Il Centro Studi Vallese vi annuncia che entro Settembre aprirà il portale ai contributi dei lettori e ad una maggiore condivisione delle informazioni. A tal fine sarà aperta agli utenti la possibilità di inserimento di articoli e sarà introdotto un forum di discussione

 

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Il Centro Studi Vallese informa che continua a ricevere giornalmente numerose richieste di supporto per la risoluzione di problematiche specifiche collegate agli argomenti trattati. Nel corso del tempo, è stata prassi del medesimo Centro Studi di tentare comunque di fornire il proprio contributo offrendo delle soluzioni a quanti erano in difficoltà. Prendiamo tuttavia atto che allo stato attuale la numorosità e l'articolazione delle richieste è tale da averci fatto concludere nell'impossibilità a fornire la nostra disponibilità. Di conseguenza verranno analizzati soltanto quei casi che ci consentono poi di accrescere, integrare e se necessario modificare il contenuto dei nostri articoli. Si ricorda quindi che il Centro Studi Vallese non nasce con l'obiettivo di fornire consulenza on-line ma di consentire ai consulenti, di qualsiasi grado e specie, di avere un punto di riferimento dove ricercare informazioni quanto più possibili complete ed aggiornate sui temi più "caldi" dell'attività consulenziale. In questo senso è importate in contributo che potranno fornire altri consuleti nel momento in cui il portale sarà aperto anche alle loro argomentazioni.

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E' stato pubblicato il nuovo regolamento del tirocinio professionale necessario per l'ammissione all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista ed esperto contabile. Le nuove regole producono effetti dal 31 ottobre 2009.

 

Che tipo di rapporto si instaura?

Il "tirocinio professionale" viene definito come un periodo di formazione pratica obbligatorio per l'accesso all'esame per l'abilitazione il quale deve consentire al tirocinante l'acquisizione dei fondamenti teorici, pratici e deontologici della professione, che si svolge presso lo studio o comunque sotto la supervisione ed il controllo diretto di un professionista iscritto all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e comporta la collaborazione allo svolgimento delle attività proprie della professione.

Peraltro i dottori commercialisti, i ragionieri commercialisti e gli esperti contabili iscritti nell'albo sono tenuti, nei limiti delle loro possibilità, ad accogliere nel proprio studio i praticanti, istruendoli e preparandoli all'esercizio della professione, anche per quanto attiene all'osservanza dei principi deontologici.

E' importante notare che il regolamento stabilisce che il rapporto di tirocinio non istituisce alcun obbligo di natura economica tra le parti. Il professionista pertanto può riconoscere al tirocinante una borsa di studio.

 

Requisiti dell'attività

Il Regolamento chiarisce quali sono le condizioni di svolgimento dell'attività richiamando il rispetto di determinati requisiti:

Criterio dell'assiduità Per assiduità si intende la frequenza continua dello studio del professionista, sotto la supervisione diretta di quest'ultimo. Tale requisito si ritiene rispettato se il tirocinante è presente presso lo studio o comunque opera sotto la diretta supervisione del professionista, per almeno 20 ore settimanali nel normale orario di funzionamento dello studio stesso, salvo quanto previsto dall'articolo 6.
Criterio della diligenza Per diligenza si intende la cura attenta e scrupolosa nello svolgimento del tirocinio

Criterio della riservatezza

e del rispetto della

deontologia professionale

Per riservatezza si intende l'adozione di un comportamento discreto e corretto, nonché il mantenimento del massimo riserbo su tutte le notizie ed informazioni acquisite nel corso del tirocinio.

Sulla questione si rinvia al Codice della Deontologia Professionale

 

 

Requisiti del professionista

Il tirocinio professionale deve essere svolto presso un professionista iscritto da almeno cinque anni all'albo e che ha assolto l'obbligo di formazione professionale continua nell'ultimo triennio certificato dall'Ordine. L'anzianità quinquennale deve essere maturata all'atto della presentazione della domanda di iscrizione al registro dei tirocinanti o, in caso di variazione, alla data di comunicazione del nuovo professionista presso cui viene proseguito il tirocinio.

Ogni professionista può accogliere nel proprio studio un numero massimo di due tirocinanti, salva la facoltà degli ordini territoriali di autorizzare la frequenza di un terzo praticante in casi particolari idoneamente documentati in relazione all'organizzazione dello studio ed alle sue effettive capacità di provvedere alle esigenze formative del praticante.

 

L'avvio del Tirocinio

Il soggetto che intende avviare il periodo di Tirocinio deve presentare una domanda di iscrizione nel "Registro del Tirocinio" al Consiglio dell'Ordine nella cui circoscrizione è iscritto il professionista presso il quale è svolto il tirocinio. Il Consiglio dell'Ordine dovrà quindi pronunciarsi entro 30 giorni comunicando il provvedimento d'iscrizione anche al professionista nel cui studio è svolto il tirocinio entro i successivi 15 giorni dall'approvazione.

La domanda di iscrizione deve essere sottoscritta dal tirocinante e contenere l'elenco dei seguenti allegati:

  1. il certificato di nascita;
  2. il certificato generale del casellario giudiziale, di data non anteriore di tre mesi alla presentazione;
  3. il certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla competente procura della Repubblica presso il tribunale;
  4. il certificato comprovante il godimento del pieno esercizio dei diritti civili;
  5. il certificato attestante il conseguimento del titolo di studio previsto dall'articolo 40, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 139 del 2005;
  6. la dichiarazione di elezione del domicilio;
  7. la dichiarazione del professionista che, avendo ammesso il richiedente a frequentare il proprio studio, ne dia attestazione con indicazione della data di inizio del tirocinio, degli orari di frequenza giornaliera dello studio, nonché del normale orario di funzionamento dello studio;
  8. la dichiarazione del praticante in merito all'eventuale sussistenza di rapporti di lavoro in corso all'atto dell'iscrizione nel registro del tirocinio con indicazione dei relativi orari;
  9. una dichiarazione del professionista di impegno deontologico alla formazione del tirocinante.

Tutti i ceriticati possono essere sostituiti con le dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

E' importante notare che bisogna comunicare i cambiamenti dei dati indicati nei punti 6, 7 e 8 obbligatoriamente entro 15 giorni dall'avvenuta variazione.

Decorrenza dell'iscrizione nel Registro

Il Consiglio ha chiarito con l'Informativa n. 25 dell'8 maggio 2008 e con la successiva nota interpretativa del 11 Novembre 2009 intitolata "Indicazioni per l’applicazione del Regolamento del tirocinio" le questioni transitorie inerenti la "nuova" decorrenza di inizio del tirocinio.

A tal fine il medesimo Consiglio precisa che ai sensi dell’articolo 8, comma 1, il tirocinio decorre dalla data di presentazione della domanda. In relazione alle iscrizioni dei tirocinanti che dal 1° gennaio 2008 al momento della ricezione della informativa 25/2008 siano state disposte in conformità al previgente regolamento del tirocinio dei dottori commercialisti (D.M. 327/1995 che fissava la decorrenza del tirocinio alla data della delibera di iscrizione nel registro), "si ritiene possibile - per la decorrenza dell’iscrizione - considerare valida la data di presentazione della domanda, previa verifica da parte del Consiglio dell’Ordine dell’effettivo svolgimento del tirocinio nel periodo intercorrente tra la data di presentazione della domanda stessa e la delibera di iscrizione nel registro".


Pertanto, per coloro che sono stati iscritti nel registro del tirocinio anteriormente al 1° gennaio 2008, essendo l’iscrizione nel registro del tirocinio avvenuta sotto la vigenza dei precedenti ordinamenti professionali (D.P.R. 1067/1953 per i dottori commercialisti e D.P.R. 1068/1953 per i ragionieri), si applicano necessariamente le norme dei rispettivi regolamenti sul tirocinio allora vigenti, vale a dire:
- per i dottori commercialisti, il D.M. 10 marzo 1995, n. 327 che fissava la decorrenza del tirocinio alla data della delibera di iscrizione nel registro;
- per i ragionieri, il regolamento della pratica professionale dei praticanti approvato dal Consiglio Nazionale Ragionieri il 5 giugno 1992, ai sensi del quale l’iscrizione veniva deliberata con effetto dalla data di presentazione della domanda

 

La durata

I periodo di tirocinio è di durata triennale e decorre dalla presentazione della domanda di iscrizione al Registro dei Tirocinanti.

E' interessante notare che il medesimo periodo può essere ridotto a due anni nel caso in cui il periodo di tirocinio avvenga contestualemente al biennio di studi finalizzato al conseguimento del diploma di laurea specialistica o magistrale, in presenza di apposita convenzione stipulata con l'Università. Tuttavia per accedere all'esame di Stato per l'iscrizione nella Sezione A "Commercialisti" dell'Albo, occorre che dopo il conseguimento della laurea specialistica o magistrale, almeno un anno di tirocinio deve essere svolto presso lo studio del commercialista. Al contrario, il tirocinio svolto in convezione può essere utilizzato ai fini dell'accesso all'esame di Stato per l'iscrizione nella Sezione B - "Esperti contabili" dell'Albo.

Sono inoltre previste particolare disposizioni per ciò che attiene l'interruzione e la sospensione del periodo di tirocinio, nonché in caso di trasferimento ad altro professionista.

E' interessante osservare che Il tirocinio per l'accesso alla sezione A "Commercialisti" dell'albo, per coloro che hanno già compiuto il periodo di tirocinio per l'accesso alla sezione B "Esperti contabili", ed hanno conseguito la laurea specialistica della classe 84 S, corrispondente alla laurea magistrale della classe LM 77 - Scienze economico-aziendali, oppure nella classe 64 S, corrispondente alla laurea magistrale della classe LM 56 - Scienze dell'economia, ha durata di un anno e deve essere svolto presso un "Commercialista" iscritto nella Sezione A.

 

Il Tirocinio svolto all'estero

La frequenza presso il professionista può essere sostituita, per un periodo, unico ed ininterrotto, non superiore a sei mesi, dalla frequenza, nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea, presso un soggetto abilitato all'esercizio di professioni equiparate, ai sensi della normativa vigente in tema di riconoscimento dei diplomi stranieri, a quella di dottore commercialista ed esperto contabile.

La frequenza del tirocinante presso un professionista estero è preventivamente autorizzata dal Consiglio dell'ordine competente, su istanza del tirocinante accompagnata dal parere favorevole del professionista presso il quale si svolge il tirocinio. La frequenza presso un professionista estero è adeguatamente certificata da quest'ultimo.

 

 

Fonti:

- Note Interpretative "Indicazioni per l’applicazione del Regolamento del tirocinio" del 11 Novembre 2009;

- D.Lgs. 139 del 28 giugno 2005;

- D.M. n. 143 del 7-8-2009

Commenti 

 
# Francesco 2010-02-05 15:50
Vorrei cortesemente sapere se per chi ha iniziato il tirocinio “antecedentemen te” all’approvazion e del nuovo regolamento del tirocinio valgono le norme in modo “retroattivo”. In particolare, vorrei cortesemente sapere se l’inizio del mio tirocinio vale dalla presentazione della domanda (come previsto dal nuovo regolamento) o dalla data in cui l’ordine territoriale mi ha inviato comunicazione. Dalla richiesta di iscrizione al registro praticanti alla comunicazione pervenutami è trascorso circa un mese di tempo (quindi la data non coincide).

sopra indica: "Il periodo di tirocinio è di durata triennale e decorre dalla presentazione della domanda di iscrizione al Registro dei Tirocinanti".

Ringrazio
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# Centro Studi Valleee 2010-02-06 11:34
Citazione Francesco:
Vorrei cortesemente sapere se per chi ha iniziato il tirocinio “antecedentemen te” all’approvazion e del nuovo regolamento del tirocinio valgono le norme in modo “retroattivo”. In particolare, vorrei cortesemente sapere se l’inizio del mio tirocinio vale dalla presentazione della domanda (come previsto dal nuovo regolamento) o dalla data in cui l’ordine territoriale mi ha inviato comunicazione. Dalla richiesta di iscrizione al registro praticanti alla comunicazione pervenutami è trascorso circa un mese di tempo (quindi la data non coincide).

sopra indica: "Il periodo di tirocinio è di durata triennale e decorre dalla presentazione della domanda di iscrizione al Registro dei Tirocinanti".

Ringrazio


Il Centro Studi Ringrazia per la richiesta di chiarimento, comunicando di aver appositamente aggiornato l'articolo con le indicazioni che si ritengono essere utili per la risposta alla questione sollevata. A tal fine si rinvia al paragrafo "Decorrenza dell'iscrizione nel registro".
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# Gianpiero 2010-03-31 14:41
Buongiorno,
volevo una delucidazione in merito al mio tirocinio.Sono iscritto da due anni nel registro dei tirocinanti commercialisti poichè ho iniziato il tirocinio il 14 aprile 2008 dopo la laurea triennale e iscritto per la laurea specialistica indirizzo economico.Sono ovviamente fuori corso nel senso che l'anno accademico del corso di laurea specialistica è partito nel 2007/2008.Per motivi di tirocinio(8 ore al giorno) non ho tempo di ben applicarmi negli esami dell'università, quindi volevo chiederle se posso, come ho letto dal sito dell'ordine nazionale,fare a questo punto la sospensione del tirocinio per un limite massimo di due anni per riuscire a laurearmi...e poi se la riattivazione deve avvenire necessariamente sotto lo stesso dominus o anche sotto un altro e per quanto tempo dopo la riattivazione il tirocinio dovrà continuare.
Grazie mille in anticipo.
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# Alessandro 2010-04-01 19:51
Buonasera,

volevo sapere come cambia la durata del praticantato per coloro che, in possesso di una laurea triennale e contestualmente iscritt aalla laurea magistrale, hanno iniziato la pratica dopo il 31/10/2009 (data entrata in vigore del regolamento).
Ringrazio
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# Mario 2010-07-01 11:39
Buongiorno,
vorrei sapere se esistono incompatibilità tra l'attivita di Funzionario di vigilanza INPS e il tirocinio per l'accesso alla sezione A "Commercialisti" dell'albo, premesso il possesso della laurea magistrale in Economia e commercio.
Grazie
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