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Giovedì 18 Febbraio 2010 12:44 Ultimo aggiornamento Venerdì 21 Maggio 2010 12:06
Le prestazioni di lavoro occasionale accessorio riguardano le attività lavorative di natura meramente occasionale e accessoria, non riconducibili a tipologie contrattuali tipiche di lavoro subordinato o di lavoro autonomo. Queste tipologie di rapporti di lavoro sono state regolamentate dal legislatore nell'art. 70 del D.Lgs. 276/2003 per contrastare le forme di lavoro nero o irregolare predisponendo un insieme di tutele minime previdenziali ed assicurative per queste tipologie particolari di prestazioni di lavoro.
La natura accessoria comporta che queste attività debbano essere svolte direttamente a favore dell'utilizzatore della prestazione, senza il tramite di intermediati. Ciò comporta che il ricorso ai buoni lavoro è limitato alll'apporto diretto tra prestatore ed utilizzatore finale, mentre è escluso che un'impresa, sia essa una cooperativa o un'agenzia del lavoro, possa reclutare e retribuire lavoratori per svolgere prestazioni a favore di terzi come nel caso dell'appalto o della somministrazione di lavoro.
Novità 2010
La Legge Finanziaria 2010 incide nuovamente su questa tiplogia di lavoro ampliandone l'ambito applicativo che può ora essere comprendere ulteriori attività e nuovi committenti.
Le principali novità riguardano, ad esempio, gli studenti con meno di venticinque anni di età iscritti a un ciclo di studi universitari i quali, con le nuove norme, possono ora svolgere lavoro occasionale in qualunque periodo dell’anno e non solo, come già previsto, nei periodi di vacanza e nei fine settimana; i pensionati, che ora possono essere impiegati anche dagli enti locali; i lavoratori part-time, i quali, in via sperimentali per l’anno 2010, possono essere impiegati nell’ambito di qualsiasi settore produttivo. Le novità riguardano anche i datori di lavoro: le aziende familiari, ad esempio, possono ricorrere al lavoro occasionale per tutti i settori produttivi, essendo stato eliminato il riferimento ai settori del commercio, turismo e servizi; inoltre, tra gli utilizzatori sono stati inseriti anche maneggi e scuderie e, soprattutto, gli enti locali, per lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti.
Schema di sintesi
E' possibile sintetizzare il nuovo quadro normativo nella seguente tabella rinviando ulteriori approfondimenti alla normativa e alla prassi di riferimento.
| Committenti | Catergorie di prestatori | Tipologia di attività | Regime contributivo | Note |
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Privati (famiglie) |
Tutti | Lavori domestici | Gestione separata (art. 2, comma 26 della L. 335/1995 | |
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Privati Aziende Enti Locali |
Tutti |
Lavori di giardinaggio Lavori di manutenzione di edifici, strade, parchi, monumenti |
Gestione separata (art. 2, comma 26 della L. 335/1995 | |
| Privati | Tutti | Insegnamento privato supplementare | Gestione separata (art. 2, comma 26 della L. 335/1995 | |
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Privati Aziende Committenti pubblici |
Tutti |
Manifestazioni sportive, fieristiche, culturali, o caritatevoli Lavori di emergenza o solidarietà |
Gestione separata (art. 2, comma 26 della L. 335/1995 | I "committenti pubblici", compresi gli enti locali possono ricorrere soltanto a questo tipo di attività |
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Privati Aziende Enti Locali Scuole Universita' |
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Qualunque tipologia di attività di lavoro in tutti i settori produttivi | Gestione separata (art. 2, comma 26 della L. 335/1995 | Sono considerate vacanze natalizie il periodo intercorrente dal 1 dicembre al 10 gennaio; sono considerate vacanze pasquali dalla Domenica delle Palme al martedì successivo il lunedì dell'Angelo; sono considerate vacanze estive dal 1 giugno al 30 settembre (rif. Circolare INPS n. 104/2008) |
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Datori di lavoro agricoli |
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Attività agricole di carattere stagionale | Gestione separata (art. 2, comma 26 della L. 335/1995 | Ne sono un esempio la vendemmia, la raccolta delle olive, ecc... |
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Datori agricoli di cui all'art. 34 del DPR 633/1972 |
Tutti | Attività agricole di qualunque tipo | Gestione separata (art. 2, comma 26 della L. 335/1995 | Nel caso di specie si fa riferimento ai produttori agricoli aventi un volume di affari annuo non superiore a € 7.000 (rif. art. 34, comma 6 del DPR 633/1972) |
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Imprese familiari (art. 230-bis c.c.) |
Tutti | Prestazioni rese nell'ambito di tutti i settori produttivi per specifiche attività |
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Occorre fare attenzione in quanto l'utilizzo delle prestazioni occasionali di tipo accessorio nel caso di specie è consentito solo a condizione che le "imprese familiari" assumano la veste di "datori di lavoro" nei riguardi dei soggetti estranei all'imprenditore e all'impresa familiare stessa (rif. Circolare INPS n. 17 del 3.02.2010) Nel limite di € 10.000 per anno fiscale (€ 13.300 lordi) |
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Privati Aziende |
Tutti |
Consegna porta a porta e vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica |
Gestione separata (art. 2, comma 26 della L. 335/1995 | |
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Privati Aziende |
Tutti | Attività svolte nei maneggi e nelle scuderie | Gestione separata (art. 2, comma 26 della L. 335/1995 |
Limiti quantitativi
Si ricorda inoltre che per tutte le tipologie di prestatori resta fermo il limite massimo delle erogazioni fissato dall’articolo 70 del d.lgs. n. 276/2003, in un compenso non superiore a 5.000 euro nel corso di un anno solare con riferimento al medesimo committente. Il limite del compenso erogabile dal singolo committente deve intendersi per il prestatore come netto. Di conseguenza il limite di importo lordo per il committente è di 6.660 euro, corrispondenti a 4.995 euro netti per prestatore.
Per i percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito il limite di importo, per anno solare, è di 3.000 euro netti complessivi, corrispondenti per il/i committente/i a 4.000 euro lordi.
Per quanto riguarda le imprese familiari, invece, il legislatore, al comma 2-bis dell’art. 70 del d.lgs. 276/2003, ha previsto che esse possano utilizzare prestazioni di lavoro accessorio per un importo complessivo non superiore, nel corso di ciascun anno fiscale, a 10.000 euro. Si precisa che anche questo limite economico è da considerarsi come netto, corrispondente ad un importo lordo di 13.333 euro.
Voucher nelle Tabaccherie
E' interessante osservare come l'INPS con il Messaggio del 14 maggio 2010, n. 13211 ha comunicato che per potenziare il servizio di distribuzione e gestione dei voucher per lavoro occasionale di tipo accessorio, attraverso una maggior capillarizzazione dei punti di vendita, si è intervenuti ricorrendo alla collaborazione di altri soggetti, dotati di una rete di vendita diffusa sul territorio nazionale, con la creazione dei Punti di Emissione Autorizzata (PEA).
Il 26 marzo è stata sottoscritta la Convenzione tra l'Istituto e la FIT (Federazione italiana tabaccai) per affidare ai rivenditori di generi di monopolio i servizi inerenti la gestione dei voucher. Dal 17 maggio 2010 il servizio per la vendita e la riscossione di buoni lavoro è attivo presso i tabaccai aderenti all'iniziativa, che interesserà circa tremila tabaccherie su tutto il territorio nazionale.
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Fonti: - Legge Finanziaria 2010 (art. 2, commi 148 e 149 della Legge 23 dicembre 2009, n. 191); - art. 70 del Dd.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276; - Messaggio INPS n. 13211 del 14.05.2010 - Circolare INPS n. 17 del 03.02.2010; - Circolare INPS n. 88 del 9.07.2009; - Circolare INPS n. 76 del 26.05.2009; - Circolare INPS n. 44 del 24.03.2009; - Circolare INPS n. 104 del 1.12.2008; - Circolare INPS n. 94 del 27.10.2008; - Circolare INPS n. 81 del 31.07.2008 |



