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Sabato 10 Ottobre 2009 16:18 Ultimo aggiornamento Martedì 06 Aprile 2010 09:25
L'attività di "buttafuori" può essere svolta esclusivamente da personale iscritto in appositi elenchi tenuti dai Prefetti. E' questa una novità importante introdotta dal Legge Sicurezza (L. 94 del 15.07.2009) che trova oggi attuazione attraverso la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento del Ministero dell'Interno (D.M. 6 ottobre 2009 - G.U. 235 del 9. ottobre 2009) riguardante i requisiti per l'iscrizione nell'apposito elenco nonché, le modalità per la selezione e la formazione, gli ambiti applicativi e l’impiego del personale. Le nuove disposizioni hanno tuttavia un'efficacia temporanea fino al 9 aprile 2010, momento questo in cui non sarà più possibile utlizzare dei "buttafuori" non iscritti nell'apposito elenco.
La nuova figura del "buttafuori"
La discussa Legge Sicurezza (commi dal 7 al 13 dell'art. 3 della L. 94/2009) recante "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica" autorizza l'impiego di personale addetto ai servizi di controllo delle attivita' di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi anche a tutela dell'incolumita' dei presenti (cd. "buttafuori") solo previa iscrizione in un apposito elenco prefettizio.
In particolare l'ambito applicativo della nuova figura riguarda:
- i luoghi aperti al pubblico ove si effettuano attivita' di intrattenimento e di pubblico spettacolo;
- i pubblici esercizi;
- gli spazi parzialmente e temporaneamente utilizzati a fini privati, ma comunque inseriti in luoghi aperti al pubblici
Occorre notare peraltro che il nuovo vincolo all'esercizio dell'attività non intacca coloro che hanno la licenza del Prefetto (di cui all'art. 134 del TULS) per prestare opere di vigilanza o custodia di proprietà mobiliari o immobiliari e per eseguire investigazioni che continuano ad esplicare le loro funzioni come prima, ma definisce giuridicamente la nuova attività di "buttafuori" accanto a quella degli "istituti di vigilanza" (e degli altri opertatori autorizzati ai sensi dell'art. 134 del TULPS). Il personale con licenza del Prefetto dovranno invece essere necessariamente iscritti nell'elenco se svolgono le attività di "buttafuori".
Le funzioni svolte dai buttafuori
Il Decreto identifica anche le funzioni svolte dai "buttafuori" con l'osservanza che costoro non potranno potranno agire con l’attribuzione di pubbliche qualifiche nonchè espletare le loro funzioni con l’uso di armi (anche se hanno ila relativa licenza), di oggetti atti ad offendere e di qualunque strumento di coazione fisica.
E' importante inoltre osservare che il "buttafuori" dovrà essere munito di idoneo documento di identita' e tenere esposto un tesserino di riconoscimento di colore giallo (badge), recante la dicitura "Assistenza" in caratteri facilmente leggibili.
| Controlli preliminari |
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| Controlli all'atto dell'accesso del pubblico |
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| Controlli all'interno del locale |
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I requisiti per l'esercizio dell'attività
Coloro che intendono usufruire dei servizi di controllo dovranno quindi presentare un'apposita domanda di iscrizione nell'elenco al Prefetto competente per territorio a cura:
- del gestore delle attivita' di intrattenimento o spettacolo
- ovvero del titolare dell'istituto di vigilanza (come pure le agenzie investigativi e tutti gli altri operatori di cui all'art. 134 del TULPS).
- eta' non inferiore a 18 anni;
- buona salute fisica e mentale, assenza di daltonismo, assenza di uso di alcool e stupefacenti, capacita' di espressione visiva, di udito e di olfatto ed assenza di elementi psicopatologici, anche pregressi, attestati da certificazione medica delle autorita' sanitarie pubbliche;
- non essere stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per delitti non colposi;
- non essere sottoposti nè essere stati sottoposti a misure di prevenzione, ovvero destinatari di provvedimenti di cui all'art. 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401;
- non essere aderenti o essere stati aderenti a movimenti, associazioni o gruppi organizzati di cui al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito dalla legge 25 giugno 1993, n. 205;
- diploma di scuola media inferiore;
- superamento di un apposito corso di formazione organizzato dalla Regione che dovrebbe essere posto a caricodei soggetti che si avvalgono degli addetti ai servizi di controllo (...questione questa non chiarita...).
Il Prefetto provvederà peraltro con cadenza biennale ad effettuare la revisione dell'elenco. A tal fine i gestori dei pubblici esercizi o dagli istituti di vigilanza (come pure tutti gli altri operatori di cui all'art. 134 TULS) dovranno depositare almeno un mese prima della revisione biennale presso il Prefetto, la documentazione comprovante l'attualita' dei requisiti.
Conseguenze della perdita dei requisiti
Si riportano quindi le cause che producono la cancellazione dall'elenco dei "buttafuori" che sarà comunicata all'interessato nonché al gestore delle attivita' di intrattenimento e di pubblico spettacolo o al titolare dell'istituto divigilanza (e degli altri operatori di cui all'art. 134 del TULPS).
| Perdita da parte di uno dei soggetti di uno o piu' requisiti previsti |
| Espetamento delle funzioni attraverso comportamenti in contrasto con quanto previsto dalla norma istitutiva (art. 3, commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12 della L 94/2009) o con quanto stabilito dalle disposizioni di cui al Decreto |
| Mancata presentazione della documentazione riguardante l'attualità biennnale dei requisiti |
Le sanzioni comminabili
La Legge Sicurezza introduce infine alcune sanzioni relative all'esercizio illegitimo dell'attività di buttafuori:
| salvo che il fatto costituisca reato, chiunque svolge i servizi di controllo in difformità da quanto previsto dalla Legge istitutiva e dal relativo Decreto di attuazione |
sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 5.000 |
| L'impiego di soggetti diversi da quelli iscritti nell’elenco tenuto dal prefetto od omette la preventiva comunicazione. |
sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 5.000 |
L'esperienza della Regione Abruzzo
La Regione Abruzzo (insieme alla Regione Veneto) ha provveduto a disciplinare le modalità operative per l'acquisizione della nuova qualifica professionale. Con il Provvedimento D.G.R. 148 del 08-03-2010 è stato approvato il contenuto del percorso di “Formazione obbligatoria per addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi in at-tuazione dell’’articolo 3 del Decreto del Ministero dell'Interno 6 ottobre 2009” il quale potrà essere sviluppato soltanto da appositi Organismi di Formazione Professionale accreditati per l’ambito della Formazione Continua (rif. al D.G.R. del 20-07-2009, nr. 363 e al relativo Disciplinare attuativo della L.R. nr. 111/95, approvato con D.G.R. 04-06-2007, nr.550).
Leggendo nell'Allegato A della delibera vengono richiamati i seguenti requisiti minimi:
|
L'intero percorso formativo dovrà avere una durata complessiva di 90 ore divise nelle seguenti aree:
| Denominazione |
Contenuti | Modalità di valutazione | Durata |
| Area giuridica: normativa in materia di ordine e sicurezza pubblica; ruolo e funzioni | Testo Unico delle Leggi di Pubblica sicu-rezza (R.D. 18 giugno 1931, n.773), con particolare riferimento alle norme su spet-tacoli, intrattenimenti e pubblici servizi; definizione del ruolo, delle attribuzioni e modalità di esplicazione del servizio; in-quadramento normativo; Legge del 15/07/2009, n. 94, art.3,comma 7-13; Decreto del Ministero dell'Interno del 6/10/2009. | Test scritto | 14 |
| Area giuridica: forze di poli-zia e polizie locali. | Organizzazione e competenze specifiche di ordine pubblico; modalità e termini di col-laborazione. | Test scritto | 8 |
| Area giuridica: norme penali e responsabilità dell'addetto al servizio di controllo. | La responsabilità penale; la facoltà di arre-sto da parte dei privati; i reati di vilipendio, violenza, abuso di potere, omissione di soccorso; cenni di legislazione sulle armi e sugli alcolici | Test scritto | 12 |
| Area tecnica: normativa sul-la sicurezza del lavoro D.lgs 81/2008 e s.m.i. | Cenni sul Decreto legislativo n. 81/2008 “Testo unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro” e s.m.i. in generale; De-creto legislativo n.81/2008 e s.m.i.: “Im-pianti, strumenti e dispositivi di sorve-glianza, di protezione e di sicurezza”. Loro corretto funzionamento. | Test scritto | 12 |
| Area tecnica: prevenzione incendi e protezione; nozioni di primo soccorso. Compor-tamenti idonei ad assicurare la tutela della salute propria e degli altri. | Cenni sul Decreto del Ministero dell'inter-no del 19/08/1996, n. 149; cenni sulla vi-gilanza antincendio; cenni sul Decreto del Ministero dell’interno del 22/02/1996, n. 261; cenni sui rischi legati all'uso e all'a-buso di sostanze stupefacenti ed all'uso di alcol; malattie trasmissibili sessualmente; elementi di primo soccorso sanitario. | Test scritto | 20 |
| Area psicologico-sociale: tecniche di comunicazione. | Comunicazione interpersonale, anche in rela-zione alla presenza di persone diversamente abi-li; tecniche di mediazione dei conflitti; tecniche di interposizione (contenimento, autodifesa, sicurezza dei terzi). | Test scritto | 14 |
| Area psicologico-sociale: nuove forme del divertimen-to; motivazione e benessere. | Caratteristiche del divertimento notturno; nuovi stili di vita e di consumo (giovani e adulti); la concentrazione e l'autocontrollo; la gestione del-lo stress; il contatto con il pubblico. | Test scritto | 10 |
Sono ammessi all'esame finale coloro che hanno frequentato almeno il 90% delle ore di formazione previste (massimo di assenze consentite pari al 10% del monte ore complessivo).Le Regioni e Province Autonome in attesa della defini-zione del sistema nazionale di certificazione delle competenze e di riconoscimento dei crediti, si impegnano a riconoscere reciprocamente gli attestati rilasciati. 2. Al termine del percorso della durata di nr. 90 (novanta) ore, previo accer-tamento e superamento degli esami, sostenuti di fronte alla Commissione istituita dalla Regione Abruzzo, viene rilasciata, ai frequentanti del corso, una certificazio-ne ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 14, Legge, nr. 845/78, e nel rispetto della L.R., nr. 111/95 e ss.mm.ii..
- allo stato attuale, il Servizio competente sta effettuando le valutazione ex art. 15 L.R. 111/95 di tutte le istanze finora pervenute per il riconoscimento di corsi aventi ad oggetto la qualifica di “Addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi” e che, pertanto, in data odierna non vi è alcun corso riconosciuto per la qualifica in questione;
- non sono previsti, al momento, corsi afferenti la predetta qualifica finanziati dal Fondo Sociale Europeo;
- in data 16-03-2010, prot. GSR 0001319 – P-2.17.4.4 la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, ha comunicato che sta verificando la possibilità di concedere una proroga fino al 31-12-2010 dell’attuale termine fissato al 06-04-2010 per gli adempimenti formativi necessari per l’effettiva attuazione del D.M. 06-10-2009.
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Fonti: - D.M. 31.03.2010 (G.U. n. 78 del 3-4-2010) - L'Avviso della Regione Abruzzo del 19.03.2010 - D.R.G. dell'Abruzzo n. 148 del 8 marzo 2010 e relativo Allegato B - D.R.G. del Veneto n. 503 del 2 marzo 2010 e relativi Allegati- Documentazione varia riguardante i corsi riconosciuti Regione Veneto - Legge Sicurezza (L. n. 94 del 15 luglio 2009 - G.U. 170 del 24 luglio 2009 |




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(NOTA del Centro Studi Vallese. Abbiamo aggiornato l'articolo in base alla vostra segnalazione. Ringraziamo per la precisazione)