Il Centro Studi Vallese vi annuncia che entro Settembre aprirà il portale ai contributi dei lettori e ad una maggiore condivisione delle informazioni. A tal fine sarà aperta agli utenti la possibilità di inserimento di articoli e sarà introdotto un forum di discussione

 

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Il Centro Studi Vallese informa che continua a ricevere giornalmente numerose richieste di supporto per la risoluzione di problematiche specifiche collegate agli argomenti trattati. Nel corso del tempo, è stata prassi del medesimo Centro Studi di tentare comunque di fornire il proprio contributo offrendo delle soluzioni a quanti erano in difficoltà. Prendiamo tuttavia atto che allo stato attuale la numorosità e l'articolazione delle richieste è tale da averci fatto concludere nell'impossibilità a fornire la nostra disponibilità. Di conseguenza verranno analizzati soltanto quei casi che ci consentono poi di accrescere, integrare e se necessario modificare il contenuto dei nostri articoli. Si ricorda quindi che il Centro Studi Vallese non nasce con l'obiettivo di fornire consulenza on-line ma di consentire ai consulenti, di qualsiasi grado e specie, di avere un punto di riferimento dove ricercare informazioni quanto più possibili complete ed aggiornate sui temi più "caldi" dell'attività consulenziale. In questo senso è importate in contributo che potranno fornire altri consuleti nel momento in cui il portale sarà aperto anche alle loro argomentazioni.

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Comunicazione della nomina dell'RLS

Con la Circolare n. 43 del 25 agosto 2009 l'INAIL impartisce le prime istruzioni per effettuare la comunicazione telematica della nomina del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza - RLS (di cui all'art. 47 del D.Lgs. 81/2008 come modificato dal D.Lgs. 106/2009).

In particolare il documento di prassi chiarisce alcune questioni rilevanti esclusivamente per ciò che attiene RLS e non per gli RLST (Reponsabili dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale) di cui all'art. 48 del provvedimento in esame, poiché "per quanto concerne la comunicazione degli RLST l'Istituto provvederà, come di consueto, a dare le istruzioni operative una volta intervenute le indicazioni interpretative della normativa da parte del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali".

Nello specifico il datore di lavoro dovrà adempiere alle prescrizioni di cui all'art. 18, comma 1, lettera aa) del provvedimento di argomento con le seguenti modalità:

  • la comunicazione dovrà avvenire solo per via telematica attraverso il Servizio Punto Cliente;
  • la nomina dell'RLS non dovrà più avvenire annualmente ma solo  in caso di nuova nomina o designazione;
  • in via transitoria l'obbligo di comunicazione riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati;
  • la mancata comunicazione è comminata con una sanzione pecuniaria da Euro 50 ad Euro 300 (rif. art. 55 del D.L.gs. 81/2008).

Per maggiori dettagli si rinvia alla Circolare INAIL n. 43 del 25.08.2009

 

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