Il Centro Studi Vallese vi annuncia che entro Settembre aprirà il portale ai contributi dei lettori e ad una maggiore condivisione delle informazioni. A tal fine sarà aperta agli utenti la possibilità di inserimento di articoli e sarà introdotto un forum di discussione

 

ATTENZIONE!!!

Il Centro Studi Vallese informa che continua a ricevere giornalmente numerose richieste di supporto per la risoluzione di problematiche specifiche collegate agli argomenti trattati. Nel corso del tempo, è stata prassi del medesimo Centro Studi di tentare comunque di fornire il proprio contributo offrendo delle soluzioni a quanti erano in difficoltà. Prendiamo tuttavia atto che allo stato attuale la numorosità e l'articolazione delle richieste è tale da averci fatto concludere nell'impossibilità a fornire la nostra disponibilità. Di conseguenza verranno analizzati soltanto quei casi che ci consentono poi di accrescere, integrare e se necessario modificare il contenuto dei nostri articoli. Si ricorda quindi che il Centro Studi Vallese non nasce con l'obiettivo di fornire consulenza on-line ma di consentire ai consulenti, di qualsiasi grado e specie, di avere un punto di riferimento dove ricercare informazioni quanto più possibili complete ed aggiornate sui temi più "caldi" dell'attività consulenziale. In questo senso è importate in contributo che potranno fornire altri consuleti nel momento in cui il portale sarà aperto anche alle loro argomentazioni.

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Con effetti dal 31 luglio 2010 la Dichiarazione di Inizio Attività (DIA) viene sostituita dalla Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) con l'intento di semplificare gli adempimenti amministrativi connessi all'esercizio di attività imprenditoriali che possono ora iniziare immediatamente. Infatti, è a carico dell’amministrazione competente, entro un breve lasso di tempo, accertare i requisiti e i presupposti per l’inizio dell’attività; dopo tale periodo l’amministrazione potrà intervenire solo in presenza di pericolo attuale di un danno grave e irreparabile (rif. alla Legge n. 122 del 30 luglio 2010 di conversione del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010).

La correttezza dei dati catastali costituisce dal 31 luglio 2010 un requisito essenziale la cui carenza può portare anche alla nullità degli atti di trasferimento immobiliare. Attraverso il commi 14 e 15 dell''art. 19 del D.L. 78/2010 riguardante "l'aggiornamento del catasto" si introduce un sistema di adempimenti volti al controllo preventivo dei dati catastali indicati negli atti di traferimento immobiliare. In particolare, il comma 14 impone, a pena di nullità, per taluni atti pubblici e scritture private riguardanti fabbricati l’identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in Catasto e la dichiarazione degli intestatari sulla conformità di dati catastali e planimetrie allo stato di fatto, mentre il comma 15 prevede dal 1 luglio 2010 che la richiesta di registrazione dei contratti verbali o scritti di locazione o affitto di immobili deve contenere l'indicazione dei dati catastali. La Legge di conversione n. 122 del 30 luglio 2010 apporta quindi alcune significative modifiche al testo originario.

Il compimento di operazioni commerciali in ambito comunitario è soggetto al rilascio di opportuna autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate. Con questo intento l'art. 27 del D.L. 78 del 31 maggio 2010 introduce un nuovo sistema autorizzatorio al fine di adeguare il nostro ordinamento alla normativa europea in materia di operazioni intracomunitarie ai fini del contratto alle frodi.

Il nuovo adempimento entrato in vigore il 31 maggio 2010 attende i provvedimenti attuativi e la conversione il legge.

 

Le operazioni con i paesi a fiscalità privilegiata (c.d. "black list") registrate o soggette a registrazione dal 1 luglio 2010 devono essere monitorate dall'Agenzia delle Entrate. E' questo il risultato della pubblicazione del Provvedimento con il quale sono state approvate le specifiche tecniche di comunicazione per la trasmissione telematica della comunicazione dei dati relativi alle operazioni compiute dai soggetti passivi IVA nei confronti degli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei "paesi a a fiscalità privilegiata".

Il D.M. 5 agosto 2010 ha prorogato al 2 novembre 2010 le scadenze relative alla comunicazione delle operazioni realizzate nei periodi di luglio e agosto 2010.

 

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Le prestazioni di lavoro occasionale accessorio riguardano le attività lavorative di natura meramente occasionale e accessoria, non riconducibili a tipologie contrattuali tipiche di lavoro subordinato o di lavoro autonomo. Queste tipologie di rapporti di lavoro sono state regolamentate dal legislatore nell'art. 70 del D.Lgs. 276/2003 per contrastare le forme di lavoro nero o irregolare predisponendo un insieme di tutele minime previdenziali ed assicurative per queste tipologie particolari di prestazioni di lavoro.

Appare importante ribadire che le nuove disposizioni non si applicano alle fattispecie diverse da quelle descritte.

L'art. 25 del D.L. 78/2010 introduce l'obbligo a carico delle banche e delle Poste di trattenere il 10% a titolo d'acconto sulle somme versate dai clienti per le opere di ristrutturazione e di riqualificazione energetica realizzate. Il provvedimento n. 94288 emanato il 30 giugno 2010 ha chiarito che la ritenuta deve essere effettuata dalla Banche o dalla Poste Italiane Spa soltanto sui pagamenti effettuati con bonifici bancari disposti per:

  • Spese di intervento di recupero del patrimonio edilizio soggette ai sistema agevolato del 36% (art. 1 della Legge 449/1997);
  • Spese per interventi di risparmio energetico soggette al sistema agevolato del 55% (art. 1, commi 345, 346, 347, 348 della Legge n. 296/2006);

 

Il Ministero dello Sviluppo Economico chiarisce che l'invio della Comunicazione Unica al Registro Imprese può essere effettuata oltre che dai professionisti iscritti nei ordini professionali anche da altri intermediari muniti di apposita procura speciale adeguatamente sottoscritta con firma digitale.

 

Il Decreto Legge 78 del 31 maggio 2010 interviene in materia di riciclaggio riducendo da 12.500 a 5.000 euro la soglia massima per l’utilizzo del contante e dei titoli al portatore. Accanto al ripristino delle condizioni vigenti prima dell'entrata in vigore della Manovra d'Estate 2008 (rif. art. 32 del D.L. 112/2008) vengono inoltre introdotte significative novità in tema di inasprimento delle sanzioni.

Il provvedimento che è entrato in vigore il 31 maggio 2010 è tuttavia in corso di conversione presso in Parlamento. In realtà si fa notare che l'approvazione il 15 luglio 2010 del Maxiemendamento del Governo su cui è stata chiesta la fiducia comporta che le violazioni collegate ai nuovi limiti non sono sanzionabili per le operazioni compiute tra il 31 maggio 2010 ed il 15 giugno 2010, cosicché la data in vigore dei nuovi limiti è il 15 giugno 2010.

 

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E' stato pubblicato sulla G.U. odierna il Decreto Incentivi (D.L. n. 40 del 25.03.2010) con cui il Governo ha stanziato 300 Mil di euro per sostenere la domanda di consumi di particolari settori produttivi che si ritengono in forte crisi.

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ComUnica di nuovo al via!

Riparte da oggi la presentazione della Comunicazione Unica per la nascita dell'impresa rinviata dal Decreto Anticrisi (D.L. 78/2009). Tale procedura risulta sperimentale per altri sei mesi (fino al 31.03.2010) e consente di effettuare i seguenti adempimenti:

 

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