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Giovedì 29 Luglio 2010 18:13 Ultimo aggiornamento Lunedì 09 Agosto 2010 11:25
Appare importante ribadire che le nuove disposizioni non si applicano alle fattispecie diverse da quelle descritte.
L'art. 25 del D.L. 78/2010 introduce l'obbligo a carico delle banche e delle Poste di trattenere il 10% a titolo d'acconto sulle somme versate dai clienti per le opere di ristrutturazione e di riqualificazione energetica realizzate. Il provvedimento n. 94288 emanato il 30 giugno 2010 ha chiarito che la ritenuta deve essere effettuata dalla Banche o dalla Poste Italiane Spa soltanto sui pagamenti effettuati con bonifici bancari disposti per:
- Spese di intervento di recupero del patrimonio edilizio soggette ai sistema agevolato del 36% (art. 1 della Legge 449/1997);
- Spese per interventi di risparmio energetico soggette al sistema agevolato del 55% (art. 1, commi 345, 346, 347, 348 della Legge n. 296/2006);
Eccezioni
Si osserva che la ritenuta del 10% si applica solo ai bonifici relativi alle spese detraibili al 36% o al 55% mentre non scatta quado il pagamento può essere effettuato anche con altre modalità (assegni, carte di credito, vaglia, contanti fino ad Euro 5.000).
Vi sono tuttavia alcune questioni da tenere in considerazione:
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Riqualificazione energetica al 55% |
Le imprese che pagano opere di riqualificazione energetica possono effettuare liberamente i versamenti in quanto soggette alla tassazione in base al principio della competenza economica e non rilevando la data di sostenimento della spesa. Per i soggetti estranei al reddito d'impresa, vale invece il principio di cassa, oltreché l'obbligatorietà del pagamento mediante bonifico bancario o postale. Oltre che ai privati e agli esercenti arti o professioni, devono pagare con bonifico anche gli enti pubblici e privati che non svolgono attiività commerciale, le società semplici, le associazioni tra professionisti (rif. Circolare n. 36/2007 dell'Agenzia delle Entrate) |
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Ristrutturazione edilizia al 36% |
Per le ristrutturazioni il bonifico bancario è obbligatorio per tutti i soggetti beneficiari, i quali possono essere privati, ento non commerciali, e imprenditori individuali, anche agricoli, se l'immobile relativo all'impresa sul quale vengono realizzati gli interventi non costituisce bene strumentale per l'esercizio dell'impresa, né bene alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa medesima e conseguentemente, concorre il reddito secondo le disposizioni relative ai redditi fondiari. Alle stesse condizioni, sono agevolate anche le società semplici, in nome collettivo, e in accomandità semplice e i soggetti ad essi equiparati, nonché le imprese familiari (Circ. n. 57/1998 e n. 121/1998). |
Si osserva inoltre che anche se i soggetti che sostengono le spese agevolate al 36% o al 55% rientrano tra quelli obbligati ad effettuare i bonifici bancari ai fini del bonus, vi sono alcune eccezioni, per le quali le modalità di pagamento sono libere. Si tratta del pagamento:
- degli oneri di urbanizzazione;
- delle ritenute di acconto operate sui compensi corrisposti ai professionisti, per le quali si usa il Modello F24;
- dell'imposta di bollo e dei diritti sugli atti amministrativi obbligatori, come ad esempio, le concessioni, le autorizzazioni e le denunce di inizio attività (DIA/SCIA);
- della tassa comunale per l'occupazione di un'area pubblica (TOSAP) in occasione dell'internvento edilizio, direttamente al concessionario dell'ente (Ris. 229 del 18 agosto 2009 dell'Agenzia delle Entrate);
- delle spese sostenute dall'imprenditore edile per il recupero su una propria abitazione, le quali vengono individuate dalla contabilità dell'impresa;
- dell'acquisto di abitazioni che fanno parte di fabbricati interamente ristrutturati da imprese edili.
Lo scorporo forfettario dell'IVA del 20%
La base imponibile della ritenuta è costituito dall'imponibile indicato in fattura con una particolare semplificazizone per ciò che riguarda l'IVA addebitata.
L'importo su cui va applicata la ritenuta deve essere infatti considerato scorporando un importo detererminato forfettariamente pari all'aliquota IVA ordinaria del 20% anche se in realtà l'IVA indicata nella fattura risulta agevolata al 10%. Si ricorda infatti che la misura dell’aliquota IVA afferente alle prestazioni di servizi e alle cessioni in esame può variare in relazione alla tipologia di spesa cui afferisce il bonifico. Ad esempio, l’IVA è dovuta nella misura del 10% per i lavori di ristrutturazione edilizia su immobili abitativi, del 20% per i beni finiti acquistati per la ristrutturazione. Inoltre, nel caso in cui l’impresa che effettua la ristrutturazione fornisca anche i “beni significativi” (ascensori, sanitari, infissi ecc.), l’IVA è dovuta nella misura del 10 per cento sul costo della manodopera e sul pari valore dei suddetti beni significativi e nella misura del 20 per cento sul restante valore degli stessi beni; l’IVA è dovuta nella misura del 20 per cento per gli interventi di riqualificazione energetica su edifici diversi da quelli abitativi
Nel merito la Circ. n. 40/E del 28 luglio 2010 ha chiarito che "il soggetto tenuto ad effettuare la ritenuta non conosce l'ammontare dell'IVA compreso nell'importo del bonifico, informazione che, anche se richiesta all'ordinante del bonifico, comporterebbe un notevole aggravio nella procedura di accreditamento e sarebbe senz'altro soggetta a margini di imprecisione. Pertanto, per esigenze di semplificazione e di economività nonché per evitare errori determianti da un'applicazione impropria della ritenuta, si assume che, ai fini dell'applicazione della norma in esame, l'IVA venga applicata con l'aliquota più elevata".
Si ricordano quindi alcune aliquote dell'IVA agevolata al 4%:
| Fattispecie | Aliquota |
| Prestazioni dipendenti da contratti di appalto per la costruzione della prima casa | 4% |
| Prestazioni dipendenti da contratti di appalto per la costruzione di fabbricati rurali destinati a uso abitativo | 4% |
| Acquisto di beni finiti (infissi, sanitari da bagno, prodotti per impianti idrici, di riscaldamento, elettrici e del gas, ascensori e motacarichi) destinati alla costruzione di fabbricati Tupini | 4% |
| Acquisto di beni finiti (infissi, sanitari da bagno, prodotti per impianti idrici, di riscaldamento, elettrici e del gas, ascensori e motacarichi) destinati alla costruzione di fabbricati rurali destinate ad uso abitativo | 4% |
| Acquisto di beni finiti (infissi, sanitari da bagno, prodotti per impianti idrici, di riscaldamento, elettrici e del gas, ascensori e motacarichi) destinati alla costruzione di edifici di cui all'art. 1 della Legge 659/1961 |
4% |
Le operazioni in valuta
Per i pagamenti effettuati in valuta estera da convertire in euro, ad esempio in franchi svizzeri da parte di soggetti residenti a Campione d’Italia, la ritenuta deve essere operata sugli importi convertiti in euro (rif. all'art. 9, comma 2, del TUIR) mentre per i pagamenti effettuati in euro da convertire in valuta estera, la ritenuta deve essere operata sugli importi in euro prima della conversione in moneta estera.
Inoltre, la ritenuta deve essere operata anche sulle somme accreditate su conti in Italia di soggetti non residenti. Questi ultimi potranno scomputare la ritenuta subìta dall’imposta eventualmente dovuta per i redditi prodotti in Italia o recuperare il prelievo mediante istanza di rimborso (rif. art. 38 del DPR n. 602/1973).
Il raccordo con le ritenute già esistenti
Si fa quindi notare che In alcuni casi per le somme oggetto di bonifico è già prevista la effettuazione di una ritenuta da parte del soggetto ordinante.
Così ad esempio, i condomìni in qualità di sostituti di imposta devono operare la ritenuta di acconto del 4% (art. 25-ter del DPR 600/1973), sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti d’appalto di opere o servizi. E' chiaro che in questi casi sorge un maggior prelievo alla fonte sullo stesso corrispettivo. Questa interpretazione vale anche nei casi in cui i professionisti fatturinino prestazioni di servizi detraibili al 36% a ditte individuali o a società di persone, per le quali non è più applicabile l'ordinaria ritenuta d'acconto del 20%.
Ma ciò vale anche per quanto riguarda le ritenute del 20% subite dai professionisti nei confronti delle imprese o delle società
L'Agenzia delle Entrate ha tuttavia stabilito che in questi casi dovrà essere applicata la sola ritenuta del 10% prevista dall'innovazione legislativa in argomento trattandosi di una disciplina a carattere speciale.
Viene peraltro aggiunto che nel caso in cui i destinatari del bonifico usufruiscano di regimi fiscali per i quali è prevista la tassazione del reddito mediante imposta sostitutiva dell’IRPEF (es. contribuenti minimi e nuove iniziative), la ritenuta del 10 per cento operata dalla banca o da Poste SPA sulle somme loro accreditate potrà essere scomputata dalla medesima imposta sostitutiva.
Si osserva quindi che se è un'impresa che paga una prestazione professionale, per fruire della detrazione del 55% non è obbligatorio al pagamento mediante bonifico bancario, restando quindi la ritenuta del 20% e non quella del 10%. Sono stati correttamente riportati alcuni dubbi ed in particolare è stato osservato "nel caso di prestazioni di professionisti la trattenuta finisce per applicarsi anche sul contributo integrativo, che non costituisce reddito imponibile. Stessa situazione si quando in fattura sono state indicate spese anticipate in nome e per conto, caparre, depositi cauzionali e altre somme che non hanno rilievo reddituale".
Si ricorda infine che come accade sempre per le ritenute subite il beneficiario indicherà quanto trattenuto nel modello UNICO a scomputo dell'imposta netta (art. 22 del DPR 917/1986). Se si tratta di un soggetto "trasparente", attribuirà l'importo pro quota ai propri soci o associati.
Obblighi per le Banche e per le Poste
Allo sportello bancario, bisogna richiedere un modulo specifico e molti istituti hanno introdotto anche modelli speciali per i bonifici disposti online.
Per quanto riguarda gli adempimenti delle Banche o delle Poste Italiane Spa occorre rilevare che dovranno:
- operare all'atto dell'accreditamento dei pagamenti, le ritenute d'acconto, con obbligo di rivalsa;
- effettuare il relativo versamento utilizzando il modello F24 (rif. al versamento unitario di cui all'art. 17 del D.Lgs 241/1997) ed il codice tributo 1039;
- rilasciare la certificazione delle ritenute d'acconto eseguite al beneficiario stesso (generalmente entro il 28 febbraio dell'anno successivo);
- indicare nella dichirazione dei sostituti d'imposta i dati concernenti i pagamenti effettuati (Modello 770 generalmente da trasmettere entro il 31 luglio dell'anno successivo).
Decorrenza
L'art. 25 del D.L. 78/2010 stabilisce che la ritenuta deve essere effettuata sulle operazioni compiute dal 1 luglio 2010 tuttavia il primo chiarimento è arrivato solo il 28 luglio 2010 ancor prima dell'approvazione della legge di conversione. In considerazione dell’immediatezza dell’entrata in vigore del provvedimento, della complessità degli adempimenti che i sostituti devono porre in essere per garantire la corretta applicazione della ritenuta e delle obiettive condizioni di incertezza sull’ambito di applicazione della norma, l'Agenzia delle Entrate ha correttamente ritenuto opportuno precisare che in sede di prima applicazione della disposizione sussistano le condizioni per escludere l’irrogazione di sanzioni in relazione a violazioni nell’applicazione della norma (art. 10, comma 3 della L. 212/2000 - Statuto del contribuente).
E' stato correttamente osservato che "non viene specificato il termine di questo periodo transitorio, probabilemente in quanto legato al tempo intercorrente ai software delle banche per recepire compiutamente la novità. Ad ogni modo è bene rammentare che non conta la date di emissione della fattura ma quella in cui viene effettuato il bonifico, per cui se è pagata il 5 luglio una fattura emessa, ad esempio, in marzo, scatta la ritenuta. A nulla rileva anche la data di effettuazione dei lavori, dato che il pagamento può riferirsi sia al saldo di opere già eseguite, sia a un acconto per cessioni o prestazioni future".
Errori e possibili soluzioni
Ci si chiede cosa succederebbe nel caso di errori nell'applicazione della nuova ritenuta anche in conseguenza che l'Amministrazione Finanziaria non si è espressa in tal senso:
| Ipotesi | Descrizione | Soluzione proposta |
| Errata qualificazione | Può accadere che il soggetto che presta il servizio non è a conoscenza, al momento dell'emissione della fattura, che essa servirà al committente per la detrazione del 36% o del 55% oppure si dimentica dell'evenienza. Quindi se il committente è un sostituto d'imposta, il soggetto che emette la fattura indica la ritenuta del 4% (condominio) o del 20% (lavororatore autonomo) | Se il committente si accorge dell'errore, la ritenuta non verrà operata e il soggetto che ha emesso la fattura può riemettere la fattura (mantenendo ferma la base imponibile e l'IVA), una volta che ci si accorge che di aver ricevuto l'importo al netto della ritenuta del 10%. Sicuramente non computerà in UNICO una ritenuta del 4% o del 20% che nessuno ha operato o certificato. |
| Doppia ritenuta | Può accadere che il committente si sbaglia ed effettua la ritenuta che così si somma a quella operata dall'istituto di credito |
Si può affermare che questa sia un'ipotesi di ritenuta non dovuta con conseguente credito di importo corrispondente del prestatore nei confronti del committente. Quest'ultimo dovrà recuperare nei confronti dell'Erario (ove versata) la ritenuta non dovuta (la procedura è prevista dall'art. 1 del DPR 445/1997) e comunque ritenere indenne il prestatore |
| Nessuna ritenuta | Si tratta di una rara ipotesi in cui erroneamente non vi sia applicazione né della ritenuta del 4% o del 20% nè quella del 10%. Ciò si potrebbe verificare nel caso in cui il committente pur non effettuando un bonifico finalizzato alla detrazione non operi la ritenuta di cui all'art. 25 o 25-ter del DPR 600/1973. | Per questo caso c'è il ravvedimento operoso |
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Fonti: Circolare n. 40/E del 28 luglio 2010 - Chiarimenti sulla ritenuta |



