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Martedì 04 Agosto 2009 15:20 Ultimo aggiornamento Giovedì 08 Luglio 2010 11:30
Il provvedimento anticrisi apporta significative modifiche al trattamento fiscale delle operazioni compiute con i paesi a fiscalità privilegiata (cd. black list) stabilendo un inasprimento delle condizioni di sfavore già in vigore ed offrendo tuttavia le condizioni per il rimpatrio dei capitali illegamente detenuti sia in questi paesi che in altri non appartenenti all'Unione Europea (cd. scudo fiscale).
Contrasto ai paradisi fiscali
L’articolo 4, comma 1, del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla legge 4 agosto 1990, n. 227 (cd. monitoraggio fiscale), prevede che i soggetti di cui all'art. 5 del TUIR, ossia:
- le persone fisiche,
- gli enti non commerciali
- e le società semplici ed equiparate residenti in Italia
che al termine del periodo d’imposta detengono
- investimenti all’estero
- ovvero attività estere di natura finanziaria,
attraverso cui possono essere conseguiti redditi di fonte estera imponibili in Italia, devono indicarli nella dichiarazione dei redditi.
Il successivo comma 2 prevede che deve essere altresì indicato l’ammontare dei trasferimenti da, verso e sull’estero che nel corso dell’anno hanno interessato gli investimenti all’estero e le attività estere di natura finanziaria. Tale obbligo sussiste anche nel caso in cui al termine del periodo d’imposta i soggetti non detengono più i suddetti investimenti e attività finanzierie.
La disposizione del decreto anticrisi introduce una modifica sostanziale nel trattamento fiscale di tali operazioni ed al fine di prevenire e reprimere i fenomeni di illecito trasferimento e stabilsce che gli investimenti e le attività di natura finanziaria detenuti nelle Black List e non regolarmente dichiarati, ai soli fini fiscali, si presumono costituiti mediante redditi sottratti a tassazione (ossia in evasione fiscale), salva prova contraria da fornire a carico del contribuente.
Peraltro il regime sanzionatorio in caso di violazione viene ulteriormente aggravato mediante la previsione del raddoppio dell'ammontare delle sanzioni fiscali non penali comminabili (rif. art. 1 del D.Lgs. 471/1997).
Lo scudo fiscale
Accanto all'inasprimento delle norme antielusive il medesimo provvedimento anticrisi reintroduce la procedura del rimpatrio o della regolarizzazione mediante Scudo Fiscale riguardante l' emersione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute all'estero prima del 1 gennaio 2009 che possono essere regolarizzate o reimpatriate senza costituire "elemento utilizzabile a sfavore del contribuente, in ogni sede amministrativa o giudiziaria, in via autonoma o addizionale" (Rif. comma 3 dell'art. 13-bis del Decreto).
La regolarizzazione deve essere effettuata nel periodo compreso tra il 15 settembre 2009 ed il 15 aprlie 2010 con le modalità attuative che dovranno essere stabilite prossimamente con un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate. Il Decreto tuttavia richiama molte delle norme del precendente provvedimento sullo Scudo Fiscale (Legge 350/2001).
La sanatoria interviene non solo per i paesi black-list
Occorre tuttvia osservare che qualora le attività interessate si trovino in Paesi non-UE, la procedura è subordinata al "rimpatrio" dei capitali, ossia al rientro in Italia del denaro e delle attività, mentre qualora si trovino in paesi dell'Unione Europea ovvero in Paesi aderenti alla Spazio Economico Europeo che garantiscono un effettivo scambio di informazioni fiscali in via amministrativa, è possibile scegliere di "regolarizzare" ovvero "rimpatriare" le attività finanziarie e patrimoniali.
Il perfezionamento della procedura è comunque subordinata al pagamento di un'imposta sostitutiva che può essere sinteticamente fissata in misura pari al 50%, comprensiva di sanzioni ed interessi, da applicare al rendimento presunto dell'importo corrispondente alle attività estere.
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