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Venerdì 09 Luglio 2010 11:26 Ultimo aggiornamento Venerdì 09 Luglio 2010 12:12
Il compimento di operazioni commerciali in ambito comunitario è soggetto al rilascio di opportuna autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate. Con questo intento l'art. 27 del D.L. 78 del 31 maggio 2010 introduce un nuovo sistema autorizzatorio al fine di adeguare il nostro ordinamento alla normativa europea in materia di operazioni intracomunitarie ai fini del contratto alle frodi.
Il nuovo adempimento entrato in vigore il 31 maggio 2010 attende i provvedimenti attuativi e la conversione il legge.
Le ragioni dell'intervento
Le modifiche introdotte si pongono in liena con le sollecitazioni delle Commissione europea in tema di contrasto alle frodi. In quest’ottica, l’Anti tax fraud strategy (ATFS) ex pert Group (Gruppo di esperti antifrode in seno alla Commissione europea) ha sottolineato l’importanza dell’affidabilità delle informazioni contenute nelle banche dati degli Stati membri relative alle posizioni IVA, individuando gli elementi di criticità presenti nella normativa degli Stati membri relativa alle modalità di attribuzione e cancellazione dei numeri identificativi IVA.
Gli elementi di criticità sono dati da:
- frammentarietà delle informazioni che i fornitori possono ottenere sulle posizioni IVA dei propri clienti;
- esecuzione di controlli meramente formali sulle domande di attribuzione delle partite IVA da parte di molti Stati membri;
- mancato o tardivo aggiornamento del sistema VIES (VAT Information Exchange System) riguardo a partite IVA chiuse.
L'intervento del legislatore italiano
La norma in commento ha l’obiettivo di regolare in sede di registrazione ai fini IVA, in linea con le sollecitazioni espresse dalla Commissione europea in materia di contrasto alle frodi, la facoltà di effettuare operazioni intracomunitarie attraverso un regime di autorizzazione a cura degli uffici dell’Agenzia delle entrate.
All’atto della presentazione della dichirazione di inizio attività (Modello AA 7/9) per l’attribuzione della partita IVA, all’operatore economico verrà richiesto di specificare se intende effettuare operazioni intracomunitarie.
L'indicazione produrrà rilevanti conseguenze:
- Sarà contestualmente sospesa la soggettività attiva e passiva delle operazioni intracomunitarie anche attraverso la loro esclusione dall’archivio interrogabile VIES sino al trentesimo giorno successivo alla data di attribuzione all’interessato del numero di partita IVA.
- Nei trenta giorni suddetti il soggetto potrà operare in piena legittimità per le operazioni interne, con gli adempimenti previsti.
- Al trentunesimo giorno il soggetto viene inserito nell’archivio VIES, qualora non sia stato emanato provvedimento di diniego.
Per quanto riguarda le partite IVA già attribuite in Italia in data antecedente all’entrata in vigore delle nuove norme, viene rinviata ad un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate la definizione dei criteri e delle modalità per la loro esposizione nel sistema comunitario del VIES.
Si ricorda peraltro che il controllo della Partita IVA comunitaria costituisce dal 20 febbraio 2010 un obbligo nei confronti dei soggetti passivi IVA in quanto il novellato art. 21 del Decreto IVA prevede da tale data che nella fattura deve essere epressamente indicato "il numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro di stabilimento del cessionario o committente, per le operazioni effettuate nei confronti di soggetti stabiliti nel territorio di un altro Stato membro della Comunità". Il mancato controllo della P.IVA produce quindi un'evidente sanzione nel caso questa non esista, costituendo essa elemento essenziale della fattura.
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