Il Centro Studi Vallese vi annuncia che entro Settembre aprirà il portale ai contributi dei lettori e ad una maggiore condivisione delle informazioni. A tal fine sarà aperta agli utenti la possibilità di inserimento di articoli e sarà introdotto un forum di discussione

 

ATTENZIONE!!!

Il Centro Studi Vallese informa che continua a ricevere giornalmente numerose richieste di supporto per la risoluzione di problematiche specifiche collegate agli argomenti trattati. Nel corso del tempo, è stata prassi del medesimo Centro Studi di tentare comunque di fornire il proprio contributo offrendo delle soluzioni a quanti erano in difficoltà. Prendiamo tuttavia atto che allo stato attuale la numorosità e l'articolazione delle richieste è tale da averci fatto concludere nell'impossibilità a fornire la nostra disponibilità. Di conseguenza verranno analizzati soltanto quei casi che ci consentono poi di accrescere, integrare e se necessario modificare il contenuto dei nostri articoli. Si ricorda quindi che il Centro Studi Vallese non nasce con l'obiettivo di fornire consulenza on-line ma di consentire ai consulenti, di qualsiasi grado e specie, di avere un punto di riferimento dove ricercare informazioni quanto più possibili complete ed aggiornate sui temi più "caldi" dell'attività consulenziale. In questo senso è importate in contributo che potranno fornire altri consuleti nel momento in cui il portale sarà aperto anche alle loro argomentazioni.

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Le operazioni con i paesi a fiscalità privilegiata (c.d. "black list") registrate o soggette a registrazione dal 1 luglio 2010 devono essere monitorate dall'Agenzia delle Entrate. E' questo il risultato della pubblicazione del Provvedimento con il quale sono state approvate le specifiche tecniche di comunicazione per la trasmissione telematica della comunicazione dei dati relativi alle operazioni compiute dai soggetti passivi IVA nei confronti degli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei "paesi a a fiscalità privilegiata".

Il D.M. 5 agosto 2010 ha prorogato al 2 novembre 2010 le scadenze relative alla comunicazione delle operazioni realizzate nei periodi di luglio e agosto 2010.

 

Le “operazioni carosello” consistono in scambi commerciali effettuati tra diversi soggetti, almeno uno dei quali stabilito fuori del territorio dello Stato. In sostanza, in relazione ad una cessione effettuata tra due soggetti stabiliti in Italia, viene formalmente effettuata una operazione triangolare attraverso l’introduzione di almeno un soggetto operante fuori dell’Italia. Ad esempio, in una ipotesi semplificata, l’operazione ha inizio con una cessione o prestazione effettuata da un soggetto stabilito in Italia nei confronti di un soggetto comunitario od extra‐comunitario (preferibilmente appartenente ad un paese black list che dà maggiori garanzie in caso di controlli) e, pertanto, qualificata come operazione non imponibile ai fini IVA in Italia. L’acquirente comunitario o extracomunitario effettua quindi la cessione di quanto acquistato a favore di un altro soggetto stabilito in Italia che assolverà l’imposta in Italia in base al meccanismo dell’inversione contabile, che, nella generalità dei casi, non comporterà alcun esborso finanziario. Successivamente il soggetto italiano acquirente effettuerà sottocosto una ulteriore operazione di cessione o prestazione nei confronti del reale acquirente del bene o del servizio fatturando regolarmente l’IVA dovuta in Italia, ma senza provvedere al versamento della medesima. Infine, l’acquirente finale procederà, in sede di liquidazione periodica dell’IVA, alla detrazione dell’imposta risultante in fattura.

 

Definizione del nuovo adempimento

L'obbligo di comunicazione telematica è stato introdotto dal Decreto Incentivi (rif. all'art. 1, comma 1 del D.L. 40 del 25 marzo 2010) a carico esclusivo dei soggetti IVA con il dichiarato intento di contrastare l'evasione fiscale nazionale ed internazionale operata nella forma dei cosiddetti "caroselli" e "cartiere", anche in applicazione delle nuove regole europee sulla fatturazione elettronica. I successivi Decrete Ministeriali del 30 marzo 2010 e del 5 agosto 2010 ne ha delimitato i contenuti ed i riferimenti temporali.

La comunicazione contiene l'insieme delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi rese nonché gli acquisti di beni e le prestazioni realizzate registrate oo soggette a registrazione, ai sensi delle disposizioni in materia di IVA ed in particolare:

a) il codice fiscale e partita IVA del soggetto passivo tenuto alla comunicazione;

b) numero del codice fiscale attribuito al soggetto con il quale è intercorsa l'operazione dallo Stato in cui il medesimo è stabilito, residente o domiciliato, ovvero, in mancanza, altro codice identificativo;

c) in caso di controparte persona fisica, ditta, cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio fiscale nello Stato in cui la medesima è stabilita, residente o domiciliata;

d) in caso di controparte diversa dalle persone fisiche, denominazione o ragione sociale, sede legale o, in mancanza, sede amministrativa nello Stato in cui la medesima è stabilita, residente o domiciliata;

e) periodo di riferimento della comunicazione;

f) per ciascuna controparte, l'importo complessivo delle operazioni attive e passive effettuate, distinto tra operazioni imponibili, non imponibili, esenti e non soggette agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, al netto delle relative note di variazione;

g) per ciascuna controparte, relativamente alle operazioni imponibili, l'importo complessivo della relativa imposta;

h) per ciascuna controparte, per le note di variazione emesse e ricevute relative ad annualità precedenti, l'importo complessivo delle operazioni e della relativa imposta.


E' stato osservato che "la mera lettura dell'elenco contenuto nel decreto attuativo rende evidente come alcune delle informazioni da includere nella comunicazione non rientrino tra quelle normalmente disponibili per i soggetti obbligati, i quali quindi dovranno attivarsi per ottenere dalle proprie controparti commerciali tali ulteriori dati"

Il D.M. 5 agosto 2010 ha fornito quindi ulteriori precisazioni:

Operazioni escluse

Operazioni esenti attive o passive ai fini IVA, sempre che il contribuente di avvalga della dispensa dagli adempimenti di cui all'art. 36-bis del DPR 600/1973 compiute dal 1 luglio 2010. Si tratta delle imprese (sono esclusi i professionisti) che operano essenzialmente nelle attività assicurative (Agenzia e Compagnie) e finanziarie (es. promotori finanziari) esonerati degli obblighi di fatturazione e registrazione in quanto perdono la detrazione dell'IVA sulle operazioni passive..Resta fermo l'obbligo di comunicazione per le eventuali operazioni imponibili effettuate nell'ambito di dette attività

Operazioni incluse

Prestazioni di servizio che non si considerano effettuate nel territorio dello Stato agli effetti IVA (es. art. 7-ter) effettuate o ricevute dal 1 settembre 2010

 

Sono state correttamente osservate alcune difficoltà di applicazione nella segnalazione delle prestazioni di servizi. In particolare, "resta da capire come gestire le prestazioni fuori campo IVA dato che, non essendo rilevanti ai fini del Tributo, evidentemente non ne seguono le regole. Ad esempio, si ipotizzi un professionista italiano che renda una consulenza ad una società di San Marino. La prestazione, in base all'art. 7-ter del DPR 633/1972 è fuori campo IVA in quanto resa in favore di un operatore economico non stabilito in Italia, per cui non c'è obbligo da parte del professionista di emettere fattura, nemmeno quando il cliente effettua il pagamento, cosa invece obbligatoria per le prestazioni rilevanti (art. 6, comma 3 del DPR 633/1972). Una prestazione di servizi rilevante ai fini IVA si considera infatti eseguita o ultimata, alla data in cui è effettuato il pagamento. C'è da chiedersi, a questo punto, quando inserire la prestazione fuori campo nella comunicazione. Una possibile soluzione potrebbe essere individuata nella data in cui la prestazione si considera eseguita o ultimata"

 

Tempistica

La comunicazione deve avvenire entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento, che può essere mensile o trimestralo rispetto all'anno solare. Peraltro qualora il termine di presentazione della comunicazione scada di sabato o in giorni festivi, lo stesso è prorogato al primo giorno feriale successivo.

In particolare il modello viene presentato con riferimento ai periodi:

TRIMESTRALE

per i soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni, un ammontare totale trimestrale non superiore a 50.000 euro

Questi soggetti devono fare riferimento ai quattro trimetri che compongono l'anno solare

MENSILE per i soggetti che non si trovano nelle condizioni precedenti

Per quanto riguarda il primo anno di applicazione (anno 2010) occorre considerare tutte le operazioni registrate o da registrare dal 1 luglio 2010 mentre le scadenze per l'invio telematico della comunicazione risultano il 31 agosto 2010 per i soggetti mensili ed il 31 ottobre 2010 (2 novembre in realtà) per i soggetti trimestrali. Il D.M. 5 agosto 2010 ha quindi prorogato al 2 novembre 2010 la scadenza degli elenchi mensili di luglio ed agosto 2010. L'assoggettabilità alla trasmissione mensile o trimestrale dovrebbe peraltro essere considerara computando per il 2010 soltanto le operazioni compiute dal 1 luglio e non quelle pregresse realizzate dall'inizio dell'anno.

Vengono peraltro fornite alcune precisazioni.

Soglia dei 50.000 euro La soglia dei 50.000 deve essere valutata per ciascuna operazione tra le quattro computabili: cessione di beni, prestazioni realizzate, acquisto di beni, prestazioni ricevute
Passaggio al mensile I soggetti che presentano una comunicazione con periodicità trimestrale e che, nel corso di un trimestre, superano la soglia dei 50.000 euro presentano la comunicazione con periodicità mensile a partire dal mese successivo in cui tale soglia è superata. In tal caso le comunicazioni sono presentate, appositamente contrassegnate, per i periodi mensili già trascorsi
Nuove attività I soggetti che hanno iniziato l'attività da meno di quattro trimestri trasmettono la comunicazione trimestralmente, sempre che si trovino ad apere compiuto operazioni sopra i 50.000 euro, nei trimestri già trascorsi
Opzione per il mensile I soggetti che sono tenuti alla presentazione della comunicazione con periodicità trimestrale possono presentarlo con periodicità mensile per l'intero anno solare.

 

Aspetti sanzionatori

Sono quindi previste le seguenti sanzioni:

Violazione Sanzione
Omessa comunicazione telematica da euro 516,46 a euro 4.131,66
Comunicazione con dati incompleti o non veritieri da euro 516,46 a euro 4.131,66

Il Decreto Legislativo aggiunge peraltro che a queste sanzioni non si applicano le regole di "cumulo giuridico" previste per la continuazione delle violazioni di cui all'art. 12 del D.Lgs 472/1997, con la conseguenza che ogni singola violazione darà vita ad una sanzione autonoma.

 

Elenco dei Paesi delle cd "Black List"

Si ricordano quindi i paesi o territori a fiscalità privilegiata di cui alle cd "black list" individuati da due specifici Decreti Ministeriali (D.M. 4 maggio 1999 e D.M. 21 novembre 2001).

E' importante far rilevare che il richiamo a due Decreti Ministeriali che individuano i Paesi Black-List ai fini dell'applicabilità di norme fiscali diverse provocano il sorgere di numerosi dubbi circa l'applicazione dei nuovi adempimenti ad operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in alcuni Paesi o territori a fiscalità privilegiata. E' stato infatti correttamente osservato come "l’ambito di applicazione territoriale della nuova disposizione non coincida esattamente con quanto previsto dalle disposizioni del Tuir come attuate da decreto del 23 gennaio 2002. Ai sensi di tale decreto, infatti, alcuni Stati o territori non sono considerati complessivamente black list mentre, ai fini dell’applicazione delle nuove disposizioni di legge, il riferimento è ai decreti varati per l’evidenziazione degli Stati o territori a fiscalità privilegiata relativamente alle norme riguardanti le persone fisiche nonché la tassazione delle Cfc". Allo stato attuale pertanto non può ancora essere individuato con certezza se i soggetti IVA residenti debbano o meno effettuare la comunicazione telematica quando agiscono nei confronti di operatori presenti in alcuni paesi. A titolo esemplificativo si osserva che San Marino è inclusa nella black list del D.M. 4 maggio 1999 (riservata alle persone fisiche) ma non in quella del D.M. 21 novembre 2001 (disciplina delle CFC).

 

Sicuramente

black list Paesi che fanno sorgere dubbi
Alderney - Isole del Canale (Aurigny)
Andorra (Principat d'Andorra)
Anguilla
Antille Olandesi (Nederlandse Antillen)
Aruba
Bahama (Bahamas)
Barbados
Barbuda
Belize
Bermuda
Brunei (Negara Brunei Darussalam)
(*) Cipro (Kypros)
Filippine (Pilipinas)
Gibilterra (Dominion of Gibraltar)
Gibuti (Djibouti) - ex Afar e Issas
Grenada
Guernsey (Bailiwick of Guernsey) - Isole del Canale
Hong Kong (Xianggang)
Isola di Man (Isle of Man)
Isole Cayman (The Cayman Islands)
Isole Cook
Isole Marshall (Republic of the Marshall Islands)
Isole Turks e Caicos
Isole Vergini Britanniche (British Virgin Islands)
Jersey (Isole del Canale)
Libano (Al-Jumhuriya al Lubnaniya)
Liberia (Republic of Liberia)
Liechtenstein (Furstentum Liechtenstein)
Macao (Macau)
Malesia (Persekutuan Tanah Malaysia)
Maldive (Divehi)
Monserrat
Nauru (Republic of Nauru)
Niue
Oman (Saltanat 'Oman)
Polinesia Francese (Polynesie Francaise)
Sark (Sercq) - Isole del Canale
Seychelles (Republic of Seychelles)
Singapore (Republic of Singapore)
Saint Kitts e Nevis (Federation of Saint Kitts and Nevis)
Saint Lucia
Saint Vincent e Grenadine (Saint Vincent and the Grenadines)
Samoa (Indipendent State of Samoa)
Tonga (Pule'anga Tonga)
Turks e Caicos (The Turks and Caicos Islands)
Tuvalu (The Tuvalu Islands) - Ex Isole Ellice
Vanuatu (Republic of Vanuatu)
Angola
Antigua e Barbuda (Antigua and Barbuda)
Bahrein (Dawlat al-Bahrain)
(*) Corea del Sud
Costarica (Repubblica de Costa Rica)
Dominica
Ecuador (Repuplica del Ecuador)
Emirati Arabi Uniti (Al-Imarat al-'Arabiya al Muttahida)
Giamaica
Guatemala
Herm - Isole del Canale
Isole Vergini statunitensi
Kenia
Kiribati (es Isole Gilbert)
Lussemburgo
(*) Malta (Republic of Malta)
Mauritius (Republic of Mauritius)
Monaco (Principaute' de Monaco)
Nuova Calodonia
Panama (Republica de Panama')
Portorico
Salomone
San Marino (Repubblica di San Marino)
Sant'Elena
Svizzera (Confederazione Svizzera)
Taiwan (Chunghua MinKuo)
Uruguay (Republica Oriental del Uruguay)

(*) Con il decreto del 27 luglio 2010 (G.U. n. 180 del 4 agosto 2010) il Ministero delle Finanze ha eliminato con effetti dal 4 agosto 2010 Cipro, Malta e la Corea del Sud che devono quindi ritenersi non più classficati come paesi black list ai fini della presente normativa. Il decreto 5 agosto 2010 ha quindi confermato che l'esclusione di questi Paesi avviene anche per le operazioni realizzate dal 1 luglio 2010 al 4 agosto 2010.


Si fa osservare con particolare attenzione che gli elenchi previsti nei due decreti ministeriali richiamati non hanno nulla a che fare con le norme sulla deducibilità dei costi sostenuti per gli acquisti nei i paesi black list che devono peraltro essere obbligatoriamente indicati nella dichirazione dei redditi (rif. all'art. 110, comma 10, del DPR 917/1986). In quest'ultimo caso infatti occorrerà fare riferimento ad un diverso provvedimento ed in particolare dal D.M. 23 gennaio 2002 (modificato dal D.M. 22 marzo 2002).

 

Obblighi per gli intermediari abilitati

L'invio telematico della dichirazione può avvenire direttamente dal contribuente oppure attraverso gli intermediari abilitati (di cui all'art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 322/1998).

In quest'ultimo caso occorrerà:

  • rilasciare al dichiarante, contestualmente alla ricezione della comunicazione o dell’assunzione dell’incarico per la sua predisposizione, l’impegno a presentare per via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati in essa contenuti, precisando se la comunicazione gli è stata consegnata già compilata o verrà da lui predisposta; detto impegno dovrà essere datato e sottoscritto dall’intermediario o dalla società del gruppo, seppure rilasciato in forma libera. La data di tale impegno, unitamente alla personale sottoscrizione ed all’indicazione del proprio codice fiscale, dovrà essere successivamente riportata nello specifico riquadro “Impegno alla presentazione telematica” posto nel frontespizio della comunicazione;
  • rilasciare altresì al dichiarante , entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione della comunicazione per via telematica, l’originale della comunicazione i cui dati sono stati trasmessi per via telematica, redatta su modello conforme a quello approvato dall’Agenzia delle Entrate, debitamente sottoscritta dal contribuente, unitamente a copia della comunicazione dell’Agenzia delle Entrate che ne attesta l’avvenuto ricevimento. Detta comunicazione è prova per il dichiarante di avvenuta presentazione della comunicazione e dovrà essere conservata dal medesimo, unitamente all’originale della comunicazione ed alla restante documentazione per il periodo previsto dall’art. 43 del D.P.R. n. 600 del 1973 in cui possono essere effettuati i controlli da parte dell’Amministrazione Finanziaria;
  • conservare copia delle comunicazioni trasmesse, anche su supporti informatici, per lo stesso periodo previsto dall’art. 43 del D.P.R. n. 600 del 1973, ai fini dell’eventuale esibizione all’Amministrazione Finanziaria in sede di controllo. L'Agenzia delle Entrate ricorda peraltro che "per la conservazione dei documenti informatici rilevanti ai fini delle disposizioni tributarie occorre osservare le modalità previste dal decreto ministeriale 23 gennaio 2004 e le procedure contemplate nella delibera CNIPA n. 11 del 19 febbraio 2004. Più precisamente, è necessario che detti documenti siano memorizzati su supporto informatico, di cui sia garantita la leggibilità nel tempo purché sia assicurato l’ordine cronologico e non vi sia soluzione di continuità per ciascun periodo d’imposta; inoltre, devono essere consentite le funzioni di ricerca e di estrazione delle informazioni dagli archivi informatici in relazione al cognome, al nome, alla denominazione, al codice fiscale, alla partita IVA, alla data o associazioni logiche di questi ultimi. Tale procedura di conservazione termina con la sottoscrizione elettronica e l’apposizione della marca temporale".

 

Critiche all'introduzione dei nuovi adempimenti

Si richiama l'attenzione al fatto che il legislatore sta internevendo in maniera massiccia nella raccolta periodica di informazioni riguardanti l'attività d'impresa. Si richiamano a tal fine ed in ordine di introduzione:

  1. La maggiore analiticità richiesta nella compilazione degli elenchi INTRASTAT a seguito delle significatiche modifiche apportare dalla Direttiva IVA servizi per le operazioni compiute dal 1 gennaio 2010 (rif. D.L. 18/2010) ed oggetto di ampia disamina sul nostro portale web;
  2. L'introduzione dell'obbligo di comunicazione delle operazioni compiute dal 1 luglio 2010 con i paesi appartenenti alle black list (rif. all'art. 1 del D.L. 40/2010) che appare peraltro ribondante in considerazione dell'obbligo già esistente di indicare nelle dichirazione dei redditi l'importo complessivo delle operazioni compiute con tali paesi;
  3. La prossima introduzione dell'obbligo di comunicazione telematica delle operazioni compiute dai soggetti passivi IVA per importi superiori ad euro 3.000 (rif. all'art. 21 del D.L. 78/2010) che di fatto reinserisce nel nostro ordinamento la comuncazione dell'elenco clienti e fornitori.

Appare di tutta evidenza che la moltiplicazione degli adempimenti ora richiamati produce un sensibile aggravio del carico amministrativo per le imprese e per i professionisti e produce sicuramente una ribondanza delle informazioni che l'amministrazione ricava da questo flusso complessivo di dati che appare così esteso tanto da coprire aree già monitorate da altri strumenti.

Si osserva quindi che un primo elemento di ribondanza si collega al fatto che un'operazione comunitaria dovrà necessariamente essere inserita in due elenchi separati. Una prima comunicazione dovrà essere effettuata ai fini degli adempimenti INTRASTAT ed una effettuata ai fini del nuovo "elenco clienti e fornitori". Prendiamo quindi atto del fatto che la medesima comunicazione se effettuata nei confronti di un soggetto residente in un paese comunitario "black list", come ad esempio Malta, Cipro o Lussemburgo (in attesa che l'amministrazione chiarisca come trattarli) i due adempimenti sopra descritti diventeranno tre, in quanto occorrerà effettuare l'ulteriore comunicazione descritta nel presente documento.

In sintesi, il nuovo regime di adempimenti che sta venendo ad evidenza potrebbe portare alla conseguenza che una medesima operazione è potenzialmente suscettibile di essere soggetta a tre diverse segnalazioni, di contenuto similare, con un evidente (ed inutile) aggravio di costi (specie connessi all'adeguamento delle strutture contabili) per gli operatori economici, in particolare per quelli più attivi sul fronte del commercio internazionale.

La soluzione potrebbe essere l'invio di un "elenco clienti e fornitori" con periodocità mensile o trimestrale contenente tutti i dati richiesti per le operazioni INTRASTAT e non comunitarie, black list o meno. Non sarebbe infatti utile far rimanere fuori da questo monitoraggio fiscale le operazioni "extra-comunitarie non black list".

E' stato peraltro osservato che per scattare l'obbligo di comunicazione "deve esserci un soggetto avente sede, residenza o domicilio in Paesi black list che abbia fornito o acquisito beni o servizi. Non può non rilevarsi, tuttavia, come la residenza del cliente o fornitore in un paradiso fiscale porta con sé, almeno nella maggior parte dei casi, l'assenza di collaborazione da parte del Paese straniero che rappresenterebbe, invece, un tassello fondamentale per costruire una misura di contrasto all'evasione davvero efficace. È agevole immaginare, infatti, che i soggetti (residenti) abituati a perpetrare frodi fiscali difficilmente assolveranno all'obbligo di comunicazione telematica, non consentendo così all'Amministrazione finanziaria di avere tempestiva contezza delle transazioni compiute e di porre in essere azioni di contrasto efficaci. L'intervento legislativo, quindi, sembra avere finalità prevalentemente di deterrenza, mirando a scoraggiare tout court le relazioni con i paradisi fiscali assoggettate ad un nuovo obbligo di comunicazione cui è facile immaginare sia poi correlata una attività ispettiva e di verifica fiscale".

 

 

 

Fonti:

- Modello di comunicazione;

- Istruzioni al modello di comunicazione;

- D.M. 5 agosto 2010 del Ministero delle Finanze - Integrazioni

- D.M. 27 luglio 2010 del Ministero delle Finanze - Eliminazione di Cipro, Malta e della Corea del Sud tra le liste Black List

- Provv. del 5 luglio 2010 del Direttore dell'Agenzia delle Entrate - Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica

- Provv. del 28 maggio 2010 del Direttore dell'Agenzia delle Entrate - Approvazione dei modelli e delle istruzioni

- D.M. 30 marzo 2010 - Provvedimento attuativo dell'art. 1 del D.L. 40/2010

- D.L. 40 del 25 marzo 2010 - Disposizioni in materia di contrasto alle frodi internazionali

- D.M. 21 novembre 2001 - Individuazione dei paesi a fiscalità privilegiata ai fini del regime delle CFC

- D.M. 4 maggio 1999 - individuazione dei paesi a fiscalità privilegiata ai fini IRPEF


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