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Venerdì 09 Luglio 2010 11:26 Ultimo aggiornamento Giovedì 27 Gennaio 2011 20:27
Il compimento di operazioni commerciali in ambito comunitario è soggetto al rilascio di opportuna autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate mendiante il silenzio assenso. Con questo intento l'art. 27 del D.L. 78 del 31 maggio 2010 introduce un nuovo sistema autorizzatorio al fine di adeguare il nostro ordinamento alla normativa europea in materia di operazioni intracomunitarie ai fini del contratto alle frodi.
Il nuovo adempimento entrato in vigore il 31 maggio 2010 ha dovuto attendere l'emanazione dei provvedimenti attuativi del 29 dicembre 2010.
Le ragioni dell'intervento
Le modifiche introdotte si pongono in liena con le sollecitazioni delle Commissione europea in tema di contrasto alle frodi. In quest’ottica, l’Anti tax fraud strategy (ATFS) ex pert Group (Gruppo di esperti antifrode in seno alla Commissione europea) ha sottolineato l’importanza dell’affidabilità delle informazioni contenute nelle banche dati degli Stati membri relative alle posizioni IVA, individuando gli elementi di criticità presenti nella normativa degli Stati membri relativa alle modalità di attribuzione e cancellazione dei numeri identificativi IVA.
Gli elementi di criticità sono dati da:
- frammentarietà delle informazioni che i fornitori possono ottenere sulle posizioni IVA dei propri clienti;
- esecuzione di controlli meramente formali sulle domande di attribuzione delle partite IVA da parte di molti Stati membri;
- mancato o tardivo aggiornamento del sistema VIES (VAT Information Exchange System) riguardo a partite IVA chiuse.
In questa situazione la norma in commento ha l’obiettivo di regolare in sede di registrazione ai fini IVA, in linea con le sollecitazioni espresse dalla Commissione europea in materia di contrasto alle frodi, la facoltà di effettuare operazioni intracomunitarie attraverso un regime di autorizzazione a cura degli uffici dell’Agenzia delle entrate.
L'intervento del legislatore italiano
All’atto della presentazione della dichiarazione di inizio attività (Modello AA 7/9) per l’attribuzione della partita IVA, all’operatore economico verrà richiesto di specificare se intende effettuare operazioni intracomunitarie.
Si ricorda a tal fine che sono soggetti a tale adempimento tutti i soggetti che intraprendono l'esercizio di un'impresa, arte o professione nel territorio dello Stato o vi istituiscono una stabile organizzazione (art. 35 del DPR. 633/1972). A tal fine occorre compilare l'apposito Quadro I dei modelli AA7 (soggetti diversi dalle persone fisiche) o AA9 (imprese individuali e lavoratori autonomi). Per gli enti non commerciali non soggetti passivi vale come manifestazione di volontà la compilazione della "Casella C" del Quadro A del modello AA7. I soggetti non residenti che presentano la dichiarazione per l'identificazione diretta ai fini IVA (Modello ANR) possono invece esprimere la loro analoga volontà al Centro Operativo di Pescara, trasmettendo un'apposita istanza, la quale sarà peraltro necessaria anche in caso di retrocessione dell'opzione.
L'obbligo di manifestare la volontà di compiere operazioni intracomunitarie viene esteso anche ai soggetti già da titolari di partita IVA, tuttavia per costoro le modalità autorizzatorie sono semplificate.L'indicazione positiva produrrà rilevanti conseguenze:
L'operatore economico che non è autorizzato viene trattato come un qualsiasi "privato consumatore", per cui le vendite non potranno essere considerate "cessioni non imponibili" con conseguente addebito dell'IVA, mentre per gli acquisti, il fornitore comunitario è probabile che applicherà la propria IVA domestica non trovandosi di fronte ad un operatore VIES. Sono comunque da chiarire gli aspetti sanzionatori.
- Sarà contestualmente sospesa la soggettività attiva e passiva delle operazioni intracomunitarie anche attraverso la loro esclusione dall’archivio interrogabile VIES sino al trentesimo giorno successivo alla data di attribuzione all’interessato del numero di partita IVA.
- Nei trenta giorni suddetti il soggetto potrà operare in piena legittimità per le operazioni interne, con gli adempimenti previsti.
- Al trentunesimo giorno il soggetto viene inserito nell’archivio VIES, qualora non sia stato emanato provvedimento di diniego (cd. silenzio-assenso).
Emerge così in tutta la sua evidenza, che tale intervento, pur non essendo invasivo sotto il profilo degli adempimenti a carico dei soggetti passivi, di fatto produce un rilevante impatto sulla capacità operativa dei soggetti che ne sono colpiti. Ciò in quanto con la nuova disciplina, l'ìnclusione dell'operatore economico all'interno della banca dati VIES sarà soggetta ad una preventiva verifica. Si ricorda peraltro che il controllo della Partita IVA comunitaria costituisce dal 20 febbraio 2010 un obbligo nei confronti dei soggetti passivi IVA in quanto il novellato art. 21 del Decreto IVA prevede da tale data che nella fattura deve essere epressamente indicato "il numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro di stabilimento del cessionario o committente, per le operazioni effettuate nei confronti di soggetti stabiliti nel territorio di un altro Stato membro della Comunità". Il mancato controllo della P.IVA produce quindi un'evidente sanzione nel caso questa non esista o sia non censita per mancata o revocata autorizzazione, costituendo essa elemento essenziale della fattura.
Periodo transitorio fino al 28 febbraio 2011
Per quanto riguarda l'applicabilità delle nuove disposizioni, i provvedimenti attuativi hanno chiarito il regime transitorio stabilendo che entro il 28 febbario 2011 e per coloro che non si sono espressi, viene prevista l'esclusione degli operatori IVA dall'elenco di quelli autorizzati a compiere operazioni comunitarie (VIES). Sarà dunque necessario per le nuove partite IVA e per quelle già esistenti provvedere a fornire al più presto la propria indicazione.
Si fa quindi osservare che le modalità di estromissione dall'elenco VIES si distinguono a seconda della data di avvenuta presentazione della dichiarazione di inizio attività. In particolare:
| Dichiarazione di inizio attività | Chi sarà escluso ? |
....quindi, cosa bisogna fare ? |
| Prima del 31 maggio 2010 |
Saranno automaticamente esclusi dal VIES entro il 28 febbraio 2011 tutti coloro che pur avendo iniziato l'attività prima del 31 maggio 2010:
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Coloro che sono a rischio di esclusione, per poter ora svolgere operazioni intracomunitarie, dovranno provvedere a richiedere l'autorizzazione mediante le nuove procedure (lettera preventiva in carta semplice con documento di riconoscimento e per raccomandata e successivo silenzio assenso).
N.B. In conseguenza di quanto argomentatato, si conclude nel fatto che coloro che hanno iniziato l'attività prima del 31/05/2010 non debono richiedere preventivamente l'autorizzazione nel caso in cui siano stati presentati elenchi INTRASTAT negli anni 2009 e 2010 e la dichiarazione IVA per il 2009. |
| Dopo del 31 maggio 2010 ed il 28 febbraio 2011 |
Saranno automaticamente esclusi dal VIES entro il 28 febbraio 2011 tutti coloro che:
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Costoro che sono a rischio di esclusione, per poter ora svolgere operazioni intracomunitarie, dovranno provvedere a richiedere l'autorizzazione mediante le nuove procedure (lettera preventiva in carta semplice con documento di riconoscimento e per raccomandata e successivo silenzio assenso).
N.B. In conseguenza di quanto argomentatato, si conclude nel fatto che coloro che hanno iniziato l'attività dopo del 31/05/2010 non debono richiedere preventivamente l'autorizzazione nel caso in cui:
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| Dopo il 28 febbraio 2011 |
Tutti coloro che vogliono compiere operazioni comunitarie devono indicarlo nella dichiarazione di inizio attività (modello AA7/9) |
Comunicazione consigliabile entro il 29 gennaio 2011
La richiesta di registrazione del VIES deve essere effettuata mediante l'invio per raccomandata di una istanza in carta semplice con l'inserimento di un documento di riconoscimento (rif. al Comunicato Stampa del 26.01.2011). Nel successivo Comunicato Stampa del 27.01.2011 è stato tuttavia osservato che le domande di inserimento nel VIES possono essere effettuate "sia a mano sia tramite raccomandata" mentre che per le eventuali domande di cancellazione devono essere presentate esclusivamente all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate a cui ci si è rivolti per la richiesta di iscrizione al VIES.
L'Ufficio competente è in ogni caso quello "competente per l'attività di controllo" (rif. Comunicato Stampa del 26.01.2011) per cui deve ritenersi competente la Direzione Provinciale competente in base al domicilio fiscale del soggetto, ovvero, per i grandi contribuenti, la direzione regionale.
E' stato correttamente osservato come "non è chiaro se i soggetti già esistenti e non esonerati dalla presentazione della dichiarazione debbano sottostare alla sospensione - sino alla maturazione del silenzio assenso - della soggettività passiva relativa alle operazioni intracomunitarie. Argomentare in senso favorevole porterebbe a conseguenze forse eccessive: laddove si riscontrasse la necessità di effettuare un acquisto ovvero fosse possibile concludere una favorevole cessione intra-UEm occorrerebbe comunque attendere lo spirare dei 30 giorni voluti dalla legge". Dello stesso tenore, è stato osservato che "non si comprende perché un contribuente soggetto passivo IVA che finora poteva effettuare tutte le operazioni anche in Europa, debba subire la sospensione di un mese. Le norme dello statuto del contribuente, in particolare, il legittimo affidamento, non tollerano queste complicazioni".
Nel merito sono pervenute alcune osservazioni informali dell'Agenzia delle Entrate in base alle quali, se alla data di conclusione delle procedure di esclusione dal VIES (28 febbraio 2011) saranno decorsi 30 giorni dalla richiesta, gli operatori saranno confermati in archivio senza soluzione di continuità; se invece, alla data di conclusione delle procedure non saranno ancora decorsi 30 giorni il soggetto sarà escluso dall'archivio per essere poi ammesso, salvo provvedimento di diniego, al 31 giorno dalla presentazione dell'istanza.
La verifica preventiva e successiva
SI fa osservare che è sempre possibile inviare una richiesta di esclusione dall'elenco VIES con effetti che decorrono dalla data di acquisizione dell'apposita istanza da parte dell'Agenzia delle Entrate.
Entro 30 giorni dalla ricezione della dichiarazione di volontà a porre in essere operazioni intracomunitarie, l’Agenzia verifica che i dati forniti siano completi ed esatti ed effettua una valutazione preliminare degli stessi dati e del rischio. In particolare verranno considerati i seguenti elementi:
- Elementi di rischio relativi alla tipologia e alle modalità di svolgimento dell'attività operativa, finanziaria, gestionale, nonché ausiliaria da parte del soggetto richiedente l'autorizzazione ad effettuare operazioni intracomunitarie;
- Elementi di rischio relativi alla posizione fiscale del soggetto richiedente l'autorizzazione ad effettuare operazioni intracomnunitarie con particolare riferimento alle omissioni e/o incongruenze nell'adempimento degli obblighi di versamento o dichiarativi;
- Elementi di rischio riconducibili al titolare della ditta individuale, al rappresentante legale, algi amministratori, ai soci del soggetto richiedente l'autorizzazione ad effettuare operazioni intracomunitarie;
- Elementi di rischio relativi a collegamenti con soggetti direttamente e/o indirettamente coinvolti in fenomeni evasivi.
In caso di esito negativo, la struttura dell’Agenzia competente per le attività di controllo ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, entro i suddetti trenta giorni, emana provvedimento di diniego fondato sugli esiti della valutazione dei seguenti elementi:
| Requisiti IVA |
Mancanza dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dal d.P.R. n. 633 del 1972, che comportano la cessazione d’ufficio della partita IVA |
| Requisiti VIES |
Mancanza dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dal d.P.R. n. 633 del 1972 e dalla normativa collegata legittimanti l’inclusione nell’archivio informatico dei soggetti autorizzati a porre in essere operazioni intracomunitarie |
| Analisi di rischio |
Analisi del rischio della posizione del contribuente sulla base dei criteri individuati con apposito provvedimento previsto dal comma 15-quater dell’articolo 35 del d.P.R. n. 633/72; |
| Riscontro dati |
Riscontro circa l’esattezza e la completezza dei dati forniti per la identificazione ai fini dell’IVA a norma dell’articolo 214 della Direttiva 2006/112, effettuato anche con riferimento ai criteri individuati con il Regolamento (UE) del 7 ottobre 2010, n. 904 |
| Ulteriori verifiche |
Verifica delle seguenti situazioni: a) soggetto identificato ai fini dell’IVA che abbia dichiarato di non esercitare più la propria attività economica, come definita all’articolo 9 della Direttiva 2006/112/CE, o per il quale l’Amministrazione finanziaria abbia ritenuto che non eserciti più l’attività economica; b) soggetto che abbia dichiarato dati falsi per un’identificazione IVA o non abbia comunicato eventuali cambiamenti dei propri dati tali che, se l’amministrazione tributaria ne fosse stata a conoscenza, avrebbe rifiutato l’identificazione ai fini IVA o avrebbe cessato d’ufficio la partita IVA; |
| Gravi inadempienze |
Riscontro di gravi inadempimenti relativi agli obblighi dichiarativi IVA nei cinque periodi d’imposta precedenti a quello in corso alla data di presentazione della dichiarazione di volontà; |
| Frodi fiscali |
Precedente coinvolgimento in frodi fiscali del titolare della ditta individuale, del rappresentante legale, degli amministratori o dei soci del soggetto richiedente l’autorizzazione |
| Altri elementi |
Altri elementi a disposizione dell’Amministrazione finanziaria rappresentativi di criticità e di rischio |
Nei confronti dei soggetti inclusi nell’archivio informatico dei soggetti autorizzati a porre in essere operazioni intracomunitarie (VIES) sono effettuati controlli più approfonditi entro sei mesi dalla ricezione della dichiarazione di volontà, per cui l'attuale autorizzazione deve comunque ritenersi "permanentemente provvisoria". A ciò si aggiunga che tali criteri di valutazione del rischio potranno essere verificati periodicamente o sulla base di elementi, emersi nell’ambito dell’ordinaria attività di controllo, rivelando situazioni di pericolosità fiscale.
Per quanto riguarda i controlli ai soggetti già iscritti nel VIES i provvedimenti attuativi hanno fornito alcune precisazioni:
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Vecchie partite IVA prima del 31/05/2010 |
Per i soggetti per i quali alla data di conferma in archivio siano decorsi 30 giorni dalla eventuale richiesta di inclusione nello stesso e per tutti gli altri soggetti, si procede ad un controllo dei dati entro il 31 luglio 2011 |
| Nuove partite IVA tra il 31/05/2010 ed il 28/02/2011 |
Ai soggetti che non sono stati inclusi nell'archivio VIES e per i quali alla data di conferma in archivio non siano ancora decorsi 30 giorni dalla manifestazione di volontà, si applica la procedura ordinaria del silenzio assenso ed un ulteriore controllo entro 6 mesi dalla ricezione della dichiarazione. |
Impugnazione della revoca
A seguito di questi controlli, l’eventuale esclusione dall’archivio dei soggetti autorizzati alle operazioni intracomunitarie è effettuata con provvedimento di revoca emesso dalla struttura dell’Agenzia competente per le attività di controllo ai fini dell’imposta sul valore aggiunto e subordinato alla necessaria valutazione della posizione del contribuente.
I provvedimenti di diniego e revoca sono impugnabili dinanzi alle Commissioni tributarie territorialmente competenti, ai sensi del d.lgs. n. 546 del 1992, entro sessanta giorni dalla data di notificazione, da eseguirsi anche a mezzo posta ai sensi della legge n. 890 del 1982.



