Il Centro Studi Vallese vi annuncia che entro Settembre aprirà il portale ai contributi dei lettori e ad una maggiore condivisione delle informazioni. A tal fine sarà aperta agli utenti la possibilità di inserimento di articoli e sarà introdotto un forum di discussione

 

ATTENZIONE!!!

Il Centro Studi Vallese informa che continua a ricevere giornalmente numerose richieste di supporto per la risoluzione di problematiche specifiche collegate agli argomenti trattati. Nel corso del tempo, è stata prassi del medesimo Centro Studi di tentare comunque di fornire il proprio contributo offrendo delle soluzioni a quanti erano in difficoltà. Prendiamo tuttavia atto che allo stato attuale la numorosità e l'articolazione delle richieste è tale da averci fatto concludere nell'impossibilità a fornire la nostra disponibilità. Di conseguenza verranno analizzati soltanto quei casi che ci consentono poi di accrescere, integrare e se necessario modificare il contenuto dei nostri articoli. Si ricorda quindi che il Centro Studi Vallese non nasce con l'obiettivo di fornire consulenza on-line ma di consentire ai consulenti, di qualsiasi grado e specie, di avere un punto di riferimento dove ricercare informazioni quanto più possibili complete ed aggiornate sui temi più "caldi" dell'attività consulenziale. In questo senso è importate in contributo che potranno fornire altri consuleti nel momento in cui il portale sarà aperto anche alle loro argomentazioni.

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Accertamento sulla base del "valore normale" addio?

La Legge Comunitaria 2009 (L. 88/2009) recepisce la definizione di “valore normale” contenuta nella direttiva comunitaria 2006/112/CE e contestualmente, interviene sul potere di accertamento da parte degli uffici finanziari i quali potranno utilizzare il criterio del valore normale ai soli fini dell’accertamento presuntivo e non più ai fini dell’accertamento automatico.

Non è ancora chiaro quale ruolo avrà la presunzione che fonda il valore di trasferimento sul valore del mutuo o del finanziamento erogato (rif. art. 35, comma 23-bis del Decreto Bersani-Visco). Risulta inoltre non definito il rapporto con il regime del "prezzo-valore" applicato nel caso delle Imposte di Registro.

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