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Mercoledì 15 Luglio 2009 09:22 Ultimo aggiornamento Giovedì 29 Ottobre 2009 17:04
E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 31.07.2009 la Legge 23 luglio 2009, n.99 rubricata "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione, nonché in materia di energia" con cui il Ministero dello Sviluppo Economico intende promuove in una visione strategica le seguenti quattro aree d'intervento: Energia, Imprese, Consorzi agrari e CCIAA, Consumatori.
Maggiori infomazioni vengono fornite dalla seguente pubblicazione del Ministero dello Sviluppo Economico "Legge Sviluppo". Il Ministero dello Sviluppo Economico ha inoltre commentato l'intervento normativo con un Comunicato Stampa. Vediamo quindi alcune delle questioni trattate con tale provvedimento che produrrano effetti immediati a seguito della pubblicazione del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale.
Semplificazioni nelle gare ad evidenza pubblica
L’articolo 6 dispone che, ai fini dell’ottenimento di titoli autorizzatori o concessori o di partecipazione a procedure di evidenza pubblica, l’impresa interessata può allegare, in luogo delle richieste certificazioni, un’autocertificazione corredata dell’autorizzazione ad acquisire dalle pubbliche amministrazioni le informazioni necessarie per la verifica. Resta ferma, in caso di dichiarazione mendace, l’esclusione dalle procedure per l’ottenimento di titoli autorizzatori o concessori o dalle procedure di evidenza pubblica e la responsabilità per falso in atto pubblico. Le certificazioni che possono essere così sostituite sono individuate con apposito DPCM tuttavia sono esclusi gli atti ed ai procedimenti di competenza del Ministero dell’interno e del Ministero della difesa, di cui agli articoli 19, comma 1, e 20, comma 4, della L. n. 241/1990.
Semplificazioni nelle assunzioni
Lo stesso articolo 6 prevede poi delle semplificazioni di alcune procedure in materia di assunzioni. In particolare, da un lato viene modificato l’articolo 4-bis, comma 6, del D.Lgs. 181/2000, che disciplina gli obblighi di comunicazione connessi all’instaurazione e alla successiva evoluzione dei rapporti di lavoro. Con la modifica in esame si dispone che l’invio delle comunicazioni al Servizio per l’impiego competente è valido anche ai fini dell’assolvimento degli obblighi di comunicazione nei confronti delle province, ai fini delle assunzioni obbligatorie. Dall'altro lato si interviene sulla norma di cui all’articolo 9, comma 6, della legge 68/1999, in materia di comunicazioni obbligatorie da parte dei datori di lavoro soggetti alla disciplina sul collocamento obbligatorio dei disabili. In particolare, si dispone che con decreto del Ministro del lavoro, d’intesa con la Conferenza Stato-regioni, sia definito il modello unico di prospetto informativo di cui al medesimo articolo 9, comma 6.
Tassa automobilistica
L’articolo 7 reca disposizioni in tema di riscossione della tassa automobilistica. In particolare si consente alle imprese concedenti veicoli in locazione finanziaria di provvedere ad eseguire cumulativamente, in luogo dei singoli utilizzatori, il versamento delle tasse dovute su veicoli medesimi. Inoltre, è esteso agli usufruttuari, agli acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero agli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria l’obbligo di pagare le tasse dovute sui veicoli e sugli autoscafi per effetto della loro iscrizione nei rispettivi pubblici registri, nonché delle tasse dovute dai proprietari di ciclomotori, di autoscafi non iscritti nei registri e di motori fuoribordo applicati agli autoscafi, nonché di veicoli e autoscafi importati temporaneamente dall'estero. Infine, si stabilisce che la competenza territoriale degli uffici del pubblico registro automobilistico e dei registri di immatricolazione sia determinata in ogni caso in relazione al luogo di residenza del soggetto proprietario del veicolo
Modifiche in materia di ICI
L'articolo 8 reca modifiche alla disciplina dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) lasciando immutata la previsione che individua nel concessionario di area demaniale il soggetto passivo d'imposta e, per il caso di locazione finanziaria, il locatario. Si precisa però che la norma si applica anche gli immobili da costruire o in corso di costruzione concessi in locazione finanziaria e che la decorrenza dell'obbligo è fissata alla data della stipula e che persiste per tutta la durata del contratto. Con una norma di chiusura viene tuttavia precisato che l'innovazione in materia di locazione finanziaria si applica a partire dall'entrata in vigore del provvedimento.
Riforma della disciplina dei consorzi agrari
L’articolo 9 reca una nuova disciplina dei consorzi agrari, agevolandone il riconoscimento quali società cooperative a mutualità prevalente. Sono inoltre definiti nuovi termini per l’adeguamento degli statuti dei consorzi alle disposizioni del codice civile e nuove disposizioni per la revoca dell’esercizio provvisorio e per consentire la chiusura della procedure di liquidazione dei consorzi.
Riforma semplificatrice nelle società cooperative
L’articolo 10 pone una serie di norme in materia di società cooperative, modificando il codice civile e la relativa legislazione di settore, al fine, fra l’altro, di semplificare la procedura di iscrizione all’Albo, di prevedere modalità di comunicazione all’Albo con strumenti informatici, di rafforzare la formazione, la promozione e la vigilanza in tema di cooperazione. Si osserva peraltro come la Camera ha soppresso il comma 14 che avrebbe reso applicabile alle banche di credito cooperativo l'art. 4 della legge 59/1992, in materia di soci sovventori.
Riqualificazione energetica
L'art. 31 semplifica gli adempimenti necessari per usufruire delle agevolazioni tributarie legate alla riqualificazione energetica degli edifici. In particolare per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione (rif. art. 1 comma 347 della L. 296/2006) non è piuù richiesta l'acquisizione del certificato di qualificazione energetica ai fini dell'ottenimento della detrazione del 55%. Con tale internvento viene quindi ampliata la spera di esenzione dall'acquisizione del "certificato di qualificazione energetica" che comprende ora le seguenti fattispecie:
- parte del comma 345 - interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi tuttavia limitatamente alla sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari;
- comma 346 - all'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università;
- comma 347 - interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione.
Diritto annuale CCIAA
L’articolo 44 determina un alleggerimento del prelievo del Diritto annuale delle CCIAA a carico delle imprese esercenti attività di distribuzione di carburanti. In particolare esso stabilisce che, ai fini della liquidazione e del successivo versamento alle camere di commercio del diritto annuale, il fatturato delle imprese interessate debba essere calcolato al netto delle accise. E' opportuno far notare tuttavia come il testo legislativo faccia eslusivo riferimento all'annualità 2009.
Autotrasporto in forma associata
L’articolo 55 contiene disposizioni di interpretazione autentica, relative ai requisiti per l’accesso alla professione di autotrasportatore di cose per conto di terzi. Viene in particolare stabilito che per "esercizio in forma associata" di cui all'art. 2, comma 227 della L. 244/2007 si interpreta nel senso che le imprese, in possesso dei requisiti di onorabilità, capacità finanziaria e professionale ed iscritte all’albo degli autotrasportatori per conto di terzi, che intendono esercitare la professione di autotrasportatore di cose per conto di terzi attraverso tale tipologia di accesso al mercato, devono aderire (ferme le condizioni di dettaglio stabilite con provvedimento del Dipartimento per i trasporti terrestri e il trasporto intermodale – Direzione generale per il trasporto stradale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) a un consorzio o a una cooperativa a proprietà divisa, esistente o di nuova costituzione, che:
a) sia iscritto o venga iscritto alla sezione speciale, prevista dal regolamento di cui al DPR 155/1990, dell’albo degli autotrasportatori per conto di terzi;
b) gestisca e coordini effettivamente a livello centralizzato e in tutte le sue fasi l’esercizio dell’autotrasporto da parte delle imprese aderenti.
Rimaniamo in attesa della pubblicazione in Gazzetta Uffiiciale.



