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Lunedì 20 Luglio 2009 09:29 Ultimo aggiornamento Giovedì 29 Ottobre 2009 17:05
Compensazione dell'IVA per importi superiori ad € 10.000
Il Decreto Anticrisi (D.L. 78/2009) introduce una nuova modalità per la compensazione di importi superiori ad Euro 10.000 del credito IVA accumulato, per il pagamento mediante F24 di imposte, tributi e contributi.
In particolare, l'utilizzo in compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto, per importi superiori a 10.000 euro annui, potrà avvenire solo successivamente alla presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui lo stesso risulta, rendendo possibili incisivi controlli preventivi di carattere automatico sull’esistenza dei crediti IVA ed un incremento di efficacia dei controlli successivi . Il predetto utilizzo potrà quindi essere effettuato a decorrere dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione.
Visto di conformità
La Legge di conversione del D.L. 78/2009 richiede il visto di conformità solo per importi superiori ad Euro 15.000
Oltre a tali misure, deve essere, altresì, considerata l’introduzione dell’obbligo in capo ai contribuenti che intendono utilizzare in compensazione crediti relativi all'imposta sul valore aggiunto per importi superiori a 10.000 euro annui di dover richiedere l’apposizione del visto di conformità relativamente alle dichiarazioni dalle quali emerge il credito. Tale visto di conformità potrà essere rilasciato esclusivamente dagli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro (di cui all'art. 3, comma 3, lettera a) del DPR n. 322/1998) e deve attestare l’esattezza dei dati indicati nelle dichiarazioni rispetto alla relativa documentazione e alle risultanze delle scritture contabili, nonché di queste ultime alla relativa documentazione contabile (rif. art. 35, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 241/1997).
In luogo del visto di conformità è ammessa, per i contribuenti sottoposti al controllo contabile di cui all’articolo 2409-bis c.c., la presentazione di una dichiarazione attestante l’esecuzione dei controlli. Tale dichiarazione, che deve essere sottoscritta dal rappresentante legale della società (di cui all’articolo 1, comma 4 del D.P.R. n. 322/1998) e dai soggetti che sottoscrivono la relazione di revisione (articolo 1 comma 5 D.P.R. n. 322/1988), riguarda:
- la verifica della regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi e delle imposte sul valore aggiunto;
- la verifica della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili e di queste ultime alla relativa documentazione.
In caso di infedele dichiarazione è prevista già dall'attuale sistema normativo una sanzione amministrativa di importo compreso tra un minimo di 258 euro ad un massimo di 2.582 euro.
Anticipazione del credito spettante
Nell'attuale sistema normativo, i crediti IVA possono essere richiesti a rimborso o utilizzati in compensazione secondo due modalità:
- relativamente al credito IVA risultante dalla dichiarazione annuale il contribuente indica, nella dichiarazione stessa, se intende chiedere il rimborso del credito ovvero se intende utilizzarlo in compensazione di altri debiti d’imposta;
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per quanto concerne, invece, il credito IVA infrannuale – riferito ai primi tre trimestri dell’anno - il contribuente, ove non proceda all’utilizzo automatico nella liquidazione IVA del trimestre successivo, può richiederne il rimborso o l’utilizzo in compensazione con apposita istanza da presentare in via telematica all’ufficio competente entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento
Il decreto in argomento aggiunge una terza possibilità con lo scopo di consentire al contribuente di anticipare, rispetto alla scadenza ordinaria del modello UNICO, l’invio della dichiarazione e, conseguentemente, di anticipare l’utilizzo del credito in compensazione. A tal fine viene concessa la facoltà ai contribuenti che vantano un credito IVA su base annua di presentare, in luogo del modello UNICO, la dichiarazione IVA in via autonoma. Rimarrebbero così obbligati ad includere l’IVA nella dichiarazione unificata solamente i contribuenti che determinano un saldo a debito dell’IVA annuale.
Considerato tuttavia che i dati da indicare nella comunicazione IVA sono indicati anche nella dichiarazione annuale, viene inoltre stabilita l’esenzione, per tali soggetti, dall’obbligo di presentare la comunicazione IVA (di cui all’articolo 8-bis del DPR n. 322/1998) al fine di semplificare gli adempimenti a carico del contribuenteei contribuenti che presentano la dichiarazione IVA in via autonoma entro il mese di febbraio
Le nuove modalità di rimborso
Il provvedimento in esame interviene sulle modalità e sui termini per l’esecuzione dei rimborsi IVA richiesti dai contribuenti in quanto viene riviata la loro individuazione ad un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate. Tuttavia, fino alla data di emanazione del provvedimento si applicano le disposizioni vigenti prima delle modifiche introdotte dalla norma in esame.
Pertanto, il contribuente continuerà a presentare una richiesta di rimborso dell’IVA a credito a decorrere dal primo febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento e che, in tal caso, i rimborsi sono eseguiti entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione. Tale rimborso potrà essere richiesto anche anche ai competenti concessionari della riscossione secondo le modalità concernenti il conto fiscale (rif. art. 78, commi 27 e seguenti, della L n. 413/1991).
Regime sanzionatorio
Viene estesa la disciplina in materia di accertamento IVA indebitamente rimborsata al regime delle compensazioni. Pertanto, in caso di indebita compensazione il contribuente ha l’obbligo di restituire, entro 60 giorni dalla data di notifica, la somma indebitamente utilizzata con l’aggiunta di interessi calcolati al tasso del 2,75 per cento annuo. In alternativa, il contribuente può scegliere di prestare una garanzia fino a quando l’accertamento non sia divenuto definitivo.
Viene esclusa peraltro la possibilità di applicare riduzioni di sanzioni alle ipotesi di utilizzo in compensazione di crediti inesistenti. In particolare, non è applicabile la riduzione a un quarto della sanzione qualora il pagamento sia effettuato entro il termine previsto per la proposizione del ricorso.
Entrata in vigore
Le novità introdotte entrano in vigore dal 1 luglio 2009 tuttavia l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che le nuove disposizioni "avranno effetto a decorrere dall’1 gennaio del 2010, anche per evitare disparità di trattamento per i contribuenti che hanno già effettuato i versamenti di Unico, tramite compensazione, entro il 16 giugno scorso" e che pertanto “fino al 31 dicembre 2009 le attuali modalità di esercizio delle compensazioni non saranno soggette a modifiche” (rif. Comunicato Stampa del 2 luglio 2009).
Occorre infine osservare che il provvediemento in esame risulta oggetto di conversione in Parlamento, per cui potrebbe subire modifiche.



