Il Centro Studi Vallese vi annuncia che entro Settembre aprirà il portale ai contributi dei lettori e ad una maggiore condivisione delle informazioni. A tal fine sarà aperta agli utenti la possibilità di inserimento di articoli e sarà introdotto un forum di discussione

 

ATTENZIONE!!!

Il Centro Studi Vallese informa che continua a ricevere giornalmente numerose richieste di supporto per la risoluzione di problematiche specifiche collegate agli argomenti trattati. Nel corso del tempo, è stata prassi del medesimo Centro Studi di tentare comunque di fornire il proprio contributo offrendo delle soluzioni a quanti erano in difficoltà. Prendiamo tuttavia atto che allo stato attuale la numorosità e l'articolazione delle richieste è tale da averci fatto concludere nell'impossibilità a fornire la nostra disponibilità. Di conseguenza verranno analizzati soltanto quei casi che ci consentono poi di accrescere, integrare e se necessario modificare il contenuto dei nostri articoli. Si ricorda quindi che il Centro Studi Vallese non nasce con l'obiettivo di fornire consulenza on-line ma di consentire ai consulenti, di qualsiasi grado e specie, di avere un punto di riferimento dove ricercare informazioni quanto più possibili complete ed aggiornate sui temi più "caldi" dell'attività consulenziale. In questo senso è importate in contributo che potranno fornire altri consuleti nel momento in cui il portale sarà aperto anche alle loro argomentazioni.

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Il Decreto "Salva-Infrazioni" (D.L. 135/2009) interviene repentinamente e con forza sul tema del "Made in Italy" dopo che le innovazioni legislative introdotte dalla recente Legge Sviluppo (L. 99/2009) hanno comportato il sorgere di non poche e accese discussioni tra gli operatori commerciali. Il nuovo testo ridisegna nuovamente il quadro normativo di riferimento della stampigliatura "Made in Italy" sui prodotti, con il dichiarato intento di evitare una possibile azione di infrazione presso la U.E. Il Ministro Ronchi chiarisce quindi che "il principio di fondo è che il made in ltaly per poter essere definito tale deve avere tutta la produzione da noi, e dove invece questo non avviene deve esserci una certificazione diversa. L'apposizione del marchio è facoltativa. Ma quando si decide di metterlo lo si può fare soltanto a determinate condizioni". Subito in evidenza le prime conseguenze delle nuove norme come si evince dal Comunicato dell'Ufficio delle Dogane di Ancona.

Il problema

Secondo i dati forniti dalla Banca Dati Antrifrode, nel 2008 i sequestri hanno interessato 9.006.252 prodotti. Tra questi più di 3 milioni di pezzi di arredamento (3.456.163); quasi 400.000 orologi e gioielli (397.945); ben 468.022 giocattoli; più di 200.000 profumi e cosmetici (202.575). Nel 2009 nel periodo da gennaio a giugno 2009 sono già stati sequestrati 9.761.238 prodotti contraffatti.

Si assiste comunemente alla collocazione sul mercato di merci che vengono presentate ai consumatori come interamente prodotte in Italia – attraverso indicazione di vendita varie, quali “100% Made in Italy”, “100% prodotto italiano” o simili – in assenza di una regolamentazione della materia e spesso facendo leva sulle sole condizioni che, ai sensi della normativa doganale, consentono l’apposizione dell’indicazione “Made in Italy”, le quali condizioni non garantiscono che tutte le fasi del processo produttivo o, comunque, quelle qualificanti in relazione alle diverse categorie merceologiche (quali l’ideazione, il disegno, la progettazione, la lavorazione ed il confezionamento), siano effettivamente compiute, per intero, sul territorio italiano.

A tal fine l'art. 16 del Decreto "salva infrazioni" ridefinisce il nuovo regime legislativo di riferimento per il "Made in Italy" con un dupile obiettivo. Secondo il Ministro Andrea Ronchi "L'obiettivo delle nuove misure è quello di difendere la proprietà industriale e i prodotti di eccellenza del nostro Paese. Il tutto attraverso un semplice principio: il prodotto che vuole fregiarsi del marchio "100% made in Italy" o "interamente italiano" deve avere tutta la produzione da noi, e dove questo non avviene deve esserci una certificazione diversa. Questo per rispettare la verità dellle cose". Riadisce quindi il Ministro che "in primo luogo si punta a far sì che i prodotti di origine italiana siano veramente tali e non solo etichettati in questo modo, entrando in porto o passando le frontiere. In secondo luogo si vuole evitare che prodotti realizzati anche parzialmente all'estero da aziende italiane siano messi in circolazione nel nostro Paese con l'indicazione 100% made in Italy o altre che, analogamente, tendano a accreditare un'origine interamente italiana della merce".

A sostegno delle indicazioni del Ministro, l'Agenzia delle Dogane nella Nota n. 155971 de 30.11.2009 chiarisce quindi che "La norma dell’art. 16 a tutela del made in Italy e prodotti interamente italiani si applica anche quando i beni realizzati interamente in Italia sono destinati a un paese extracomunitario. Finalità della norma in questione è, ancora una volta, quella di contribuire a tutelare il made in Italy impedendo la commercializzazione di prodotti in cui scritte, segni o figure inducano la fallace convinzione che un prodotto indicato come «100% made in Italy», «100% Italia», «tutto italiano» sia stato manifatturato in Italia mentre lo stesso è stato realizzato in un paese terzo. Tale esigenza prescinde dalla circostanza che il consumatore finale sia un cittadino italiano o straniero"

 

Il retro front del Decreto "salva infrazioni"

Le nuove disposizioni cancellano parte delle innovazioni legislative introdotte dal Decreto Sviluppo, in quanto di dubbia compatibilità con il diritto comunitario e ripristinano il sistema regolamentare previgente in tema di "contraffazione" fondato sulle seguenti fattispecie (rif. all’art. 4, comma 49, della Legge 350/2003 - Legge Finanziaria 2004) :

FATTISPECIE PREVIGENTI
Atti che generano la violazione SANZIONI

Costituisce reato l'importazione e l'esportazione a fini di commercializzazione ovvero la commercializzazione o la commissione di atti diretti in modo non equivoco alla commercializzazione di prodotti recanti false o fallaci indicazioni di provenienza o di origine;

Durante la commercializzazione Punite ai sensi dell'art. 517 c.p. con la reclusione fino ad un anno o la multa fino a € 20.000
Costituisce falsa indicazione la stampigliatura "Made in Italy" su prodotti e merci non originari dall'Italia (dove per origine Italia deve farsi riferimento alle disposizioni doganali comunitarie in tema di "origine non preferenziale")
Nella fase di apposizione

La falsa indicazione sull'origine o sulla provenienza di prodotti o merci può essere sanata sul piano amministrativo attraverso l'esatta indicazione dell'origine o l'asportazione della stampigliatura "Made in Italy".

Costituisce fallace indicazione, anche qualora sia indicata l'origine e la provenienza estera dei prodotti o delle merci, l'uso di segni, figure, o quant'altro possa indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana incluso l'uso fallace o fuorviante di marchi aziendali ai sensi della disciplina sulle pratiche commerciali ingannevoli

Nella fase di apposizione

La fallace indicazione delle merci può essere sanata sul piano amministrativo con l'asportazione a cura ed a spese del contravventore dei segni o delle figure o di quant'altro induca a ritenere che si tratti di un prodotto di origine italiana.

Le fattispecie in argomento sono commesse sin dalla presentazione dei prodotti o delle merci in dogana per l'immissione in consumo o in libera pratica e sino alla vendita al dettaglio



 

Chiarimenti sul concetto di fallace indicazione?

Per quanto riguarda la fallace indicazione la Circ. n. 20 del 13.05.2005 dell'Agenzia delle Dogane ha chiarito alcuni aspetti importanti per ciò che riguarda l'identificazione della fallace indicazione nei casi di importazione od esportazione.

Importazione Nel caso di importazione di prodotti nei quali sia indicata l’esatta origine estera, l’espressa previsione normativa può verificarsi solo nel caso in cui la fallace indicazione (segni, figure e quant’altro) abbia caratteristiche tali da “oscurare”, fisicamente o simbolicamente, l’etichetta di origine, rendendola di fatto poco visibile o praticamente non riscontrabile anche ad un semplice esame sommario del prodotto. Pur non escludendo, quindi, il verificarsi di tali possibilità, tuttavia le fattispecie penalizzabili, in tali casi, sembrano essere molto ridotte.
Esportazione

Nel caso di esportazione di prodotti nei quali non sia indicata la loro esatta origine, perché l’indicazione possa essere considerata fallace deve indurre chi la legge a riconoscere al prodotto un’origine errata (in particolare, quella italiana). Può essere il caso in cui, ad esempio, in mancanza di una qualunque indicazione di origine, il prodotto presenti una etichetta riportante una bandiera italiana, oppure la semplice dicitura “Italy”, oppure ancora il nome di una città (Firenze, Venezia, ecc.).


Diverso il caso in cui, invece, l’etichetta riporti chiaramente elementi che non possano ricondurre ad un falso concetto di origine italiana: è il caso, ad esempio, delle esportazioni di olio di oliva sulle cui confezioni vengano riportate le diciture “bottled in Italy” o “packed in Italy”, integrate dall’elenco delle provenienze dei diversi elementi che compongono il prodotto confezionato o imbottigliato e/o delle operazioni effettivamente effettuate nel territorio nazionale. In casi siffatti, i primi interventi delle autorità giudiziarie hanno riconosciuto la legittimità formale degli elementi dichiarati e la mancata concretizzazione del reato previsto nel più volte citato articolo 4 della legge n. 351 del 2003, considerata l’inesistenza di inganno per il consumatore, essendo, da una parte, il significato di “packed “ non assimilabile a quello di “made”, dall’altra, essendo altresì precisata sulle confezioni la esatta provenienza della materia prima.

 

L'uso della stampigliatura "Made in Italy"

Viene quindi introdotta una definizione allargata del "Made in Italy" per la quale ogni prodotto o merce può contenere tale stampigliatura solo quando fa riferimento (comma 4):

  • ad un'indicazione di vendita che presenti il prodotto come interamente realizzato in Italia, quale «100% made in Italy», «100% Italia», «tutto italiano», in qualunque lingua espressa,
  • o altra che sia analogamente idonea ad ingenerare nel consumatore la convinzione della realizzazione interamente in Italia del prodotto,
  • ovvero segni o figure che inducano la medesima fallace convinzione
In secondo luogo, la norma individua le condizioni alle quali il prodotto o la merce possono essere qualificati come “Made in Italy” prevedendo che il disegno, la progettazione, la lavorazione ed il confezionamento dei prodotti e delle merci siano compiuti esclusivamente sul territorio italiano (comma 1). Per il Mistristro Ronchi "la norma assicurerà quindi che le indicazioni facoltative sull'origine interamente italiana di un prodotto non conseguano alla personale valutazione del produttore ma siano garantite dalla rispondenza a criteri lgali (difatto, chi produce merci interamente nazionali potrà indicare, ad esempio, 100% made in Italy ai sensi del decreto legge eccetera)".
Infine, l'indicazione di vendita o del marchio "Made in Italy" si realizza nei seguenti casi (comma 3):
  • nel caso di utilizzazione a fini di comunicazione commerciale
  • ovvero apposizione degli stessi sul prodotto o sulla confezione di vendita o sulla merce nel momento che va dalla presentazione in dogana per l'immissione in consumo o in libera pratica e fino alla vendita al dettaglio.
Nel caso in cui un prodotto fabbricato in Italia contenga elementi di varia provenienza e origine, ove l’incidenza in termini di rapporti percentuali di materiale originario, di valore aggiunto, di lavorazione, trasformazione o processo produttivo attribuibili all’Italia sia idonea a conferire l’origine italiana (made in Italy) perché superiore ai rispettivi rapporti relativi alle componenti estere, si applica la comune normativa europea sull’origine di cui ai citati allegati 10 e 11 (origine non preferenziale) e 15 (origine preferenziale) del Regolamento (CEE) n. 2454/93. Va da sé che anche in questa ipotesi di utilizzo di materiali non originari di varia provenienza il prodotto finito sarà considerato "realizzato interamente in Italia" se abbia l’origine italiana ai sensi delle citate regole di lista e se il disegno, la progettazione, la lavorazione ed il confezionamento siano compiuti esclusivamente sul territorio italiano.

 

Sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero dello Sviluppo Economico, laddove siano rispettate le condizioni sopra esposte, l'apposizione della stampigliatura "made in Italy" risulta riservata, per cui deve necessariamente concludersi che l'operatore italiano potrebbe liberamente scegliere anche di non apporre tali indicazioni sul prodotto italiano, tuttavia se trattasi di prodotto estero occorrerà che venga indicata l'origine estera per evitare che il consumatore possa anche solo distrattamente considerarlo come prodotto italiano.

 

E' importante richiamare quanto chiarito dall'Agenzia delle Dogane secondo cui la nuova normativa identifica un "Full made in Italy". Nella Nota n. 155971 del 30.11.2009 viene infatti specificato che la disposizione introdotta dal Decreto Salva-infrazioni presuppone l'esistenza delle seguenti due fattispecie:
Made in Italy semplice

Qualifica le merci di origine italiana ai sensi della normativa europea sull’origine

In tal caso occorre fare riferimento all'"origine non preferenziale" degli stessi così come definita negli articoli da 22 a 26 del Codice Doganale Comunitario (reg. CEE n. 2913/92). Difficoltà intepretative possono essere riscontrate nell'applicazione dell'art. 24 del Codice nel quale viene precisato che una merce alla cui produzione abbiano contribuito due o più paesi deve essere considerata originaria del Paese in cui è avvenuta l'ultima "trasformazione sostanziale". Si ricorda a tal fine che nel caso dell’origine non preferenziale le regole per il conferimento dell’origine, le cd. regole di lista, riprese negli allegati 10 e 11 del Regolamento (CEE) n. 2454/93 riportano per taluni prodotti la descrizione delle lavorazioni che permettono al prodotto finito (per la cui produzione sono utilizzati materiali aventi origine diversa) di acquisire l’origine del paese dove è avvenuta la trasformazione considerata sostanziale. Si osserva a tal fine che queste liste comprendono tuttavia soltanto alcune tipologie di prodotti per cui l'applicazione dell'art. 24 è rimessa all'interpretazione delle Amministrazioni Doganali degli stati membri (rif. Circ. n. 20 del 13.05.2005 dell'Agenzia Doganale). E' pur vero tutttavia che nel caso dell’origine preferenziale, che conferisce benefici tariffari determinati (ingresso ad un’aliquota del dazio ridotta o nulla) sui beni oggetto di scambio tra i paesi che hanno firmato accordi preferenziali, occorre fare riferimento alle regole di lista fissate da tali accordi siglati dalla Comunità europea con i singoli paesi o gruppi di paesi extracomunitari beneficiari ovvero dalla stessa concesse unilateralmente (rif. Nota 155971 del 30.11.2009 dell'Agenzia delle Dogane).

Esempi di questa categoria sono quindi le merci indicate nelle ex voci degli allegati 10 e 11 del Regolamento (CEE) n. 2454/93 che elenca le lavorazioni o trasformazioni alle quali devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto finito possa acquisire l’origine non preferenziale Italia. Nella stessa categoria rientrano le merci indicate nelle ex voci dell’allegato 15 del medesimo Regolamento che, a seguito delle operazioni ivi descritte, acquisiscono l’origine preferenziale Italia. Tali prodotti possono recare la semplice dicitura made in Italy perché la norma comunitaria prescrive una o alcune delle operazioni di lavorazione o trasformazione di cui ai citati allegati, al fine del conferimento dell’origine italiana (rispettivamente non preferenziale e preferenziale), ma ovviamente non fa l’elencazione tassativa delle fasi di cui all’art. 16.

Full made in Italy

Attribuibile solo alle merci interamente ottenute sul territorio italiano a seguito delle fasi di lavorazione prescritte (ossia il disegno, la progettazione, la lavorazione ed il confezionamento del prodotto).

 

Per il Ministro "Tali previsioni appaiono in linea con le indicazioni della Corte di giustizia delle Comunità europee, che, mentre ha costantemente ritenuto contrarie al Trattato le previsioni obbligatorie che esigano l’indicazione di origine di determinate merci, ancorché indistintamente applicabili alle merci nazionali e a quelle comunitarie – giacché tali previsioni hanno l’effetto di consentire al consumatore di distinguere fra queste due categorie di prodotti, il che può indurlo a dare la preferenza alle merci nazionali – ha, sin dagli anni Ottanta, riconosciuto meritevole di tutela l’interesse del produttore ad indicare di propria iniziativa l’origine nazionale del prodotto, salva la tutela del consumatore rispetto a indicazioni inesatte (si confronti, ad es., sentenza 25 aprile 1985, causa C-207/83, Commissione/Regno Unito, punto 21: «(...) nei casi in cui l’origine nazionale della merce suggerisce ai consumatori determinate qualità, i produttori hanno interesse ad indicarlo di loro iniziativa sui prodotti o sugli imballaggi, senza che sia necessario obbligarveli. In questo caso, la tutela dei consumatori è adeguatamente garantita dalle norme che consentono di far vietare l’uso di indicazioni d’origine false, norme che il Trattato lascia intatte"

 

Secondo il Presidente dell'INDICAM dott. Carlo Guglielmi "le valutazioni di Indicam sono alquanto perplesse: benché il decreto stesso preannunci che le modalità di applicazione saranno definite con ulteriori decreti interministeriali (evidentemente da valutare quando saranno presentati), fin d’ora mi pare di poter dire che queste disposizioni rischiano di creare confusione, introducendo una specie di “super Made in Italy” accanto al legittimo made in Italy basato sulle regole doganali dell’Unione Europea. Questo potrebbe generare l’impressione – assolutamente spuria – che la nuova categoria designi prodotti qualitativamente superiore a quella consolidata.”

 

Sanzioni penali aggravate per i trasgressori

L'illegale utilizzazione o apposizione dell'indicazione "Made Italy" non conforme alle regole di cui sopra comportano rilevanti conseguenze penali, salvo che il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge (comma 4, dell'art. 16 in combinato disposto con l'art. 517 c.p.):

  1. la reclusione fino a due anni, aumentata di 1/3,
  2. e la multa fino a ventimila euro, aumentata di 1/3.

 

Uso ingannevole del marchio

Ripartendo dal sistema normativo ante Legge Sviluppo, il Decreto "salva-infrazioni" introduce un'ulteriore previsione in materia di contraffazione nell'uso del marchio, con il fine di sanzionare la condotta del produttore e del licenziatario che maliziosamente omettano di indicare l’origine estera dei prodotti pur utilizzando marchi naturalmente riconducibili a prodotti italiani. In realtà, tale condotta, pur essendo astrattamente riconducibile alla norma previgente, di fatto era rimasta priva di sanzione per insuperabili limiti interpretativi; la precedente natura di reato poi, per la necessità di configurare l’elemento soggettivo del dolo, rendeva assai oneroso l’accertamento della violazione.

Si osserva quindi come l'uso ingannevole o scorretto di marchi (es. Tempo italiano per un orologio) non produce più il rischio di una sanzione penale ma le conseguenze vengono riviste su di un piano di illecito meramente amministrativo.

FATTISPECIE NUOVA SANZIONI (comminabili dal 10 novembre 2009)

Costituisce fallace indicazione l'uso del marchio, da parte del titolare o del licenziatario,

  • con modalità tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana ai sensi della normativa europea sull'origine,
  • senza che gli stessi siano accompagnati da indicazioni precise ed evidenti sull'origine o provenienza estera o comunque sufficienti ad evitare qualsiasi fraintendimento del consumatore sull'effettiva origine del prodotto (opzione n. 1),
  • ovvero senza essere accompagnati da attestazione, resa da parte del titolare o del licenziatario del marchio, circa le informazioni che, a sua cura, verranno rese in fase di commercializzazione sulla effettiva origine estera del prodotto (opzione n. 2)
Il contravventore e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 ad euro 250.000.
In questo caso è sempre disposta la confisca amministrativa del prodotto o della merce, salvo che le indicazioni ivi previste siano apposte, a cura e spese del titolare o del licenziatario responsabile dell'illecito, sul prodotto o sulla confezione o sui documenti di corredo per il consumatore

 

OPZIONE n. 1 --- Nel merito il Ministero dello Sviluppo economico (rif. Circ. n. 1248998 del 9.11.2009) ha chiarito che ai fini della APPENDICE INFORMATIVA richiesta dalla norma:

  1. può essere applicata direttamente sul prodotto o sulla confezione (l'Agenzia delle Dogane precisa quindi che "sia il prodotto che la confezione di vendita potranno perciò riportare un’indicazione di vendita quale «100% made in Italy», «100% Italia», «tutto italiano» a condizione che il disegno, la progettazione, la lavorazione ed il confezionamento del prodotto siano compiuti esclusivamente sul territorio italiano");
  2. può assumere anche le forme di cartellino o targhette applicata allo stesso;
  3. può concretizzarsi a titolo meramente esemplificativo con una delle seguenti diciture: prodotto fabbricato in.........; prodotto fabbricato in Paesi extra UE; prodotto di provenienza extra UE; prodotto importato da Paesi extra UE; prodotto non fabbricato in Italia;
  4. oltre a queste diciture continua ad avere rilevanza anche al dicitura "importato da: [nome e sede dell'impresa]", prevista dalla nota n. 2704 del 9.08.2005 dell'Agenzia delle Dogane;
  5. rimane tuttavia impregiudicata la facoltà per il titolare del marchio o il licenziatario di provvedere ad indicazioni più puntuali circa l'origine o la provenienza del prodotto, sia esplicitando anche il Paese di produzione o fabbricazione sia provvedendo alle indicazioni suddette direttamente sul prodotto o la confezione, laddove possibile.

L'indicazione dell'origine non italiana dei prodotti va inserita dove trovano abitualmente posto le indicazioni sulla qualità e le caratteristiche dei prodotti stessi, in modo conforme alla prassi di settore e alle abitudini dei consumatori dei prodotti considerati (purché comunque in modo distinto dalle altre indicazioni), così da poter essere percepita chiaramente dal pubblico; tale indicazione non dev'essere necessariamente incorporata nel prodotto, ma può anche essere inserita in elementi amovibili come hang-tags o similari, anche aggiunti dopo l'importazione, dal momento che, per il rispetto della norma, è considerato sufficiente che l'origine non italiana sia specificata al consumatore in sede di commercializzazione, ciò dovendo in tal caso essere dichiarato dal titolare o licenziatario del marchio all'atto dell'importazione.

 

OPZIONE n. 2 --- Nei casi in cui tali attività non fossero materialmente possibili anteriormente alla fase della commercializzazione (anche per ragioni dimensionali, produttive o distributive) il titolare o il licenziatario del marchio può comunque far ricorso ad una specifica ATTESTAZIONE (nella fase di transito presso gli Uffici doganali) con un apposito modello attraverso cui ci si impegna a rendere, in fase di commercializzazione, le informazioni ai consumatori sull'effettiva origine estera del prodotto. E' in questo caso opportuno che in questa attestazione siano rese indicazioni precise ed evidenti o comunque sufficienti, al fine di evitare una disparità di trattamento nei confronti di coloro che avessero optato per l'apposizione delle apposite diciture (il modello di attestazione è reperibile cliccando sopra questo testo)

L'Agenzia delle Dogane chiarisce che dalle precisazioni fornite si evince che l’appendice informativa debba sempre accompagnare i prodotti sui quali è apposto il marchio (registrato e non) che possa indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia italiana, ai sensi della normativa europea sull’origine, necessitando invece una condotta caratterizzata da ulteriori artifizi o raggiri (quid pluris) per integrare l’ipotesi di uso fallace o fuorviante di marchi aziendali ai sensi della disciplina sulle pratiche commerciali ingannevoli (quali, ad esempio, quelle indicate dalla direttiva 2005/29/CE dell’11.05.05), avente rilevanza penale (art. 4, comma 49, ultima parte, primo periodo).

 

Dalle valutazioni dei Presidente dell'INDICAM dott. Carlo Guglielmi si rinviene la considerazione secondo cui "Molte perplessità suscitano invece le disposizioni sostitutive circa l’ “uso del marchio con modalità tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto (…) sia di origine italiana…”. Tra l’altro, benché la normativa europea sull’origine sia sufficientemente chiara, questa è la quarta modifica apportata in 5 anni: ciò è già di per sé un fatto negativo, poiché i costi di adeguamento ripetuti incidono su produzione, logistica e commercializzazione in maniera alta e ingiustificata. Inoltre si introduce una sanzione amministrativa pesante (fino a 250.000 EU) rispetto a comportamenti non identificati in modo preciso e univoco, ma che rimangono “aperti” senza ulteriori indicazioni all’interpretazione del singolo pubblico funzionario circa la lettura che ne darebbe un ipotetico consumatore: sembra più che altro un “processo alle intenzioni senza contraddittorio”, che oltre a tutto ignora l’orientamento consolidato della Cassazione in materia di marchi (in base a cui questi denotano “appartenenza aziendale”, non “origine geografica”). Ciò moltiplica le incertezze nelle scelte dell’imprenditore e rende più difficile e costosa la sua capacità di pianificazione.”

 

I precedenti chiarimenti dell'Agenzia delle Dogane

In un recente articolo apparso su questo sito (cfr. "Made in Italy con autocertificazione") è stata riportata la posizione dell'Agenzia delle Dogane sulle precendenti disposizioni normative ormai abrogate. Nel merito di tali chiarimenti, l'Agenzia delle Dogane interviene repentinamente per porre l'attenzione al fatto che "in relazione alle previgenti disposizioni introdotte dalla legge n.99/2009, la scrivente aveva fornito specifiche direttive ed istruzioni di carattere transitorio, con note prott. 110635/RU dell’11 agosto 2009 e 111601/RU del 13 agosto 2009 che, alla luce della intervenuta abrogazione dell’art. 17, comma 4, non trovano pertanto più applicazione a partire dalla data di entrata in vigore del decreto legge in oggetto (26 settembre 2009)." (rif. Nota 129830/RU del 29.09.2009)

 

Applicabilità delle nuove disposizioni

Appare opportuno segnalare che le nuove disposizioni sono immediatamente applicabili dal 26 settembre 2009, tuttavia allo stato attuale non sembra che sia stato ancora istituito un sistema informativo di controllo. Tale conclusione sembra venire in evidenza dalla lettura di alcuni documenti di prassi, che si riportano:

  1. "Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, per le politiche europee e per la semplificazione normativa, possono essere definite le modalità di applicazione del comma 1" (rif. comma 2 dell'art. 16 del D.L. 135/2009);
  2. "L'Amministrazione deputata al ricevimento delle attestazioni provvederà esclusivamente alla loro raccolta e alla messa a disposizione dell'autorità compentente al controllo" (Rif. Circ. 124898 del 9.11.2009 del Ministero dello Sviluppo Economico;
  3. "Si fa riserva all’esito della consultazione con i competenti organi del Ministero dello Sviluppo Economico di eventuali ulteriori istruzioni sull’individuazione dell’«autorità competente al controllo» alla quale l’Amministrazione doganale inoltrerà le attestazioni ex articolo 4, comma 49-bis, L. 350/2003 allegate alle dichiarazioni doganali" (rif. Nota n. 155971 del 30.11.2009 dell'Agenzia delle Dogane).

 

Questioni transitorie

Il Ministero dello Sviluppo chiarisce infine alcune questioni transitorie.

Prodotti già in commercio --- In primo luogo viene precisato che la nuova norma non può trovare applicazione ai prodotti che sono già nei negozi, e più in generale a quelli che sono già stati realizzati e contrassegnati dal marchio prima della sua applicabilità (10 novembre 2009). Tale circostanza potrà essere oggetto di autocertificazione. In questo caso, potrà essere utilizzato il medesimo schema di attestazione allegato alla predetta circolare, opportunamente integrato con tale specifica dichiarazione, resa sempre ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000.

Prodottti che non entreranno nel mercato --- In secondo luogo viene precisato che i prodotti sottoposti a regimi sospensivi e quelli immessi in libera pratica, ma non destinati al mercato italiano, non rientrano nel campo di applicazione della normativa in commento, rimanendo impregiudicata l'applicazione delle norme doganali in materia. Ciò significa che se tali prodotti recassero indicazioni fallaci, ancorché destinati in altri paesi comunitari, sarebbero sottoposti alle sanzioni penali previste dall’art. 4, comma 49, della legge n. 350/2003 (sequestro e comunicazione di notizia di reato all’A.G.). L'Agenzia delle Dogane chiarisce questa posizione stabilendo che " va precisato che – pur avendo la portata delle norme in commento effetto sul territorio nazionale – le fattispecie di cui al comma 49 sono integrate anche all’atto della immissione in libera pratica e, per quanto riguarda i regimi sospensivi di cui all’art. 84, comma 1, del Reg. (CEE) n. 2913/92, occorrerà verificare, all’atto del loro appuramento, la destinazione finale conferita alla merce. Restano peraltro applicabili, in presenza delle relative condizioni, le disposizioni recate dall’Accordo di Madrid del 1891 sulla repressione delle false o ingannevoli indicazioni di provenienza, riveduto a Lisbona il 31 ottobre 1958 e recepito nell’ordinamento nazionale dalla legge n. 676/67"

 

Ulteriori sviluppi

Si segnala infine che è in corso di esame in Parlamento il progetto di legge A.C. 2624-A il quale potrebbe produrre rilevanti effetti in tema di "Made in Italy".

Il Disegno di Legge in argomento raccoglie numorese altre proposte (A.C. 2624, 219, 340, 426, 477, 896, 1593, 2760) ed intende introdurre un sistema di tracciabilità obbligatoria per la valorizzazione dei prodotti tessili, che consenta alle imprese di qualificare la propria produzione e ai consumatori di avere maggiori informazioni sulla qualità e sulla sicurezza dei prodotti acquistati.

In particolare, si cerca di estendere la tutela riconosciuta dalla tracciabilità dei prodotti alimentari realizzato con l'etichettatura obbligatoria del luogo di origine di ciascuna fase di lavorazione, anche al settore tessile, calzaturierio, pelletteria. Inoltre si consente l’uso della denominazione "Made in Italy" esclusivamente per i prodotti dei suindicati settori le cui fasi di lavorazione, come individuate dallo stesso provvedimento, abbiano avuto luogo prevalentemente nel territorio italiano.

Infine, si prevedono sanzioni amministrative pecuniarie e il sequestro e la confisca delle merci nel caso di violazione delle disposizioni del provvedimento, che se reiterata è soggetta a sanzione penale.

Si rimane in attesa di ulteriori sviluppi del progetto di legge in argomento considerato che esso è stato approvato dalla Commissione ed è all'esame dell'Assemblea della Camera.

 

 

FONTI:

- Disegno di Legge A.C. 2624-A

- Modello di attestazione da rilasciare in dogana

- Nota n. 155971 del 30.11.2009 dell'Agenzia delle Dogane

- Circolare n. 124898 del 9.11.2008 del Ministero dello Sviluppo Economico

- Agenzia delle Dogane - Ufficio di Ancona - Comunicato Stampa del 9 ottobre 2009

- INDICAM - Istituto di Centromarca per la lotta alla contraffazione - Comunicato Stampa del 30 settembre 2009

- Nota n. 129803/RU del 29 settembre 2009 dell'Agenzia delle Dogane

 

 

- Testo del Decreto Legge "Salva Infrazioni" (D.L. n. 135 del 25.09.2009 in G.U. n. 225 del 25.09.2009) coordinato con la Legge di conversione (Legge n. 166 del 20.11.2009 in G.U. n.274 del 24.11.2009

- Pubblicazione del Ministero dello Sviluppo Economico del 26 ottobre 2009

Andrea Ronchi, su ItaliaOggi del 5 ottobre 2009, pag. 4

- Andrea Ronchi, su Milano Finanza del 25 settembre 2009, pag. 7

- Nota n. 2704 del 9.08.2005 dell'Agenzia delle Dogane

- Circolare n. 20/D del 13.05.2009 dell'Agenzia delle Dogane

Commenti 

 
# Centro Studi Vallese 2009-09-30 16:35
Vorrei far osservare che la norma così come introdotta mi sembra che tuteli la sola "realizzazione" dei prodotti italiani, ma appare invece non tutelare le materie prime, cosicché, per esempio, un prodotto finito realizzato in Italia ma con materie prime cinesi avrà diritto a questa nuova forma di tutela mentre un prodotto fatto in Cina ma con una meteria prima di primissima qualità italiana, non avrà la stessa tutela. Mi sembra quantomai opportuno un chiarimento , alrimenti si finirebbe colpire a morte alcuni settori come quello della produzione dei filati.
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