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Mercoledì 07 Luglio 2010 10:04 Ultimo aggiornamento Giovedì 12 Agosto 2010 09:41
Il Decreto Legge 78 del 31 maggio 2010 interviene in materia di riciclaggio riducendo da 12.500 a 5.000 euro la soglia massima per l’utilizzo del contante e dei titoli al portatore. Accanto al ripristino delle condizioni vigenti prima dell'entrata in vigore della Manovra d'Estate 2008 (rif. art. 32 del D.L. 112/2008) vengono inoltre introdotte significative novità in tema di inasprimento delle sanzioni.
Il provvedimento che è entrato in vigore il 31 maggio 2010 è tuttavia in corso di conversione presso in Parlamento. In realtà si fa notare che l'approvazione il 15 luglio 2010 del Maxiemendamento del Governo su cui è stata chiesta la fiducia comporta che le violazioni collegate ai nuovi limiti non sono sanzionabili per le operazioni compiute tra il 31 maggio 2010 ed il 15 giugno 2010, cosicché la data in vigore dei nuovi limiti è il 15 giugno 2010.
Il trasferimento del contante
L'art. 49 del D.Lgs. n. 231 del 21 novembre 2007 reca la normativa interna riguardante le limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore in attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione.
L'internvento legislativo in corso di conversione modifica l'art. 49 in argomento ed in particolare i commi 1, 5, 8, 12 e 13 adeguando l'importo limite da 12.500 a 5.000 delle fattispecie ivi disciplinate.
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Fattispecie n. 1 comma 1 dell'art. 49 |
Divieto di trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore a 5.000 euro. Il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A --- (rif. al comma 1 dell'art. 49). |
Passaggio da 12.500 a 5.000 |
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Fattispecie n. 2 comma 5 dell'art. 49 |
Obbligo di indicare negli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 5.000 euro l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità --- (rif. al comma 5 dell'art. 49) In tal caso è obbligatoria l'indicazione del nome o della ragionee sociale del beneficiario |
Passaggio da 12.500 a 5.000 |
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Fattispecie n. 3 comma 8 dell'art. 49 |
Possibilità per gli istituti bancari e postali di rilasciare assegni circolari, vaglia postali e cambiari di importo inferiore a 5.000 euro, su richiesta scritta del cliente, senza la clausola di non trasferibilità --- (rif. al comma 8 dell'art. 49). La Circolare n. 281178 del 2010 del Ministero delle Finanze ricorda quindi che il rilascio di assegni bancari, circolari, vaglia cambiari o postali in forma libera, di importo inferiore ai Euro 5.000 è consentito soltanto previa richiesta in forma scritta e pagamento dell'imposta di bollo di Euro 1,50 per singolo modulo o vaglia |
Passaggio da 12.500 a 5.000 |
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Fattispecie n. 4 commi 12 e 13 dell'art. 49 |
Divieto di detenere libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo pari o superiore a 5.000 euro. In via transitoria, relativamente ai libretti che alla data di entrata in vigore del decreto n. 231 del 2007 presentavano un saldo superiore al predetto limite, i clienti hanno tempo sino al 30 giugno 2011 per estinguere ovvero ridurre il saldo al di sotto della soglia fissata (rif. ai commi 12 e 13 dell'art. 49) |
Passaggio da 12.500 a 5.000 con proroga biennale per l'adeguamento |
La Circolare n. 281178 del 2010 del Ministero delle Finanze ricorda quindi che:
- che gli assegni utilizzati per la mdesima transazione, non sono cumulabili ai fini del calcolo dell'importo totale del trasferimento, essendo la soglia intesa soltanto per il singolo assegno (così anche il parere n. 62 dell'11 novembre 1997 del Servizio Antiriciclaggio del Ministero delle Finanze);
- che gli assegni emessi all'ordine del traente (cd. assegni a me medesimo) non possono circolare, qualunque sia l'importo: l'unico utilizzo possibile è la girata per l'incasso allo stesso nome del traente/beneficiario;
Inasprimento delle sanzioni
Accanto alla stretta sull'uso del contante l'intervento legislativo introduce significative novità anche per ciò che attiene gli aspetti sanzionatori (rif. art. 58 del D.Lgs. 231/2007).
In realtà la casistica delle fattispecie costituenti le violazioni non è stato toccato, tuttavia è stato meglio definito il quadro complessivo delle sanzioni con l'introduzione di una norma finale che stabilisce un limite minimo di sanzione percuniaria per tutte le violazioni nonché con l'aggravamento della misura sanzionatoria laddove le violazioni vengono ritenute particolarmente gravi.
La Circolare n. 281178 del 2010 ha quindi precisato che "le violazioni oggetto di questo inasprimento riguardano anche i trasferimenti effettuati tramite esercenti attività di prestazione di servizi di pagamento, nella forma dell'incasso e trasferimento di fondi, limitatamente alle operazioni per le quali si avvalgono di agenti in attività finanziaria (money trasfer) come specificato dai commi 18 e19 dell'art. 49 del D.Lgs. 231/2007".
Si riportano quindi le novità introdotte, ferma restando la normativa ancora in vigore:
| Violazioni | Sanzioni ancora in vigore | Integrazioni normative |
| Art. 49 - commi 1,5,6 e 7 |
dall'1% al 40% |
Sanzione minima di euro 3.000 Sanzione del 5% al 40% per le violazioni superiori a euro 50.000 |
| Art. 49 - comma 12 | dal 20% al 40% |
Sanzione minima di euro 3.000 Sanzione dal 30% al 60% per violazioni superiori ad euro 50.000 |
| Art. 49 - commi 13 e 14 | dal 10% al 20% del saldo del libretto al portatore |
Sanzione minima di euro 3.000 Sanzione dal 15% al 30% per violazioni superiori ad euro 50.000 |
| Art. 49 - commi 18 e 19 | dal 20% al 40% dell'importo trasferito |
Sanzione minima di euro 3.000 Sanzione dal 30% al 60% per violazioni superiori ad euro 50.000 |
| Art. 50 - comma 1 | dal 20% al 40% del saldo | Sanzione minima di euro 3.000 |
| Art. 50 - comma 2 | dal 10% al 40% del saldo | Sanzione minima di euro 3.000 |
| Art. 51 - comma 1 | dal 3% al 30% dell'importo dell'operazione, del saldo del libretto ovvero del conto | Sanzione minima di euro 3.000 |
Si ricorda quindi che:
- per le violazioni dei commi 1, 5 e 7 dell'art. 49, per transazioni di importo superiore ai 250.000 euro, è possibile effettuare il pagamento in misura ridotta (oblazione), pari al 2% dell'importo (doppio del mimino edittale) entro 60 giorni dall'avvenuta notifica della contestazione (art. 60 del D.Lgs. 231/2007 che rinvia al comma 1 dell'art. 16 della Legge 689/1981);
- per gli assegni trasferiti in violazione del comma 6 dell'art. 49, la sanzione si applica anche per importi inferiori ad Euro 5.000 in quanto tali assegni non possono comunque circolare. Per tale violazioni non è prevista la facoltà di oblare.
- E' stato correttamente osservato che dalla lettura della circolare n. 281178 dell'agosto 2010 "sembrerebbe di potersi ritenere che le nuove rilevanti sanzioni minime valgano solo per quei soggetti che non intendano avvalersi dell'istituto oblatorio" cosicché "tale possibilità appare particolarmente premiante nelle irregolarità su transazioni ed assegni superiori ad Euro 50.000".
L'intervento lesiglativo in corso do conversione è stato giustificato dal fatto che "storicamente l’Italia ha una quota di transazioni effettuate in contante superiore a quella degli altri Paesi europei. Lo sviluppo dei sistemi di pagamento elettronici, carte di credito e di debito, pagamenti via internet, eccetera, fatica a produrre in Italia quegli effetti di riduzione dell’uso del contante che sono ormai acquisiti non solo nei Paesi anglosassoni ma anche in quelli, Francia, Germania, Spagna, che sono più vicini alle nostre tradizioni culturali. Evidentemente non si tratta solamente di una preferenza culturale per il contante ma degli effetti di un settore sommerso, in parte illegale, che in Italia è più ampio che in altri paesi, e che utilizza il contante per evitare la tracciabilità delle operazioni" (rif. alla Relazione al Disegno di conversione in Legge).
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Fonti: - Circolare Prot. 281178 dell'agosto 2010 del Ministero delle Finanze |



