Il Centro Studi Vallese vi annuncia che entro Settembre aprirà il portale ai contributi dei lettori e ad una maggiore condivisione delle informazioni. A tal fine sarà aperta agli utenti la possibilità di inserimento di articoli e sarà introdotto un forum di discussione

 

ATTENZIONE!!!

Il Centro Studi Vallese informa che continua a ricevere giornalmente numerose richieste di supporto per la risoluzione di problematiche specifiche collegate agli argomenti trattati. Nel corso del tempo, è stata prassi del medesimo Centro Studi di tentare comunque di fornire il proprio contributo offrendo delle soluzioni a quanti erano in difficoltà. Prendiamo tuttavia atto che allo stato attuale la numorosità e l'articolazione delle richieste è tale da averci fatto concludere nell'impossibilità a fornire la nostra disponibilità. Di conseguenza verranno analizzati soltanto quei casi che ci consentono poi di accrescere, integrare e se necessario modificare il contenuto dei nostri articoli. Si ricorda quindi che il Centro Studi Vallese non nasce con l'obiettivo di fornire consulenza on-line ma di consentire ai consulenti, di qualsiasi grado e specie, di avere un punto di riferimento dove ricercare informazioni quanto più possibili complete ed aggiornate sui temi più "caldi" dell'attività consulenziale. In questo senso è importate in contributo che potranno fornire altri consuleti nel momento in cui il portale sarà aperto anche alle loro argomentazioni.

Articoli correlati

Ulti Clocks content
(1 voto)

Le Legge Comunitaria 2008 interviene in maniera significativa nel comparto IVA producendo rilevanti cambiamenti nella contabilizzazione di alcune operazioni con effetti dal 27 settembre 2009. In primo luogo viene recepita la definzione di "valore normale" prevista nella normativa comunitaria. In secondo luogo, le nuove disposizioni limitano l'utilizzo del criterio del "valore normale" nella determinazione della base imponibile IVA nelle ipotesi di cessioni gratuite e assegnazione di beni d'impresa, al fine di evitare la tassazione di un valore aggiunto inesistente.

Il nuovo criterio del "valore normale"

La definzione di valore normale proposta dal nuovo testo legislativo ricalca fedelmente quella contenuta nell'art. 72 della Direttiva IVA 2006/112/CE apportando una modifica più nella forma che nella sostanza:

Vecchio criterio Nuovo criterio
Per valore normale dei beni e dei servizi si intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per beni o servizi della stessa specie o similari in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui è stata effettuata l'operazione o nel tempo e nel luogo più prossimi. Per la determinazione del valore normale si fa riferimento, in quanto possibile, ai listini o alle tariffe dell'impresa che ha fornito i beni o i servizi e, in mancanza, alle mercuriali e ai listini della Camera di commercio più vicina, alle tariffe professionali e ai listini di borsa.

Per valore normale si intende l’intero importo che il cessionario o il committente, al medesimo stadio di commercializzazione di quello in cui avviene la cessione di beni o la prestazione di servizi, dovrebbe pagare, in condizioni di libera concorrenza, ad un cedente o prestatore indipendente per ottenere i beni o servizi in questione nel tempo e nel luogo di tale cessione o prestazione.

Qualora non siano accertabili cessioni di beni o prestazioni di servizi analoghe, per valore normale si intende:
a) per le cessioni di beni, il prezzo di acquisto dei beni o di beni simili o, in mancanza, il prezzo di costo, determinati nel momento in cui si effettuano tali operazioni;
b) per le prestazioni di servizi, le spese sostenute dal soggetto passivo per l’esecuzione dei servizi medesimi.

 

L'applicabilità del criterio del "costo"

Dopo aver ridefinito il concetto di "valore normale" la Legge Comunitaria riscrive la base imponibile delle operazioni di cessione effettuate in modo gratuito. In particolare la base imponibile viene sganciata dal vecchio criterio "di mercato" e si avvicina ad un criterio di "costo" diversificato in base alle operazioni compiute e ciò nella considerazione che le cessioni o prestazioni gratuite non realizzano mai un valore aggiunto in capo al cedente che trasferisce il bene senza alcun margine di profitto: si evita così di tassare un valore aggiunto mai realizzato.

Cessione di beni Prestazioni di servizi
Costo di acquisto, o in mancanza, dal prezzo di costo dei beni o di beni simili Spese sostenute dal soggetto passivo per l'esecuzione dei servizi medesimi

Nello specifico, il nuovo criterio del "costo" come appena ora identificato ed al posto del criterio del "valore normale", si applica nel momento in cui si effettuano le seguenti operazioni:

Cessioni di beni

(art. 2 IVA)

Cessioni gratuite di beni con esclusione di quelli la cui produzione o il cui commercio non rientra nell'attività propria dell'impresa se di costo unitario inferiore ad Euro 25,82

Cessioni gratuite di beni ad esclusione di quelli per i quali non sia stata operata, all'atto dell'acquisto o dell'importazione, la detrazione dell'imposta a norma dell'art. 19 , ancche se per effetto dell'opzione di cui all'art. 36-bis

La destinazione di beni all'uso o al consumo personale o famigliare dell'imprenditore o del professionista, anche se determinata da cessazione dell'attività, con esclusione di qui beni per i quali non è stata operata, all'atto dell'acquisto, la detrazione dell'imposta.

Le assegnazioni fatte a qualsiasi titolo ai soci dalla società di ogni tipo od oggetto

Le assegnazioni e le analoghe operazioni fatte da altri enti privati o pubblici (compresi i consorzi e le associazioni o altre organizzazioni senza personalità giuridica).

Prestazioni di servizi

(art. 3 IVA)

Le prestazioni di valore superiore ad Euro 25,82 anche se effettuate per l'uso personale o familiare dell'imprenditore, ovvero a gratuito per altre finalità estranee all'esercizio d'impresa.

Le assegnazioni ai soci fatte a qualsiasi titolo da società di ogni tipo e oggetto nonché le assegnazioni e le analoghe operazioni fatte da altri enti privati o pubblici, compresi i consorzi e le associazioni o altre organizzazioni senza personalità giuridica quando hanno i seguenti oggetti:

  • le concessioni di beni in locazione, affitto, noleggio e simili;
  • le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti d'autore, quelle relative ad invenzioni industriali, modelli, disegni, processi, formule e simili e quelle relative a marchi e insegne, nonché le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti o beni similari ai precedenti;
  • le cessioni di contratti di ogni tipo e oggetto

Si fa notare come le prestazioni di servizi rese o ricevute dai mandatari senza rappresentanza continuano ad essere assoggettate al criterio del "costo", come previsto dalla normativa previgente e non avendo subito alcuna modifica.

NOTA BENE

Il criterio del valore normale richiamato per la valutazione IVA per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi  rese per estinguere precedenti obbligazioni non viene più richiamato espressamente dalla norma con la conseguenze che tali operazioni risultano assoggettate al nuovo criterio

 

Gli autoveicoli ed i telefoni cellulari concessi al lavoratore (c.d fringe benefit)

Viene inoltre introdotta una disciplina specifica per la determinazione del valore normale degli autoveicoli e dei telefoni cellulari che il datore di lavoro mette a disposizione dei propri dipendenti.

Nella disciplina previgente tale determinazione era rimessa al valore risultante dalle Imposte Dirette in base al quale, occorre tenere in considerazione "il 30% dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale  di KM 15.000 calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l'Automobile club d'Italia deve elaborare entro il 30 novembre di ciascun anno e comunicare al Ministero delle finanze che provvede alla pubblicazione entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo d'imposta successivo, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente" [rif. art. 51, comma 4, lettera a)].

Con le nuove disposizioni, per la messa a disposizione di veicoli stradali a motore nonché delle apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di telecomunicazioni e delle relative prestazioni di gestione effettuata dal datore di lavoro nei confronti del proprio personale dipendente la base imponibile rimane il valore normale dei servizi se è dovuto un corrispettivo inferiore a tale valore, tuttavia tale valore viene sganciato dai paramentri delle imposte sul reddito e collegato a metodologie che verranno indicate in un futuro provvedimento che dovrà vedere la luce entro il 26 novembre 2009.

 

 

Fonti:

- Legge Comunitaria 2008 (Legge 7 Luglio 2009, n. 88 - G.U. n. 161 del 14 luglio 2009);

- Artt 2, 3, 13, 14 del DPR 633/1972

 

 

 

 

Aggiungi commento

--------------->>-------------->>--------------- POLITICA DEI COMMENTI --------------<<---------------<<--------------
E' possibile rilasciare commenti sugli articoli pubblicati purchè siano rispettosi dell'idea di fondo ispiratrice di questo sito, ossia quella di informare tempestivamente ed in modo completo senza creare polemiche ed inserendo valutazioni soggettive solo laddove consentono di integrare quanto comunicato.
Possibilmente, scrivere i commenti con CARATTERI MINUSCOLI ed evitare di inserire più commenti per esprimere un unico pensiero.
Per rilasciare un commento occorre inserire obbligatoriamente un "nome" e una "e-mail". Per quanto riguarda il "nome" si consiglia di non inserire il proprio nome e cognome. Si comunica peraltro che l'E-MAIL NON VERRA' PUBBLICATA, PER TUTELARE LA PRIVACY DEGLI UTENTI.


Codice di sicurezza
Aggiorna

 

Creative Commons License
Gli articoli sono pubblicati sotto