Il Centro Studi Vallese vi annuncia che entro Settembre aprirà il portale ai contributi dei lettori e ad una maggiore condivisione delle informazioni. A tal fine sarà aperta agli utenti la possibilità di inserimento di articoli e sarà introdotto un forum di discussione

 

ATTENZIONE!!!

Il Centro Studi Vallese informa che continua a ricevere giornalmente numerose richieste di supporto per la risoluzione di problematiche specifiche collegate agli argomenti trattati. Nel corso del tempo, è stata prassi del medesimo Centro Studi di tentare comunque di fornire il proprio contributo offrendo delle soluzioni a quanti erano in difficoltà. Prendiamo tuttavia atto che allo stato attuale la numorosità e l'articolazione delle richieste è tale da averci fatto concludere nell'impossibilità a fornire la nostra disponibilità. Di conseguenza verranno analizzati soltanto quei casi che ci consentono poi di accrescere, integrare e se necessario modificare il contenuto dei nostri articoli. Si ricorda quindi che il Centro Studi Vallese non nasce con l'obiettivo di fornire consulenza on-line ma di consentire ai consulenti, di qualsiasi grado e specie, di avere un punto di riferimento dove ricercare informazioni quanto più possibili complete ed aggiornate sui temi più "caldi" dell'attività consulenziale. In questo senso è importate in contributo che potranno fornire altri consuleti nel momento in cui il portale sarà aperto anche alle loro argomentazioni.

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I soggetti che possidono lo status di "Esportatore Abituale" hanno la facoltà di effettuare acquisiti di beni e di servizi senza applicazione dell'imposta entro un tetto massimo che costituisce il cosidetto "plafond IVA". Può tuttavia accadere che, in sede di predisposizione dei dati e dei controlli di fine anno, si riscontri di avere effettuato acquisiti non imponibili per un ammontare superiore a quello del plafond disponibile con la conseguenza che la violazione emergerà in modo lampante in sede di compilazione del Quadro VC della dichiarazione IVA.

L'Agenzia delle Entrate è quindi intervenuta fornendo ai contribuenti delle procedure alternative per regolarizzare tale splafonamento.


Procedura indiretta:Emissione nota di variazione

La procedura più corretta appare quella in base alla quale il cessionario/committente richiede al proprio cedente/prestatore l'emissione di un'apposita nota di variazione in aumento dell'IVA non addebitata in fattura.

Ciò non esime il contravventore dalla regolarizzazione dell'operazione mediante ravvedimento operoso per cui nel caso di specie occorrerà:

PRIMO PASSO

Nota di variazione

Si richiderà al proprio cedente/prestatore l'emissione di una nota di variazione commisurata all'importo dell'IVA da regolarizzare

SECONDO PASSO

Registrazione

Si provvederà quindi negli ordinari termini all'annotazione della nota di variazione negli appositi registri

TERZO PASSO

Ravvedimento

Si effettuerà il ravvedimento operoso di cui all'art. 13 del D.Lgs. 471/1997 mediante versamento con F24 delle seguenti causali:

  • La sanzione (con codice tributo 8904 - "Sanzione percuniaria IVA ravvedimento operoso") che risulta ridotta al 10% (rif. all'art. 13, comma 1 del D.Lgs 472/1997)
  • Gli interessi per la regolarizzazione (con codice tributo pari a quello relativo al periodo in cui erroneamente è stato effettuato l'acquisto senza applicazione delll'IVA).

QUARTO PASSO

Dichiarazione IVA

Ai fini della compilazione della dichiarazione IVA annuale, l'esportatore abituale dovrà quindi:

  • nel rigo VF12 ("Acquisti e importazioni senza pagamento dell'imposta, con utilizzo del plafond") l'ammontare complessivo degli acquisti effettuati;
  • nel rigo VF21 ("Variazioni e arrotondamenti d'imposta"), l'ammontare dell'IVA relativa alla nota di debito emessa dal fornitore a seguito della richiesta di esportazione;
  • nel rigo VL 29 ("Ammontare versamenti periodici, da ravvedimento, interessi trimestrali, acconto"), l'ammontare dell'imposta versata, comprensiva dei relativi interessi;

 


Procedura semplificata: Emissione di autofattura

Madiante questa procedura, l'Agenzia delle Entrate ha inteso procedere con il dichiarato intento di semplificare la regolarizzazione non coinvolgendo più il cedente o il prestatore nella regolarizzazione dell'operazione, "atteso che la responsabilità sulla regolarità e correttezza della dichiarazione d'intento e, quindi, anche sulla sussistenza del plafond ancora disponibile incombe unicamente sull'acquirente del bene o servizio".

In questo caso il cessionario/committente può regolarizzare l'avvenuto spafonamento mediante il perfezionamento delle seguenti fasi:

PRIMO PASSO

Emmissione autofattura

Occorrerà emettere un'autofattura in duplice esemplare contenente i seguenti elementi:

  • gli estremi identificativi di ciascun fornitore;
  • il numerero progressivo di protocollo delle fatture ricevute;
  • il relativo ammontare eccedente il plafond disponibile;
  • l'importo dell'imposta che avrebbe dovuto essere indicata nelle fatture ricevute;

L'autofattura deve essere emessa entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale IVA relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione.

SECONDO PASSO

Versamento dell'IVA con ravvedimento

Occorrerà quindi effettuare un versamento con il modello F24 contenente:

  • L'importo dell'IVA comprensiva degli interessi (con codice tributo pari a quello relativo al periodo in cui erroneamente è stato effettuato l'acquisto senza applicazione delll'IVA);
  • La sanzione (con codice tributo 8904 - "Sanzione percuniaria IVA ravvedimento operoso") che risulta ridotta al 10% (rif. all'art. 13, comma 1 del D.Lgs 472/1997);

TERZO PASSO

Registrazione dell'operazione

Occorrerà a questo punto annotare l'autofattura solo nel registro degli acquisti (art. 25 del DPR 633/1972) al fine di computare la detrazione dell'IVA versata all'Erario per la regolarizzazione.

QUARTO PASSO

Comunicazione all'Agenzia

Presentare i due esemplari dell'autofattura al competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate, che tratterrà una copia e rilasciarà un esemplare munito del visto di avvenuta regolarizzazione.

QUINTO PASSO

Dichiarazione IVA annuale

In sede di predisposizione della Dichiarazione IVA annuale occorrerà quindi considerare l'avvenuta regolarizzazione dello splafonamento. A tal fine:

  • l'ammontare di imposta regolarizzata dovrà essere indicata con segno positivo nel rigo VE24 ("Variazioni ed arrotondamenti d'imposta");
  • l'ammontare del versamento effettuato per quel che riguarda l'imposta e gli interessi dovrà essere indicato nel rigo VL29 campo 1 ("Ammontare dei versamenti periodici, da ravvedimento, interessi trimestrali, acconti");
  • Indicare l'imponibile e l'imposta risultanti dall'autofattura nel quadro VF relativo alla detrabilità dell'IVA (rispettivamente VF1 e VF11 a seconda dell'aliquota applicata) con la conseguenza che l'importo della fattura del fornitore o della bolla doganale rispettivamente emessa o rilasciata in regime di non imponibilità non deve essere indicato nel rigo VF12 ("Acquisti e importazioni senza pagamento dell'imposta, con utilizzo del plafond").

N.B. Una volta effettuata la regolarizzazione mediante annotazione nei corrispondenti registri, questa fase dovrebbe generalmente essere trattata automaticamente dal CED aziendale. Ciò che risulta infatti rilevante è che "la dichiarazione annuale dovrà rispettare i risultati contabili derivanti dalle modalità di regolarizzazione" (rif. Circolare n. 50/2002).

 

Procedura diretta: Liquidazione IVA periodica

La regolarizzazione può essere infine effettuata in sede di liquidazione periodica mediante la contabilizzazione della maggiore imposta derivante dall'autofattura emessa e degli interessi dell'IVA a debito.In altri termini, si provvederà ad evidenziare il maggior debito IVA (comprensivo degli interessi) direttamente in sede di liquidazione IVA periodica (mensile o trimestrale).

Anche in questo caso, il cessionario/prestatore dovrà versare mediante l'F24 la sanzione prevista potendo tuttavia usufruire della riduzione offerta dal ravvedimento operoso di cui all'art. 13 del D.Lgs. 471/1997.

Occorrerà comuqne presentare un esemplare dell'autofattura al competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate e annotare la stessa nel registro degli acquisti.

 

Fonti:

Circolare n. 50 del 12 giugno 2002 dell'Agenzia delle Entrate;

Circolare n. 98 del 17 maggio 2000 del Ministero delle Finanze.

 

 

 

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