Il Centro Studi Vallese vi annuncia che entro Settembre aprirà il portale ai contributi dei lettori e ad una maggiore condivisione delle informazioni. A tal fine sarà aperta agli utenti la possibilità di inserimento di articoli e sarà introdotto un forum di discussione

 

ATTENZIONE!!!

Il Centro Studi Vallese informa che continua a ricevere giornalmente numerose richieste di supporto per la risoluzione di problematiche specifiche collegate agli argomenti trattati. Nel corso del tempo, è stata prassi del medesimo Centro Studi di tentare comunque di fornire il proprio contributo offrendo delle soluzioni a quanti erano in difficoltà. Prendiamo tuttavia atto che allo stato attuale la numorosità e l'articolazione delle richieste è tale da averci fatto concludere nell'impossibilità a fornire la nostra disponibilità. Di conseguenza verranno analizzati soltanto quei casi che ci consentono poi di accrescere, integrare e se necessario modificare il contenuto dei nostri articoli. Si ricorda quindi che il Centro Studi Vallese non nasce con l'obiettivo di fornire consulenza on-line ma di consentire ai consulenti, di qualsiasi grado e specie, di avere un punto di riferimento dove ricercare informazioni quanto più possibili complete ed aggiornate sui temi più "caldi" dell'attività consulenziale. In questo senso è importate in contributo che potranno fornire altri consuleti nel momento in cui il portale sarà aperto anche alle loro argomentazioni.

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La disciplina fiscale fortemente agevolata per le associazioni richiede il rispetto non sono dei requisiti legislativi previsti dal nostro ordinamento per qualificarsi come enti associativi privati (associazioni, consorzi, enti non commerciali di tipo associativo), ma anche l'avvenuta comunicazione di dati ed informazioni all'Agenzia delle Entrate per ciò che attiene la struttura organizzativa e l'attività svolta dell'ente medesimo. Questo principio introdotto dal Decreto Anticrisi del 2008 (ed in particolare dall'art. 30 del D.L. 185/2008 convertito con modificazioni dalla L. 2/2009) viene attuato attraverso la pubblicazione nella G.U. del 3 settembre del Provvedimento che introduce il modello e le relative istruzioni per la comunicazione dei dati fiscali rilevanti da parte degli enti associativi.

Si osserva che l'Agenzia delle Entrate con i Comunicati Stampa del 23 settembre 2009, del 15 ottobre 2009 e del 29 ottobre 2009 hanno annunciato lo slittamento del termine di presentazione del Modello EAS al 15 dicembre 2009 al fine di consentire la compilazione semplificata dei righi, dei quadri e dei dati da riportare, a seconda della tipologia dell’associazione. Con il successivo e tardivo Comunicato del 16 dicembre.2009 è stato peraltro prorogato il termine di invio al 31 dicembre 2009. Con l'entrata in vigore del D.L. 225/2010 il termine è presentazione viene ora stabilito entro il 31 marzo 2011.

 

Termini per effettuare la comunicazione

A seguito dell'ultimo intervento normativo (art. 1, comma 1 del D.L. 225/2010) la comunicazione all'Agenzia delle Entrate dovrà avvenire secondo i seguenti termini:

Enti associativi già esistenti al 29 novembre 2008
oppure
Enti costituiti dopo il 29.10.2008
se il periodo di 60gg scade
prima del 31.03.2011
Enti costituiti successivamente
al 29 novembre 2008
se il periodo di 60gg scade
dopo il 31.03.2011

Nel caso di variazione dei dati precedentemente comunicati

Nel caso di perdita dei requisiti
31 marzo 2011
Entro 60 gg.
dalla data di costituzione

Entro il 31 marzo dell'anno successivo alle variazioni intervenute

Entro 60gg.

dalla perdita dei requisiti

 

Per effetto dei provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 2.9.2009, del 29.10.2009, del 21.12.2009 e dell'ultimo intervento normativo (D.L. 225/2010) i modelli EAS già presentati prima del 31 marzo 2011 si considerano tempestivamente presentati per cui tali enti non sono soggetti alla ripresentazione del modello costituendo l'internvento legislativo del D.L. 22/2010 una mera proroga dei termini di presentazione.

 

Il ruolo attribuito alla presentazione del modello EAS

Il dichiarato intento è stato quello di acquisire una più ampia informazione e conoscenza del mondo associativo e dei soggetti assimilati sotto il profilo fiscale in modo da tutelare le vere forme associative incentivate dal legislatore fiscale e, conseguentemente, di isolare e contrastare l'uso distorto dello strumento associazionistico suscettibile di intralciare anche la libera concorrenza tra gli operatori commerciali.

Tuttavia, sin dall'introduzione delle nuove disposizioni e nel corso delle discussioni avvenute con l'Agenzia per le ONLUS, con il Forum del Terzo Settore e con le diverse associazioni di categoria è stato chiesto di precisare il ruolo e la funzione della comunicazione dei dati all'Agenzia delle Entrate con particolare riferimento al fatto se l'invio del modello costituisse un nuovo presupposto per usufruire dei regimi fiscali agevolati.

Dai numerosi chiarimenti forniti è possibile concludere che il termine di scadenza del 15 dicembre 2009 è di fondamentale rilevanza in quanto risulta l'unica modalità attraverso cui gli enti associativi potranno usufruire delle agevolazioni fiscali. Ciò risulta affermato una prima volta nelle Circolare n. 12/E secondo cui gli enti interessati alla presentazione "non potranno più farne applicazione qualora non assolvono all'onere della comunicazione nei termini e secondo le modalità stabilite" dal provvedimento. Ciò viene inoltre ribadito in modo perentorio nella Circolare n. 45/E secondo cui "la comunicazione dei dati e notizie rilevanti ai fini fiscali, costituisce un onere che grava in via generale, su tutti gli enti privati non commerciali di tipo associativo" pertanto "gli enti associativi che non adempiano nel termine del 15 dicembre 2009 all’onere della comunicazione in argomento nonché gli enti di nuova costituzione che non provvedano all’invio del modello EAS nel termine di sessanta giorni dalla data di costituzione, ove detto termine scada successivamente al 15 dicembre 2009, non possono fruire dei regimi agevolativi ai fini delle imposte sui redditi e dell’IVA di cui ai richiamati articoli 148 del TUIR e 4 del DPR n. 633 del 1972".

Si ricorda che l'Agenzia delle Entrate in un primo istante aveva assunto una posizione meno restrittiva nel quale veniva specificato che l'invio del modello EAS "non presuppone affatto un automatico controllo di tutti coloro che invieranno il modello, in quanto le informazioni acquisite costituiranno uno strumento rilevante, ma non esclusivo, ai fini dell’analisi del composito universo dell’associazionismo. Obiettivo dell’invio della comunicazione, infatti, è di garantire in primo luogo le stesse associazioni meritevoli dei benefici fiscali riservati al settore, contrastando più efficacemente gli abusi da parte di quelle organizzazioni che utilizzano impropriamente i regimi fiscali agevolati per sottrarsi al pagamento delle imposte dovute. Non si tratta, quindi, d’un accertamento generalizzato per tutti gli enti associativi, ma di una sorta di “censimento” volto a implementare la base informativa in possesso dell’Amministrazione finanziaria" (Rif. Comunicato Stampa del 28.09.2009)

 

Gli enti coinvolti dalla nuova comunicazione

E' possibile catalogare gli enti che rientrano nelle nuove previsioni e quelli che ne sono esclusi:

ENTI ASSOCIATIVI ESONERATI

Criterio generale: l’onere della trasmissione del modello EAS non riguarda gli enti associativi commerciali che, non avendo i requisiti per assumere la qualifica di enti non commerciali, non accedono ai benefici recati dagli articoli 148 del TUIR e 4 del DPR n. 633 del 1972

ENTI OBBLIGATI ALLA COMUNICAZIONE

Criterio generale: tutti gli enti non commerciali associativi di natura privata, ivi compresi quelli che si limitano a riscuotere quote associative o contributi (rif. Circ. 45/2009), sono tenuti in via generale alla compilazione del modello EAS in ogni sua parte ove si avvalgano delle disposizioni dell’articolo 148 del TUIR, comprese quelle recate dal comma 1 di detto articolo, e dell’articolo 4, quarto comma, secondo periodo, e sesto comma, del DPR n. 633.

Gli enti che non hanno natura associativa, come ad esempio le fondazioni, e che, pertanto, non si avvalgono delle disposizioni sopra richiamate

Gli enti di diritto pubblico - secondo quanto precisato, infatti, con circolare n. 12 del 2009, l’onere della comunicazione di cui al citato articolo 30 del DL n. 185 del 2008 deve essere assolto esclusivamente dalle associazioni di carattere privato, come si evince dalla rubrica della stessa norma (“controlli sui circoli privati”)

Gli enti destinatari di una specifica disciplina fiscale (ad es.: fondi pensione) che non si avvalgono della disciplina fiscale recata dagli articoli 148 delTUIR e 4 del DPR n. 633 in argomento.

 

Gli istututi di patronato, ove non svolgano il luogo delle associazioni sindacali promotrici le attività proprie di queste ultime ai sensi dell'art. 18, comma 2 della L. 152/2001 (in base alla Circ. 51/2009 ciò avviene in quanto questi tipi di patronati non si possono avvalere delle disposizioni agevolative proprie delle associazioni sindacali)

 

Associazioni pro-loco che optano per l'applicazione del regime agevolato previsto dalle disposizioni della L. 398/1991 (regime IVA forfettario)


Gli enti associativi dilettantistici (associazioni e società) iscritti nel registro del CONI che non svolgono attività commerciale (art. 90 Legge 289/2002).


Le organizzazioni di volontariato iscritte nell'Anagrafe delle ONLUS detenuta dalle Direzioni Regionali dell'Agenzia delle Entrate, in quanto destinatarie di una specifica ed organica disciplina, sia con riferimento ai requisiti sia alle agevolazioni fiscali

Le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali di cui all'art. 6 della L. 266/1991 che non svolgono attività commerciali al di fuori di quelle consentite dal D.M. 25 maggio 1995 (sono ONLUS di diritto ai sensi del comma 8, dell'art. 10 del D.Lgs. 460/1997)

Le organizzazioni di volontariato riconosciute idonee ai sensi della L. 49/1987 (sono ONLUS di diritto ai sensi del comma 8, dell'art. 10 del D.Lgs. 460/1997)

Le cooperative sociali di cui alla L. 381/1991 (sono ONLUS di diritto ai sensi del comma 8, dell'art. 10 del D.Lgs. 460/1997)

I consorzi di cui all'art. 8 dell aL n. 381/1991 che abbiano la base sociale formata per il 100% da cooperative sociali (sono ONLUS di diritto ai sensi del comma 8, dell'art. 10 del D.Lgs. 460/1997)


Sulla base de chiarimento fornito dalla Circ. 45/2009 sono esonerati gli enti associativi che nel corso dell’anno 2007 hanno avviato la procedura di liquidazione e che dal medesimo anno non hanno più associati


Associazioni politiche

Associazioni sindacali

Associazioni di categoria

Associazioni religiose

Associazioni assistenziali

Associazioni culturali

Associazioni di promozione sociale (di cui alla L. 383/2000)

Associazioni di formazione extra-scolatica della persona

 

Associazioni pro-loco che non hanno adottato il regime agevolato di cui alla L. 398/1991, pur avendo conseguito proventi inferiori ad €250.000

Associazioni pro-loco che nel periodo d'imposta precedente abbiano conseguito proventi superiori ad €250.000

Associazioni senza scopo di lucro che abbiano optato per il regime agevoltativo recato dalla Legge 398/1991 (rif. Circ. n. 51/2009)

 

Associazioni sportive dilettantistiche (art. 90 L. 289/2002) iscritte al CONI che oltre all'attività sportiva riconosciuta, effettuano anche cessioni di beni (es. somministrazioni di alimenti e bevande, vendita di materiali sportivi e gadget pubblicitari) e prestazioni di servizi (es. prestazioni pubblicitarie, sponsorizzazioni) rilevanti ai fini dell'IVA e delle Imposte Dirette (in questo caso sussiste un obblligo di comunicazione con modalità semplificate)

Associazioni sportive dilettantistiche (art. 90 L. 289/2002) che effettuano operazioni strutturalmente commerciali anche se non imponibili (ossia "decommercializzate") ai sensi dell'art. 148, comma 3 del TUIR e dell'art. 4 dell'IVA. La Circ. 45/2009 chiarisce che "ne consegue che sono tenute alla trasmissione del modello tutte le associazioni sportive dilettantistiche che, a fronte delle prestazioni rese nell’ambito di attività strutturalmente commerciali, percepiscano corrispettivi specifici, a nulla rilevando la circostanza che detti corrispettivi vengano eventualmente qualificati come contributo o quota associativa". (in questo caso sussiste un obblligo di comunicazione con modalità semplificate)

 

Le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali (non ONLUS di diritto) che svolgono attività commerciali al di fuori di quelle marginali di cui al D.M. 25.05.1995 (in questo caso sussiste un obblligo di comunicazione con modalità semplificate)

Le ONLUS parziali di cui all'art. 10, comma 9 del D.Lgs 460/1997 che abbiano natura di enti associativi e fruiscano, per le attività diverse da quelle indicate all'art. 10, comma 1, lettera a) del D.Lgs 460/1997 del regime agevolato di cui all'art. 148 TUIR e all'art. 4 IVA (in questo caso sussiste un obblligo di comunicazione con modalità semplificate)


 

Il sistema agevolativo: aspetti generali

Il sistema agevolativo trova il proprio fondamento in due norme in tema di IRES (art. 148, comma 1 e 2 del TUIR) e di IVA (art. 4, comma 4 secondo periodo e comma 6 del Decreto IVA) che presuppongo la qualificazione del medesimo ente come "non commerciale", ossia il fatto che trattasi di organizzazioni che non hanno come oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali ai sensi dell'art. 73 del TUIR e prevedono la "decommercializzazione fiscale" delle prestazioni rese in attuazione degli scopi istituzionali agli iscritti, associati o partecipanti dietro pagamento di corrispettivi specifici. E' chiaro quindi che l'oggetto dell'agevolazione risulta l'attività interna in quanto l'attività esterna degli enti ossia quella resa nei confronti di terzi, non rientra nel regime fiscale agevolato.

Al fine di porre freno ad un abuso nell'utilizzo dello schema associativo è tuttavia posto un vincolo di esenzione fondato sulla "specificità del corrispettivo" in quanto sono comunque considerati nell'esercizio di attività commerciale, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi agli associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici, compresi i contributi e le quote supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto. Detti corrispettivi concorrono alla formazione del reddito complessivo come componenti del reddito di impresa o come redditi diversi secondo che le relative operazioni abbiano carattere di abitualità o di occasionalità.

Si tratterà quindi da verificare nel caso concreto e prescindendo dalle motivazioni del soggetto che compie l'attività, se questa viene svolta secondo i criteri di commercialità sanciti dall'art. 2195 c.c. e se nel caso di prestazioni di servizi non riconducibili a tale articolo (es. prestazioni didattiche, sanitarie, terapeutiche, ecc...) tale attività venga svolta con i caratteri dell'organizzazione, della professionalità e dell'economicità.

Cosicché nel caso l'ente svolga oggettivamente una attività prevalentemente commerciale scatta l'imponibilità sia ai fini IRES che IVA delle operazioni commerciali compiute, concorrendo al reddito d'impresa anche le quote e i contributi associativi concessi. Peraltro l'obbligo di comunicazione risulta anche solo nel caso che l'ente si limiti a riscuotere quote associative oppure contributi versati dagli associati o dai partecipanti a fronte dell'attività istituzionale svolta dai medesimi.

 

Il sistema agevolativo: questioni particolari

Accanto ad un sistema agevolativo generale il legislatore ha definito alcune specificità indicate nei commi 3, 5, 6 e 7 dell'art. 148 (Imposte Dirette) e nel comma 6 dell'art. 4 (IVA) per talune tipologie di associazioni:

Associazioni politiche

Associazioni sindacali

Associazioni di categoria

Associazioni religiose

Associazioni assistenziali

Associazioni culturali

Associazioni sportive dilettantistiche

Associazioni di promozione sociale

Associazioni di formazione extra-scolastica della persona

Non si considerano commerciali (IRES e IVA) le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali


Non si considerano inoltre commerciali le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati


Per tali enti si considerano invece commerciali le cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita, per le somministrazioni di pasti, per le erogazioni di acqua, gas, energia elettrica e vapore, per le prestazioni alberghiere, di alloggio, di trasporto e di deposito e per le prestazioni di servizi portuali e aeroportuali e per le prestazioni effettuate nell'esercizio delle seguenti attività:

  1. gestione di spacci aziendali e di mense;
  2. organizzazione di viaggi e soggiorni turistici;
  3. gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale;
  4. pubblicità commerciale;
  5. elecomunicazioni e radiodiffusioni circolari

Associazioni di promozione sociale

Associazioni politiche

Associazioni sindacali

Associazioni di categoria

Associazioni riconosciute dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese

La somministrazione di alimenti e bevande effettuata da bar ed esercizi similari presso la sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale non è considerata attività commerciale anche se effettuata verso pagamento di corrispettivi specifici


L'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici non rientra nell'esercizio di attività commerciale se:

  • le predette attività siano strettamente complementari a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali;
  • siano effettuate nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti;
  • oppure siano effettuate nei confronti di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che perr legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, nonchè dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni

Organizzazioni sindacali

Organizzazioni di categoria

Non si considerano effettuate nell'esercizio di attività commerciali le cessioni delle pubblicazioni, riguardanti i contratti collettivi di lavoro, nonché l'assistenza prestata prevalentemente agli iscritti, associati o partecipanti in materia di applicazione degli stessi contratti e di legislazione sul lavoro, effettuate verso pagamento di corrispettivi che in entrambi i casi non eccedano i costi di diretta imputazione.

 

Ulteriori vincoli statutari

La possibilità di fruire del regime agevolato generale e specifico descritto sopra dipende anche dalla conformità degli statuti ai seguenti vincoli formali e sostanziali (irf. comma 8 dell'art. 148 del TUIR e art. 4, comma 7 del Decreto IVA):

  1. Gli statuti devono essere redatti nella forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata o registrata;
  2. Devono contenere il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
  3. Devono contenere l'obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
  4. Devono disciplinare in modo uniforme il rapporto associativo e le modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d’età il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione;
  5. Devono prevedere l'obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;
  6. Devono prevedere eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all’art. 2532, comma 2, del codice civile, sovranità dell’assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; è ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al 1° gennaio 1997, preveda tale modalità di voto ai sensi dell’art. 2532, ultimo comma, del codice civile e sempreché le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale;
  7. Devono prevedere l'intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.
Si fa notare come le previsioni di cui ai punti 4 e 6 non si applicano alle associazioni religiose riconosciute dalle confessioni con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, nonchè alle associazioni politiche sindacali e di categoria.

 

Il modello per la comunicazione dei dati - Modello EAS

Il modello consente all'Amministrazione Finanziaria di conoscere e monitorare gli enti associativi privati esistenti al fine di acquisire per ciascun soggetto informazioni sugli elementi di identificazione e qualificazione soggettiva dell'ente associativo, sui contenuti statutari e sui profili organizzativi, sul settore di operatività e sulle specifiche poste in essere per modo che l'azione di controllo fiscale possa concentrarsi sulle pseudo-associazioni, con esclusione di quelle correttamente organizzate che operano nell'interesse degli associati (Circ.12/E del 9 aprile 2009).

In particolare il modello di comunicazione è composto da un primo riquadro contenente i dati identificativi dell’ente e del rappresentante legale e da un successivo riquadro recante i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali e deve essere compilato in ogni sua parte da tutti gli enti non commerciali associativi, ivi compresi quelli che si limitano a riscuotere quote associative o contributi ove si avvalgano delle disposizioni dell’articolo 148 del TUIR, comprese quelle recate dal comma 1 di detto articolo, e dell’articolo 4, quarto comma, secondo periodo, e sesto comma, del DPR n. 633.

Sono quindi disponibili sul sito dell'Agenzia delle Entrate la modulistica cartacea, le istruzioni ed il software di supporto per assolvere all'obbligo di comunicazione che deve comunque avvenire per via telematica

 

Modalità semplificate per alcune tipologie di enti associativi

Ragioni di semplificazione comportano tuttavia che qualora i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali siano già in possesso di un'Amministrazione pubblica, il modello EAS dovrà essere compilato considerando le seguenti specificità:

Le associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, diverse da quelle espressamente esonerate dall’articolo 30 del DL n. 185 del 2008

Le federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI di cui agli artt. 15 e 18 del D.Lgs. 242/1999 (rif. Circ. 51/2009)

Le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383;

Le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266 (ONLUS), diverse da quelle esonerate dalla presentazione del modello;

Le associazioni che abbiano ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica e quindi siano iscritte nel registro delle persone giuridiche tenuto dalle prefetture, dalle regioni o dalle province autonome ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;

Le associazioni religiose riconosciute dal Ministero dell’interno come enti che svolgono in via preminente attività di religione e di culto, nonché le associazioni riconosciute dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese

I movimenti e i partiti politici tenuti alla presentazione del rendiconto di esercizio per la partecipazione al piano di riparto dei rimborsi per le spese elettorali ai sensi della legge 2 gennaio 1997, n. 2 o che hanno comunque presentato proprie liste nelle ultime elezioni del Parlamento nazionale o del Parlamento europeo;

Le associazioni sindacali e di categoria rappresentate nel CNEL nonché le associazioni per le quali la funzione di tutela e rappresentanza degli interessi della categoria risulti da disposizioni normative o dalla partecipazione presso amministrazioni e organismi pubblici di livello nazionale o regionale, le loro articolazioni territoriali e/o funzionali, gli enti bilaterali costituiti dalle anzidette associazioni e gli istituti di patronato che, ai sensi dell’articolo 18, comma 2, della legge 30 marzo 2001, n. 152, svolgono, in luogo delle associazioni sindacali promotrici, le attività istituzionali proprie di queste ultime;

Le associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione della ricerca scientifica individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, destinatarie delle disposizioni recate dall’articolo 14 del DL 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e dell’articolo 1, comma 353 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (ad es.: Associazione italiana per la ricerca sul cancro).

Le associazioni combattistiche e d'arma iscritte nell'apposito Albo tenuto presso il Ministero della Difesa (es. Associazione nazionale carabinieri, Associazione nazionale finanzieri d'Italia, Associazione nazionale marinai, ecc...) di cui all'art. 20 della Legge 382/1978 nonchè del D.M. 5 agosto 1982 (rif. Circ. 51/2009).

Fermo restando l’onere generalizzato per tutti gli enti associativi di effettuare la comunicazione attraverso l’apposito modello, possono assolvere detto onere compilando il primo riquadro contenente i dati identificativi dell’ente e del rappresentante legale e, relativamente al secondo riquadro, fornendo i dati e le notizie richieste ai righi 4), 5), 6), 25) e 26).

 

Le associazioni e società sportive dilettantistiche compilano, altresì, il rigo 20) del medesimo modello, mentre le associazioni che hanno ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica barrano la casella “sì” del rigo 3)

L’Agenzia delle entrate provvederà ad acquisire gli ulteriori dati desumibili dai registri nei quali dette associazioni sono iscritte, tuttavia relativamente ai dati non desunti dai predetti registri, essa, d’intesa con l’Agenzia per le ONLUS e sentito il Forum del terzo settore, potrà inoltrare, altresì, specifiche richieste alle singole associazioni oppure alle strutture centrali di appartenenza cui le associazioni interessate abbiano conferito apposito mandato.

 

La comunicazione delle variazioni intervenute

Per poter mantenere un flusso infomativo costante con l'Amministrazione Finanziaria è quindi stabilito che entro il 31 marzo dell'anno successivo, occorrerà comunicare eventuali variazioni significative provvedendo a presentare il medesimo modello con tutti i dati (anche quelli non variati). In particolare, secondo le istruzioni fornite non risulta tuttavia obbligatoria tale comunicazione quando avviene la variazione dei seguenti dati (rif. alle Istruzioni al Modello EAS):

Casella 20 Variazione degli importi relativi ai proventi per l'attività di sponsorizzazione o pubblicità realizzati abitualmente od occasionalmente nell'esercizio chiuso
Casella 21 Variazione degli importi relativi al costi sostenuti perr i messaggi pubblicitari per la diffusione dei propri beni e servizi nell'esercizio chiuso
Casella 23 Variazione dell'ammontare del valore medio di tutte le entrate realizzate dall'ente negli ultimi tre esercizi chiusi (quote associative, proventi per attività di sponsorizzazione o pubblicità, somme derivanti dalla vendita di beni o dalla prestazione di servizi, erogazioni liberali ricevute, inclusi i contributi pubblici, e così via)
Casella 24 Variazione del numero degli associati rispetto al momento della comunicazione (suddivisione per classi di numero)
Casella 30 Variazione dell'ammontare di eventuali erogazioni liberali ricevute dall’ente nell’ultimo esercizio chiuso.
Casella 31 Variazione dell'ammontare degli eventuali contributi pubblici ricevuti dall'ente nell'ultimo esercizio chiuso
Casella 33 Variazione del numero o dei giorni di durata massima delle manifestazioni per la raccolta dei fondi

 

L'Agenzia delle Entrate nella Risoluzione n. 125/E del 6 dicembre 2010 ha inoltre chiarito che non è necessario comunicare attraverso il modello EAS le variazione dei dati delle sezioni "Dati relativi all'Ente" e "Rappresentate Legale" laddove tali informazioni risultano già comunicate nel Quadro B "Soggetto d'imposta" e nel Quadro C "Rappresentante" dei modelli:

  • AA5/6 per i soggetti che non sono obbligati alla dichirazione di inizio attività ai fini IVA;
  • AA/10 per i soggetti obbligati alla dichirazione di inizio attività ai fini IVA entro 30 gg dalla data di variazione (si ricorda che se tale soggetto risulta tenuto all'iscrizione nel Registro delle Imprese o nel R.E.A. la dichiarazione deve essere allegata alla Comunicazione Unica).
Si ricorda che tali modelli possono essere presentati direttaemente (anche a mezzo di persona appositamente delegata) oppure spedito a mezzo servizio postale mediante raccomandata ad uno qualsiasi delgi Uffici dell'Agenzia delle Entrate, a prescindere dal domicilio fiscale, overo trasmesso in via telematica direttamente (Fisconline) o attraverso intermediari abilitati (Entratel)

 

Alcune precisazioni sulle modalità di compilazione (FAQ)

Rigo di riferimento Questione Soluzione Nuovo modello in caso di variazione?
Data inizio attività Occorre indicarla solo nel caso in cui l'ente associativo scolga attività commerciale, e pertanto sia in possesso di P.IVA ? La "data di inizio attività" individua la data di effettiva operatività dell'ente, che può coincidere o essere successiva alla "data di costituzione" dell'ente stesso, a prescindere dal possesso della P.IVA. (rif. Circ. 51/2009)
SI

 

Rigo 4

Dichiarazione “che l’ente ha articolazioni territoriali e/o funzionali”.

 

Rigo 5

Dichiarazione “che l’ente è un’articolazione territoriale e/o funzionale di altro ente”.

Che cosa si intende per articolazione territoriale e/o funzionale, ai righi 4 e 5?

Relativamente al rigo 4) si fa presente che il rappresentante legale dell’ente associativo tenuto alla compilazione del modello EAS deve barrare la casella “sì” qualora l’ente abbia articolazioni territoriali e/o funzionali di qualsiasi tipo, a prescindere dalla circostanza che tali articolazioni territoriali e/o funzionali abbiano autonomia tributaria. Riguardo al rigo 5), deve essere barrata la casella “sì” qualora l’ente associativo, benché costituisca un’articolazione territoriale e/o funzionale di un altro ente, sia autonomo e, pertanto, tenuto all’invio del modello EAS. Il codice fiscale deve riferirsi all’ente nazionale, ovverosia all’ente apicale di cui il soggetto che presenta il modello costituisce articolazione. Si precisa che le articolazioni territoriali e/o funzionali di un ente nazionale si considerano dotate di autonomia tributaria qualora le stesse si configurino come autonomi soggetti d’imposta ai sensi dell’articolo 73 del TUIR. Per l’individuazione di altri elementi utili ai fini della definizione dell’autonoma soggettività tributaria in capo ad un’articolazione territoriale e/o funzionale di organismi associativi, si rinvia ai chiarimenti forniti al paragrafo 1 della circolare n. 59/E del 31 ottobre 2007 che, ancorché riferiti alle ONLUS, assumono carattere generale. La Circ. 51/2009 ha infine precisato che nel caso di una organizzazione nazionale confederale iscritta nel CNEL le cui articolazioni sono, al pari dell'ente nazionale, ammesse alla presentazione del modello secondo modalità semplificate, è possibile la sola indicazione del Codice Fiscale dell'organizzazione centrale, cosicché sarà quest'ultima ad indicare la struttura territoriale e/o funzionale tenuta a fornire le informazioni richieste in caso di richieste di ulteriori dati ed informazioni da parte dell''Amministrazione Finanziaria.

SI

Rigo 6

Dichiarazione “che l’ente è affiliato a federazioni o gruppi”.

Cosa si intende per “affiliazione” a federazioni o gruppi?
La casella “sì” va barrata dagli enti associativi dotati di autonomia tributaria che abbiano conseguito l’affiliazione presso federazioni o enti di carattere nazionale (ad es.: Comitato olimpico nazionale italiano; federazioni sportive nazionali; enti di promozione sportiva; associazioni di promozione sociale a carattere nazionale). SI

Rigo 8

Dichiarazione “che gli associati maggiorenni hanno parità di diritti nell’elettorato attivo e passivo”.

Nel caso in cui gli associati siano imprese e non persone fisiche e, pertanto, non sia possibile fare riferimento all’età dell’associato, come deve essere compilato il rigo 8? Si può non rispondere alla richiesta o si deve rispondere in ogni caso?
Il riferimento alla maggiore età è valido, ovviamente, solo per le persone fisiche. Ciò che rileva, ai fini della risposta, è la parità di diritti nell’elettorato attivo e passivo. Pertanto, occorre sempre formulare la risposta barrando la casella “sì” ogniqualvolta gli associati (anche diversi dalle persone fisiche) abbiano parità di diritti nell’elettorato attivo e passivo SI

Rigo 9

Dichiarazione “che le quote associative sono uguali e non differenziate”.

Le quote associative possono essere differenziate sulla base della natura giuridica degli associati (ditte individuali, società di persone o di capitali), del settore di attività in cui operano, della dimensione aziendale o dell’età. In tali casi al rigo 9 va indicato “no”?
Va indicato “no” ogniqualvolta le quote non siano uguali, anche se la differenziazione derivi dalla natura egli associati o da altre loro caratteristiche. SI

Rigo 12

Dichiarazione “che l’ente svolge attività nei confronti degli associati verso corrispettivi specifici”.

Gli enti associativi che effettuano attività decommercializzate ai sensi dell’articolo 148, comma 3, del TUIR, al rigo 12 sono tenuti a barrare la casella “sì”?
In tale rigo occorre barrare la casella “sì” in tutti i casi in cui l’ente svolga attività nei confronti degli associati dietro pagamento di corrispettivi specifici, a prescindere dal trattamento tributario riservato a tali attività. SI

Rigo 14

Dichiarazione “che gli associati corrispondono la sola quota associativa ordinaria”.

Atteso che non tutte le associazioni prevedono il versamento della quota associativa ordinaria per tutti gli associati, come si deve rispondere in tale ipotesi al rigo 14?
Qualora soltanto alcuni degli associati versino le quote associative ordinarie, la casella da barrare sarà comunque “sì”. Si precisa, inoltre, che qualora gli associati o una parte di essi, in aggiunta alle quote associative ordinarie, versino contributi straordinari o somme una tantum, occorrerà barrare la casella “no”. SI

Rigo 15

Dichiarazione “che l’attività nei confronti dei non associati è svolta: abitualmente; occasionalmente; no”.

L’attività svolta nei confronti dei non associati deve intendersi come attività a pagamento o no ?
Il riferimento è a tutti i tipi di attività che l’ente associativo svolge all’esterno nei confronti dei non associati, indipendentemente dalla previsione di un corrispettivo in capo a questi ultimi. SI

Rigo 16

Dichiarazione “che l’ente si avvale di personale dipendente”

Nell’ambito del personale dipendente, sia a tempo determinato che indeterminato, devono essere compresi anche i “soggetti assimilati” ?
Nell’ambito del personale dipendente devono intendersi ricompresi anche i lavoratori percettori dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ai sensi dell’articolo 50 del TUIR. SI

Rigo 18

Dichiarazione “che l’ente utilizza locali in locazione”.

Nel caso in cui l’ente associativo utilizzi, a ore o a giornate, locali a noleggio dietro pagamento di un corrispettivo (ad es.: locali attrezzati ad uso palestra, sale prove, sale arredate per convegni od altro), al rigo 18) occorre barare la casella “sì”?

Al rigo 18 va barrata la casella “sì” in tutti i casi in cui l’ente associativo utilizzi locali dietro pagamento di un corrispettivo, indipendentemente dallo specifico schema contrattuale utilizzato. SI

Rigo n. 22

Dichiarazione “che l’ente effettua vendite di beni o prestazioni di servizi (…)”

La dichiarazione di cui al rigo 22 si riferisce a operazioni effettuate nei confronti sia degli associati sia di terzi ?
La dichiarazione va resa con riferimento alle operazioni effettuate nei confronti sia degli associati sia dei non associati. SI

Rigo n. 23

Dichiarazione “che l’ammontare delle entrate dell’ente (media degli ultimi tre esercizi) è pari a euro (…)”.

Nell’ammontare delle entrate dell’ente devono essere indicati i ricavi risultanti dal bilancio d’esercizio, ivi compresi i proventi finanziari e straordinari (ad es.: cessione di partecipazione in società)?
L’ammontare totale delle entrate dell’ente deve comprendere tutte le tipologie di proventi nonché tutti i ricavi, anche derivanti da attività decommercializzate, ivi compresi i proventi finanziari e straordinari. NO

Rigo 24

Dichiarazione “che il numero di associati dell’ente nell’ultimo esercizio chiuso è pari a (…)”.

Per l’individuazione del numero degli associati, considerato che il modello fa riferimento all’ultimo esercizio chiuso, mentre le istruzioni indicano, a tal fine, la data di presentazione del modello, a quale data occorre far riferimento?
Occorre seguire le indicazioni contenute nel modello. Va indicato, quindi, il numero di associati relativo all’ultimo esercizio chiuso. NO

Rigo 25

Dichiarazione “che l’ente opera prevalentemente nel seguente settore (…)”.

Nel caso in cui l’ente associativo operi in un settore che non coincida con i tredici settori elencati nelle istruzioni al modello, quale codice deve essere indicato ?
Riguardo al rigo 25), occorre indicare un solo settore. Qualora l’ente operi in un settore non esattamente riconducibile ad uno di quelli elencati nelle istruzioni, va indicato quello assimilabile al proprio settore di attività. SI

Rigo 26

Dichiarazione “che l’ente svolge le seguenti specifiche attività (…)”.

occorre indicare, eventualmente, la sola attività commerciale svolta ovvero anche l’attività istituzionale? Nel caso in cui l’ente associativo svolga un’attività che non coincida con le ventisei attività elencate nelle istruzioni al modello, quale codice deve essere indicato? Qualora l’ente non svolga alcuna attività commerciale, è tenuto alla compilazione di tale rigo ?
La compilazione del rigo va effettuata indicando tutte le attività svolte dall’ente associativo (attività istituzionali, attività decommercializzate e attività commerciali). Come già specificato nelle istruzioni, qualora l’ente associativo non svolga alcuna delle attività elencate, può non essere barrata alcuna casella. SI

Rigo n. 30

Dichiarazione che “le erogazioni liberali ricevute sono pari a euro”.

Fra le erogazioni liberali rientrano anche i contributi non aventi natura di corrispettivi?
Si considerano erogazioni liberali tutte le somme elargite da privati per spirito di liberalità senza alcun rapporto sinallagmatico diretto o indiretto fra donante e donatario. NO

Rigo n. 31

Dichiarazione “che i contributi pubblici ricevuti sono pari a euro…”.

Fra i contributi pubblici devono ricomprendersi anche quelli aventi la natura di corrispettivi?
Nell’ammontare dei contributi pubblici vanno ricompresi tutti i contributi che l’ente associativo riceve da pubbliche amministrazioni, ivi compresi quelli aventi natura di corrispettivi. NO

Rigo 32

Dichiarazione “che esistono avanzi di gestione”.

Al rigo 32 devono essere indicati gli avanzi di gestione con riferimento all’ultimo esercizio chiuso ovvero la sommatoria degli avanzi accumulati fino all’ultimo esercizio, risultanti dal patrimonio netto dell’ente?
Occorre barrare la casella “sì” qualora, con riferimento all’ultimo esercizio chiuso, esistono avanzi di gestione anche derivanti da esercizi precedenti. SI

Rigo 33

Dichiarazione “che l’ente organizza manifestazioni per la raccolta di fondi – numero (…) – giorni (…)”

La quantificazione dei giorni delle manifestazioni di cui al rigo 33 deve effettuarsi con riferimento a quella con maggiore durata, o in base alla somma dei giorni di tutte le manifestazioni svolte?
Occorre indicare il numero di giorni della manifestazione che è durata più a lungo. NO

Rigo 35

Dichiarazione “che l’atto costitutivo e/o lo statuto redatto ai fini dell’applicazione della normativa prevista dai commi 3, 5, 6, e 7 dell’art. 148 del TUIR e dai commi 4, secondo periodo, e 6 dell’art. 4 del DPR n. 633 del 1972 è stato elaborato nella forma di: atto pubblico (…); scrittura privata autenticata (…); scrittura privata registrata (…); registrato presso l’ufficio di (…); e che sono state apportate modifiche (eventuali) all’atto costitutivo e/o allo statuto mediante i seguenti atti (…)”

Ai fini della compilazione del rigo 35, quali sono gli estremi di registrazione dell’atto costitutivo e/o dello statuto che devono essere indicati? Occorre fare riferimento all’ultimo statuto registrato che contiene i requisiti di cui agli articoli 148 del TUIR e 4 del D.P.R. n. 633 del 1972, ovvero al primo statuto registrato che ha recepito i requisiti previsti da dette disposizioni, indicando le modifiche intervenute successivamente ed entro la data di presentazione del modello?
Occorre fare riferimento al primo atto costitutivo e/o statuto registrato che ha recepito le clausole previste dall’articolo 148, comma 8, del TUIR e dall’articolo 4, settimo comma, del DPR n. 633 del 1972, indicando le eventuali successive modifiche intervenute entro la data di presentazione del modello. SI

Rigo 37

Dichiarazione “di aver optato per il regime forfetario di cui alla legge n. 398 del 1991”

La casella “sì” deve essere barrata solo dagli enti che hanno optato per le disposizioni recate dalla legge n. 398 del 1991 o anche da quelli che applicano il regime forfetario di cui all’articolo 145 del TUIR?
La casella “sì” deve essere barrata solo dagli enti che hanno optato per le disposizioni di cui alla legge n. 398 del 1991. SI

 

 

FONTI:

- art. 30, comma 1 del D.L. 185/2008 (convertito con modificazioni dalla Legge 2/2009;

- Art. 148 del Tuir ed art. 4 del DPR 633/1972

- Circolare n. 12/E del 9 aprile 2009;

- Provvedimento n. 132968 del Direttore dell'Agenzia Entrate del 2.9.2009

- Comunicato Stampa del 23.09.2009 dell'Agenzia delle Entrate

- Comunicato Stampa del 28.09.2009 dell'Agenzia delle Entrate

- Comunicato Stampa del 30.09.2009 dell'Agenzia delle Entrate

- Comunicato Stampa del 15.10.2009 dell'Agenzia delle Entrate

- Provvedimento n. 152352 del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 29.10.2009

 

- Comunicato Stampa del 29 ottobre 2009

- Circolare n. 45/E del 29 ottobre 2009

- Comunicato Stampa del 1.12.2009 dell'Agenzia delle Entrate

- Circolare n. 51/E del 01 dicembre 2009

- Comunicato Stampa del 16.12.2009 dell'Agenzia delle Entrate

- Provvedimento n. 190782 del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 21.12.2009

- Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 125/E del 6.12.2010

- Art. 1, comma 1 del D.L. 29 dicembre 2010, n. 225

- Circolare n. 6/E del 24 febbraio 2011


 

Commenti 

 
# 2011-03-23 01:39
come segretario dell ass arma aeronautica di una sezione devo presentare il mod eas ? oppure come ass combattentistic a siamo esenti ? il nostro atto costitutivo non est registrato - abbiamo un codice fiscale ma non abbiamo mai fatto alcuna opzione per quanto riguarda iva o altro non svolgendo attività alcuna se non quella del pranzo sociale o qualche visita a basi aeree con mezzi propri - raccogliamo le quote associative e una parte deve essere retrocessa alla direz roma stop grazie per la risposta in quanto ho parlato già con un commercialista che mi consiglia di spedire il mod eas ma non vorrei compilare un modulo che poi crea problemi a me al presidente ed ai consiglieri - grazie ancora
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# 2011-06-14 14:02
Road to the Truth can be found at the following address: truenewworld.com
(attention, it is not the ad of the site - it is the ad of the Truth).
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# Antuanettesit 2011-11-19 20:48
It's REAL power for internet-promo and for mass-posting!
English desription of XRumer 7.08 Elite:

+ it can mass post to forums, blogs, guestbooks, CMS's, socials
+ absolutely automatically break a lot of captchas (more than 100 types of captchas, included ReCaptcha!)
+ break more than 15.000 types of textcaptchas (such as "1+1?", "what color of snow?", etc.)
+ autoconfirmate all links from email
+ mass register profiles on forums, edit it, upload avatars, writes signature, etc.
+ have a lot of macroses
+ autoregistrate email accounts on GMail, Mail.ru, etc.
+ have special modes, for example Mass-PM, for sending PM's to all forums members
+ more, and more!

For Russian users:
+ automatically mass send messages in VKontakte, Odnoklassniki (auto-break captcha too!)

Want to post your message more than 100.000 different site all over the world?! You can make it ONLY with XRumer 7.08 Elite!
(latest version was updated in November 2011)

Need more info? Just google it ;)
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# Natashacam 2012-01-27 01:48
Voglio libero X-Rumer 7.0.10 Elite??
Dammi URL prego!!!
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