Il Centro Studi Vallese vi annuncia che entro Settembre aprirà il portale ai contributi dei lettori e ad una maggiore condivisione delle informazioni. A tal fine sarà aperta agli utenti la possibilità di inserimento di articoli e sarà introdotto un forum di discussione

 

ATTENZIONE!!!

Il Centro Studi Vallese informa che continua a ricevere giornalmente numerose richieste di supporto per la risoluzione di problematiche specifiche collegate agli argomenti trattati. Nel corso del tempo, è stata prassi del medesimo Centro Studi di tentare comunque di fornire il proprio contributo offrendo delle soluzioni a quanti erano in difficoltà. Prendiamo tuttavia atto che allo stato attuale la numorosità e l'articolazione delle richieste è tale da averci fatto concludere nell'impossibilità a fornire la nostra disponibilità. Di conseguenza verranno analizzati soltanto quei casi che ci consentono poi di accrescere, integrare e se necessario modificare il contenuto dei nostri articoli. Si ricorda quindi che il Centro Studi Vallese non nasce con l'obiettivo di fornire consulenza on-line ma di consentire ai consulenti, di qualsiasi grado e specie, di avere un punto di riferimento dove ricercare informazioni quanto più possibili complete ed aggiornate sui temi più "caldi" dell'attività consulenziale. In questo senso è importate in contributo che potranno fornire altri consuleti nel momento in cui il portale sarà aperto anche alle loro argomentazioni.

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Divieto di alcol per gli ambulanti?

Le modifiche operate dalla Legge Comunitaria 2008 in materia di vendita e somministrazione di bevande alcoliche non introducono un divieto di vendita agli ambulanti.

L'art. 14-bis della L. 125/2001(rubricata "Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati") così come introdotto dalla Legge Comunitaria 2008 (L. n. 88/2009) stabilische che "La somministrazione di alcolici e il loro consumo sul posto, dalle ore 24 alle ore 7, possono essere effettuati esclusivamente negli esercizi muniti della licenza prevista dall’articolo 86, primo comma, del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni” ed ancora che “Chiunque vende o somministra alcolici su spazi o aree pubblici diversi dalle pertinenze degli esercizi di cui al comma 1 è punito con la sanzion amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 12.000. Se il fatto è commesso dalle ore 24 alle ore 7, anche attraverso distributori automatici, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000. Per le violazioni di cui al presente comma è disposta anche la confisca della merce e delle attrezzature utilizzate".

Si precisa che l'articolo in commento potrebbe subire un'integrazione di natura interpretativa ad opera della Legge Comunitaria 2009 in corso di esame presso il Senato (A.S. 1781) per ciò che attiene il divieto di vendita nelle fiere, sagre ed altre manifestazioni.

Si ricorda a titolo informativo che l'attività di commercio sulle aree pubbliche può essere svolta solo previa autorizzazione dalle persone fisiche e dalle società di persone (art. 28 del D.Lgs. 114/1998):

  1. su posteggi dati in concessione per dieci anni ----> ed in tal caso l'autorizzazione viene rilasciata dal Sindaco del Comune sede del posteggio ed abilitàaall'esercizio in forma itinerante nell'ambito del territorio regionale;
  2. su qualsiasi area purché in forma itinerante ----> ed in tal caso l'autorizzazione è rilasciata dal Comune nel quale il richiedente ha la residenza o la sede legale. Tal autorizzazione abilita anche alla vendita a domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago.

L'interpretazione letterale di questa norma renderebbe impossibile, su qualsiasi area pubblica, vendere bevande alcoliche (a mero titolo esemplificativo, anche una lattina di birra nei banchi o box dei mercati rionali ove si commercializzano prodotti alimentari o una bottiglia di vino nel corso di una sagra in cui si promuovono prodotti locali).

Sulla base delle forti preoccupazioni delle associazioni di categoria il Ministero dello Sviluppo Economico è prontamente intervenuto stabilendo che "la disposizione in discorso non ha abrogato l’art. 30, comma 5, del d. lgs. n.114 del 1998 e che gli operatori su aree pubbliche autorizzati alla vendita di prodotti alimentari possono continuare a commercializzare le bevande alcoliche in recipienti chiusi nei limiti e con l modalità ammesse dal citato art. 176, comma 1, del R.D. n. 635" ossia purché la quantità contenuta nei singoli recipienti non sia superiore a litri 0,200 per le bevande alcoliche con un volume superiore al 21% (superalcolici), ed a litri 0,33 per le altre.

 

La vendita nelle fiere, nelle sagre e nelle manifestazioni

La medesima risoluzione precisa inoltre che quanto alla possibilità, non esclusa dalla legge statale ed espressamente prevista da alcune leggi regionali, di somministrare temporaneamente bevande alcoliche nelle fiere, nelle sagre, in occasione di manifestazioni in cui si promuovono la produzione e/o il commercio di prodotti tipici locali e nelle varie riunioni straordinarie di persone, sulla base di regolare autorizzazione facente anche le funzioni del titolo di cui all’art. 86 del TULPS (per effetto dell'art. 152 del R.D. n. 635/1940), il Ministero ritiene che "nulla sia stato innovato dall’introduzione della norma di cui al citato art. 23" e ciò in quanto "una diversa interpretazione renderebbe possibile la somministrazione e la vendita di alcolici solo nelle aree pubbliche di pertinenza degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di cui alla citata legge n. 287 (piazze, marciapiedi e comunque spazi ove sia autorizzata l’installazione di tavoli e sedie per la somministrazione), con la conseguenza di determinare una situazione di disparità di trattamento, tra tipologie di esercenti e modalità di esercizio dell’attività, priva di giustificazione e logicità, stante la necessità, che sottende la norma, di limitare l’uso di alcool e contrastarne l’abuso".

Probabilmente sulla base dell'impegno posto al Governo dalla Camera in sede di approvazione della Legge Comunitaria 2008 (rif. ordine del giorno 9/2320-bis-B/1 accolto nel corso della seduta n. 191 del 23 giugno 2009) che il testo della Legge Comunitaria 2009 giunto ora alla Camera (A.S.1781) ed in corso di esame prevede una modifica al testo originario che stabilisce in via legislativa quanto chiarito dal Ministero al fine di evitare di ingenerare equivoci e incertezze in sede interpretativa quanto all'ambito di applicazione delle sanzioni ivi previste. In particolare il testo legislativo proposto inserisce delle eccezioni al divieto posto dalla norma, prevedendo che la relativa sanzione amministrativa pecuniaria non venga irrogata nel corso in cui la vendita e la somministrazione di alcolini siano effettuate in occasione di fiere, sagre, mercati o altre riunioni straordinarei di persone o in occasione di manifestazioni in cui si promuovono la produzione o il commercio di prodotti tipici locali, previamente autorizzate.

Si riportano infine alcune definizioni (art. 27 del D.Lgs. 114/1998):

  • per commercio su aree pubbliche, l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o sulle aree private delle quali il comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
  • per aree pubbliche, le strade, i canali, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;
  • per posteggio, la parte di area pubblica o di area privata della quale il comune abbia la disponibilità che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;
  • per mercato, l'area pubblica o privata della quale il comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;
  • per fiera, la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti sulle aree pubbliche o private delle quali il comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;

 

Fonti:

- Legge Comunitaria 2008;

- Risoluzione n. 69837 del 30 luglio 2009 del Ministero dello Sviluppo Economico;

 

 

Commenti 

 
# Laura Argenti 2010-03-15 21:01
Saltuariamente faccio dei mercatini artigianali di articoli tessili nella zona dove abito, dato che in tali mercatini vengono proposti anche prodotti alimentari, vorrei sapere se posso vendere dei liquori fatti da me con le erbe locali di montagna. Grazie per la risposta.

Il Centro Studi Vallese precisa che le norme richiamate non impediscono la vendita di alcolici "purché la quantità contenuta nei singoli recipienti non sia superiore a litri 0,200 per le bevande alcoliche con un volume superiore al 21% (superalcolici) , ed a litri 0,33 per le altre". Si aggiunge quindi che le precisazioni fornite dal Ministero chiariscono che questa tipologia di vendita non è presclusa neanche nel caso in cui "la vendita e la somministrazion e di alcolini siano effettuate in occasione di fiere, sagre, mercati o altre riunioni straordinarei di persone o in occasione di manifestazioni in cui si promuovono la produzione o il commercio di prodotti tipici locali". In questi casi è necessario tuttavia essere previamente autorizzati dal Comune.

Chiariamo infine che le questioni relative alla realizzazione in proprio di prodotti alcolici esula dalla nostra informativa.
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