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Martedì 25 Agosto 2009 11:33 Ultimo aggiornamento Sabato 07 Novembre 2009 01:31
Comunicazione della nomina dell'RLS
Con la Circolare n. 43 del 25 agosto 2009 l'INAIL impartisce le prime istruzioni per effettuare la comunicazione telematica della nomina del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza - RLS (di cui all'art. 47 del D.Lgs. 81/2008 come modificato dal D.Lgs. 106/2009).
In particolare il documento di prassi chiarisce alcune questioni rilevanti esclusivamente per ciò che attiene RLS e non per gli RLST (Reponsabili dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale) di cui all'art. 48 del provvedimento in esame, poiché "per quanto concerne la comunicazione degli RLST l'Istituto provvederà, come di consueto, a dare le istruzioni operative una volta intervenute le indicazioni interpretative della normativa da parte del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali".
Nello specifico il datore di lavoro dovrà adempiere alle prescrizioni di cui all'art. 18, comma 1, lettera aa) del provvedimento di argomento con le seguenti modalità:
- la comunicazione dovrà avvenire solo per via telematica attraverso il Servizio Punto Cliente;
- la nomina dell'RLS non dovrà più avvenire annualmente ma solo in caso di nuova nomina o designazione;
- in via transitoria l'obbligo di comunicazione riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati;
- la mancata comunicazione è comminata con una sanzione pecuniaria da Euro 50 ad Euro 300 (rif. art. 55 del D.L.gs. 81/2008).
Per maggiori dettagli si rinvia alla Circolare INAIL n. 43 del 25.08.2009



