Articoli correlati
Venerdì 09 Luglio 2010 16:26 Ultimo aggiornamento Martedì 31 Agosto 2010 11:40
Il Ministero dello Sviluppo Economico chiarisce che l'invio della Comunicazione Unica al Registro Imprese può essere effettuata oltre che dai professionisti iscritti nei ordini professionali anche da altri intermediari muniti di apposita procura speciale adeguatamente sottoscritta con firma digitale.
Intermediari abilitati alla Comunicazione Unica
Con la Nota n. 64327 del 4.06.2010, il Ministero interviene con decisione sul diniego espresso da una Camera di Commercio nei confronti di un intermediario (professionista non iscritto in albo) che intendeva effettuare l’invio telematico mediante Comunica e ribadisce quanto già affermato nella precedente Circolare n. 3575/C del 20.04.2004 in base alla quale l’invio di dati al registro imprese, in nome e per conto dei soggetti obbligati non è di materia esclusiva dei professionisti iscritti in qualsivoglia ordine professionale, potendo avvenire anche per opera di intermediari abilitati o altri soggetti. Per il Ministero infatti viene ribadito che l'unica differenziazione, è che i professionisti iscritti negli ordini possono avvalersi della modalità semplificata descritta nei commi 2-quater e 2-quinquies della L.340/2000 mentre tutti gli altri soggetti devono essere ordinariamente delegati dall'obbligato.
Si ricorda a tal fine che le disposizioni di cui alla Legge 340/2000 creano un peculiare regime nei confronti di alcune categorie di professionisti (tra cui i commercialisti):- gli consentono di dichiarare la conformità all'originale cartaceo della copia ottica estratta da alcune specifiche tipologie di documenti;
- gli consentono di sostituirem in alcuni casi l'obbligato nella sottoscrizione dei modelli informatici con cui si richiede l'iscrizione di un atto nel registro delle imprese.
Con la successiva Nota n. 101914 del 3 agosto 2010, il Ministero dello Sviluppo Economico precisa quindi che poiché il regime di cui alla Legge 340/2000 riguarda, esclusivamente, la dichiarazione di conformità dei bilanci e degli altri documenti di cui all’articolo 2435 del codice civile, nonché la sottoscrizione delle istanze con cui le società richiedono l’iscrizione di determinati atti nel registro delle imprese, "sembra evidente che non può trovare applicazione nei confronti delle istanze rivolte al registro delle imprese dall’imprenditore individuale (le quali ultime, sembra opportuno evidenziare, non sono normalmente corredate da atti, rappresentando il modello compilato, di per sé, il documento che esprime la volontà dell’imprenditore)".
La procura speciale
Il Ministero aveva comunque già avuto modo di chiarire la possibilità di utilizzo della procura speciale con la Circolare n. 3616 del 15.02.2008 prendendo atto delle difficoltà operative che si incontravano nell’adozione della Comunicazione Unica da parte dell’utenza meno informatizzata, soprattutto in merito alla sottoscrizione del plico informatico con la firma digitale. Per agevolare l'utilizzo della nuova procedura e per semplificare effettivamente gli adempimenti per le imprese era quindi stato adottato un modello standardizzato di procura speciale che consentiva la presentazione della Comunicazione Unica con l’utilizzo della sola firma digitale di un professionista o di un intermediario.
E' stato quindi precisato nella Nota 64327 del 4.06.2010 che la procura speciale di cui alla circolare n. 3616/C cit. consente al professionista o all’intermediario di sottoscrivere digitalmente, per conto dell’obbligato o del legittimato, solo la distinta relativa al "modello di Comunicazione unica” non anche le distinte relative alle altre modulistiche che viaggiano allegate al “modello di Comunicazione”, restando la legittimazione alla sottoscrizione di queste ultime governata dalle specifiche norme di settore.
Principio questo ribadito nelle successive Nota n. 1010914 del 3 agosto 2010 e Nota n. 017402 del 16 agosto 2010 in base alle quali la procura speciale prevista dalla circolare ministeriale n. 3616/C è utilizzabile esclusivamente ai fini della sottoscrizione digitale della distinta relativa al “modello Comunicazione” e la sua forma semplificata trova giustificazione nel fatto che le modulistiche allegate risultano sottoscritte, in ogni caso, secondo le usuali formalità. Per cui, nel caso della modulistica “registro imprese”, permangono i criteri di legittimazione alla sottoscrizione illustrati nella circolare n. 3575/C del 20 aprile 2004 alla luce dei quali, escludendo i casi nei quali la legge abbia introdotto regimi peculiari, la sostituzione dell’obbligato alla sottoscrizione della specifica distinta dovrà attuarsi attraverso una procura redatta secondo le formalità “piene” (ovverosia con autentica notarile) previste dalla legge.
Ancora nella Nota n. 107411 del 16 agosto 2010 il Ministero ribadisce che è possibile per l’imprenditore, delegare un terzo alla sottoscrizione, in suo luogo, della distinta relativa alla modulistica “registro imprese”, ma, come chiarito nella circolare ministeriale n. 3575/C del 20 aprile 2004, nei confronti dei professionisti indicati nei commi 2-quater e 2- quinquies dell’articolo 31 della legge n. 340 del 2000, ciò si attuerà nella forma semplificata dell’ "incarico", mentre per tutti gli altri soggetti sarà necessario un vero e proprio atto di procura, nella forma dell’atto pubblico ovvero della scrittura privata autenticata.
Il deposito dei bilanci
Gli effetti del pronunciamento ministeriale sono molteplici in quanto oltre a risolvere le polemica per ciò che attiene l’utilizzo della procura speciale da parte degli intermediari, potrebbe porre un significativo punto di appoggio per la risoluzione delle controversie relative all’estensione delle medesime modalità di invio anche al deposito dei bilanci.
In tema di bilanci si assiste peraltro ad una decisa presa di posizione che appare contraria all'orientamento del Ministero. Nel "Manuale operativo oer il deposito dei bilanci nel Registro delle Imprese anno 2010" del 29/04/2010 dell'Unioncamere viene indicato che gli unici soggetti abilitati a poter effettuare il deposito telematico e la firma digitale dei bilanci risulterebbero gli amministratori o i liquidatori della società oppure i professionisti di cui all'articolo 31, commi 2 quater e n. 2 quinquies della Legge 340/2000. Si osserva a tal fine che tale conseguenza non potrebbe essere altrimenti, visto che tale manuale è il risultato di un documento datato 27 aprile 2010 (...ossia due giorni prima....) e predisposto dall'Osservatorio tra l'Unioncamere e dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti
.
Il Ministero dello Sviluppo Economico con la Nota prot. 107411 del 16.08.2010 ha tuttavia inteso precisare che l'adempimento del deposito dei bilanci societari nel registro delle imprese è escluso dalla procedura Comunica per cui le indicazioni fornite nella Circolare n. 3616/C del 15 febbario 2010 non possono trovare applicazione nei confronti di detto adempimento.
Le pratiche INAIL
La prassi Ministeriale richiama l’attenzione sul fatto che la procura speciale consente al professionista o all’intermediario di sottoscrivere digitalmente, per conto dell’obbligato o del legittimato, solo la distinta relativa al “modello di Comunicazione unica”, non anche le distinte relative alle altre modulistiche che viaggiano allegate al “modello di Comunicazione”, restando la legittimazione alla sottoscrizione di queste ultime governata dalle specifiche norme di settore.
Considerato quindi il comportamento da tenere dalle Camere di Commercio, è tuttavia rilevante osservare che rispetto all’Agenzia delle Entrate e all’INPS, l’invio delle pratiche INAIL può essere effettuato soltanto se il dichiarante od il suo intermediario risultano registrati presso il PUNTO CLIENTE INAIL. Chiarisce infatti l'INAIL nelle Istruzioni Operative del 31.03.2010 che la Comunicazione unica è concepita come un fascicolo elettronico al cui interno sono presenti le denunce/dichiarazioni di competenza dei vari enti destinatari ed è stata prevista la sottoscrizione con firma digitale sia dell'intero fascicolo ("pratica Registro imprese"), sia dei singoli moduli cosicché le denunce di iscrizione all'INAIL effettuate con la Comunicazione Unica devono essere sottoscritte con firma digitale dal legale rappresentante dell'impresa o da un intermediario legittimato in base alla legge n. 12/1979 ed abilitato al canale telematico Punto Cliente.
Sulla questione si osserva la posizione dell'Associazione Nazionale Consulenti Tributari - ANCOT espressa sulla rivista Italia Oggi del 6 luglio 2010 secondo cui "la norma quando fa riferimento ai soggetti di cui alla Legge 12/1979 vi si riferisce solo ed esclusivamente qualora ci troviamo di fronte ad adempimenti riferibili alla gestione del personale dipendente così come più volte ribadito nelle note e circolari dei vari ministeri e istituti compententi in materia. Diverso è il caso della semplice comunicazione d'inizio attività imprenditoriale e/o per l'iscrizione dell'INAIL e/o dell'INPS del titolare, dei soci, dei collaboratori familiari o dei coadiuvanti. Per queste ultime infatti, non esiste alcuna esclusiva riserva. Soltanto nel caso in cui, contestualmente all'inizio dell'attività si comunichi anche l'assunzione del personale subordinato occorre fare riferimento alla citata esclusiva di cui alla Legge 12/1979".
|
Fonti / Link: - Nota prot. 107402 del 16 agosto 2010 - Interpello sull'uso della procura speciale nelle pratiche Comunica - Nota prot. 107411 del 16 agosto 2010 - Interpello sull'uso della procura speciale nelle pratiche Comunica - Nota prot. 101914 del 3 agosto 2010 - Interpello sull'uso della procura speciale nelle pratiche Comunica - Manuale operativo per il deposito dei bilanci al registro delle imprese del 29 aprile 2010 - Nota n. 64327 del 4.06.2010 ---- Interpello sull'uso della procura speciale nelle pratice Comunica - Istruzioni operative del 31.03.2010 dell'INAIL ---- Chiarimenti sulle modalità di accesso al portale PUNTO CLIENTE INAIL - Circolare n. 3616 del 15.02.2008 del Ministero dello Sviluppo Economico ---- Istituzione del modello di procura speciale - Circolare n. 3575/C del 20.04.2004 del Ministero dello Sviluppo Economico ---- Chiarimenti sull'utilizzo della procura |



