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Martedì 14 Dicembre 2010 12:38 Ultimo aggiornamento Giovedì 16 Dicembre 2010 12:30
I soggetti che possidono lo status di "Esportatore Abituale" hanno la facoltà di effettuare acquisiti di beni e di servizi senza applicazione dell'imposta entro un tetto massimo che costituisce il cosidetto "plafond IVA". Può tuttavia accadere che, in sede di predisposizione dei dati e dei controlli di fine anno, si riscontri di avere effettuato acquisiti non imponibili per un ammontare superiore a quello del plafond disponibile con la conseguenza che la violazione emergerà in modo lampante in sede di compilazione del Quadro VC della dichiarazione IVA.
L'Agenzia delle Entrate è quindi intervenuta fornendo ai contribuenti delle procedure alternative per regolarizzare tale splafonamento.
Procedura indiretta:Emissione nota di variazione
La procedura più corretta appare quella in base alla quale il cessionario/committente richiede al proprio cedente/prestatore l'emissione di un'apposita nota di variazione in aumento dell'IVA non addebitata in fattura.
Ciò non esime il contravventore dalla regolarizzazione dell'operazione mediante ravvedimento operoso per cui nel caso di specie occorrerà:
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PRIMO PASSO Nota di variazione |
Si richiderà al proprio cedente/prestatore l'emissione di una nota di variazione commisurata all'importo dell'IVA da regolarizzare |
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SECONDO PASSO Registrazione |
Si provvederà quindi negli ordinari termini all'annotazione della nota di variazione negli appositi registri |
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TERZO PASSO Ravvedimento |
Si effettuerà il ravvedimento operoso di cui all'art. 13 del D.Lgs. 471/1997 mediante versamento con F24 delle seguenti causali:
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QUARTO PASSO Dichiarazione IVA |
Ai fini della compilazione della dichiarazione IVA annuale, l'esportatore abituale dovrà quindi:
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Procedura semplificata: Emissione di autofattura
Madiante questa procedura, l'Agenzia delle Entrate ha inteso procedere con il dichiarato intento di semplificare la regolarizzazione non coinvolgendo più il cedente o il prestatore nella regolarizzazione dell'operazione, "atteso che la responsabilità sulla regolarità e correttezza della dichiarazione d'intento e, quindi, anche sulla sussistenza del plafond ancora disponibile incombe unicamente sull'acquirente del bene o servizio".
In questo caso il cessionario/committente può regolarizzare l'avvenuto spafonamento mediante il perfezionamento delle seguenti fasi:
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PRIMO PASSO Emmissione autofattura |
Occorrerà emettere un'autofattura in duplice esemplare contenente i seguenti elementi:
L'autofattura deve essere emessa entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale IVA relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione. |
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SECONDO PASSO Versamento dell'IVA con ravvedimento |
Occorrerà quindi effettuare un versamento con il modello F24 contenente:
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TERZO PASSO Registrazione dell'operazione |
Occorrerà a questo punto annotare l'autofattura solo nel registro degli acquisti (art. 25 del DPR 633/1972) al fine di computare la detrazione dell'IVA versata all'Erario per la regolarizzazione. |
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QUARTO PASSO Comunicazione all'Agenzia |
Presentare i due esemplari dell'autofattura al competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate, che tratterrà una copia e rilasciarà un esemplare munito del visto di avvenuta regolarizzazione. |
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QUINTO PASSO Dichiarazione IVA annuale |
In sede di predisposizione della Dichiarazione IVA annuale occorrerà quindi considerare l'avvenuta regolarizzazione dello splafonamento. A tal fine:
N.B. Una volta effettuata la regolarizzazione mediante annotazione nei corrispondenti registri, questa fase dovrebbe generalmente essere trattata automaticamente dal CED aziendale. Ciò che risulta infatti rilevante è che "la dichiarazione annuale dovrà rispettare i risultati contabili derivanti dalle modalità di regolarizzazione" (rif. Circolare n. 50/2002). |
Procedura diretta: Liquidazione IVA periodica
La regolarizzazione può essere infine effettuata in sede di liquidazione periodica mediante la contabilizzazione della maggiore imposta derivante dall'autofattura emessa e degli interessi dell'IVA a debito.In altri termini, si provvederà ad evidenziare il maggior debito IVA (comprensivo degli interessi) direttamente in sede di liquidazione IVA periodica (mensile o trimestrale).
Anche in questo caso, il cessionario/prestatore dovrà versare mediante l'F24 la sanzione prevista potendo tuttavia usufruire della riduzione offerta dal ravvedimento operoso di cui all'art. 13 del D.Lgs. 471/1997.
Occorrerà comuqne presentare un esemplare dell'autofattura al competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate e annotare la stessa nel registro degli acquisti.
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Fonti: Circolare n. 50 del 12 giugno 2002 dell'Agenzia delle Entrate; Circolare n. 98 del 17 maggio 2000 del Ministero delle Finanze. |



