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Venerdì 14 Agosto 2009 12:37 Ultimo aggiornamento Martedì 08 Dicembre 2009 20:42
Domani 15 agosto 2009 entrerà in vigore la nuova normativa posta a tutela del Made in Italy e che comporta l’estensione dell’ipotesi del reato di contraffazione per le aziende italiane che, senza dichiararne la provenienza, applicano il proprio marchio sui prodotti non fabbricati in Italia. L'effetto dirompente di tale innovazione viene tuttavia mitigato dall'internvento del Ministero dello Sviluppo Economico e dall'Agenzia delle Dogane.
Il sistema previgente
La Legge Sviluppo (Legge n. 99 del 23 luglio 2009) produce modifiche alla Finanziaria 2004 (rif. all'art. 4, comma 49 della Legge 24 dicembre 2003, n. 350)
In particolare la normativa in vigore prevede che:
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costituisce reato (punito ai sensi dell'art. 517 c.p. con la reclusione fino ad un anno o la multa fino a € 20.000) l'importazione e l'esportazione a fini di commercializzazione ovvero la commercializzazione o la commissione di atti diretti in modo non equivoco alla commercializzazione di prodotti recanti false o fallaci indicazioni di provenienza o di origine;
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costituisce falsa indicazione la stampigliatura "Made in Italy" su prodotti e merci non originari dall'Italia ai sensi della normativa europea sull'origine;
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costituisce fallace indicazione, anche qualora sia indicata l'origine e la provenienza estera dei prodotti o delle merci, l'uso di segni, figure, o quant'altro possa indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana incluso l'uso fallace o fuorviante di marchi aziendali ai sensi della disciplina sulle pratiche commerciali ingannevoli;
Le fattispecie sono commesse sin dalla presentazione dei prodotti o delle merci in dogana per l'immissione in consumo o in libera pratica e sino alla vendita al dettaglio.
La falsa indicazione sull'origine o sulla provenienza di prodotti o merci (di cui al punto 2) può essere sanata sul piano amministrativo attraverso l'esatta indicazione dell'origine o l'asportazione della stampigliatura "Made in Italy".
La fallace indicazione delle merci (di cui al punto 3) può essere sanata sul piano amministrativo con l'asportazione a cura ed a spese del contravventore dei segni o delle figure o di quant'altro induca a ritenere che si tratti di un prodotto di origine italiana.
Le modifiche introdotte
Su tale sistema normativo la Legge Sviluppo produce l’estensione dell’ipotesi di reato per le aziende italiane che applicano il proprio marchio sui prodotti non fabbricati in Italia, senza dichiararne la provenienza. In particolare le modifiche apportate sono le seguenti:
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costituisce fallace indicazione di provenienza o di origine (di cui al punto 1) anche l’uso di marchi di aziende italiane su prodotti o merci non originari dell’Italia ai sensi della normativa europea sull’origine senza l’indicazione precisa, in caratteri evidenti, del loro Paese o del loro luogo di fabbricazione o di produzione, o altra indicazione sufficiente ad evitare qualsiasi errore sulla loro effettiva origine estera.
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Le false e le fallaci indicazioni di provenienza o di origine (di cui ai punti 2 e 3) non possono comunque essere regolarizzate quando i prodotti o le merci siano stati già immessi in libera pratica (ossia sono pronti per la commercializzazione).
Questioni transitorie
Considerato che tale innovazione legislativa potrebbe creare problemi ai "beni viaggianti" delle imprese che realizzano i propri prodotti all’estero o li commissionano a produttori stranieri, il Ministero dello Sviluppo Economico (MSE) e l'Agenzia delle Dogane sono prontamente intervenute per chiarire che l'estenzione dell'ipotesi di reato varrà esclusivamente per i prodotti fabbricati successivamente alla data di entrata in vigore della legge, ossia il 15 agosto, con la conseguenza che la nuova norma non sarà applicata:
- ai prodotti che risultino già stati consegnati al vettore prima dell'entrata in vigore della nuova norma,
- ovvero ai prodotti risultanti giacenti nel periodo anteriore a questa,
- ma anche ai prodotti per i quali il marchio di azienda sia stato apposto dagli operatori prima di tale momento.
L'Agenzia delle Dogane ha quindi precisato che "si farà in particolare utile riferimento e supporto ad apposita autocertificazione (rif. DPR 445/2000) rilasciata dal dichiarante in dogana, (da allegare alla documentazione doganale) dalla quale risulti che la merce sia stata fabbricata/prodotta/dotata di marchio di azienda in data anteriore al 15 agosto 2009".
Si osserva tuttavia che l'intervento chiarificatore pone alcuni problemi collegati al fatto che la nuova disposizione potrebbe penalizzare la merce prodotta in Paesi UE per la quale l'immissione il libera pratica non necessita del preventivo passaggio in dogana dove invece potrebbe essere possibile la regolarizzazione apponendo la segnalazione del Paese di orgine/produzione.
Critiche sollevate
L'innovazione legislativa esaminata produce conseguenze rilevanti sul sistema economico nazionale e trova quindi numerose critiche., spaccando in due l'Italia tra i sostenitori di tale innovazione legislativa e coloro che la contrastano. Il problema principale potrebbe intervenire tuttavia su di un piano comunitario in quanto l'obbligo di marcatura interviene solo in Italia per i prodotti italiani sostanziandosi quindi in una sperequazione tra le imprese italiane e quelle degli altri paesi UE tale da creare un intralcio al principio della libera circolazione delle merci sancito dal Trattato UE. E' interessante notare come risulta allo stato attuale in corso di definizione una soluzione equa che ottemperi le diverse esigenze espresse da tutti gli operatori economici domestici.
E' forse sulla base di queste valutazioni che il testo iniziale del Decreto "salva-infrazioni" all'esame al Consiglio dei Ministri prevedeva al comma 3 dell'art. 18 che "l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 17, comma 4 delle Legge 23 luglio 2009, n. 99 è sospesa fino al completamento della procedura d'informazione della Commissione Europea prescritta nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche della Legge 21 giugno, n. 317". Tale parte dell'articolo tuttavia è stata eliminata dal testo iniziale, rimettendo la risoluzione delle questioni sollevate a futuri interventi.
Fonti:
- Legge Sviluppo (Legge n. 99 del 23 luglio 2009 in G.U. n 176 del 31 luglio 2009);
- Note dell'Agenzia delle Dogane n. 110635 del 11 agosto 2009 e n. 111601 del 13 agosto 2009;



