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Giovedì 24 Settembre 2009 09:47 Ultimo aggiornamento Giovedì 29 Ottobre 2009 17:29
Le Legge Comunitaria 2008 interviene in maniera significativa nel comparto IVA producendo rilevanti cambiamenti nella contabilizzazione di alcune operazioni con effetti dal 27 settembre 2009. In primo luogo viene recepita la definzione di "valore normale" prevista nella normativa comunitaria. In secondo luogo, le nuove disposizioni limitano l'utilizzo del criterio del "valore normale" nella determinazione della base imponibile IVA nelle ipotesi di cessioni gratuite e assegnazione di beni d'impresa, al fine di evitare la tassazione di un valore aggiunto inesistente.
Il nuovo criterio del "valore normale"
La definzione di valore normale proposta dal nuovo testo legislativo ricalca fedelmente quella contenuta nell'art. 72 della Direttiva IVA 2006/112/CE apportando una modifica più nella forma che nella sostanza:
| Vecchio criterio | Nuovo criterio |
| Per valore normale dei beni e dei servizi si intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per beni o servizi della stessa specie o similari in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui è stata effettuata l'operazione o nel tempo e nel luogo più prossimi. Per la determinazione del valore normale si fa riferimento, in quanto possibile, ai listini o alle tariffe dell'impresa che ha fornito i beni o i servizi e, in mancanza, alle mercuriali e ai listini della Camera di commercio più vicina, alle tariffe professionali e ai listini di borsa. |
Per valore normale si intende l’intero importo che il cessionario o il committente, al medesimo stadio di commercializzazione di quello in cui avviene la cessione di beni o la prestazione di servizi, dovrebbe pagare, in condizioni di libera concorrenza, ad un cedente o prestatore indipendente per ottenere i beni o servizi in questione nel tempo e nel luogo di tale cessione o prestazione. Qualora non siano accertabili cessioni di beni o prestazioni di servizi analoghe, per valore normale si intende:
a) per le cessioni di beni, il prezzo di acquisto dei beni o di beni simili o, in mancanza, il prezzo di costo, determinati nel momento in cui si effettuano tali operazioni;
b) per le prestazioni di servizi, le spese sostenute dal soggetto passivo per l’esecuzione dei servizi medesimi.
|
L'applicabilità del criterio del "costo"
Dopo aver ridefinito il concetto di "valore normale" la Legge Comunitaria riscrive la base imponibile delle operazioni di cessione effettuate in modo gratuito. In particolare la base imponibile viene sganciata dal vecchio criterio "di mercato" e si avvicina ad un criterio di "costo" diversificato in base alle operazioni compiute e ciò nella considerazione che le cessioni o prestazioni gratuite non realizzano mai un valore aggiunto in capo al cedente che trasferisce il bene senza alcun margine di profitto: si evita così di tassare un valore aggiunto mai realizzato.
| Cessione di beni | Prestazioni di servizi |
| Costo di acquisto, o in mancanza, dal prezzo di costo dei beni o di beni simili | Spese sostenute dal soggetto passivo per l'esecuzione dei servizi medesimi |
Nello specifico, il nuovo criterio del "costo" come appena ora identificato ed al posto del criterio del "valore normale", si applica nel momento in cui si effettuano le seguenti operazioni:
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Cessioni di beni (art. 2 IVA) |
Cessioni gratuite di beni con esclusione di quelli la cui produzione o il cui commercio non rientra nell'attività propria dell'impresa se di costo unitario inferiore ad Euro 25,82 Cessioni gratuite di beni ad esclusione di quelli per i quali non sia stata operata, all'atto dell'acquisto o dell'importazione, la detrazione dell'imposta a norma dell'art. 19 , ancche se per effetto dell'opzione di cui all'art. 36-bis La destinazione di beni all'uso o al consumo personale o famigliare dell'imprenditore o del professionista, anche se determinata da cessazione dell'attività, con esclusione di qui beni per i quali non è stata operata, all'atto dell'acquisto, la detrazione dell'imposta. Le assegnazioni fatte a qualsiasi titolo ai soci dalla società di ogni tipo od oggetto Le assegnazioni e le analoghe operazioni fatte da altri enti privati o pubblici (compresi i consorzi e le associazioni o altre organizzazioni senza personalità giuridica). |
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Prestazioni di servizi (art. 3 IVA) |
Le prestazioni di valore superiore ad Euro 25,82 anche se effettuate per l'uso personale o familiare dell'imprenditore, ovvero a gratuito per altre finalità estranee all'esercizio d'impresa. Le assegnazioni ai soci fatte a qualsiasi titolo da società di ogni tipo e oggetto nonché le assegnazioni e le analoghe operazioni fatte da altri enti privati o pubblici, compresi i consorzi e le associazioni o altre organizzazioni senza personalità giuridica quando hanno i seguenti oggetti:
Si fa notare come le prestazioni di servizi rese o ricevute dai mandatari senza rappresentanza continuano ad essere assoggettate al criterio del "costo", come previsto dalla normativa previgente e non avendo subito alcuna modifica. |
| NOTA BENE |
Il criterio del valore normale richiamato per la valutazione IVA per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi rese per estinguere precedenti obbligazioni non viene più richiamato espressamente dalla norma con la conseguenze che tali operazioni risultano assoggettate al nuovo criterio |
Gli autoveicoli ed i telefoni cellulari concessi al lavoratore (c.d fringe benefit)
Viene inoltre introdotta una disciplina specifica per la determinazione del valore normale degli autoveicoli e dei telefoni cellulari che il datore di lavoro mette a disposizione dei propri dipendenti.
Nella disciplina previgente tale determinazione era rimessa al valore risultante dalle Imposte Dirette in base al quale, occorre tenere in considerazione "il 30% dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di KM 15.000 calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l'Automobile club d'Italia deve elaborare entro il 30 novembre di ciascun anno e comunicare al Ministero delle finanze che provvede alla pubblicazione entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo d'imposta successivo, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente" [rif. art. 51, comma 4, lettera a)].
Con le nuove disposizioni, per la messa a disposizione di veicoli stradali a motore nonché delle apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di telecomunicazioni e delle relative prestazioni di gestione effettuata dal datore di lavoro nei confronti del proprio personale dipendente la base imponibile rimane il valore normale dei servizi se è dovuto un corrispettivo inferiore a tale valore, tuttavia tale valore viene sganciato dai paramentri delle imposte sul reddito e collegato a metodologie che verranno indicate in un futuro provvedimento che dovrà vedere la luce entro il 26 novembre 2009.
Fonti:
- Legge Comunitaria 2008 (Legge 7 Luglio 2009, n. 88 - G.U. n. 161 del 14 luglio 2009);
- Artt 2, 3, 13, 14 del DPR 633/1972



