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Venerdì 25 Settembre 2009 11:14 Ultimo aggiornamento Giovedì 10 Dicembre 2009 19:09
Il Decreto "Salva-Infrazioni" (D.L. 135/2009) interviene repentinamente e con forza sul tema del "Made in Italy" dopo che le innovazioni legislative introdotte dalla recente Legge Sviluppo (L. 99/2009) hanno comportato il sorgere di non poche e accese discussioni tra gli operatori commerciali. Il nuovo testo ridisegna nuovamente il quadro normativo di riferimento della stampigliatura "Made in Italy" sui prodotti, con il dichiarato intento di evitare una possibile azione di infrazione presso la U.E. Il Ministro Ronchi chiarisce quindi che "il principio di fondo è che il made in ltaly per poter essere definito tale deve avere tutta la produzione da noi, e dove invece questo non avviene deve esserci una certificazione diversa. L'apposizione del marchio è facoltativa. Ma quando si decide di metterlo lo si può fare soltanto a determinate condizioni". Subito in evidenza le prime conseguenze delle nuove norme come si evince dal Comunicato dell'Ufficio delle Dogane di Ancona.
Il problema
Secondo i dati forniti dalla Banca Dati Antrifrode, nel 2008 i sequestri hanno interessato 9.006.252 prodotti. Tra questi più di 3 milioni di pezzi di arredamento (3.456.163); quasi 400.000 orologi e gioielli (397.945); ben 468.022 giocattoli; più di 200.000 profumi e cosmetici (202.575). Nel 2009 nel periodo da gennaio a giugno 2009 sono già stati sequestrati 9.761.238 prodotti contraffatti.Si assiste comunemente alla collocazione sul mercato di merci che vengono presentate ai consumatori come interamente prodotte in Italia – attraverso indicazione di vendita varie, quali “100% Made in Italy”, “100% prodotto italiano” o simili – in assenza di una regolamentazione della materia e spesso facendo leva sulle sole condizioni che, ai sensi della normativa doganale, consentono l’apposizione dell’indicazione “Made in Italy”, le quali condizioni non garantiscono che tutte le fasi del processo produttivo o, comunque, quelle qualificanti in relazione alle diverse categorie merceologiche (quali l’ideazione, il disegno, la progettazione, la lavorazione ed il confezionamento), siano effettivamente compiute, per intero, sul territorio italiano.
A tal fine l'art. 16 del Decreto "salva infrazioni" ridefinisce il nuovo regime legislativo di riferimento per il "Made in Italy" con un dupile obiettivo. Secondo il Ministro Andrea Ronchi "L'obiettivo delle nuove misure è quello di difendere la proprietà industriale e i prodotti di eccellenza del nostro Paese. Il tutto attraverso un semplice principio: il prodotto che vuole fregiarsi del marchio "100% made in Italy" o "interamente italiano" deve avere tutta la produzione da noi, e dove questo non avviene deve esserci una certificazione diversa. Questo per rispettare la verità dellle cose". Riadisce quindi il Ministro che "in primo luogo si punta a far sì che i prodotti di origine italiana siano veramente tali e non solo etichettati in questo modo, entrando in porto o passando le frontiere. In secondo luogo si vuole evitare che prodotti realizzati anche parzialmente all'estero da aziende italiane siano messi in circolazione nel nostro Paese con l'indicazione 100% made in Italy o altre che, analogamente, tendano a accreditare un'origine interamente italiana della merce".
A sostegno delle indicazioni del Ministro, l'Agenzia delle Dogane nella Nota n. 155971 de 30.11.2009 chiarisce quindi che "La norma dell’art. 16 a tutela del made in Italy e prodotti interamente italiani si applica anche quando i beni realizzati interamente in Italia sono destinati a un paese extracomunitario. Finalità della norma in questione è, ancora una volta, quella di contribuire a tutelare il made in Italy impedendo la commercializzazione di prodotti in cui scritte, segni o figure inducano la fallace convinzione che un prodotto indicato come «100% made in Italy», «100% Italia», «tutto italiano» sia stato manifatturato in Italia mentre lo stesso è stato realizzato in un paese terzo. Tale esigenza prescinde dalla circostanza che il consumatore finale sia un cittadino italiano o straniero"
Il retro front del Decreto "salva infrazioni"
Le nuove disposizioni cancellano parte delle innovazioni legislative introdotte dal Decreto Sviluppo, in quanto di dubbia compatibilità con il diritto comunitario e ripristinano il sistema regolamentare previgente in tema di "contraffazione" fondato sulle seguenti fattispecie (rif. all’art. 4, comma 49, della Legge 350/2003 - Legge Finanziaria 2004) :
| FATTISPECIE PREVIGENTI |
Atti che generano la violazione | SANZIONI |
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Costituisce reato l'importazione e l'esportazione a fini di commercializzazione ovvero la commercializzazione o la commissione di atti diretti in modo non equivoco alla commercializzazione di prodotti recanti false o fallaci indicazioni di provenienza o di origine; |
Durante la commercializzazione | Punite ai sensi dell'art. 517 c.p. con la reclusione fino ad un anno o la multa fino a € 20.000 |
| Costituisce falsa indicazione la stampigliatura "Made in Italy" su prodotti e merci non originari dall'Italia (dove per origine Italia deve farsi riferimento alle disposizioni doganali comunitarie in tema di "origine non preferenziale") |
Nella fase di apposizione |
La falsa indicazione sull'origine o sulla provenienza di prodotti o merci può essere sanata sul piano amministrativo attraverso l'esatta indicazione dell'origine o l'asportazione della stampigliatura "Made in Italy". |
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Costituisce fallace indicazione, anche qualora sia indicata l'origine e la provenienza estera dei prodotti o delle merci, l'uso di segni, figure, o quant'altro possa indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana incluso l'uso fallace o fuorviante di marchi aziendali ai sensi della disciplina sulle pratiche commerciali ingannevoli |
Nella fase di apposizione |
La fallace indicazione delle merci può essere sanata sul piano amministrativo con l'asportazione a cura ed a spese del contravventore dei segni o delle figure o di quant'altro induca a ritenere che si tratti di un prodotto di origine italiana. |
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Le fattispecie in argomento sono commesse sin dalla presentazione dei prodotti o delle merci in dogana per l'immissione in consumo o in libera pratica e sino alla vendita al dettaglio |
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Chiarimenti sul concetto di fallace indicazione?
Per quanto riguarda la fallace indicazione la Circ. n. 20 del 13.05.2005 dell'Agenzia delle Dogane ha chiarito alcuni aspetti importanti per ciò che riguarda l'identificazione della fallace indicazione nei casi di importazione od esportazione.
| Importazione | Nel caso di importazione di prodotti nei quali sia indicata l’esatta origine estera, l’espressa previsione normativa può verificarsi solo nel caso in cui la fallace indicazione (segni, figure e quant’altro) abbia caratteristiche tali da “oscurare”, fisicamente o simbolicamente, l’etichetta di origine, rendendola di fatto poco visibile o praticamente non riscontrabile anche ad un semplice esame sommario del prodotto. Pur non escludendo, quindi, il verificarsi di tali possibilità, tuttavia le fattispecie penalizzabili, in tali casi, sembrano essere molto ridotte. |
| Esportazione |
Nel caso di esportazione di prodotti nei quali non sia indicata la loro esatta origine, perché l’indicazione possa essere considerata fallace deve indurre chi la legge a riconoscere al prodotto un’origine errata (in particolare, quella italiana). Può essere il caso in cui, ad esempio, in mancanza di una qualunque indicazione di origine, il prodotto presenti una etichetta riportante una bandiera italiana, oppure la semplice dicitura “Italy”, oppure ancora il nome di una città (Firenze, Venezia, ecc.).
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L'uso della stampigliatura "Made in Italy"
Viene quindi introdotta una definizione allargata del "Made in Italy" per la quale ogni prodotto o merce può contenere tale stampigliatura solo quando fa riferimento (comma 4):
- ad un'indicazione di vendita che presenti il prodotto come interamente realizzato in Italia, quale «100% made in Italy», «100% Italia», «tutto italiano», in qualunque lingua espressa,
- o altra che sia analogamente idonea ad ingenerare nel consumatore la convinzione della realizzazione interamente in Italia del prodotto,
- ovvero segni o figure che inducano la medesima fallace convinzione
- nel caso di utilizzazione a fini di comunicazione commerciale
- ovvero apposizione degli stessi sul prodotto o sulla confezione di vendita o sulla merce nel momento che va dalla presentazione in dogana per l'immissione in consumo o in libera pratica e fino alla vendita al dettaglio.
| Made in Italy semplice |
Qualifica le merci di origine italiana ai sensi della normativa europea sull’origine In tal caso occorre fare riferimento all'"origine non preferenziale" degli stessi così come definita negli articoli da 22 a 26 del Codice Doganale Comunitario (reg. CEE n. 2913/92). Difficoltà intepretative possono essere riscontrate nell'applicazione dell'art. 24 del Codice nel quale viene precisato che una merce alla cui produzione abbiano contribuito due o più paesi deve essere considerata originaria del Paese in cui è avvenuta l'ultima "trasformazione sostanziale". Si ricorda a tal fine che nel caso dell’origine non preferenziale le regole per il conferimento dell’origine, le cd. regole di lista, riprese negli allegati 10 e 11 del Regolamento (CEE) n. 2454/93 riportano per taluni prodotti la descrizione delle lavorazioni che permettono al prodotto finito (per la cui produzione sono utilizzati materiali aventi origine diversa) di acquisire l’origine del paese dove è avvenuta la trasformazione considerata sostanziale. Si osserva a tal fine che queste liste comprendono tuttavia soltanto alcune tipologie di prodotti per cui l'applicazione dell'art. 24 è rimessa all'interpretazione delle Amministrazioni Doganali degli stati membri (rif. Circ. n. 20 del 13.05.2005 dell'Agenzia Doganale). E' pur vero tutttavia che nel caso dell’origine preferenziale, che conferisce benefici tariffari determinati (ingresso ad un’aliquota del dazio ridotta o nulla) sui beni oggetto di scambio tra i paesi che hanno firmato accordi preferenziali, occorre fare riferimento alle regole di lista fissate da tali accordi siglati dalla Comunità europea con i singoli paesi o gruppi di paesi extracomunitari beneficiari ovvero dalla stessa concesse unilateralmente (rif. Nota 155971 del 30.11.2009 dell'Agenzia delle Dogane). Esempi di questa categoria sono quindi le merci indicate nelle ex voci degli allegati 10 e 11 del Regolamento (CEE) n. 2454/93 che elenca le lavorazioni o trasformazioni alle quali devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto finito possa acquisire l’origine non preferenziale Italia. Nella stessa categoria rientrano le merci indicate nelle ex voci dell’allegato 15 del medesimo Regolamento che, a seguito delle operazioni ivi descritte, acquisiscono l’origine preferenziale Italia. Tali prodotti possono recare la semplice dicitura made in Italy perché la norma comunitaria prescrive una o alcune delle operazioni di lavorazione o trasformazione di cui ai citati allegati, al fine del conferimento dell’origine italiana (rispettivamente non preferenziale e preferenziale), ma ovviamente non fa l’elencazione tassativa delle fasi di cui all’art. 16. |
| Full made in Italy |
Attribuibile solo alle merci interamente ottenute sul territorio italiano a seguito delle fasi di lavorazione prescritte (ossia il disegno, la progettazione, la lavorazione ed il confezionamento del prodotto). |
Sanzioni penali aggravate per i trasgressori
L'illegale utilizzazione o apposizione dell'indicazione "Made Italy" non conforme alle regole di cui sopra comportano rilevanti conseguenze penali, salvo che il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge (comma 4, dell'art. 16 in combinato disposto con l'art. 517 c.p.):
- la reclusione fino a due anni, aumentata di 1/3,
- e la multa fino a ventimila euro, aumentata di 1/3.
Uso ingannevole del marchio
Ripartendo dal sistema normativo ante Legge Sviluppo, il Decreto "salva-infrazioni" introduce un'ulteriore previsione in materia di contraffazione nell'uso del marchio, con il fine di sanzionare la condotta del produttore e del licenziatario che maliziosamente omettano di indicare l’origine estera dei prodotti pur utilizzando marchi naturalmente riconducibili a prodotti italiani. In realtà, tale condotta, pur essendo astrattamente riconducibile alla norma previgente, di fatto era rimasta priva di sanzione per insuperabili limiti interpretativi; la precedente natura di reato poi, per la necessità di configurare l’elemento soggettivo del dolo, rendeva assai oneroso l’accertamento della violazione.
Si osserva quindi come l'uso ingannevole o scorretto di marchi (es. Tempo italiano per un orologio) non produce più il rischio di una sanzione penale ma le conseguenze vengono riviste su di un piano di illecito meramente amministrativo.
| FATTISPECIE NUOVA | SANZIONI (comminabili dal 10 novembre 2009) |
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Costituisce fallace indicazione l'uso del marchio, da parte del titolare o del licenziatario,
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Il contravventore e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 ad euro 250.000. |
| In questo caso è sempre disposta la confisca amministrativa del prodotto o della merce, salvo che le indicazioni ivi previste siano apposte, a cura e spese del titolare o del licenziatario responsabile dell'illecito, sul prodotto o sulla confezione o sui documenti di corredo per il consumatore |
OPZIONE n. 1 --- Nel merito il Ministero dello Sviluppo economico (rif. Circ. n. 1248998 del 9.11.2009) ha chiarito che ai fini della APPENDICE INFORMATIVA richiesta dalla norma:
- può essere applicata direttamente sul prodotto o sulla confezione (l'Agenzia delle Dogane precisa quindi che "sia il prodotto che la confezione di vendita potranno perciò riportare un’indicazione di vendita quale «100% made in Italy», «100% Italia», «tutto italiano» a condizione che il disegno, la progettazione, la lavorazione ed il confezionamento del prodotto siano compiuti esclusivamente sul territorio italiano");
- può assumere anche le forme di cartellino o targhette applicata allo stesso;
- può concretizzarsi a titolo meramente esemplificativo con una delle seguenti diciture: prodotto fabbricato in.........; prodotto fabbricato in Paesi extra UE; prodotto di provenienza extra UE; prodotto importato da Paesi extra UE; prodotto non fabbricato in Italia;
- oltre a queste diciture continua ad avere rilevanza anche al dicitura "importato da: [nome e sede dell'impresa]", prevista dalla nota n. 2704 del 9.08.2005 dell'Agenzia delle Dogane;
- rimane tuttavia impregiudicata la facoltà per il titolare del marchio o il licenziatario di provvedere ad indicazioni più puntuali circa l'origine o la provenienza del prodotto, sia esplicitando anche il Paese di produzione o fabbricazione sia provvedendo alle indicazioni suddette direttamente sul prodotto o la confezione, laddove possibile.
L'indicazione dell'origine non italiana dei prodotti va inserita dove trovano abitualmente posto le indicazioni sulla qualità e le caratteristiche dei prodotti stessi, in modo conforme alla prassi di settore e alle abitudini dei consumatori dei prodotti considerati (purché comunque in modo distinto dalle altre indicazioni), così da poter essere percepita chiaramente dal pubblico; tale indicazione non dev'essere necessariamente incorporata nel prodotto, ma può anche essere inserita in elementi amovibili come hang-tags o similari, anche aggiunti dopo l'importazione, dal momento che, per il rispetto della norma, è considerato sufficiente che l'origine non italiana sia specificata al consumatore in sede di commercializzazione, ciò dovendo in tal caso essere dichiarato dal titolare o licenziatario del marchio all'atto dell'importazione.
OPZIONE n. 2 --- Nei casi in cui tali attività non fossero materialmente possibili anteriormente alla fase della commercializzazione (anche per ragioni dimensionali, produttive o distributive) il titolare o il licenziatario del marchio può comunque far ricorso ad una specifica ATTESTAZIONE (nella fase di transito presso gli Uffici doganali) con un apposito modello attraverso cui ci si impegna a rendere, in fase di commercializzazione, le informazioni ai consumatori sull'effettiva origine estera del prodotto. E' in questo caso opportuno che in questa attestazione siano rese indicazioni precise ed evidenti o comunque sufficienti, al fine di evitare una disparità di trattamento nei confronti di coloro che avessero optato per l'apposizione delle apposite diciture (il modello di attestazione è reperibile cliccando sopra questo testo)
I precedenti chiarimenti dell'Agenzia delle Dogane
In un recente articolo apparso su questo sito (cfr. "Made in Italy con autocertificazione") è stata riportata la posizione dell'Agenzia delle Dogane sulle precendenti disposizioni normative ormai abrogate. Nel merito di tali chiarimenti, l'Agenzia delle Dogane interviene repentinamente per porre l'attenzione al fatto che "in relazione alle previgenti disposizioni introdotte dalla legge n.99/2009, la scrivente aveva fornito specifiche direttive ed istruzioni di carattere transitorio, con note prott. 110635/RU dell’11 agosto 2009 e 111601/RU del 13 agosto 2009 che, alla luce della intervenuta abrogazione dell’art. 17, comma 4, non trovano pertanto più applicazione a partire dalla data di entrata in vigore del decreto legge in oggetto (26 settembre 2009)." (rif. Nota 129830/RU del 29.09.2009)
Applicabilità delle nuove disposizioni
Appare opportuno segnalare che le nuove disposizioni sono immediatamente applicabili dal 26 settembre 2009, tuttavia allo stato attuale non sembra che sia stato ancora istituito un sistema informativo di controllo. Tale conclusione sembra venire in evidenza dalla lettura di alcuni documenti di prassi, che si riportano:
- "Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, per le politiche europee e per la semplificazione normativa, possono essere definite le modalità di applicazione del comma 1" (rif. comma 2 dell'art. 16 del D.L. 135/2009);
- "L'Amministrazione deputata al ricevimento delle attestazioni provvederà esclusivamente alla loro raccolta e alla messa a disposizione dell'autorità compentente al controllo" (Rif. Circ. 124898 del 9.11.2009 del Ministero dello Sviluppo Economico;
- "Si fa riserva all’esito della consultazione con i competenti organi del Ministero dello Sviluppo Economico di eventuali ulteriori istruzioni sull’individuazione dell’«autorità competente al controllo» alla quale l’Amministrazione doganale inoltrerà le attestazioni ex articolo 4, comma 49-bis, L. 350/2003 allegate alle dichiarazioni doganali" (rif. Nota n. 155971 del 30.11.2009 dell'Agenzia delle Dogane).
Questioni transitorie
Il Ministero dello Sviluppo chiarisce infine alcune questioni transitorie.
Prodotti già in commercio --- In primo luogo viene precisato che la nuova norma non può trovare applicazione ai prodotti che sono già nei negozi, e più in generale a quelli che sono già stati realizzati e contrassegnati dal marchio prima della sua applicabilità (10 novembre 2009). Tale circostanza potrà essere oggetto di autocertificazione. In questo caso, potrà essere utilizzato il medesimo schema di attestazione allegato alla predetta circolare, opportunamente integrato con tale specifica dichiarazione, resa sempre ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000.
Prodottti che non entreranno nel mercato --- In secondo luogo viene precisato che i prodotti sottoposti a regimi sospensivi e quelli immessi in libera pratica, ma non destinati al mercato italiano, non rientrano nel campo di applicazione della normativa in commento, rimanendo impregiudicata l'applicazione delle norme doganali in materia. Ciò significa che se tali prodotti recassero indicazioni fallaci, ancorché destinati in altri paesi comunitari, sarebbero sottoposti alle sanzioni penali previste dall’art. 4, comma 49, della legge n. 350/2003 (sequestro e comunicazione di notizia di reato all’A.G.). L'Agenzia delle Dogane chiarisce questa posizione stabilendo che " va precisato che – pur avendo la portata delle norme in commento effetto sul territorio nazionale – le fattispecie di cui al comma 49 sono integrate anche all’atto della immissione in libera pratica e, per quanto riguarda i regimi sospensivi di cui all’art. 84, comma 1, del Reg. (CEE) n. 2913/92, occorrerà verificare, all’atto del loro appuramento, la destinazione finale conferita alla merce. Restano peraltro applicabili, in presenza delle relative condizioni, le disposizioni recate dall’Accordo di Madrid del 1891 sulla repressione delle false o ingannevoli indicazioni di provenienza, riveduto a Lisbona il 31 ottobre 1958 e recepito nell’ordinamento nazionale dalla legge n. 676/67"
Ulteriori sviluppi
Si segnala infine che è in corso di esame in Parlamento il progetto di legge A.C. 2624-A il quale potrebbe produrre rilevanti effetti in tema di "Made in Italy".
Il Disegno di Legge in argomento raccoglie numorese altre proposte (A.C. 2624, 219, 340, 426, 477, 896, 1593, 2760) ed intende introdurre un sistema di tracciabilità obbligatoria per la valorizzazione dei prodotti tessili, che consenta alle imprese di qualificare la propria produzione e ai consumatori di avere maggiori informazioni sulla qualità e sulla sicurezza dei prodotti acquistati.
In particolare, si cerca di estendere la tutela riconosciuta dalla tracciabilità dei prodotti alimentari realizzato con l'etichettatura obbligatoria del luogo di origine di ciascuna fase di lavorazione, anche al settore tessile, calzaturierio, pelletteria. Inoltre si consente l’uso della denominazione "Made in Italy" esclusivamente per i prodotti dei suindicati settori le cui fasi di lavorazione, come individuate dallo stesso provvedimento, abbiano avuto luogo prevalentemente nel territorio italiano.
Infine, si prevedono sanzioni amministrative pecuniarie e il sequestro e la confisca delle merci nel caso di violazione delle disposizioni del provvedimento, che se reiterata è soggetta a sanzione penale.
Si rimane in attesa di ulteriori sviluppi del progetto di legge in argomento considerato che esso è stato approvato dalla Commissione ed è all'esame dell'Assemblea della Camera.




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