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Mercoledì 30 Settembre 2009 18:00 Ultimo aggiornamento Venerdì 10 Settembre 2010 09:18
ComUnica di nuovo al via!
E' ripartita il 1 ottobre 2009 la presentazione della Comunicazione Unica per la nascita dell'impresa rinviata dal Decreto Anticrisi (D.L. 78/2009), dopo un periodo di sperimentazione durato sei mesi (dal 31.03.2010). La nuova procedura risulta obbligatoria per i seguenti adempimenti:
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dichiarazione di inizio attività, variazioni dati e cessazioni dell’attività ai fini IVA (di cui all'art. 35 del DPR 633/1972)
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domanda di iscrizione di nuove imprese, modifica e cessazione nel registro delle imprese e nel R.E.A. (escluso il deposito di bilancio);
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domanda di iscrizione, variazione e cessazione dell'impresa ai fini INAIL;
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domanda di iscrizione, variazione e cessazione al registro delle imprese con effetto per l’INPS relativamente alle imprese artigiane ed esercenti attività commerciali (ai sensi dell'art. 44, comma 8 del D.L. 269/2003);
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domanda di iscrizione e cessazione di impresa con dipendenti ai fini INPS;
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variazione dei dati d’impresa con dipendenti sempre ai fini INPS in relazione a:
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attività esercitata;
- cessazione attività;
- modifica denominazione impresa individuale;
- modifica ragione sociale;
- riattivazione attività;
- sospensione attività;
- modifica sede legale;
- modifica della sede operativa;
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domanda di iscrizione, variazione e cessazione di impresa agricola ai fini INPS;
- domanda di iscrizione, variazione e cessazione di impresa artigiana nell'albo delle imprese artigiane.
Si osserva che le domande di iscrizione, variazione e cessazione delle imprese artigiane nell’albo delle imprese artigiane seguiranno invece quanto disposto dalle leggi regionali in materia, alcune delle quali sono state di recente modificate per adeguarne il contenuto all’articolo 9 della Legge n. 40/2007, istitutivo di ComUnica (rif. Parere del 1 ottobre 2009, prot. 85801).
Tra le Regioni che hanno provveduto ad adeguare le proprie procedure a Comunica si riporta la Regione Abruzzo che ha disciplinato direttamente nel comma 1 dell'art. 16 della recente Legge sull'Artigianato (Legge n. 23 del 30.10.2009) che "Il legale rappresentante dell’impresa presenta la comunicazione unica di cui al modello approvato con decreto interministeriale ai sensi dell’art. 9 del D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, (Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli) convertito in legge con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, alla Camera di commercio". Si è inoltre a conoscenza del fatto che nella Regione Marche sono ancora in corso di definizione le intese necessarie a tale scopo pertanto, fino a quando le predette intese non saranno sottoscritte, le imprese artigiane dovranno continuare ad utilizzare la procedura vigente.
L'inizio attività
La novità più rilevante di ComUnica è che essa elimina di fatto il termine dei 30 gg. per effettuare l'inzio attività, in quanto essa costituisce titolo per l'immediato avvio. Una volta avviata l'attività tipica con il rilascio delle autorizzazioni, ove necessario, sarà effettuata una nuova comunicazione che varrà anche ai fini previdenziali ed assistenziali (rif. Circolare INAIL n. 52 del 28.09.2009). Sul punto si è pronunciato il Ministero in un Parere rilasciato all'Unioncamere Piemonte chiarendo che "sia la lettera che la ratio della norma precludono la possibilità di avviare l'attività d'impresa prima della presentazione della Comunicazione Unica" in quanto "la ratio dell'intervento normativo è stata quella di rendere manifesta l'impresa, nel momento in cui nasce, a tutte le Amministrazioni nei confronti delle quali siano previsti adempimenti individuandosi, a tal fine, un evento certo (la presentazione appunto, della Comunicazione Unica) come dies a quo valido per tutte le Amministrazioni, ai fini dei predetti adempimenti" (rif. Parere del 1 ottobre 2009, prot. 85801).
Per quanto riguarda inoltre l'iscrizione delle società cooperative si è espresso il Ministero dello Sviluppo Economico con la Circolare n. 115427 del 16.10.2009, il quale ha chiarito numerosi aspetti collegati alle nuove disposizioni arrecate all'Albo delle Società Cooperative ai sensi dell'art. 10 della Legge n. 99/2009.
La Comunicazione Unica comporta una maggior facilità nella gestione degli adempimenti e una riduzione delle tempistiche di attesa degli esiti, in quanto:
- l'ufficio del Registro Imprese diventa lo “sportello unico”, a cui l'utente deve inviare la Comunicazione Unica, e sarà poi questo ad inoltrare i moduli allegati agli altri Enti di competenza;
- entro 5 giorni la Camera di Commercio comunica l'avvenuta iscrizione all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata e al mittente della pratica stessa ed entro 7 giorni i singoli Enti trasmettono gli esiti sia all'impresa che al Registro Imprese.
Per un approfondimento sulle procedure riguardanti l'INPS si rinvia al Messaggio n. 28736 del 10.12.2009 e alla Circolare n. 41 del 26.03.2010
Il Ministero del Lavoro ha inoltre riconosciuto che le imprese che hanno necessità di impiegare personale fin dal primo giorno di avvio dell'attività sono impossibilitate ad adempiere all'obbligo della comunicazione preventiva di assunzione. Pertanto con la Lettera Circolare del 10.04.2010 ha chiarito che in tal caso è rinvenibile una causa di forza maggiore che consente la comunicazione di inizio della prestazione lavorativa entro i successivi 5 giorni. Resta tuttavia fermo l'obbligo di consegna, all'atto dell'assunzione, della copia di contratto individuale di lavoro.
Si ricorda che possono continuare ad aprire la Partita IVA presso gli Uffici territoriali dell'Agenzia delle Entrate, se non intendono farlo con la procedura Comunica, i soggetti IVA che non hanno l'obbligo di iscrizione presso il Registro delle Imprese o presso il Rea. Si tratta dei produttori di lavoro autonomo ovvero quei soggetti individuati sia nell'art. 53 del TUIR sia nell'articolo 55, comma 2, lettera a) dello stesso TUIR. In quest'ultimo caso, ci si riferisce a tutte quelle attività non organizzate il forma d'impresa e dirette alla prestazione di servizi che non rientrano nell'art. 2195 cod.civ. (es. prestazioni didattiche, di lavoro autonomo materiale, ecc...). Ad esempio, la Ris. 129/1996 ha ritenuto che l'attività di fotografo possa rientrare nell'esercizio di arti e professioni di cui all'art. 53 del TUIR o nell'attività d'impresa di cui all'art. 55, a seconda delle modalità in cui essa viene svolta (organizzazione o meno). Si evidenzia che per tutte quelle attività residuali contenute nell'art. 55, comma 2, lettera a) del TUIR, quando non organizzate in forma d'impresa, va valutato caso per caso l'obbligo di apertura con la procedura Comunica, in quanto c'è anche da considerare se esse debbano o meno essere iscritte nelle Sezioni Speciali ovvero tra i piccoli imprenditori. Nel caso la valutazione comporti l'obbligo di iscrizione presso le Sezioni Speciali, anche se l'attività è svolta senza organizzazione d'impresa, la procedura telematica di Comunica rimarrà il solo canale percorribile.
Presupposti
SI ricorda che per usfruire del nuovo servizio è necessario possedere:
- la firma digitale, riprodotta tramite certificato qualificato ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale;
- le credenziali di accesso al portale TELEMACO;
- un indirizzo PEC che, verrà fornito gratuitamente dalla Camera di Commercio se trattasi di impresa individuale (le società sono obbligate a comunicare la PEC già al momento della loro costituzione).
La comunicazione deve essere trasmessa dal legale rappresentante dell'impresa oppure da un intermediario.
E' disponibile una guida per la compilazione della modulistica telematica ( GUIDA A COMUNICA )
La procedura
Per la creazione della pratica si utilizza il software gratuito “ComUnica”, il quale permette di:
- compilare offline le diverse modulistiche
- inviare i moduli compilati all'ufficio del Registro Imprese della propria Camere di Commercio, per via esclusivamente telematica.
In concreto corrisponde ad una singola pratica digitale, strutturata nei seguenti file:
- un documento riportante i dati del richiedente, l'oggetto della comunicazione e il riepilogo delle richieste ai diversi enti (in particolare esso include la provincia di appartenenza dell'Ufficio Registro Imprese di riferimento; i dati anagrafici dell'impresa; l'oggetto della comunicazione. In questo campo vengono richiamati: l'adempimento per cui si sta trasmettendo la Comunicazione, gli Enti a cui devono essere indirizzati e inoltrati i documenti allegati e il codice della pratica stessa; gli estremi del Dichiarante, di colui, cioè, che compila e invia telematicamente la pratica. Esso può coincidere con l'utente stesso oppure può essere un professionista o un altro intermediario; l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata dell'impresa o la richiesta di attivazione di un indirizzo PEC, qualora l'impresa individuale ne fosse sprovvista.
- i moduli per richiedere l'iscrizione al Registro Imprese;
- i moduli per l'Agenzia delle Entrate, al fine di ottenere il codice fiscale e la partita IVA
- i moduli INPS per richiedere l'iscrizione dei dipendenti o dei lavoratori autonomi;
- i moduli INAIL per aprire la posizione assicurativa.
La pratica inoltrata deve essere firmata digitalmente e deve riportare l'indicazione dell'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) dell'impresa.
Dopo aver inviato la pratica, il Registro Imprese invia automaticamente all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) dell'impresa la Ricevuta di protocollo e la Ricevuta della Comunicazione Unica, valida per l'avvio dell'impresa.
La Ricevuta di accettazione della Comunicazione unica riporta:
- il numero di protocollo, la data di protocollazione e la data di ricezione della Comunicazione
- le informazioni anagrafiche dell'impresa e gli estremi del Dichiarante
- gli Enti destinatari con i sottonumeri di protocollo e il riepilogo dei documenti informatici allegati.
La procura e la firma digitale
Con la nuova normativa la modalità telematica o su supporto informatico diventa l'unica modalità di trasmissione delle domande, denunce e atti da presentare all'Ufficio del Registro Imprese, per tutte le imprese comprese le ditte individuali. Resta escluo da questa modalità di presentazione solo il deposito Bilancio.
Al fine di agevolare l'utilizzo di questa nuova procedura e di semplificare effettivamente gli adempimenti per le imprese, è stata introdotta la Procura speciale ( Modello di Procura per gli intermediari ) definita secondo le indicazioni fornite nella Circolare n. 3616/C del 15 febbraio 2008.
Attraverso questo strumento, il titolare dell'impresa attribuisce ad un professionista o ad altro intermediario il potere di sottoscrizione digitale e presentazione telematica della Comunicazione Unica all'Ufficio del Registro Imprese, sulla base del codice univoco di identificazione della pratica.
La recente Nota 64372 del 4.6.2010 del Ministero dello Sviluppo Economico ha chiarito in maniera decisa che possono firmare digitalmente i file telematici di Comunica non solo i professionisti ma anche gli altri intermediari. il Ministero richiama infatti le Camere di Commercio a tenere in considerazione il fatto che "questo Ministero con Circolare n. 3575/C del 20 aprile 2004, a firma dell’On. Sig. Ministro, rilevò tra l’altro che “appare comunque di tutta evidenza che il comma 54, dell'art. 2, della legge finanziaria [legge 24.12.2003, n. 350, che ha modificato il comma 2 del succitato articolo 31] non pone alcuna preclusione (né di converso alcuna esclusiva) per qualsivoglia ordine professionale (o intermediario abilitato o altro soggetto) differente dai commercialisti, ragionieri e periti commerciali, nello svolgimento delle attività di invio dei "dati" al registro delle imprese, in nome e per conto dei soggetti obbligati. E' infatti insito nel dettato normativo, che l'unica differenziazione per i soggetti ivi contemplati, è quella di avvalersi delle modalità "dell'apposito incarico", di cui al predetto art. 2, comma 54, mentre tutti gli altri soggetti devono essere ordinariamente delegati all'obbligato”, principio più volte ribadito anche in note dirette ai Consiglio nazionali interessati". Con la successiva Nota 101914 del 3 agosto 2010 il Ministero ha quindi ribadito che "le disposizioni sopra richiamate della legge n. 340 del 2000 creano un peculiare regime nei confronti di alcune categorie di professionisti (tra cui i commercialisti): gli consentono, infatti, di dichiarare la conformità all’originale cartaceo della copia ottica estratta da alcune specifiche tipologie di documenti; nonché di sostituire, in alcuni casi, l’obbligato nella sottoscrizione dei modelli informatici con cui si richiede l’iscrizione di un atto nel registro delle imprese" e che "la procura speciale prevista dalla circolare ministeriale n. 3616/C è utilizzabile, pertanto, esclusivamente ai fini della sottoscrizione digitale della distinta relativa al “modello Comunicazione” e la sua forma semplificata trova giustificazione nel fatto che le modulistiche allegate risultano sottoscritte, in ogni caso, secondo le usuali formalità".
E' importante quindi osservare come l'INAIL ha chiarito che per la compilazione delle pratiche INAIL è necessario che il dichiarante od il suo intermediario debbano essere registrati presso il PUNTO CLIENTE INAIL, cosicché eventuali pratiche inviate senza questa abilitazione verranno scartate. Scrive infatti l'INAIL nelle Istruzioni Operative del 31.03.2010 (Prot. INAIL.60010.31/03/2010.0002858) che "La Comunicazione unica è concepita come un fascicolo elettronico al cui interno sono presenti le denunce/dichiarazioni di competenza dei vari enti destinatari ed è stata prevista la sottoscrizione con firma digitale sia dell'intero fascicolo ("pratica Registro imprese"), sia dei singoli moduli. Ciò in quanto le categorie di intermediari titolati ad effettuare i diversi adempimenti nei confronti delle amministrazioni interessate a Comunicazione unica sono differenziate. Le denunce di iscrizione all'INAIL effettuate con ComUnica alle Camere di commercio devono essere sottoscritte con firma digitale dal legale rappresentante dell'impresa o da un intermediario legittimato in base alla legge n. 12/1979. Tale controllo non può che essere effettuato verificando che la persona fisica che sottoscrive con firma digitale la denuncia all'INAIL sia un soggetto abilitato in Punto Cliente e quindi autorizzato dall'INAIL ad effettuare tale tipo di adempimento".
Questa osservazione mette in evidenza alcune questioni collegate alla necessità di firma digitale per alcuni dei modelli presenti nella Comunicazione Unica. Secondo lo scrivente infatti la presenza della firma digitale non è richiesta su tutta la modulistica. Tale tesi è ora confermata dalla Nota 64372 del 4.6.2010 in cui il Ministero dello Sviluppo Economico chiarisce che "la procura speciale di cui alla circolare n. 3616/C cit. consente, quindi, al professionista o all’intermediario di sottoscrivere digitalmente, per conto dell’obbligato o del legittimato, solo la distinta relativa al “modello di Comunicazione unica”, non anche le distinte relative alle altre modulistiche che viaggiano allegate al “modello di Comunicazione”, restando la legittimazione alla sottoscrizione di queste ultime governata dalle specifiche norme di settore".
E' importante quindi ricordare che il Ministero dello Sviluppo Economico ha diramato una specifica direttiva per la verifica della firma digitale del professionista o dell'intermediario che firmano digitalmente le pratiche telematiche. Si rimanda quindi alle istruzioni fornite con la Circ. 3633/C del 26.04.2010.
Si riporta quindi il seguente schema di riferimento.
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Tipologia della modulistica |
Necessaria la firma digitale? | File Telematici |
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Registro Imprese (Software Fedra Plus) |
E' necessaria la firma digitale del richiedente o dell'intermediario (attraverso la procura) così come era necessaria prima. Per entrambi i soggetti è necessario inoltre possedere le credenziali di accesso al portate TELEMACO. Vanno firmati solo i file PDF e non quelli XML |
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Agenzia delle Entrate (Software AA7/AA9) |
Non è necessaria la firma digitale così come non era necessaria neanche prima dell'introduzione di Comunica. La presentazione della pratica verrà quindi effettuata direttamente dal titolare attraverso l'apposizione della propria firma digitale direttamente sulla pratica Comunica. Nel caso di utilizzo di un intermediario per mancanza della firma digitale, il medesimo intermediario provvederà ad allegare una procura speciale nella "modulistica Registro Imprese" appositamente firmata che gli attribuisce il diritto di presentazione della pratica. Lo stesso intermediario provvederà quindi all'invio della pratica con apposizione della propria firma digitale su tutta la pratica Comunica. |
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| INPS |
Medesima sitazione del caso di presenza della modulistica Agenzia Entrate. Non è infatti necessaria la firma digitale così come non era necessaria neanche prima dell'introduzione di Comunica. La presentazione della pratica verrà quindi effettuata direttamente dal titolare attraverso l'apposizione della propria firma digitale diretttamente sulla pratica Comunica. Nel caso di utilizzo di un intermediario per mancanza della firma digitale, il medesimo intermediario provvederà ad allegare una procura speciale nella "modulistica Registro Imprese" appositamente firmata che gli attribuisce il diritto di presentazione della pratica. Lo stesso intermediario provvederà quindi all'invio della pratica con apposizione della propria firma digitale su tutta la pratica Comunica. |
Modulistica INPS con dipendenti (DM68):
Modulistica INPS (DA):
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| INAIL |
E' necessaria la firma digitale del richiedente o dell'intermediario (attraverso la procura) così come era necessaria prima. Per entrambi i soggetti è necessario inoltre possedere le credenziali di accesso al portate PUNTO CLIENTE INAIL (in particolare i consulenti del larovo e gli altri di cui all'art. 1 della Legge 12/1979) Vanno firmati i file PDF e non quelli XML |
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| COMUNICA |
E' possibile presentare la modulistica COMUNICA direttamente o attraverso un intermediario. In quest'ultimo caso non è necessaria l'allegazione della procura nelle in quanto costituirebbe una inutile duplicazione della procura allegata alla pratica Fedra. In entrambi i casi è necessario indicare una "PEC transitoria" che sarà utilizzata per ricevere la notifiche di presentazione e perfezionamento della pratica. Vanno firmati i file PDF e non quelli XML |
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| Ministero del Lavoro | Non sono ancora previste modalità di comunicazione telematica mediante Comunica |
ComUnica sta a StarWeb come il bruco alla farfalla
E' interessante notare che in questi giorni sono in svolgimento numerori corsi formativi su tutto il territorio nazionale i quali nutrono una particolare attanzione degli operatori interessati tanto da necessitare la moltiplicazione delle sezioni di questi corsi.
Quello che complessivamente si può trarre da questi corsi è che numerosi fattori potrebbero rendere la vita della procedura Comunica alquanto breve.
Da un lato sembra emergere che l'interesse che aveva unito le categorie di settore e gli enti pubblici per l'istituzione di una procedura unitaria stia via via scemando per la difficile ricorrenza di quegli elementi di diversità tipici di organizzazioni che traggono il loro fondamento e la loro operatività in provvedimenti normativi e prassi operarative che hanno natura e sostanza nettamente diversi.
Da un altro lato si osserva che in alcune Camere di Commercio sussisteva già da tempo una procedura telematica di iscrizione chiamata StarWeb www.starweb.infocamere.it la quale consentiva di fare già tutto quanto necessario per l'iscrizione delle imprese anche artigiane con un'efficienza che appare nettamente maggiore (si rinvia a titolo esemplificativo alla CCIAA di Reggio Emilia).
Si aggiunge infine che allo stato attuale, ossia nell'imminenza della nuova procedura, non sono stati ancora sciolti numerosi problemi applicativi (es. sull'utilizzo della PEC, sull'utilizzo di intermediari con procura e sulle funzionalità del software Comunica).
Sembra quindi che la procedura Comunica potrebbe risultare fra qualche tempo come il risultato di una fase storica di transizione verso procedure telematizzate più efficienti. Rimaniamo quindi in attesa della data del 1 aprile 2010 per riportare le prime reali impressioni su Comunica.
Imposta di bollo
Con la Risoluzione n. 24/E del 29 marzo 2010, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che non debbano essere assoggettate all’imposta di bollo le domande e gli atti, ancorché inviati tramite la comunicazione unica, che prima dell’introduzione della stessa erano esenti dall’imposta. Ciò in quanto "la nuova e diversa modalità di veicolazione dei predetti atti e istanze non incide, infatti, sul contenuto sostanziale rispetto al quale il legislatore ha disposto il trattamento di esenzione". A titolo esemplificativo si citano la domanda per l’attribuzione della partiva Iva (esente ai sensi dell’articolo 5 della tabella allegata al DPR n. 642 del 1972) e gli atti e documenti in materia di assicurazioni sociali obbligatorie (esenti ai sensi dell’articolo 9 della tabella).
La medesima Risoluzione ha inteso chiarire il trattamento delle Imprese Artigiane le quali, con la comunicazione unica verranno iscritte al registro delle imprese e solo successivamente, a seguito di ulteriori adempimenti, potranno chiedere, con lo stesso mezzo telematico, l’iscrizione nell’albo delle imprese artigiane. In questi casi è stato chiarito che "nel momento in cui il richiedente, già iscritto al registro imprese, ritenga di disporre di tutti gli elementi necessari per ottenere l’iscrizione all’albo delle imprese artigiane, e chieda, quindi, di integrare la pratica nata con la prima comunicazione unica, riferendosi al numero di protocollo della prima pratica e compilando, in una nuova comunicazione, i campi relativi all’albo imprese artigiane, all’INPS ed eventualmente all’INAIL, tale ultima comunicazione non deve essere assoggettata nuovamente all’imposta di bollo in quanto risulta concretizzata la fattispecie di integrazione documentale relativa a una precedente comunicazione unica già assoggettata all’imposta di bollo di cui all’articolo 1, comma 1-ter, della tariffa annessa al DPR 26 ottobre 1972, n. 642".
Diritti di segreteria
Con la Nota n. 26649 del 4/4/2010 il Ministero dello Sviluppo economico ha chiarito alcune questioni riguardanti i diritti di segreteria.
In primo luogo ed al pari di quanto sostenuto dall'Agenzia delle Entrate nella Ris. 24/E del 29.03.2010 ha chiarito che le domande di Comunica inviatete ai soli fini previdenziali, assistenziali e fiscali sono esenti da diritti di segreteria. Secondo il Ministero infatti "che anche facendo riferimento alla specifica normativa che regola la determinazione dei diritti di segreteria collegandola ai costi dei relativi servizi, si evidenzia che i casi in questione non producono specifiche attività istruttorie né oneri significativi a carico del Registro delle Imprese, il quale si limita a smistare le domande ricevute alle Amministrazioni competenti che effettueranno la necessaria istruttoria".
In secondo luogo è stato precisato che per le nuove imprese iscritte inattive, "la dichiarazione di inizio attività presentata successivamente dall'impresa non sia soggetta al pagamento del diritto di segreteria, riferendosi al numero di protocollo della prima pratica e configurando, quindi la fattispecie di integrazione documentale relativa ad una precedente Comunicazione Unica già assoggettata al pagamento dei diritti di segreteria"
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Fonti: - Nota Prot. 101914 del 3 agosto 2010 - Precisazioni sul ruolo della procura speciale - Nota Prot. 64327 del 4.6.2010 del Ministero dello Sviluppo Economico - La firma digitale degli intermediari - Circolare 3633/C del 26.04.2010 del Ministero dello Sviluppo Economico - Controllo sottoscrizione digitale - Lettera Circolare del 20.04.2010 del Ministero del Lavoro - Problematiche relative all'assunzione - Nota n. 26649 del 4.4.2010 del Ministero dello Sviluppo Economico - Diritti di segreteria - Istruzioni INAIL 31.03.2010 - Credenziali di accesso - Risoluzione n. 23/E del 29.03.2010 dell'Agenzia delle Entrate - Imposta di Bollo - Circolare INPS n. 41 del 26.03.2010 - Ulteriori precisazioni - D.M. 23 marzo 2010 - Nuovi Certificati Camerali - Comunicato Congiunto del 22.03.2010 - Messaggio INPS n. 28736 del 10.12.2009 - Procedure INPS - D.M. 24 novembre 2009 - integrazione della nuova modulistica registro delle imprese approvata con DM 14 agosto 2009 - Legge organica sull'Artigianato (L.R. n. 23 del 30.10.2009 in BURA n. 57 del 6.11.2009 - Abruzzo) - Circolare n. 115427 del 16.10.2009 - Chiarimenti dal Ministero dello Sviluppo Economico in materia di Cooperative - Parere del 1 ottobre 2009 del Ministero rilasciato all'Unioncamere Piemonte (Prot. 85801 del 1.10.2009) - Comunicato Stampa del 30.09.2009 della Camera di Commercio; - Circolare n. 52 del 28.09.2009 dell'INAIL - D.M. 14 agosto 2009 - specifiche tecniche per le nuove modalità di presentazione - Circolare n. 3616/C del Ministero dello Sviluppo Economico - Procura Speciale |



