portino a rischi sanzionatori.

In un primo intervento è stato precisato che "sussistendo, obiettive condizioni di incertezza, è ragionevole ritenere che, nelle more dell’attuazione a regime della nuova disciplina, gli operatori possano incorre in errori nella compilazione degli elenchi in questione. Pertanto, in applicazione dell’art. 10, comma 3, della legge 27 luglio 2000 n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente, l’Amministrazione finanziaria, in sede di controllo, non applicherà sanzioni in caso di eventuali violazioni concernenti la compilazione dei suddetti elenchi, relativi ai mesi da gennaio a maggio 2010 per gli obblighi mensili, nonché al primo trimestre 2010 per gli obblighi trimestrali. Ciò a condizione che i contribuenti provvedano a sanare eventuali violazioni, inviando, entro il 20 luglio 2010, elenchi riepilogativi integrativi redatti secondo le modalità che saranno definite dalla normativa in corso di emanazione" (rif. Circolare n. 5/E del 17.02.2010 dell'Agenzia delle Entrate richiamata dalla Nota n. 24265/RU del 19.02.2010 dell'Agenzia delle Dogane).

In un successivo intervento l'Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 14/E del 18.03.2010 ha tuttavia precisato che per quanto riguarda la presentazione degli elenchi relativi allo operazioni intervenute nel mese di Gennaio 2010, i soggetti che non hanno presentato gli elenchi il 25 febbraio 2010 hanno tempo per adempiere fino al 4 maggio 2010 senza che possano essere applicate sanzioni per la presentazione tardiva.

Si fa notare che il successivo intervento di prassi pone problemi interpretativi a causa della non chiara concomitanza delle tempistiche indicate per ravvedersi: da un lato si stabilisce un termine generalizzato del 20.07.2010 mentre nell'altro il termine è il 4.05.2010. Ancora risulta irrisolta la problematica relativa agli elenchi relativi a Febbraio 2010 che devono essere presentati il 25.03.2010 (se telematicamente). E' possibile tuttavia concludere che il termine del 20.07.2010 costituisce il termine ultimo per sanare ogni evenutuale violazione contenuta negli elenchi, attraverso la presentazione non sanzionata di "elenchi integrativi", mentre il termine del 4.5.2010 rappresenta una "ragionevole proroga" del termine di presentazione dell'elenco riepilogativo delle operazioni realizzate nel mese di Gennaio 2010: nella Circolare n. 14/E viene infatti sostenuto che "non saranno applicate sanzioni per la tardiva presentazione degli elenchi stessi". Consegue quindi che gli elenchi riepilogativi dovranno essere presentati comunque nei termini previsti (tranne per quello mensile relativo al Gennaio 2010) potendo tuttavia sanare il contenuto degli elenchi già presentati entro il 20.07.2010. E' stato tuttavia correttamente osservato che "in base al medesimo principio richiamato nella circolare, non soltanto gli elenchi relativi del mese di gennaio, ma anche quelli relativi ai mesi di febbraio e di marzo, nonché al primo trimestre, potevano essere presentati senza applicazione di sanzioni entro il termine del 4 maggio 2010, in quanto i termini di presentazione fissati dal D.M. scadevano anteriormente a tale data".

In un terzo intervento l'Agenzia delle Entrata ha precisato che per gli elenchi presentati prima del 18 marzo 2010 (data di pubblicazione della Circolare n. 14/2010) "non sarà necessario procedere ad alcuna rettifica, anche se il numero e la data della fattura indicati sono quelli del fornitore, anziché del committente nazionale" (rif. Circolare n. 36/E del 21 giugno 2010). Nel merito è stato tuttavia osservato che "nel quesito posto all'amministrazione si fa esplicito riferimento ai modelli affetti da tale tipo di imprecisione presentati a gennaio, pertanto si deve ritenere che la possibilità di mantenere i dati di fatturazione corretti sia limitata ai soli elenchi del mese di gennaio 2010 e non anche a quelli di febbraio presentati prima del 18 marzo".

L'Agenzia delle Entrate ha inoltre chiarito il comportamento da tenere "a regime" nel caso di errori o omissioni (rif. Circolare n. 36/E del 21 giugno 2010). Tali istruzioni precisano in particolare che "il linea generale il contribuente può procedere alla relativa correzione in via immediata, senza dover necessariamente attendere la scadenza relativa al periodo successivo".

Omissioni

di dati

Nel caso di omessa indicazione dei dati relativi a prestazioni di servizi resi o ricevuti è necessario compilare una apposita dichiarazione riepilogativa, indicando come periodo di riferimento il mese o il trimestre in cui si è verificata tale omissione e compilando la Sezione 3 del modello (nello specifico Intra1Quater oppure Intra2Quater) specificando nel frontespizio relativo il periodo nel quale il servizio è stato reso/ricevuto.

N.B. Non si dovrà quindi operare attraverso la Sezione 4 dei modelli relativa alle rettifiche. Per i beni si utilizza un modello "INTRA bis", fermo restando che in questo caso (e non anche per i servizi) le omissioni possono essere sanate anche con la presentazione di un modello rettificativo "INTRA ter".

Integrazioni / correzioni

Nel caso di note di variazioni effettuate ai sensi dell'art. 26 del DPR 633/1972 di operazioni già poste in essere ed indicate negli elenchi riepilogativi (siano esse cessioni di beni o prestazioni di servizi) i documenti relativi (fatture integrative ovvero note di accredito) vanno indicate negli elenchi relativi al periodo nel corso del quale dette rettifiche sono state registrate. Vanno pertanto registrate ulizzando i modelli di rettifica ossia la Sezione 4 (modelli Intra1Quinquies oppure Intra2Quinquies) specificando gli estremi dell'elenco da modificare (colonne 1-5) e i nuovi dati che sostituiscono quelle precedentemente dichiarati (colonne 6-15); per i beni invece vanno utilizzati i modelli "INTRA-ter"). Tali modelli sono infatti specificatamente inseriti proprio con lo scopo di comunicare le rettifiche spontanee ad elenchi (già presentati) relativi a periodi precedenti, dovute a variazioni nell'ammontare delle operazioni successive alla presentazione ovvero ad errori non ancora rilevati dall'amministrazione.

N.B.: Le Sezioni relative alle rettifiche delle prestazioni di servizi vanno compilate con modalità particolari diverse rispetto alle rettifiche delle cessioni e degli acquisti di beni; in pratica, la rettifica delle prestazioni di servizi va eseguita sostituendo alle precedenti indicazioni della specifica operazione tutti i dati dell'operazione stessa, che viene dunque integralmente sostituita (non è pertanto previsto il segno algebrico dell'importo.

Cancellazioni di dati
Nel caso di cancellazioni di movimenti dichiarati in precedenza vanno registrate nella Sezione 4 (modelli Intra1quinquies oppure Intra2quinquies) specificando gli estremi dell'elenco da modificare (colonne 1-5) lasciando vuote le successive informazioni (colonne 6-15).
Altri errori

In tutti i rimanenti casi di errori relativi a prestazioni di servizi, compresa l'inclusione nei modelli di operazioni che, essendo soggette ad imposta in Italia (prestazioni ricevute) o nell'altro Stato membro (prestazioni rese) non dovevano essere oggetto di dichiarazione, il contribuente dovrà procedere alla compilazione della Sezione 4, relativa alle rettifiche concernenti i servizi resi o ricevuti, come peraltro precisato nelle istruzioni ai modelli riepilogativi.

 

Altre questioni transitorie INTRASTAT

L'Agenzia delle Dogane richiamando la posizione dell'Agenzia delle Entrate ha peraltro fornito alcune precisazioni per ciò che attiene il trattamento dei modelli INTRASTAT eventualmente già fatti pervenire agli uffici perferici. Nella Nota n. 24265/RU del 19.02.2010 viene precisato che:

Prima del 20.02.2010

Nell’ipotesi in cui gli elenchi riepilogativi siano stati presentati in formato cartaceo o spediti per posta a mezzo raccomandata (ai fini della data farà fede il timbro postale) prima della pubblicazione del suddetto Decreto Legislativo di recepimento delle Direttive comunitarie, non vigendo ancora l’obbligo di presentazione dei Modelli INTRA in via telematica o in formato elettronico, l’Ufficio doganale ricevente provvederà direttamente alla loro acquisizione nel sistema AIDA.

Dopo del 20.02.2010

Dalla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni in materia e fino al 30 aprile 2010, invece, i Modelli INTRA eventualmente presentati agli Uffici doganali secondo modalità non conformi alle previsioni di legge, dovranno essere gestiti come segue:

  • per quelli redatti in forma cartacea e spediti per posta (con raccomandata), il soggetto obbligato deve essere invitato (a mezzo raccomandata) ad inviarli per via telematica o in formato elettronico, predisposto utilizzando intra web, entro il termine di 10 giorni dal ricevimento dell’avviso, precisando che non sarà più accettato per il futuro l’invio dell’elenco riepilogativo a mezzo posta;
  • per quelli presentati su supporto magnetico e spediti per posta (con raccomandata), l’Ufficio doganale ricevente provvederà direttamente alla loro acquisizione nel sistema AIDA, comunicando al soggetto obbligato che non sarà più accettato per il futuro l’invio dell’elenco riepilogativo a mezzo posta.

L'Agenzia delle Dogane con un'informativa sul proprio sito Internet ha chiarito che le modifiche introdotte dalla Direttiva non riguardano gli elenchi con periodo di riferimento 2009 e cioè:

Tipologia

Presentazione cartacea/floppy

Presentazione telematica

Elenchi annuali 2009

31.01.2010

5.02.2010

Elenchi trimestrali --- 4° trimestre 2009

31.01.2010

5.02.2010

Elenchi mensili --- Dicembre 2009

20.01.2010
25.01.2010

 

Quesiti specifici sulla compilazione

L'Agenzia delle Entrate è intervenuta con la Circolare n. 36/E del 21 giugno 2010 per chiarire le modalità di compilazione degli elenchi Intrastat in riferimento a questioni specifiche:

OGGETTO CHIARIMENTI
MODALITA' DI INCASSO

Se il corrispettivo della prestazione è incassato tramite accredito in conto corrente deve essere utilizzato il codice A (accredito), in quanto l'accredito in conto corrente può avvenire mediante versamenti che provengono anche da fonti diverse da un altro conto corrente. Ciò vale anche per il pagamento effettuato con lle carte di credito.

Se il corrispettivo della prestazione viene eseguito mediante bonifico bancario deve essere utilizzato il codice B (Bonifico), trattandosi di mera operazione bancaria che consenteil trasferimento dei fondi da un conto corrente bancario ad un altro.

Se il corrispettivo del servizio viene incassato con modalità diverse deve essere indicato il codice X (Altro). Ciò vale per i pagamenti effetuati con ricevuta bancaria.

Se il pagamento non è stato ancora ricevuto al momento della compilazione degli elenchi Intrastat, il pagamento va compilato inserendo dati presunti
PAESE DI PAGAMENTO Per modalità di pagamento si intende il Paese in cui il corrispettivo entra nella disponibilità del beneficiario (ossia ove giunge il flusso finanziario e non da dove origina).
COMPENSAZIONI Nel caso di cessione di beni ad un soggetto con ricezione dallo stesso di una fattura per servizi, occorrerà compilare il modello relativo alle cessioni intracomunitarie di beni e il modello relativo ai servizi ricevuti. Per quanto riguarda il pagamento, si deve indicare il codice X (Altro).
MODALITA' DI EROGAZIONE

La modalità di erogazione "istantanea I" si riferisce alle ipotesi di servizi erogati in un'unica soluzione (ad esempio, trasporto unitario, singola lavorazione).

La modalità di erogazione "a più riprese R" si riferisce all'ipotesi di servizi erogati ciclicamente (quali ad esempio, le manutenzioni periodiche o il contratto di trasporto che preveda più esecuzioni per essere eseguito).

E' a "più riprese" il rapporto di collaborazione continuativa con un'azienda da parte di un agente. E' da cosiderare "a più riprese" anche la pubblicità su cataloghi con più ristampe. E ' da considerare "a più riprese" il rinnovo di licenza software o contratto di manutenzione. E' da considerare invece "istantaneo" il servizio ricevuto da un avvocato francese che fattura gli assegni rilasciati da un unico cliente per il recupero crediti relativi al medesimo cliente.

CODICE SERVIZIO

Nel caso di incertezza il contribuente deve indicare il codice CPA del servizio che ritiene più vicino al tipo di attività effettivamente svolta.

"631130 - Spazi pubblicitari in Internet" per l'acquisto da Google di un servizio consistente nell'essere posizionati a capolista per determinate parole quando un utente esegue una ricerca per le stesse nel loro motore di ricerca (No il codece 5814020 - Giornali e pubblicazioni periodiche online".

Nel caso di prestazioni di servizio per provvigioni fatturare su vendita di tessuto a propri clienti "464112" se si tratta di attività di vendita all'ingrosso oppure "461611" se si tratta di vendita in conto terzi.

 


 

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Fonti:

- Circolare n. 43/E del 6 agosto 2010 - Precisazioni sull'INTRASTAT

- Circolare n. 36/E del 21 giugno 2010 - Chiarimenti sulla compilazione dei modelli INTRASTAT

- Risoluzione n. 48/E del 1.06.2010 - Esemplificazioni sul criterio generale

- Risoluzione n. 37/E del 17.05.2010 - Esemplificazioni sul criterio generale

- Determinazione 63336 del 7.05.2010 dell'Agenzia delle Dogane - Elenchi Intrastat con Entratel

- Comunicato Stampa del 18.03.2010 dell'Agenzia delle Entrate

- Circolare n. 14/E del 18.03.2010 dell'Agenzia delle Entrate (Questioni transitorie)

- Circolare n. 12/E del 12.03.2010 dell'Agenzia delle Entrate (Precisazioni)

- D.M. 22 febbraio 2010 del MEF (fonte giuridica modelli INTRASTAT)

 

- Determinazione n. 22778 del 22 febbraio 2010 (approvazione modelli INTRASTAT)

- Nota n. 24265 del 19 febbraio 201 dell'Agenzia delle Dogane

- D.Lgs. n. 18 del 11.02.2010 in G.U. n. 41 del 19 febbraio 2010

- Comunicato Stampa del 17.02.2010 dell'Agenzia delle Entrate (aspetti sanzionatori)

- Circolare n. 5/E del 17.02.2010 dell'Agenzia delle Entrate (aspetti sanzionatori)

- Circolare n. 58/E del 31.12.2009 dell'Agenzia delle Entrate (primi chiarimenti)

- Comunicato Stampa del 31.12.2009 dell'Agenzia delle Entrate

- Circolare n. 39/E del 5.8.2004 dell'Agenzia delle Entrate (territorio comununitario)

- Direttiva 2008/08/CE

 

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