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Giovedì 30 Luglio 2009 15:10 Ultimo aggiornamento Lunedì 17 Agosto 2009 18:00
Certificazione dei medicinali
Sono state emanate nuove disposizioni riguardanti le modalità di deduzione delle spese per medicinali che produrranno effetti dal 1 gennaio 2010.
A seguito dell'intervento del Garante sulla Privacy del 29 aprile 2009 (G.U. 107/2009) si è pronunciata l'Agenzia delle Entrate chiarendo nella Circolare n. 40/E del 30 luglio 2009 che i titolari di dati personali che emettono gli scontrini fiscali per l'acquisto dei medicinali dovranno contenere a partire dal 1 gennaio 2010 esclusivamente le seguenti indicazioni:
- natura e quantità dei medicinali acquistati;
- codice alfanumerico posto sulla confezione di ogni medicinale (rif. numero di autorizzazione all'immissione in commercio - AIC)
- codice fiscale del destinatario dei medicinali.
Pertanto ai fini della detrazione dell'imposta e della riduzione del reddito, lo scontrino non dovrà più indicare in modo specifico la denominazione commerciale dei medicinali acquistati ma sarà necessario indicare il numero di autorizzazione all'emissione in commercio (rif. all'art. 10, comma 1, lett. b), e 15, comma 1, lett. c), del Tuir, come modificati dall’art. 1, comma 28, della Legge Finanziaria 2007 - L. 296/2006, ed alle precisazioni fornite nella Ris. 156/2007).
Il Garante ha rilevato che all’atto della presentazione della documentazione fiscale per la denuncia dei redditi presso i Caf oppure presso i commercialisti, l’indicazione sullo scontrino fiscale, “oltre del codice fiscale del destinatario, anche della natura, della qualità e della quantità dei medicinali acquistati configura, infatti, un trattamento sistematico di dati personali sulla salute degli interessati, idoneo a rivelarne anche le patologie”.
La Risoluzione n. 218/E del 12 agosto 2009 ha inoltre chiarito che la possiblittà di detrarre la spesa per le "preparazioni galeniche" richiede comunque la presenza della fattura nel caso in cui non sia possibile emettere uno specifico "scontrino parlante" per quei medicinali privi di codice a barre. Di conseguenza il farmacista può redigere una fattura in cui viene indicata:
- la dicitura "farmaco" per la natura del prodotto
- e, per la qualità dello stesso, la dicitura "preparazione galenica",
- oltre al numero di confezioni
- e al codice fiscale del destinatario del farmaco.
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