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Venerdì 17 Luglio 2009 18:31 Ultimo aggiornamento Sabato 07 Novembre 2009 01:27
Nomina del coordinatore edile anche nei lavori privati
Attualmente, nei cantieri in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile effettati da più imprese, anche non contemporaneamente, il committente o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione, anche nei casi di coincidenza con l'impresa esecutrice.
Parallelamente, viene prevista l'imputazione degli obblighi del coordinatore per la progettazione alla diversa figura del coordinatore per l'esecuzione dei lavori. Tuttavia, tale obbligo normativo non si applica ai lavori privati non soggetti a permesso di costruire.
Con la novella introdotta dall'art. 38 della Legge Comunitaria 2008, con effetti dal 29 luglio 2009 l'obbligo di nomina viene esentato nel caso di lavori privati di importo inferiore a 100.000 Euro (fermi restando sia la condizione che i lavori rientrino tra quelli non soggetti a permesso di costruire sia l'effetto di imputazione degli obblighi al coordinatore per l'esecuzione).
Tale modifica trova il fondamento dalla condanna da parte della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 25 luglio 1998, relativa alla causa C-504/06.
Tale norma persegue così la finalità di consentire al committente la nomina del solo coordinatore per l’esecuzione in cantieri non particolarmente complessi nei quali gli obblighi del coordinatore per la progettazione sono di entità tale da poter essere affidati all’unica figura del coordinatore per l’esecuzione
La novella, inoltre, amplia i compiti di coordinamento del coordinatore per la progettazione (tale ampliamento concerne solo i casi in cui sia obbligatoria quest'ultima figura e non si estende, quindi, in nessun caso, al coordinatore per l'esecuzione).
Nel merito di questo aspetto il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali chiarisce che "in tali casi il coordinatore per l’esecuzione svolge, senza eccezioni o limitazioni, tutte le funzioni che l’articolo 91 attribuisce al coordinatore per la progettazione. Si tratta di compiti che vanno svolti durante la progettazione dell’opera e, pertanto, l’articolo 90, comma 3, prevede che il committente o il responsabile dei lavori designi il coordinatore per la progettazione".
Analogamente, nell’ipotesi di cui all’articolo 90, comma 11, il coordinatore per l’esecuzione dei lavori deve essere nominato contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione, in modo da consentire la piena realizzazione di tutti i compiti connessi al ruolo di coordinatore per la progettazione, anche nei casi in cui tale ruolo venga svolto dal coordinatore per l’esecuzione.



