Il Centro Studi Vallese vi annuncia che entro Settembre aprirà il portale ai contributi dei lettori e ad una maggiore condivisione delle informazioni. A tal fine sarà aperta agli utenti la possibilità di inserimento di articoli e sarà introdotto un forum di discussione

 

ATTENZIONE!!!

Il Centro Studi Vallese informa che continua a ricevere giornalmente numerose richieste di supporto per la risoluzione di problematiche specifiche collegate agli argomenti trattati. Nel corso del tempo, è stata prassi del medesimo Centro Studi di tentare comunque di fornire il proprio contributo offrendo delle soluzioni a quanti erano in difficoltà. Prendiamo tuttavia atto che allo stato attuale la numorosità e l'articolazione delle richieste è tale da averci fatto concludere nell'impossibilità a fornire la nostra disponibilità. Di conseguenza verranno analizzati soltanto quei casi che ci consentono poi di accrescere, integrare e se necessario modificare il contenuto dei nostri articoli. Si ricorda quindi che il Centro Studi Vallese non nasce con l'obiettivo di fornire consulenza on-line ma di consentire ai consulenti, di qualsiasi grado e specie, di avere un punto di riferimento dove ricercare informazioni quanto più possibili complete ed aggiornate sui temi più "caldi" dell'attività consulenziale. In questo senso è importate in contributo che potranno fornire altri consuleti nel momento in cui il portale sarà aperto anche alle loro argomentazioni.

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Con effetti dal 31 luglio 2010 la Dichiarazione di Inizio Attività (DIA) viene sostituita dalla Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) con l'intento di semplificare gli adempimenti amministrativi connessi all'esercizio di attività imprenditoriali che possono ora iniziare immediatamente. Infatti, è a carico dell’amministrazione competente, entro un breve lasso di tempo, accertare i requisiti e i presupposti per l’inizio dell’attività; dopo tale periodo l’amministrazione potrà intervenire solo in presenza di pericolo attuale di un danno grave e irreparabile (rif. alla Legge n. 122 del 30 luglio 2010 di conversione del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010).

 

Il rapporto con la DIA

Con l'intento di liberalizzare l'attività d'impresa viene sostituito l'art. 19 del D.Lgs. 241/1990 (rubricato "Dichiarazione di Inizio Attività") istituendo una "segnalazione certificata di inizio attività" in sostituzione di "ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla-osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio dell'attività imprenditoriale, commerciale od artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento dei requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi di carattere generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli stessi".

Il Ministro per la Semplificazione Normativa ha chiarito il rapporto sussistente tra la SCIA con le "discipline speciali" quale quella relativa alla denuncia d'inizio di attività edilizia (rif. agli artt. 22 e 23 del DPR 380/2001).

E' interessante osservare come la disciplina sulla Scia che si viene ad introdurre è ricondotta alla tutela della concorrenza ai sensi dell'articolo 117 comma 2, lettera e), della Costituzione (materia di competenza legislativa esclusiva dello Stato), e costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali ai sensi della lettera m) del medesimo comma 2 (anch’essa materia di competenza legislativa esclusiva dello Stato). Ciò risolve il problema del rapporto con la disciplina della dichiarazione di inizio di attività recata da ogni normativa regionale. Difatti ai sensi del comma 4-ter viene precisato che la disciplina sulla Scia sostituisce direttamente, dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, quella della Dia recata da ogni normativa statale e regionale.

Ciò è ulteriormente ribadito dalla prescrizione secondo cui le espressioni “segnalazione certificata di inizio di attività” e “Scia” sostituiscono , rispettivamente, quelle di “dichiarazione di inizio di attività” e “Dia”, ovunque ricorrano, ossia sia nell'ambito statale che regionale.

 

Le condizioni di applicazione della SCIA

L’applicazione della nuova disciplina è subordinata alle seguenti condizioni:

  1. che il rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, con la sola esclusione degli atti imposti dalla normativa comunitaria (comma 1);
  2. che non si tratti di casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali o di atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all’immigrazione, all’asilo, alla cittadinanza, all’amministrazione della giustizia, all’amministrazione delle finanze, nonché di quelli imposti dalla normativa comunitaria (comma 1);
  3. che non si versi nelle attività economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al D.Lgs. 385/1993, e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al D.Lgs n. 58/1998 (comma 5, primo periodo).

Ai sensi del comma 2 del nuovo articolo 19, l'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente e non più trascorsi trenta giorni dalla presentazione della DIA all'amministrazione competente.

 

Il ruolo delle dichiarazioni sostitutive

Nel nuovo quadro normativo, le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà correderanno la segnalazione per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445. Ulteriore corredo sarà offerto dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformità da parte delle Agenzie delle Imprese (di cui all'articolo 38, comma 4 del D.L. 112/2008), relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale. Eventuali pareri di organi o enti appositi, o l'esecuzione di verifiche preventive, ove previsti dalla legge, sono sostituiti, dalle attestazioni, dalle asseverazioni e dalle dichiarazioni di conformità.

Le attestazioni e asseverazioni sono funzionali alle verifiche di competenza dell'amministrazione, che a tal fine si avvarranno anche degli elaborati tecnici necessari a corredo della segnalazione. Le autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni sostituiranno anche l'acquisizione di pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive; sono sempre salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti.

Le sanzioni penali previste dal comma 6 (reclusione da uno a tre anni per chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti) si aggiungono alla disciplina delle sanzioni penali di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 in caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci (comma 3, ultimo periodo) ed operano se il fatto non costituisce più grave reato.

 

I poteri dell'Amministrazione e le relative controversie

Lo spazio operativo dell'amministrazione competente, disciplinato dal comma 3, è solo quello di adottare motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti: ciò deve avvenire nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione e può contenere l'ordine di rimozione degli eventuali effetti dannosi. L'amministrazione può però anche fissare un termine - in ogni caso non inferiore a trenta giorni - entro cui, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti.

In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà false o mendaci, l’amministrazione, ferma restando la responsabilità penale può sempre e in ogni tempo adottare i summenzionati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi.

Decorso il termine di sessanta giorni., l'Amministrazione competente può incidere sul provvedimento consolidatosi solo:

  1. mediante provvedimenti in autotutela (rif. artt. 21-quinquies e 21-octies della L. 241/1990);
  2. mediante una procedura interditiva (di cui al primo periodo del comma 3, purché sia verificato che siano state rese, in sede di SCIA, dichiarazioni sostitutive di certifcazione e dell'atto di notorietà false o mendaci;
  3. mediante una procedura interditiva (di cui al periodo del comma 3, ma solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artiscico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo modicato accertamento dell'impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell'attività dei privati alla normatica vigente.
Si ricorda che il citato art. 21-quinquies dispone che, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo. Le controversie in materia di determinazione e corresponsione dell'indennizzo sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Ove la revoca di un atto amministrativo ad efficacia durevole o istantanea incida su rapporti negoziali, l’indennizzo liquidato dall’amministrazione agli interessati è parametrato al solo danno emergente e tiene conto sia dell’eventuale conoscenza o conoscibilità da parte dei contraenti della contrarietà dell’atto amministrativo oggetto di revoca all’interesse pubblico, sia dell’eventuale concorso dei contraenti o di altri soggetti all’erronea valutazione della compatibilità di tale atto con l’interesse pubblico. Invece l’art. 21-nonies dispone che il provvedimento amministrativo illegittimo può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge. È fatta salva la possibilità di convalida del provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole.

Il comma 5 devolve ogni controversia relativa all'applicazione dell'articolo 19 della legge 241/1990 alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, precisando che il relativo ricorso giurisdizionale può riguardare anche gli atti di assenso formati in virtù delle norme sul silenzio assenso previste dall'articolo 20.

 

L'orientamento delle CCIAA in tema di attività produttive

Il Minitero ha quindi fornito alcune precisazioni per ciò che riguarda particolari attività con lo scopo di aggiornare le precedenti interpretazioni fornite con la Circolare n. 3635/C del 6 maggio 2010 con la quale è stato descritto il nuovo quadro normativo delle attività di servizi a seguito del recepimento della Direttiva Servizi.

Attività Precisazioni

Istallazione impianti

Autoriparazione

Pulizie

Facchinaggio

L'elimiazione della comunicazione di inizio attività (CIA) prevista dal precedente testo normativo consente di superare, in via definitiva, le precedenti incertezze circa il momento (DIA, ovvero SCIA) in cui doveva essere presentata la domanda di iscrizione nel registro delle imprese. Consente inoltre un più agevole coordinamento con la Comunicazione Unica (rif. art. 9 del D.L. 7/2007) potendo la SCIA essere presentata contestualmente alla Comunica determinando così l'iscrizione entro i termini ordinari (entro 5 gg. per le comunicazioni telematiche - rif. art. 11, comma 8 del DPR 581/1995).

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha quindi precisato che le CCIAA dovranno provvedere al controllo circa la sussistenza dei requisiti e presupposti richiesti dalla legge entro 60 gg. dalla presentazione della Comunicazione Unica contestuale alla SCIA, e ciò in considerazione delle rilevanti limitazioni che la norma prevede al potere inibitorio dell'amministrazione competente decorsi i 60 gg. dalla presentazione della SCIA.

Se quindi la CCIAA dovessero adottare provvedimenti di inibizione dell'attività, questi determineranno l'iscrizione d'Ufficio della cessazione dell'attività illegittimamente svolta, nella posizione REA dell'impresa.

Ciò determinerà inoltre il permanere dell'iscrizione delle imprese in questione, comprese quelle individuali (ove l'attività regolamentata sia l'unica svolta) nel registro delle imprese, con la possibilità, successivamente di avviare nuovamente l'attività in questione, una volta che tutti i requisiti ed i presupposti di legge risultino presenti

Intermediazione commerciale e di affari (art. 73 del D.Lgs. 59/2010)

Agente e rappresentante di commercio (art. 74 del D.Lgs. 59/2010)

Mediatore marittimo (art. 75 del D.Lgs 59/2010)

Spedizioniere (art. 76 del D.Lgs. 59/2010)

  • Coloro che intendono iniziare ex novo l’esercizio di dette attività dovranno presentare, in questa prosecuzione della fase transitoria, la SCIA - segnalazione certificata di inizio attività - , in assenza della quale non si procederà ad alcuna iscrizione nei relativi ruoli/ elenchi;
  • per quanto riguarda le sole persone fisiche, la SCIA andrà presentata alla CCIAA della provincia presso la quale si intende iniziare lo svolgimento dell’attività e determinerà la loro iscrizione al ruolo/elenco corrispondente ;
  • per quanto riguarda le imprese, ferma restando comunque l’iscrizione al ruolo/elenco di cui al punto precedente, qualora la SCIA sia contestuale a Comunica - Comunicazione Unica per la nascita dell’impresa - , essa andrà presentata al Registro delle Imprese e determinerà anche l’iscrizione dell’impresa in questo registro e nel Rea;
  • la verifica dei requisiti professionali e morali richiesti dalle singole leggi degli ausiliari in questione andrà effettuata a seguito della presentazione della SCIA, secondo i termini e le modalità indicati dal nuovo art. 19 della legge n. 241/1990, ai commi 3 e 4;
  • per le persone fisiche rimane invariato l’obbligo di sostenere eventuali esami abilitanti (ove richiesti dalla normativa) presso la Camera di commercio competente per residenza;
  • nella fase transitoria come sopra delineata, l’eventuale inibizione definitiva della prosecuzione dell’attività determinerà la cancellazione della posizione iscritta nel corrispondente ruolo/elenco degli ausiliari.

Si precisa che le regole sopra esposte valgono nell'attuale periodo transitorio fino alla data di applicazione delle nuove disposizioni di iscrizione richieste dall'art. 80 del D.Lgs. 59/2010

Attività di commercio

Attività di somministrazione alimenti e bevande

(artt. 64-69 del D.Lgs 59/2010)

Sono soggette alla SCIA:

  • il trasferimento di sede e il trasferimento della gestione o della titolarità degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all’art. 64, comma 1;
  • l’avvio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande riservata a particolari soggetti elencati alle lettere a), b), c), d), e), f), g) e h) del comma 6 dell'articolo 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287, di cui all’art. 64, comma 2;
  • l’avvio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande esercitate da circoli privati, stante l’espresso richiamo, ad opera dell’art. 64, comma 2, all’applicazione della disciplina di cui al DPR 4 aprile 2001, n. 235 (“Regolamento recante semplificazione del procedimento per il rilascio di somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli privati”) e ferma restando, ovviamente, l’applicabilità ai soli casi in cui detto regolamento prevedeva la DIA;
  • l’avvio dell’attività di vendita dei prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare e non alimentare nelle strutture di vendita denominate esercizi di vicinato (cfr. art. 4, comma 1, lett. d, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114), di cui all’art. 65, nonché le attività effettuate mediante le forme speciali di vendita (Spacci interni – Apparecchi automatici - Vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione - Vendita presso il domicilio dei consumatori), di cui agli artt.66, 67, 68 e 69

Salvo ulteriori precisazioni coordinate con le amministrazioni regionali, rimangono soggette ad autorizzazione:

  • avvio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, comprese quelle alcooliche di qualsiasi gradazione, di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287, nelle zone del territorio comunale che, in attuazione dell’articolo 64, comma 3, del d.lgs n. 59/2010, siano state assoggettate o siano assoggettabili a programmazione;
  • trasferimento di un’attività di somministrazione di alimenti e bevande da una sede collocata in zona non sottoposta a programmazione, ai sensi dell’art. 64, comma 3, del d. lgs. n 59, ad una sede collocata in una zona tutelata nell’ambito di tale programmazione, o anche in caso di trasferimento di sede nell’ambito di zone tutelate (cfr. punto 3.3 della circolare 6 maggio 2010, n. 3635);
  • avvio dell’attività di commercio sulle aree pubbliche su posteggi dati in concessione o su qualsiasi area purchè in forma itinerante, di cui all’art. 28 del d. lgs. n. 114, come modificato dall’art. 70 del d. lgs. n. 59 (cfr. punto 10.4 della citata circolare n. 3635);
  • avvio dell’attività di vendita nelle strutture denominate medie strutture, grandi strutture o centri commerciali di cui agli artt. 8 e 9 del d. lgs. n. 114.

 

Applicazione della SCIA in tema di DIA edilizia

Il Ministro per la Semplificazione Normativa è stato interessato a risolvere la questione circa l'applicabilità delle nuove disposizioni sulla SCIA nel comparto dell'edilizia, fornendo parere positivo.

La disciplina della SCIA sia applica alla meteria edilizia mantenendo l'identico campo applicativo di quella della DIA, senza quindi interferire con l'ambito applicativo degli altri titoli abilitativi (es. permesso di costruire, caratterizzato da una disciplina puntuale e compiuta contenuta nel testo unico dell'edilizia, alla quale non appare riferibile nè sul piano letterale, né su quello funzionale, qualla nuova SCIA).Il Ministero chiarisce i seguenti elementi che propendono verso l'applicabilità della SCIA anche in edilizia:

Le espressioni "segnalazione certificata di inizio attività" e "Scia" sostituiscono, rispettivamente, quelle di "dichiarazione di inizio attiivtà" e "DIA", "ovunque ricorrano anche come parte di un'espressione più ampia", sia nelle normative statali che in quelle regionali. Il medesimo comma stabilisce, altresì, che la disciplina della SCIA contenuta nel novellato articolo 19 della Legge 241 del 1990 "sostituisce direttamente, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, quella della dichiarazione di inizio attività recata da ogni normativa statale e regionale".
Nel confronto con la previgente fi ormulazione dell'art. 19, deve evidenziarsi come il legislatore abbia omesso di indicare la DIA edilizia tra quelle oggetto di espressa esclusione dall'ambito applicativo della disposizione (commi 1 e 5, primo periodo. Invero nella previdente formulazione il legislatore aveva escluso dall'ambito applicativo della dichirazione di inizio attività quella in materia di edilizia, laddove aveva disposto che "Restano ferme le disposizioni di legge vigenti che prevedono termini diversi da quelli di cui ai commi 2 e 3 per l'inizio attività e per l'adozione da parte dell'amministrazione competente di provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti" (arti. 19, comma 4). Analoga clausola di salvezza non compare nel vigente art. 19.
La richiesta delle "attestazioni e asseverazioni di tecnici abiliatati" (riferimento non presente nel previgente art. 19) appare in linea  con quanto satbilito dalla disciplina della DIA edilizia contenuta nell'arty. 23 del DPR 380/2001, la quale richiede , preliminarmente all'avvio dell'attività edilizia, la presentazione  di una "dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che asseveri la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati ed ai regolamentei edilizia vigenti, nonché il rispetto dellen orme di sicurezza e di quelle igenico-sanitarie". Lo specifico, nuovo riferimento alle "asseverazioni", tipiche  delle DIA edilizia, induce a ritenere che il legislatore abbia inteso riferirsi anche alle certificazioni ed attestazioni concorrenti la suddetta fattispecie.
La previsione di cui all'art. 49, comma 4-ter, primo periodo della Legge 122/2010, secondo cui la discplina della SCIA, tra l'altro, "costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali ai sensi della lettera m)" dell'art. 117, secondo comma della Costituzione, conferma l'intenzione del legislatore statale di assicurare massima portata applicativa alla disposizione, con salvezza delle sole materie espressamente  escluse.

 

Il Ministero fornisce quindi importanti precisazioni:

Zona sottoposta a vincolo Permane l'onere di acquisizione ed allegazione alla segnalazione certificata dello specifico atto di assenso dell'ente preposto alla tutela del vincolo stesso; tale atto, in virtù della espressa previsione dell'art. 19, comma 1 della L. 241/1990 ("con la sola esclusione dei casi i cui sussistono vincoli ambientali, paesaggistici o culturali"), non può essere sostituito dalla SCIA
DIA edilizia precedenti Per le DIA edilizia presentate prima dell'entrate in vigore della novella dell'art. 19 della Legge 241/1990, anche nell'eventualità in cui alla data di entrata in vigore non fosse ancora decorso il termine per l'esercizio del potere inibitorio da parte dell'amministrazione, la disciplina applicabile non può che essere quella vigente al momento della presentazione della DIA, salva la possibilità per il privato di avvalersi degli effetti della novella presentando, per il medesimo intervento, una SCIA.

 

La compatibilità con le discipline regionali in materia di edilizia

Si ricorda che l'art. 22, comma 3 del DPR 380/2001 determina i casi in cui gli interventi edilizi soggetti a permesso di costruire possono essere realizzati alternativamente con DIA, e il successivo comma 4, riconosce alla Regioni a statuto ordinario la facoltà di ampliare o ridurre l'ambito applicativo del precedente comma.

In questo quadro normativo l'art. 49, comma 4-ter, ha introdotto un meccanismo di sostituzione automatica della disciplina della SCIA a quella della DIA, anche edilizia, per cui si pone il problema circa i rapporti con le discipline statali e regionali previgenti incompatibili, che non sono state abrogate espressamente dell'art. 49 della L. 122/2010. In particolare, il problema riguarda il raaporto tra la disciplina della SCIA e quella della disciplina contenuta nelle leggi regionali, che in attuazione della previsione dell'art. 22, comma 4 del DPR 380/2001, hanno introdotto ulteriori casi di alternatività tra la DIA ed il permesso di costruire.

Secondo il Ministero:

  • la disciplina della SCIA non si applica alla DIA alternativa al permesso di costruire;
  • le leggi regionali previgenti con le quali è stata esercitata la facoltà prevista dall'art. 22, comma 4 del DPR 380/2001 non sono state incise dall'entrata in vigore dell'art. 49 della Legge n. 122/2010.

A tale conclusione conduce quanto già evidenziato con riferimento ai titoli edilizia diversi dalla DIA, ed in particolare con rifeirmento al permesso di costruire, al quale non risulta applicabile la disciplina della SCIA. Con particolare riguardo alle leggi regionali recanti ulteriori casi di DIA alternativa al permesso di costruire, la predetta conclusione appare peraltro conforme sia ad una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 49, della L. 122/2010, che salvguardi la potestà legislativa regionale di estenderem oltre i confini dell'internvento statale ed in attuazione dell'art. 22, comma 4, del testo unico edilizia, l'istituto della DIA edilizia, sia lla previsione dellart. 29, comma 2-quater della L. 241/1990, la quale riconosce alle Regioni, nella discplina dei procedimenti amministrativi di propria competenza, la facoltà di prevedere livelli ulteriori di tutela rispetto a quelli garantiti della disposizioni statali attinenti ai livelli essenziali delle prestazioni di cui ai precedenti commi 2-bis e 2-ter.

 

 

Fonti / Link:

Nota esplicativa del 16.09.2010 del Ministero per la semplificazione normativa - Precisazioni sul rapporto con la DIA Edilizia

Circolare n. 3637/C (prot. 0105485) del 10.08.2010 del Ministero dello Sviluppo Economico - Precisazioni sull'inizio di nuove attività

Legge n. 122 del 30 luglio 2010 di conversione del D.L. 78/2010

Circolare n. 3635/C (prot. 0045166) del 06.05.2010 del Ministero dello Sviluppo Economco - Precisazioni sulla Direttiva Servizi


 

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