Il Centro Studi Vallese vi annuncia che entro Settembre aprirà il portale ai contributi dei lettori e ad una maggiore condivisione delle informazioni. A tal fine sarà aperta agli utenti la possibilità di inserimento di articoli e sarà introdotto un forum di discussione

 

ATTENZIONE!!!

Il Centro Studi Vallese informa che continua a ricevere giornalmente numerose richieste di supporto per la risoluzione di problematiche specifiche collegate agli argomenti trattati. Nel corso del tempo, è stata prassi del medesimo Centro Studi di tentare comunque di fornire il proprio contributo offrendo delle soluzioni a quanti erano in difficoltà. Prendiamo tuttavia atto che allo stato attuale la numorosità e l'articolazione delle richieste è tale da averci fatto concludere nell'impossibilità a fornire la nostra disponibilità. Di conseguenza verranno analizzati soltanto quei casi che ci consentono poi di accrescere, integrare e se necessario modificare il contenuto dei nostri articoli. Si ricorda quindi che il Centro Studi Vallese non nasce con l'obiettivo di fornire consulenza on-line ma di consentire ai consulenti, di qualsiasi grado e specie, di avere un punto di riferimento dove ricercare informazioni quanto più possibili complete ed aggiornate sui temi più "caldi" dell'attività consulenziale. In questo senso è importate in contributo che potranno fornire altri consuleti nel momento in cui il portale sarà aperto anche alle loro argomentazioni.

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Il Decreto Legge 78 del 31 maggio 2010 interviene in materia di riciclaggio riducendo da 12.500 a 5.000 euro la soglia massima per l’utilizzo del contante e dei titoli al portatore. Accanto al ripristino delle condizioni vigenti prima dell'entrata in vigore della Manovra d'Estate 2008 (rif. art. 32 del D.L. 112/2008) vengono inoltre introdotte significative novità in tema di inasprimento delle sanzioni.

Il provvedimento che è entrato in vigore il 31 maggio 2010 è tuttavia in corso di conversione presso in Parlamento. In realtà si fa notare che l'approvazione il 15 luglio 2010 del Maxiemendamento del Governo su cui è stata chiesta la fiducia comporta che le violazioni collegate ai nuovi limiti non sono sanzionabili per le operazioni compiute tra il 31 maggio 2010 ed il 15 giugno 2010, cosicché la data in vigore dei nuovi limiti è il 15 giugno 2010.

 


Il trasferimento del contante

L'art. 49 del D.Lgs. n. 231 del 21 novembre 2007 reca la normativa interna riguardante le limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore in attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione.

L'internvento legislativo in corso di conversione modifica l'art. 49 in argomento ed in particolare i commi 1, 5, 8, 12 e 13 adeguando l'importo limite da 12.500 a 5.000 delle fattispecie ivi disciplinate.

Fattispecie n. 1

comma 1 dell'art. 49

Divieto di trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore a 5.000 euro. Il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A --- (rif. al comma 1 dell'art. 49).

Passaggio da 12.500 a 5.000

Fattispecie n. 2

comma 5 dell'art. 49

Obbligo di indicare negli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 5.000 euro l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità --- (rif. al comma 5 dell'art. 49)

In tal caso è obbligatoria l'indicazione del nome o della ragionee sociale del beneficiario

Passaggio da 12.500 a 5.000

Fattispecie n. 3

comma 8 dell'art. 49

Possibilità per gli istituti bancari e postali di rilasciare assegni circolari, vaglia postali e cambiari di importo inferiore a 5.000 euro, su richiesta scritta del cliente, senza la clausola di non trasferibilità --- (rif. al comma 8 dell'art. 49).

La Circolare n. 281178 del 2010 del Ministero delle Finanze ricorda quindi che il rilascio di assegni bancari, circolari, vaglia cambiari o postali in forma libera, di importo inferiore ai Euro 5.000 è consentito soltanto previa richiesta in forma scritta e pagamento dell'imposta di bollo di Euro 1,50 per singolo modulo o vaglia

Passaggio da 12.500 a 5.000

Fattispecie n. 4

commi 12 e 13 dell'art. 49

Divieto di detenere libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo pari o superiore a 5.000 euro. In via transitoria, relativamente ai libretti che alla data di entrata in vigore del decreto n. 231 del 2007 presentavano un saldo superiore al predetto limite, i clienti hanno tempo sino al 30 giugno 2011 per estinguere ovvero ridurre il saldo al di sotto della soglia fissata (rif. ai commi 12 e 13 dell'art. 49)
Passaggio da 12.500 a 5.000 con proroga biennale per l'adeguamento

 

La Circolare n. 281178 del 2010 del Ministero delle Finanze ricorda quindi che:

  • che gli assegni utilizzati per la mdesima transazione, non sono cumulabili ai fini del calcolo dell'importo totale del trasferimento, essendo la soglia intesa soltanto per il singolo assegno (così anche il parere n. 62 dell'11 novembre 1997 del Servizio Antiriciclaggio del Ministero delle Finanze);
  • che gli assegni emessi all'ordine del traente (cd. assegni a me medesimo) non possono circolare, qualunque sia l'importo: l'unico utilizzo possibile è la girata per l'incasso allo stesso nome del traente/beneficiario;

 

Inasprimento delle sanzioni

Accanto alla stretta sull'uso del contante l'intervento legislativo introduce significative novità anche per ciò che attiene gli aspetti sanzionatori (rif. art. 58 del D.Lgs. 231/2007).

In realtà la casistica delle fattispecie costituenti le violazioni non è stato toccato, tuttavia è stato meglio definito il quadro complessivo delle sanzioni con l'introduzione di una norma finale che stabilisce un limite minimo di sanzione percuniaria per tutte le violazioni nonché con l'aggravamento della misura sanzionatoria laddove le violazioni vengono ritenute particolarmente gravi.

La Circolare n. 281178 del 2010 ha quindi precisato che "le violazioni oggetto di questo inasprimento riguardano anche i trasferimenti effettuati tramite esercenti attività di prestazione di servizi di pagamento, nella forma dell'incasso e trasferimento di fondi, limitatamente alle operazioni per le quali si avvalgono di agenti in attività finanziaria (money trasfer) come specificato dai commi 18 e19 dell'art. 49 del D.Lgs. 231/2007".

Si riportano quindi le novità introdotte, ferma restando la normativa ancora in vigore:

Violazioni Sanzioni ancora in vigore Integrazioni normative
Art. 49 - commi 1,5,6 e 7

dall'1% al 40%

Sanzione minima di euro 3.000

Sanzione del 5% al 40% per le violazioni superiori a euro 50.000

Art. 49 - comma 12 dal 20% al 40%

Sanzione minima di euro 3.000

Sanzione dal 30% al 60% per violazioni superiori ad euro 50.000

Art. 49 - commi 13 e 14 dal 10% al 20% del saldo del libretto al portatore

Sanzione minima di euro 3.000

Sanzione dal 15% al 30% per violazioni superiori ad euro 50.000

Art. 49 - commi 18 e 19 dal 20% al 40% dell'importo trasferito

Sanzione minima di euro 3.000

Sanzione dal 30% al 60% per violazioni superiori ad euro 50.000

Art. 50 - comma 1 dal 20% al 40% del saldo Sanzione minima di euro 3.000
Art. 50 - comma 2 dal 10% al 40% del saldo Sanzione minima di euro 3.000
Art. 51 - comma 1 dal 3% al 30% dell'importo dell'operazione, del saldo del libretto ovvero del conto Sanzione minima di euro 3.000

 

Si ricorda quindi che:

  • per le violazioni dei commi 1, 5 e 7 dell'art. 49, per transazioni di importo superiore ai 250.000 euro, è possibile effettuare il pagamento in misura ridotta (oblazione), pari al 2% dell'importo (doppio del mimino edittale) entro 60 giorni dall'avvenuta notifica della contestazione (art. 60 del D.Lgs. 231/2007 che rinvia al comma 1 dell'art. 16 della Legge 689/1981);
  • per gli assegni trasferiti in violazione del comma 6 dell'art. 49, la sanzione si applica anche per importi inferiori ad Euro 5.000 in quanto tali assegni non possono comunque circolare. Per tale violazioni non è prevista la facoltà di oblare.
  • E' stato correttamente osservato che dalla lettura della circolare n. 281178 dell'agosto 2010 "sembrerebbe di potersi ritenere che le nuove rilevanti sanzioni minime valgano solo per quei soggetti che non intendano avvalersi dell'istituto oblatorio" cosicché "tale possibilità appare particolarmente premiante nelle irregolarità su transazioni ed assegni superiori ad Euro 50.000".

 

L'intervento lesiglativo in corso do conversione è stato giustificato dal fatto che "storicamente l’Italia ha una quota di transazioni effettuate in contante superiore a quella degli altri Paesi europei. Lo sviluppo dei sistemi di pagamento elettronici, carte di credito e di debito, pagamenti via internet, eccetera, fatica a produrre in Italia quegli effetti di riduzione dell’uso del contante che sono ormai acquisiti non solo nei Paesi anglosassoni ma anche in quelli, Francia, Germania, Spagna, che sono più vicini alle nostre tradizioni culturali. Evidentemente non si tratta solamente di una preferenza culturale per il contante ma degli effetti di un settore sommerso, in parte illegale, che in Italia è più ampio che in altri paesi, e che utilizza il contante per evitare la tracciabilità delle operazioni" (rif. alla Relazione al Disegno di conversione in Legge).


 

 

Fonti:

- Circolare Prot. 281178 dell'agosto 2010 del Ministero delle Finanze

- D.L. n. 78 del 31 maggio 2010 "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica" (GU n. 125 del 31-5-2010)

 

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